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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 659/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparse l'avv. Ricca Rosellini
in sostituzione dell'avv. Santonicola per parte ricorrente e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le stesse discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 10 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 659/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO, elettivamente domiciliato in VIA AMATO 7 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE
SALINATORE N. 24 resso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA CP_3
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il difensore avv. CP_3
TOMASELLI FRANCESCA
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI
[...] P.IVA_3
pagina 3 di 10 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 CP_3
presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Parte_1
Istituto di 3^ fascia per il triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Amministrativo,
Cuoco e Collaboratore Scolastico, deducendo che il titolo per accedere al profilo di
Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica
Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, con voto di
100/centesimi, mentre il titolo di accesso indicato per il profilo di Assistente
Amministrativo era costituito dal Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale ”M. M. Kolbe” di Nola nell'a. s. 1993/94 con votazione 40/sessantesimi.
Ha dedotto che, in quanto inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio di 11,30, era stato individuato dall'Istituto Comprensivo Valle Savio di ER CE (FC) quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico dal
6.10.2021 al 4.6.2022; tuttavia, all'esito di verifiche, l'Istituto Comprensivo Valle Savio di pagina 4 di 10 ER CE aveva emesso decreto prot. n. 8085/2022 del 21.07.2022 di esclusione dalla graduatoria per il profilo di Cuoco e di rettifica del punteggio per il profilo
Collaboratore Scolastico da 11,30 a 7,97, considerando non valido il Diploma di Qualifica
Professionale rilasciato dal di Durazzano, vista la nota prot. 1653 Parte_2
del 22.03.2022 emessa dall' Benevento secondo cui “il Controparte_4 [...]
non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di Parte_3
qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post”.
Segnatamente, l' , ritenuto di poter Controparte_5
valutare positivamente come titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico il diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale “M. M. Kolbe” di
Nola nell'a. s. 1993/94, aveva sostituito il titolo di accesso per il profilo CS, rettificando il punteggio in 7,97, dichiarando inoltre il servizio prestato dal 6.10.2021 al 4.6.2022 valido di fatto e non di diritto.
Il ricorrente ha quindi dedotto di avere già precedentemente agito in giudizio in via d'urgenza al fine di sentir accertare l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria per il profilo CS da 11,30 a 7,97 e per sentir accertare il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di
Collaboratore Scolastico, triennio 2021/24, con il punteggio di 11,30, in quanto munito di valido titolo di accesso, con condanna di controparte al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico nell'a.s.
2021/22. Nell'ambito del suddetto procedimento, il Tribunale di Forlì, con ordinanza del
24/10/2022 - confermata dal Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, con ordinanza del 30/03/2023 a seguito di reclamo presentato dall'Amministrazione resistente – aveva accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore pagina 5 di 10 Scolastico, triennio 2021/24, con il punteggio di 11,30, in quanto munito di valido titolo di accesso, con condanna del al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di CP_1
legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico nell'a.s.
2021/2022.
2.
All'esito del suddetto giudizio, il ricorrente ha quindi agito nuovamente nei confronti del
, radicando il presente procedimento nell'ambito del quale ha Controparte_1
dedotto che, se l'I.C. di Sogliano al Rubicone non avesse emesso il decreto di rettifica del punteggio da 11,30 a 7,97, egli sarebbe stato individuato, nell'a.s. 2022/2023, quale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sul profilo CS, ed ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di
Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al 06.06.2023 con la qualifica di Collaboratore
Scolastico, oltre alla condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito per il periodo dal 15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico. Per dimostrare l'assunto, i difensori di parte ricorrente hanno provveduto ad inoltrare apposite istanze di accesso atti (allegato n.10) ai 30 Istituti scolastici della prov. di Forlì, in cui il ricorrente è presente in graduatoria per il triennio 2021/2024, al fine di ricevere copia dei contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2022/2023, in favore di Parte_4
titolari nella terza fascia delle graduatorie personale ATA di un punteggio pari o inferiore a 11,30.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha promosso ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle
Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al pagina 6 di 10 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico.
Con ordinanza del 24.05.2024, in accoglimento del ricorso d'urgenza, il CP_1
resistente è stato condannato al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2022/2023.
