Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1965, n. 909
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Sentenza 12 maggio 1965

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La norma dell'art. 2481 cod.civ. che dichiara che, nel caso di evizione della quota sociale, l'alienante e l'acquirente sono per il periodo di tre anni dal trasferimento responsabili in solido verso la societa per i versamenti ancora dovuti in quanto subordina la responsabilita dell'alienante alla previa richiesta, rimasta infruttuosa, nei confronti dell'acquirente (socio moroso), si riferisce soltanto alla ipotesi in cui oggetto della Unione sia stata l'intera quota e l'alienante abbia quindi, cercato di far parte della societa. Detta norma e, quindi, inapplicabile ove la quota sia stata ceduta soltanto parzialmente.*

L'art. 2477 cod.civ. non stabilisce a carico degli amministratori della societa l'Obbligo di diffidare il socio moroso ad eseguire, nel termine di trenta giorni, il pagamento della quota, ma prevede tale diffida quale Onere collegato all'Esercizio di una facolta,quella della vendita in danno della quota scoperta.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1965, n. 909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 909
    Data del deposito : 12 maggio 1965

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