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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1353/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1353/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), in qualità di genitori esercenti la potestà sulla C.F._2
minore (nata a [...] il Persona_1
12.10.2004), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fuscà; appellanti
e
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Marchese;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 18.01.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da infortunio scolastico
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, nell'integrale accoglimento della proposta impugnazione, riformare parzialmente nei capi
1 impugnati la sentenza n.29/2018 emessa dal G.O.T. del Tribunale di Vibo Valentia il 18.1.2018, pubblicata in pari data, nell'ambito della causa civile n.932/2011 R.G.
e per l'effetto -rideterminare l'ammontare complessivo del danno biologico per le lesioni personali patìte dalla minore in €. 29.022,00 e Persona_1 conseguentemente condannare l' appellato a corrispondere in favore della CP_1 danneggiata la somma di €.11.955,75 pari alla differenza rispetto a quanto liquidato nella sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al soddisfo;
-accertare e dichiarare il diritto della danneggiata al riconoscimento dell'esborso futuro necessario per l'intervento di chirurgia plastica cutanea cui dovrà sottoporsi e conseguentemente condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore degli
[...] appellanti della somma di €.13.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Per l'appellato: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita rigettare la proposta impugnazione e confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 10.05.2011, e n.q. Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la potestà sulla minore , convenivano Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l' Controparte_2
deducendo che la minore in data 21.06.2010, durante l'orario di mensa,
[...]
restava ustionata in alcune parti del corpo (addome, cosce, piedi e mano sinistra) a causa del rovesciamento della minestra calda e che l'occorso era addebitabile alla responsabilità del convenuto del quale chiedevano la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €22.105,68, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Istituto Scolastico che contestava l'avversa domanda sostenendo che l'evento dannoso era ascrivibile alla condotta della minore. Concludeva, quindi, per il rigetto ovvero in via subordinata per il riconoscimento di un concorso di colpa.
La causa, istruita documentalmente nonché a mezzo prova per testi e c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 744 del 10.8.2017 con cui l' veniva Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni nella misura di €22.470,52, nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
2 In particolare, il giudice di primo grado, riconosciuta la responsabilità dell'Istituto convenuto per culpa in vigilando, sulla scorta della c.t.u. espletata accertava una invalidità temporanea totale di gg. 20, una invalidità temporanea parziale al 25% di gg. 100 e una invalidità permanente nella misura del 7% derivante dagli esiti cicatriziali delle ustioni riportate dalla minore. Il Tribunale liquidava il danno biologico applicando l'art. 139 del d.lgs. 209/05 (quantificando il danno da invalidità temporanea in €2.109,60 e quello da invalidità permanente in €10.690,41), riconosceva il danno morale nella misura di €4.266,24 (pari al 33,3% del danno biologico), nonché il rimborso delle spese mediche pari ad €5.404,27, escludendo quelle future per intervento di chirurgia estetica in mancanza di qualsivoglia elemento indiziario.
1.2. Con atto notificato in data 09.07.2018, e n.q. Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso detta sentenza che censuravano nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur ed al mancato riconoscimento della somma occorrente per il futuro intervento chirurgico estetico. Più precisamente lamentavano l'erronea quantificazione del danno relativo all'inabilità temporanea e permanente per essere stato lo stesso calcolato illegittimamente sulla base del valore previsto dall'art. 139 C.d.A. anziché in base alle Tabelle di Milano. Lamentavano, ancora, che il Tribunale aveva inopinatamente rigettato la richiesta di condanna dell' CP_1 convenuto al pagamento della somma occorrente per eseguire l'intervento chirurgico necessario per attenuare il gravissimo inestetismo causato dalle ustioni subite all'addome, alle cosce, ai piedi ed alla mano sinistra della minore. Osservavano, in proposito, che il c.t.u. aveva escluso che senza l'intervento di chirurgia estetica vi potesse essere la guarigione clinica dalle cicatrici oramai stabilizzate, senza tuttavia aver potuto indicare le successive attività chirurgiche idonee e l'ammontare delle spese all'uopo necessarie;
che sul punto soccorreva la consulenza medico-legale di parte a firma del dott. specialista in medicina estetica, in cui veniva Persona_2
spiegata la necessità del trattamento chirurgico di plastica cutanea da effettuarsi con l'obiettivo di rimuovere le aree di ipertrofia cutanea, di attenuare le iperpigmentazioni e migliorare il trofismo dei tessuti cicatriziali residui, prevedendo un esborso di €13.900,00.