Nell'ambito della presente fase di merito, quindi, il ricorrente – nell'opposizione del che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso – ha chiesto di CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico, oltre alla condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito per il periodo dal 15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore
Scolastico.
3.
La documentazione versata in atti da parte ricorrente consente di affermato che il precedente ed originario punteggio attribuito al ricorrente in sede di graduatoria, tenendo in considerazione il titolo di diploma conseguito presso l'istituto , avrebbe Parte_2
consentito al ricorrente di addivenire alla stipulazione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2022 – 2023, con conseguente riconoscimento di attribuzione del punteggio per il servizio svolto nell'intero anno scolastico ai fini della graduatoria.
Il disconoscimento del titolo da parte della pubblica amministrazione ha comportato infatti una decurtazione del punteggio originario di 11,30 al punteggio minore di 7,90; tale disconoscimento, come già rilevato all'esito del precedente giudizio cautelare promosso dal ricorrente innanzi a questo Tribunale, risulta illegittimo per le ragioni ivi già espresse e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “che sussiste anche il fumus boni pagina 7 di 10 iuris, avendo comportato il riconoscimento della parità dall'a.s. 2012/2013 (v. Decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell' in atti: “L' Controparte_6 [...]
Parte_5
di vendita, denominato con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso
[...] Parte_2
n. 5, […] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013”), il venir meno dell'unica condizione ostativa al riconoscimento dell'idoneità del titolo di studio;
che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 62/2000, “Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti loca-li, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle fami-glie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi
4, 5 e 6”; che il riferimento all'abilitazione (dall'a.s. 2012/2013 in questo caso) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale consente di superare, appunto la perplessità manifestata dall'Amministrazione in relazione alla non validità del titolo di studio, non essendo allegata nella memoria difensiva altra ragione di invalidità; che, peraltro, nel predetto Decreto del 2016 è “fatto obbligo alla gestione inserire e aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare”, espressione che conferma l'ampia valenza, anche in relazione alla regolarità degli esami e del relativo esito, del possesso della parità”.
Sulla base della documentazione versata in atti e proveniente da alcuni degli istituti comprensivi della provincia (doc. 11 parte ricorrente) che hanno dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti indirizzata a tutti gli istituti provinciali, il riconoscimento del corretto punteggio di 11,30 avrebbe consentito al ricorrente di accedere ad un posto di pagina 8 di 10 collaboratore scolastico per l'intero anno scolastico 2022 - 2023, laddove il minor punteggio erroneamente attribuitogli dall'amministrazione, di 7.97, non gli ha incontestabilmente consentito nemmeno di stipulare contratti di supplenza, anche soltanto di una giornata, emergendo come anche per incarichi di così breve durata siano stati individuati altri aspiranti titolari di punteggi superiori (almeno 8 punti).
Deve pertanto essere affermato il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle
Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al
07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico.
4.
La domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno consistente nella perdita delle retribuzioni non può invece trovare accoglimento stante la genericità ed indeterminatezza della stessa.
Occorre anzitutto dare atto che il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione – né ha effettuato produzioni – in punto alla quantificazione delle somme che, in tesi, avrebbe percepito quale compenso per l'attività di collaboratore scolastico.
In ogni caso, poi, l'intervenuto riconoscimento del punteggio giuridico che sarebbe derivato dalla stipula dei contratti costituisce forma di risarcimento in forma specifica del danno cagionato dall'amministrazione per effetto del decurtamento del punteggio e, considerato che non sono state dedotte circostanze impeditive allo svolgimento di ulteriori e diverse attività lavorative, risulta integralmente satisfattivo del pregiudizio subito dal ricorrente.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, in ragione della contrastante giurisprudenza pronunciatasi sul punto e del parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal
15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico, e per l'effetto
2) condanna il resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di CP_1
legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come
Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2022/2023;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 25/03/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 659/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparse l'avv. Ricca Rosellini
in sostituzione dell'avv. Santonicola per parte ricorrente e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le stesse discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
pagina 1 di 10 Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 659/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA CIRO, elettivamente domiciliato in VIA AMATO 7 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE
SALINATORE N. 24 resso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA CP_3
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il difensore avv. CP_3
TOMASELLI FRANCESCA
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI
[...] P.IVA_3
pagina 3 di 10 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 CP_3
presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Parte_1
Istituto di 3^ fascia per il triennio 2021/2024 per i profili di Assistente Amministrativo,
Cuoco e Collaboratore Scolastico, deducendo che il titolo per accedere al profilo di
Cuoco e Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica
Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, con voto di
100/centesimi, mentre il titolo di accesso indicato per il profilo di Assistente
Amministrativo era costituito dal Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale ”M. M. Kolbe” di Nola nell'a. s. 1993/94 con votazione 40/sessantesimi.
