Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7952/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7952/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA G. D'ANNUNZIO, 2/26 C 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce Parte_2 al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Chiede che il Tribunale voglia
- dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi
e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_1 CP_1
- ordinare al Comune di Genova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
Chiede inoltre,
- che, pronunciata la sentenza di separazione, anche non definitiva, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinchè fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva al termine di un anno dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito pronunciare sentenza di divorzio
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La NO ed il NO , nato a [...] il Parte_1 CP_1
27/10/1965 contraevano matrimonio civile in Genova il 17/07/1999. Il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di
Genova Atto n. 370, Parte II, serie A Anno 1999, Uff. 1, e i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni. I coniugi fissarono da subito la residenza presso l'abitazione dei genitori della NO , in salita i Oregina 14/5 sc. D, NOi e Pt_1 Controparte_2 [...]
CP_3
Tale scelta fu fatta di comune accordo tra i coniugi per motivi economici. Dal matrimonio non sono nati figli.
Deduce la ricorrente che il NO lavorava a chiamata per CP_1 un'Agenzia di Servizi con sede a Milano e che finchè ha vissuto nella casa dei suoceri ha contribuito alle spese della famiglia, amministrazione e utenze, ecc, provvedendo altresì a farsi carico del mantenimento della ricorrente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Evidenzia poi che col passare del tempo, la vita familiare, che aveva raggiunto e mantenuto un suo equilibrio, cominciò a presentare le prime problematiche e gli equilibri familiari a disgregarsi tanto che nel mese di Maggio 2023 la convivenza si palesò intollerabile e che nel mese di Agosto 2023 il NO
lasciò definitivamente la casa coniugale. CP_1
La NO continua ad abitare presso la casa dei genitori ai quali si Pt_1 appoggia anche sotto il profilo economico.
Il NO è pensionato, e la NO Controparte_2 Parte_3
a una pensione di invalidità come invalida civile.
[...]
Il NO RE vive ospite di amici, in luogo ignoto alla NO , ma Pt_1 non ha ancora trasferito la propria residenza dalla casa dei suoceri in Sal. Oregina 14/5 sc. D.,
Deduce inoltre che il NO da quando ha lasciato la casa coniugale, CP_1 nulla ha versato alla moglie neppure a titolo di contributo spese Deduce infine che il NO ha già provveduto a portar via i propri effetti CP_1 personali dalla casa di 14/5 sc. D e che da quando ha lasciato la Persona_1 casa di 14/5 sc. D il NO non ha più intrattenuto contatti Persona_1 CP_1 con la famiglia , se non rari contatti telefonici, rendendo pertanto Pt_1 impossibile per la NO proporre una separazione consensuale. Pt_1
La ricorrente chiede quindi pronunciarsi la separazione giudiziale e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., propone anche la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse.
Pur essendo attualmente disoccupata e frequentando un corso della Regione Liguria con indirizzo Turistico – Amministrativo, ed essendo iscritta al collocamento e pertanto priva di redditi da lavoro la NO non Pt_1 intende chiedere alcun assegno di mantenimento al NO CP_1
La domanda di separazione va accolta e la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Pronuncia la separazione tra i coniugi sposati nel Comune di GENOVA il 17/07/1999
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 22/02/1968
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
27/10/1965 il TARANTO (TA),
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Dispone la remissione della causa sul ruolo come da separata ordinanza
Così deciso in Genova il giorno 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4