Concludevano, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse rideterminato l'ammontare complessivo del danno biologico patito dalla minore in €29.022,00 con conseguente condanna dell' al CP_1
3 pagamento della ulteriore somma di €11.955,75 pari alla differenza rispetto a quanto liquidato in primo grado, e che venisse accertato il diritto al riconoscimento dell'esborso futuro necessario per l'intervento di chirurgia plastica cutanea pari ad
€13.900,00, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva con comparsa depositata in data 07.12.2018 l' Controparte_1
resistendo al gravame.
[...]
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.06.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente (ordinanza del 28.03.2023) rimessa sul ruolo a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha utilizzato per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale da invalidità temporanea e permanente i valori espressi dall'art. 139 del d.lgs. 209/05, dovendo diversamente farsi applicazione dei criteri indicati nelle tabelle di Milano.
La censura è fondata.
Come ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. Sez. 3, ordinanza 5 settembre 2023, n. 25922; Sez. 6-3, ordinanza
11 febbraio 2022, n. 4509; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 7 giugno 2011,
n. 12408).
Nel caso di specie, il danno subito dalla minore è derivato da un infortunio Pt_1 verificatosi durante l'orario scolastico, sicchè il giudice di prime cure ha,
4 erroneamente, applicato le tabelle di cui al citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.
Sempre secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (da ultimo
Cass. n. 19506/24), nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari (Cass. n. 12408/2011); il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 28290/2011); precisa la Corte di Cassazione che il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare").
In sostanza, come è stato rilevato (Cass. n. 4447/2014) "è come se questa Corte avesse riscontrato, come Le compete nella ricerca del significato di ogni elemento testuale di cui si compone una norma dell'ordinamento, che il concetto di valutazione equitativa previsto nell'art. 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno".
5 Per la liquidazione questa Corte ritiene, dunque, di fare applicazione dei valori individuati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come di recente riviste dall'Osservatorio per la Giustizia Civile alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
In particolare, la Corte ha richiamato l'attenzione sull'autonomia concettuale esistente tra il danno dinamico relazionale (o biologico)
e danno morale (denominato nelle "nuove" Tabelle di Milano "danno da sofferenza soggettiva interiore") (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
4878/2019, Cass. n. 25164/2020, Cass. n. 9006/2022), precisando che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti
l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce" (Cass. n. 15733/2022, che ribadisce
i principi già espressi da Cass. n. 25164/2020); con ciò volendosi dire che, escluso qualunque automatismo risarcitorio, laddove si accerti che i due profili di danno coesistono, la liquidazione può ben avvenire sulla base di tabelle che li contemplino entrambi, come nel caso delle tabelle milanesi che - fin dal 2009 - prevedono una liquidazione congiunta e che - nella più recente edizione (2021) - indicano opportunamente in modo distinto i valori del "punto danno biologico" e dell'"incremento per sofferenza" la cui sommatoria determina il valore del punto
"danno non patrimoniale" (in tal modo consentendo un'agevole scorporazione dell'importo relativo al danno morale nel caso in cui lo stesso non risulti concretamente accertato)", (Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, n. 35015).
Ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie, dalla c.t.u. espletata in primo grado si ricava che la minore, in dipendenza dell'evento per cui è causa, ha riportato lesioni di primo e secondo grado all'addome, alle cosce, ai piedi e alla mano sinistra, nonché ustioni di terzo grado alla coscia sinistra.
Le ustioni di primo e secondo grado sono guarite senza postumi, mentre quelle di terzo grado sono esitate in due cicatrici ipertrofiche delle dimensioni rispettivamente di cm 7x4 e di cm 2x1, relativamente mascherabili con l'abbigliamento, visibili nell'intimità (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
6 Il c.t.u. ha accertato, quale conseguenza delle predette lesioni, un danno biologico permanente nella misura del 7% quale pregiudizio estetico da lieve a moderato ed una invalidità temporanea di 120 gg., di cui 20 gg. al 100% e 100 al 25%.
