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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3060/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; , Parte_1 C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELIGRA C.F._2
ANGELO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
P.I. , nella qualità di procuratore speciale di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore degli opponenti ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 CP_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 19/10/2024, con il quale è stato loro intimato da parte di nella qualità di procuratrice di Controparte_2
il pagamento della “somma di € 204.882,43, oltre alle Controparte_3 successive occorrende, ai compensi successivi da determinarsi in base al D.M. 55/2014, oltre al 15% sui compensi per spese generali, iva e cpa, spese di notifica”, dovuta a dire dell'intimante in forza e per effetto del titolo esecutivo ivi richiamato e trascritto, cioè il
“decreto ingiuntivo n. 13947/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 19/06/2018 (R.G. n. 34507/2018)”, notificato agli odierni intimati “il 18.7.2018, non opposto ed a seguito della mancata opposizione … dichiarato esecutivo in data 03/07/2024”. Chiedevano al Tribunale, ritenuta l'inesistenza della notificazione agli opponenti del decreto ingiuntivo n. 13947/2018, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., la giuridica inefficacia nei loro confronti dell'ingiunzione stessa, con la conseguente nullità, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 474 e 480 2° c.p.c., del precetto;
sempre nel merito, in via gradata, ritenuta l'estraneità degli odierni opponenti e alla CP_1 Parte_1 successione ereditaria del defunto , nato a [...] il [...], di dichiarare Persona_1 nulla essere da loro dovuto in favore dell'intimante/opposta . Controparte_3
Parte opposta non si costituiva in giudizio. Con memoria del 13/02/2025 gli opponenti hanno dichiarato che, nelle more del giudizio di opposizione, le parti sono pervenute alla definizione transattiva della lite con la rinunzia dell'intimante/opposta alla pretesa creditoria in questa sede avanzata e contestuale regolamento delle spese di lite;
hanno pertanto chiesto che il Giudice dichiarasse l'intervenuta cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sulle spese di lite, avendo la parti regolato fra di loro, in via transattiva, ogni rapporto al riguardo. Con note scritte del 07/03/2025 gli opponenti hanno ribadito la richiesta suddetta. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3060/2024: Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara irripetibili le spese. Ragusa, 18/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3060/2024 avente ad oggetto opposizione a precetto, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; , Parte_1 C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELIGRA C.F._2
ANGELO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
P.I. , nella qualità di procuratore speciale di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore degli opponenti ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 CP_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificato in data 19/10/2024, con il quale è stato loro intimato da parte di nella qualità di procuratrice di Controparte_2
il pagamento della “somma di € 204.882,43, oltre alle Controparte_3 successive occorrende, ai compensi successivi da determinarsi in base al D.M. 55/2014, oltre al 15% sui compensi per spese generali, iva e cpa, spese di notifica”, dovuta a dire dell'intimante in forza e per effetto del titolo esecutivo ivi richiamato e trascritto, cioè il
“decreto ingiuntivo n. 13947/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 19/06/2018 (R.G. n. 34507/2018)”, notificato agli odierni intimati “il 18.7.2018, non opposto ed a seguito della mancata opposizione … dichiarato esecutivo in data 03/07/2024”. Chiedevano al Tribunale, ritenuta l'inesistenza della notificazione agli opponenti del decreto ingiuntivo n. 13947/2018, di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., la giuridica inefficacia nei loro confronti dell'ingiunzione stessa, con la conseguente nullità, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 474 e 480 2° c.p.c., del precetto;
sempre nel merito, in via gradata, ritenuta l'estraneità degli odierni opponenti e alla CP_1 Parte_1 successione ereditaria del defunto , nato a [...] il [...], di dichiarare Persona_1 nulla essere da loro dovuto in favore dell'intimante/opposta . Controparte_3
Parte opposta non si costituiva in giudizio. Con memoria del 13/02/2025 gli opponenti hanno dichiarato che, nelle more del giudizio di opposizione, le parti sono pervenute alla definizione transattiva della lite con la rinunzia dell'intimante/opposta alla pretesa creditoria in questa sede avanzata e contestuale regolamento delle spese di lite;
hanno pertanto chiesto che il Giudice dichiarasse l'intervenuta cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sulle spese di lite, avendo la parti regolato fra di loro, in via transattiva, ogni rapporto al riguardo. Con note scritte del 07/03/2025 gli opponenti hanno ribadito la richiesta suddetta. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3060/2024: Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara irripetibili le spese. Ragusa, 18/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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