Ha dedotto che, in quanto inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio di 11,30, era stato individuato dall'Istituto Comprensivo Valle Savio di ER CE (FC) quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato sul profilo di Collaboratore Scolastico dal
6.10.2021 al 4.6.2022; tuttavia, all'esito di verifiche, l'Istituto Comprensivo Valle Savio di pagina 4 di 10 ER CE aveva emesso decreto prot. n. 8085/2022 del 21.07.2022 di esclusione dalla graduatoria per il profilo di Cuoco e di rettifica del punteggio per il profilo
Collaboratore Scolastico da 11,30 a 7,97, considerando non valido il Diploma di Qualifica
Professionale rilasciato dal di Durazzano, vista la nota prot. 1653 Parte_2
del 22.03.2022 emessa dall' Benevento secondo cui “il Controparte_4 [...]
non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di Parte_3
qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post”.
Segnatamente, l' , ritenuto di poter Controparte_5
valutare positivamente come titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico il diploma di maturità conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale “M. M. Kolbe” di
Nola nell'a. s. 1993/94, aveva sostituito il titolo di accesso per il profilo CS, rettificando il punteggio in 7,97, dichiarando inoltre il servizio prestato dal 6.10.2021 al 4.6.2022 valido di fatto e non di diritto.
Il ricorrente ha quindi dedotto di avere già precedentemente agito in giudizio in via d'urgenza al fine di sentir accertare l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria per il profilo CS da 11,30 a 7,97 e per sentir accertare il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di
Collaboratore Scolastico, triennio 2021/24, con il punteggio di 11,30, in quanto munito di valido titolo di accesso, con condanna di controparte al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico nell'a.s.
2021/22. Nell'ambito del suddetto procedimento, il Tribunale di Forlì, con ordinanza del
24/10/2022 - confermata dal Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, con ordinanza del 30/03/2023 a seguito di reclamo presentato dall'Amministrazione resistente – aveva accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore pagina 5 di 10 Scolastico, triennio 2021/24, con il punteggio di 11,30, in quanto munito di valido titolo di accesso, con condanna del al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di CP_1
legge del servizio espletato dal ricorrente come Collaboratore Scolastico nell'a.s.
2021/2022.
2.
All'esito del suddetto giudizio, il ricorrente ha quindi agito nuovamente nei confronti del
, radicando il presente procedimento nell'ambito del quale ha Controparte_1
dedotto che, se l'I.C. di Sogliano al Rubicone non avesse emesso il decreto di rettifica del punteggio da 11,30 a 7,97, egli sarebbe stato individuato, nell'a.s. 2022/2023, quale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sul profilo CS, ed ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di
Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al 06.06.2023 con la qualifica di Collaboratore
Scolastico, oltre alla condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito per il periodo dal 15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico. Per dimostrare l'assunto, i difensori di parte ricorrente hanno provveduto ad inoltrare apposite istanze di accesso atti (allegato n.10) ai 30 Istituti scolastici della prov. di Forlì, in cui il ricorrente è presente in graduatoria per il triennio 2021/2024, al fine di ricevere copia dei contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2022/2023, in favore di Parte_4
titolari nella terza fascia delle graduatorie personale ATA di un punteggio pari o inferiore a 11,30.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha promosso ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle
Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al pagina 6 di 10 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico.
Con ordinanza del 24.05.2024, in accoglimento del ricorso d'urgenza, il CP_1
resistente è stato condannato al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2022/2023.