Ora, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ritiene la Corte di dover riconoscere senz'altro anche la liquidazione della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che, in base ad un ragionamento presuntivo
(cfr. sul punto la citata Cass. n. 25164 del 2020), può dirsi senza dubbio che al danno biologico si sia sommata una sofferenza sia per il pregiudizio estetico, di verosimile maggiore impatto sul piano psicologico in relazione alla sua estensione, posizione e visibilità che rendono la cicatrice oggetto di auto-percezione negativa, considerando anche la giovanissima età della danneggiata, sia per le medicazioni periodiche cui la minore si è dovuta sottoporre per lungo periodo di tempo.
Nel contempo, l'attrice non ha invece dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno, richiesta nella misura massima.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plurumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, ivi compreso il cosiddetto danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11/11/2019, n.
28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014,
n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del
7 caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice d procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
In altre parole, dal momento che i valori tabellari sono destinati alla riparazione dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe, è necessario che il danno anche nella sfera dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), presenti dei profili di concreta riferibilità
e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile, meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.
21939/2017). Diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie;
infatti, le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare, già comprensivo dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza
27/05/2019 n. 14364).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che la minore abbia subito dal punto di vista dinamico-relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata;
né sono emerse particolari ripercussioni sul piano psicologico suscettibili di comprometterne le normali abitudini di vita. Ne deriva che il danno liquidato, comprensivo del danno sia biologico che morale, è interamente riparato.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, può così procedersi:
Invalidità temporanea totale: euro 2.300,00 (valore del punto base di ITT euro
115,00).
Invalidità temporanea parziale al 25%: euro 2.875,00;
Danno permanente del 7%, con incremento per sofferenza soggettiva: euro
17.830,00 (avuto riguardo all'età della minore alla data del 19.10.2010 (6 anni), di consolidamento degli esiti permanenti).
8 Il danno non patrimoniale complessivo è pertanto pari ad euro 23.005,00, a fronte di quello liquidato in primo grado pari ad euro 17.066,25, sicchè gli appellanti hanno diritto alla ulteriore somma di euro 5.938,75.
L'importo di euro 5.938,75 va poi devalutato dall'attualità alla data del sinistro
(21.06.2010), al fine di conteggiare correttamente i chiesti interessi compensativi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati
Istat (cfr. Cass. sez. un. 17.02.1995 n. 1712; conf., Cass. Civ., n. 2217/1988; Cass.
Civ. n. 11502/1997, Cass. Civ. n. 339/1996).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità dell'esclusione del rimborso delle spese mediche future correlate all'intervento chirurgico necessario per attenuare il gravissimo inestetismo causato dalle ustioni subite dalla minore.
Con riferimento alle spese future per le cure mediche, occorre premettere che, in applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., il giudicante può liquidare, anche in via equitativa, a titolo di danno emergente, le spese future che siano ragionevolmente certe nell'an e tuttavia incerte nel quantum.
Ora, nel caso in esame, la necessità del trattamento chirurgico di plastica cutanea si ricollega all'obiettivo di rimuovere le aree di ipertrofia cutanea, attenuare le iperpigmentazioni e migliorare il trofismo dei tessuti cicatriziali residui. Le spese future richieste attengono, dunque, ad interventi volti se non ad eliminare, quanto meno a ridurre gli esiti cicatriziali causati dal sinistro.
Senonchè deve rilevarsi che non è possibile liquidare, in favore della minore, un danno biologico del 7% e riconoscerle, contemporaneamente, anche i costi per gli interventi (parzialmente) emendativi di tale danno, in quanto ciò comporterebbe un'illegittima duplicazione del risarcimento.
Se, pertanto, può ritenersi ragionevolmente certo che la danneggiata, tenuto conto anche della giovane età, della visibilità della cicatrice e del conseguente impatto sul piano relazionale, si sottoporrà al trattamento emendativo, purtuttavia, la richiesta di condanna al pagamento di tale spesa futura non può essere accolta in quanto l'attuale
9 danno complessivo del 7% ricomprende in sé anche i costi degli interventi riduttivi del pregiudizio estetico.
4. Le spese processuali
4.1. La parziale riforma della sentenza appellata implica la nuova regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, da operare in base all'esito complessivo ed unitario dello stesso che registra un aumento della somma spettante all'appellante rispetto a quanto liquidato in primo grado.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, le spese del doppio grado vanno quindi poste interamente a carico dell' , stante la sua soccombenza, Controparte_2
sicché, confermato l'importo già liquidato in primo grado, le stesse sono per questa fase liquidate con importo corrispondente ai minimi tariffari previsti per le tre fasi del giudizio di appello (di studio, introduttiva e decisionale), considerata la semplicità delle questioni trattate.
L'appellato dovrà sostenere in quanto parte soccombente anche l'esborso per le spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_3 Persona_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 29/2018
[...] Controparte_1
del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 18.01.2018, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di e n.q., della ulteriore somma Parte_1 Parte_2
di euro 5.938,75, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore , oltre interessi nei termini specificati in parte Persona_1
motiva;
b) condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, nella misura, già ritenuta in sentenza, di euro 195,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi;
nonché, per il presente grado, in complessivi euro 393,63 per esborsi ed euro 1.984,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa ed iva, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
10 c) pone interamente a carico della parte soccombente, , Controparte_1
anche le spese della c.t.u. svolta in primo grado, per l'importo già liquidato in quel giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1353/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), in qualità di genitori esercenti la potestà sulla C.F._2
minore (nata a [...] il Persona_1
12.10.2004), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fuscà; appellanti
e
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Marchese;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29/2018 del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 18.01.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da infortunio scolastico
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, nell'integrale accoglimento della proposta impugnazione, riformare parzialmente nei capi
1 impugnati la sentenza n.29/2018 emessa dal G.O.T. del Tribunale di Vibo Valentia il 18.1.2018, pubblicata in pari data, nell'ambito della causa civile n.932/2011 R.G.
e per l'effetto -rideterminare l'ammontare complessivo del danno biologico per le lesioni personali patìte dalla minore in €. 29.022,00 e Persona_1 conseguentemente condannare l' appellato a corrispondere in favore della CP_1 danneggiata la somma di €.11.955,75 pari alla differenza rispetto a quanto liquidato nella sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al soddisfo;
-accertare e dichiarare il diritto della danneggiata al riconoscimento dell'esborso futuro necessario per l'intervento di chirurgia plastica cutanea cui dovrà sottoporsi e conseguentemente condannare l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore degli
[...] appellanti della somma di €.13.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da quando dovuti all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Per l'appellato: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita rigettare la proposta impugnazione e confermare integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. Con atto di citazione del 10.05.2011, e n.q. Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la potestà sulla minore , convenivano Persona_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia l' Controparte_2
deducendo che la minore in data 21.06.2010, durante l'orario di mensa,
[...]
restava ustionata in alcune parti del corpo (addome, cosce, piedi e mano sinistra) a causa del rovesciamento della minestra calda e che l'occorso era addebitabile alla responsabilità del convenuto del quale chiedevano la condanna al risarcimento dei danni quantificati in €22.105,68, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Istituto Scolastico che contestava l'avversa domanda sostenendo che l'evento dannoso era ascrivibile alla condotta della minore. Concludeva, quindi, per il rigetto ovvero in via subordinata per il riconoscimento di un concorso di colpa.
La causa, istruita documentalmente nonché a mezzo prova per testi e c.t.u., veniva decisa con sentenza n. 744 del 10.8.2017 con cui l' veniva Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni nella misura di €22.470,52, nonché al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
2 In particolare, il giudice di primo grado, riconosciuta la responsabilità dell'Istituto convenuto per culpa in vigilando, sulla scorta della c.t.u. espletata accertava una invalidità temporanea totale di gg. 20, una invalidità temporanea parziale al 25% di gg. 100 e una invalidità permanente nella misura del 7% derivante dagli esiti cicatriziali delle ustioni riportate dalla minore. Il Tribunale liquidava il danno biologico applicando l'art. 139 del d.lgs. 209/05 (quantificando il danno da invalidità temporanea in €2.109,60 e quello da invalidità permanente in €10.690,41), riconosceva il danno morale nella misura di €4.266,24 (pari al 33,3% del danno biologico), nonché il rimborso delle spese mediche pari ad €5.404,27, escludendo quelle future per intervento di chirurgia estetica in mancanza di qualsivoglia elemento indiziario.