Nell'ambito della presente fase di merito, quindi, il ricorrente – nell'opposizione del che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso – ha chiesto di CP_1
accertare e dichiarare il proprio diritto all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico, oltre alla condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno parametrato alle retribuzioni che avrebbe percepito per il periodo dal 15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore
Scolastico.
3.
La documentazione versata in atti da parte ricorrente consente di affermato che il precedente ed originario punteggio attribuito al ricorrente in sede di graduatoria, tenendo in considerazione il titolo di diploma conseguito presso l'istituto , avrebbe Parte_2
consentito al ricorrente di addivenire alla stipulazione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2022 – 2023, con conseguente riconoscimento di attribuzione del punteggio per il servizio svolto nell'intero anno scolastico ai fini della graduatoria.
Il disconoscimento del titolo da parte della pubblica amministrazione ha comportato infatti una decurtazione del punteggio originario di 11,30 al punteggio minore di 7,90; tale disconoscimento, come già rilevato all'esito del precedente giudizio cautelare promosso dal ricorrente innanzi a questo Tribunale, risulta illegittimo per le ragioni ivi già espresse e che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “che sussiste anche il fumus boni pagina 7 di 10 iuris, avendo comportato il riconoscimento della parità dall'a.s. 2012/2013 (v. Decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell' in atti: “L' Controparte_6 [...]
Parte_5
di vendita, denominato con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso
[...] Parte_2
n. 5, […] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013”), il venir meno dell'unica condizione ostativa al riconoscimento dell'idoneità del titolo di studio;
che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 62/2000, “Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti loca-li, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle fami-glie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi
4, 5 e 6”; che il riferimento all'abilitazione (dall'a.s. 2012/2013 in questo caso) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale consente di superare, appunto la perplessità manifestata dall'Amministrazione in relazione alla non validità del titolo di studio, non essendo allegata nella memoria difensiva altra ragione di invalidità; che, peraltro, nel predetto Decreto del 2016 è “fatto obbligo alla gestione inserire e aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare”, espressione che conferma l'ampia valenza, anche in relazione alla regolarità degli esami e del relativo esito, del possesso della parità”.
Sulla base della documentazione versata in atti e proveniente da alcuni degli istituti comprensivi della provincia (doc. 11 parte ricorrente) che hanno dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti indirizzata a tutti gli istituti provinciali, il riconoscimento del corretto punteggio di 11,30 avrebbe consentito al ricorrente di accedere ad un posto di pagina 8 di 10 collaboratore scolastico per l'intero anno scolastico 2022 - 2023, laddove il minor punteggio erroneamente attribuitogli dall'amministrazione, di 7.97, non gli ha incontestabilmente consentito nemmeno di stipulare contratti di supplenza, anche soltanto di una giornata, emergendo come anche per incarichi di così breve durata siano stati individuati altri aspiranti titolari di punteggi superiori (almeno 8 punti).
Deve pertanto essere affermato il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle
Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal 15.09.2022 al
07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico.
4.
La domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno consistente nella perdita delle retribuzioni non può invece trovare accoglimento stante la genericità ed indeterminatezza della stessa.
Occorre anzitutto dare atto che il ricorrente non ha svolto alcuna allegazione – né ha effettuato produzioni – in punto alla quantificazione delle somme che, in tesi, avrebbe percepito quale compenso per l'attività di collaboratore scolastico.
In ogni caso, poi, l'intervenuto riconoscimento del punteggio giuridico che sarebbe derivato dalla stipula dei contratti costituisce forma di risarcimento in forma specifica del danno cagionato dall'amministrazione per effetto del decurtamento del punteggio e, considerato che non sono state dedotte circostanze impeditive allo svolgimento di ulteriori e diverse attività lavorative, risulta integralmente satisfattivo del pregiudizio subito dal ricorrente.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, in ragione della contrastante giurisprudenza pronunciatasi sul punto e del parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza e il riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il periodo dal
15.09.2022 al 07.06.2023 con la qualifica di Collaboratore Scolastico, e per l'effetto
2) condanna il resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di CP_1
legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come
Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2022/2023;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 25/03/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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