1.2. Con atto notificato in data 09.07.2018, e n.q. Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso detta sentenza che censuravano nella parte relativa alla determinazione del quantum debeatur ed al mancato riconoscimento della somma occorrente per il futuro intervento chirurgico estetico. Più precisamente lamentavano l'erronea quantificazione del danno relativo all'inabilità temporanea e permanente per essere stato lo stesso calcolato illegittimamente sulla base del valore previsto dall'art. 139 C.d.A. anziché in base alle Tabelle di Milano. Lamentavano, ancora, che il Tribunale aveva inopinatamente rigettato la richiesta di condanna dell' CP_1 convenuto al pagamento della somma occorrente per eseguire l'intervento chirurgico necessario per attenuare il gravissimo inestetismo causato dalle ustioni subite all'addome, alle cosce, ai piedi ed alla mano sinistra della minore. Osservavano, in proposito, che il c.t.u. aveva escluso che senza l'intervento di chirurgia estetica vi potesse essere la guarigione clinica dalle cicatrici oramai stabilizzate, senza tuttavia aver potuto indicare le successive attività chirurgiche idonee e l'ammontare delle spese all'uopo necessarie;
che sul punto soccorreva la consulenza medico-legale di parte a firma del dott. specialista in medicina estetica, in cui veniva Persona_2
spiegata la necessità del trattamento chirurgico di plastica cutanea da effettuarsi con l'obiettivo di rimuovere le aree di ipertrofia cutanea, di attenuare le iperpigmentazioni e migliorare il trofismo dei tessuti cicatriziali residui, prevedendo un esborso di €13.900,00.
Concludevano, pertanto, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse rideterminato l'ammontare complessivo del danno biologico patito dalla minore in €29.022,00 con conseguente condanna dell' al CP_1
3 pagamento della ulteriore somma di €11.955,75 pari alla differenza rispetto a quanto liquidato in primo grado, e che venisse accertato il diritto al riconoscimento dell'esborso futuro necessario per l'intervento di chirurgia plastica cutanea pari ad
€13.900,00, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva con comparsa depositata in data 07.12.2018 l' Controparte_1
resistendo al gravame.
[...]
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.06.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente (ordinanza del 28.03.2023) rimessa sul ruolo a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha utilizzato per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale da invalidità temporanea e permanente i valori espressi dall'art. 139 del d.lgs. 209/05, dovendo diversamente farsi applicazione dei criteri indicati nelle tabelle di Milano.
La censura è fondata.
Come ribadito, anche di recente, dalla Suprema Corte, "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass. Sez. 3, ordinanza 5 settembre 2023, n. 25922; Sez. 6-3, ordinanza
11 febbraio 2022, n. 4509; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 7 giugno 2011,
n. 12408).
Nel caso di specie, il danno subito dalla minore è derivato da un infortunio Pt_1 verificatosi durante l'orario scolastico, sicchè il giudice di prime cure ha,
4 erroneamente, applicato le tabelle di cui al citato D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.
Sempre secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (da ultimo
Cass. n. 19506/24), nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari (Cass. n. 12408/2011); il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 28290/2011); precisa la Corte di Cassazione che il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare").
In sostanza, come è stato rilevato (Cass. n. 4447/2014) "è come se questa Corte avesse riscontrato, come Le compete nella ricerca del significato di ogni elemento testuale di cui si compone una norma dell'ordinamento, che il concetto di valutazione equitativa previsto nell'art. 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno".
5 Per la liquidazione questa Corte ritiene, dunque, di fare applicazione dei valori individuati nelle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, come di recente riviste dall'Osservatorio per la Giustizia Civile alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n. 25164).
In particolare, la Corte ha richiamato l'attenzione sull'autonomia concettuale esistente tra il danno dinamico relazionale (o biologico)
e danno morale (denominato nelle "nuove" Tabelle di Milano "danno da sofferenza soggettiva interiore") (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
4878/2019, Cass. n. 25164/2020, Cass. n. 9006/2022), precisando che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico relazionale (c.d. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti
l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce" (Cass. n. 15733/2022, che ribadisce
i principi già espressi da Cass. n. 25164/2020); con ciò volendosi dire che, escluso qualunque automatismo risarcitorio, laddove si accerti che i due profili di danno coesistono, la liquidazione può ben avvenire sulla base di tabelle che li contemplino entrambi, come nel caso delle tabelle milanesi che - fin dal 2009 - prevedono una liquidazione congiunta e che - nella più recente edizione (2021) - indicano opportunamente in modo distinto i valori del "punto danno biologico" e dell'"incremento per sofferenza" la cui sommatoria determina il valore del punto
"danno non patrimoniale" (in tal modo consentendo un'agevole scorporazione dell'importo relativo al danno morale nel caso in cui lo stesso non risulti concretamente accertato)", (Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, n. 35015).
Ciò premesso, va osservato che, nel caso di specie, dalla c.t.u. espletata in primo grado si ricava che la minore, in dipendenza dell'evento per cui è causa, ha riportato lesioni di primo e secondo grado all'addome, alle cosce, ai piedi e alla mano sinistra, nonché ustioni di terzo grado alla coscia sinistra.
Le ustioni di primo e secondo grado sono guarite senza postumi, mentre quelle di terzo grado sono esitate in due cicatrici ipertrofiche delle dimensioni rispettivamente di cm 7x4 e di cm 2x1, relativamente mascherabili con l'abbigliamento, visibili nell'intimità (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
6 Il c.t.u. ha accertato, quale conseguenza delle predette lesioni, un danno biologico permanente nella misura del 7% quale pregiudizio estetico da lieve a moderato ed una invalidità temporanea di 120 gg., di cui 20 gg. al 100% e 100 al 25%.
Ora, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ritiene la Corte di dover riconoscere senz'altro anche la liquidazione della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che, in base ad un ragionamento presuntivo
(cfr. sul punto la citata Cass. n. 25164 del 2020), può dirsi senza dubbio che al danno biologico si sia sommata una sofferenza sia per il pregiudizio estetico, di verosimile maggiore impatto sul piano psicologico in relazione alla sua estensione, posizione e visibilità che rendono la cicatrice oggetto di auto-percezione negativa, considerando anche la giovanissima età della danneggiata, sia per le medicazioni periodiche cui la minore si è dovuta sottoporre per lungo periodo di tempo.
Nel contempo, l'attrice non ha invece dimostrato di aver subito, dal punto di vista dinamico relazionale, patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato, tanto da giustificare una personalizzazione del danno, richiesta nella misura massima.
Deve rammentarsi che nella liquidazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento quantificabile in base al criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (come visto, il sistema del cd. punto variabile recepito nelle tabelle del Tribunale di Milano) copre tutte le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plurumque accidit, vale a dire quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, ivi compreso il cosiddetto danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale temporaneo.
Tali conseguenze ordinarie costituiscono una conseguenza normale del danno e non giustificano, quindi, alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11/11/2019, n.
28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass., 7/11/2014,
n. 23778), solo le conseguenze della menomazione che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, "ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del
7 caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico", con la precisazione che ciò che rileva, ai fini della personalizzazione del risarcimento, non è quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma il fatto che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria "perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice d procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione" (Cass., n. 28988/2019, cit.).
In altre parole, dal momento che i valori tabellari sono destinati alla riparazione dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe, è necessario che il danno anche nella sfera dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), presenti dei profili di concreta riferibilità
e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile, meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.
21939/2017). Diversamente opinando, si realizzerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie;
infatti, le conseguenze ordinarie che discendono da una lesione (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica) sono integralmente risarcite nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare, già comprensivo dei pregiudizi normalmente patiti da qualunque vittima di lesioni analoghe (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza
27/05/2019 n. 14364).
Nel caso di specie, sotto tale ultimo aspetto non è stato dimostrato - e prima ancora allegato - che la minore abbia subito dal punto di vista dinamico-relazionale patimenti diversi da quelli ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertata;
né sono emerse particolari ripercussioni sul piano psicologico suscettibili di comprometterne le normali abitudini di vita. Ne deriva che il danno liquidato, comprensivo del danno sia biologico che morale, è interamente riparato.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, può così procedersi:
Invalidità temporanea totale: euro 2.300,00 (valore del punto base di ITT euro
115,00).
Invalidità temporanea parziale al 25%: euro 2.875,00;
Danno permanente del 7%, con incremento per sofferenza soggettiva: euro
17.830,00 (avuto riguardo all'età della minore alla data del 19.10.2010 (6 anni), di consolidamento degli esiti permanenti).
8 Il danno non patrimoniale complessivo è pertanto pari ad euro 23.005,00, a fronte di quello liquidato in primo grado pari ad euro 17.066,25, sicchè gli appellanti hanno diritto alla ulteriore somma di euro 5.938,75.
L'importo di euro 5.938,75 va poi devalutato dall'attualità alla data del sinistro
(21.06.2010), al fine di conteggiare correttamente i chiesti interessi compensativi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorgenza del credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che si incrementa anno per anno per effetto della rivalutazione monetaria in base ai dati
Istat (cfr. Cass. sez. un. 17.02.1995 n. 1712; conf., Cass. Civ., n. 2217/1988; Cass.
Civ. n. 11502/1997, Cass. Civ. n. 339/1996).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulle somme come sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità dell'esclusione del rimborso delle spese mediche future correlate all'intervento chirurgico necessario per attenuare il gravissimo inestetismo causato dalle ustioni subite dalla minore.
Con riferimento alle spese future per le cure mediche, occorre premettere che, in applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., il giudicante può liquidare, anche in via equitativa, a titolo di danno emergente, le spese future che siano ragionevolmente certe nell'an e tuttavia incerte nel quantum.
Ora, nel caso in esame, la necessità del trattamento chirurgico di plastica cutanea si ricollega all'obiettivo di rimuovere le aree di ipertrofia cutanea, attenuare le iperpigmentazioni e migliorare il trofismo dei tessuti cicatriziali residui. Le spese future richieste attengono, dunque, ad interventi volti se non ad eliminare, quanto meno a ridurre gli esiti cicatriziali causati dal sinistro.
Senonchè deve rilevarsi che non è possibile liquidare, in favore della minore, un danno biologico del 7% e riconoscerle, contemporaneamente, anche i costi per gli interventi (parzialmente) emendativi di tale danno, in quanto ciò comporterebbe un'illegittima duplicazione del risarcimento.
Se, pertanto, può ritenersi ragionevolmente certo che la danneggiata, tenuto conto anche della giovane età, della visibilità della cicatrice e del conseguente impatto sul piano relazionale, si sottoporrà al trattamento emendativo, purtuttavia, la richiesta di condanna al pagamento di tale spesa futura non può essere accolta in quanto l'attuale
9 danno complessivo del 7% ricomprende in sé anche i costi degli interventi riduttivi del pregiudizio estetico.
4. Le spese processuali
4.1. La parziale riforma della sentenza appellata implica la nuova regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio, da operare in base all'esito complessivo ed unitario dello stesso che registra un aumento della somma spettante all'appellante rispetto a quanto liquidato in primo grado.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, le spese del doppio grado vanno quindi poste interamente a carico dell' , stante la sua soccombenza, Controparte_2
sicché, confermato l'importo già liquidato in primo grado, le stesse sono per questa fase liquidate con importo corrispondente ai minimi tariffari previsti per le tre fasi del giudizio di appello (di studio, introduttiva e decisionale), considerata la semplicità delle questioni trattate.
L'appellato dovrà sostenere in quanto parte soccombente anche l'esborso per le spese di c.t.u..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore Parte_3 Persona_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 29/2018
[...] Controparte_1
del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 18.01.2018, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di e n.q., della ulteriore somma Parte_1 Parte_2
di euro 5.938,75, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore , oltre interessi nei termini specificati in parte Persona_1
motiva;
b) condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, nella misura, già ritenuta in sentenza, di euro 195,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi;
nonché, per il presente grado, in complessivi euro 393,63 per esborsi ed euro 1.984,00 per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, cpa ed iva, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
10 c) pone interamente a carico della parte soccombente, , Controparte_1
anche le spese della c.t.u. svolta in primo grado, per l'importo già liquidato in quel giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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