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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/12/2024, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.12.2023 nella causa n. 5107/R.G. da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DEPALMA LAURA e BARONI GUIDO con domicilio eletto presso il suo studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rozzano, in data 05/09/1998, (atto n.107, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); separati consensualmente con sentenza n. 399/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 28.09.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del ricorso;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa coniugale sita in Casarile (MI), Via Santa Maria, 3/B, verrà assegnata alla
SI.ra (già proprietaria al 100% dell'immobile) con quanto l'arreda, che Pt_1
continuerà ad abitarla, mentre il SI. ha già trasferito la sua residenza altrove;
Pt_2
pag. 1 di 4
4. il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del ragazzo, il figlio rimarrà residente presso
l'abitazione materna;
5. il SI. si impegna a versare a favore della SI.ra a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1
bancario o secondo le modalità ritenute più comode tra le Parti, entro il giorno 14 di ogni mese un contributo al mantenimento concordato in € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6. abdicando a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Pavia, le Parti si impegnano a dividere nella misura del 50% qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per il figlio – non rientrante nel contributo ordinario – e ciò previa esibizione della Per_1
ricevuta di pagamento della relativa spesa da parte del genitore anticipatario;
7. la SI.ra si impegna a far richiesta del 100% dell'assegno unico il quale verrà Pt_1
percepito interamente dalla stessa, il sig. rinuncia a presentare la relativa Pt_2
richiesta;
8. le restanti detrazioni fiscali connesse al mantenimento del figlio verranno effettuate ed usufruite unicamente dalla sig.ra al 100%; Pt_1
9. la moto BMW S1000R tg. EP73108 di proprietà della sig.ra rimarrà in uso Pt_1
esclusivo al sig. sino a nuovi accordi tra le parti in relazione ad eventuali Pt_2
passaggi di proprietà e/o alienazione a terzi del citato bene mobile, il sig. Pt_2
manleva la sig.ra da eventuali richieste di risarcimento provenienti da terzi per Pt_1
danni provocati agli stessi con il citato motociclo;
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
11. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
12. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
pag. 2 di 4 13. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 399/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 27.02.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 12.11.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese legali del presente procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Rozzano il giorno 05/09/1998 (atto
[...] Parte_2
n.107, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.12.2023 nella causa n. 5107/R.G. da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. DEPALMA LAURA e BARONI GUIDO con domicilio eletto presso il suo studio sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rozzano, in data 05/09/1998, (atto n.107, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998); separati consensualmente con sentenza n. 399/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 28.09.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del ricorso;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa coniugale sita in Casarile (MI), Via Santa Maria, 3/B, verrà assegnata alla
SI.ra (già proprietaria al 100% dell'immobile) con quanto l'arreda, che Pt_1
continuerà ad abitarla, mentre il SI. ha già trasferito la sua residenza altrove;
Pt_2
pag. 1 di 4
4. il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del ragazzo, il figlio rimarrà residente presso
l'abitazione materna;
5. il SI. si impegna a versare a favore della SI.ra a mezzo bonifico Pt_2 Pt_1
bancario o secondo le modalità ritenute più comode tra le Parti, entro il giorno 14 di ogni mese un contributo al mantenimento concordato in € 400,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
6. abdicando a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Pavia, le Parti si impegnano a dividere nella misura del 50% qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per il figlio – non rientrante nel contributo ordinario – e ciò previa esibizione della Per_1
ricevuta di pagamento della relativa spesa da parte del genitore anticipatario;
7. la SI.ra si impegna a far richiesta del 100% dell'assegno unico il quale verrà Pt_1
percepito interamente dalla stessa, il sig. rinuncia a presentare la relativa Pt_2
richiesta;
8. le restanti detrazioni fiscali connesse al mantenimento del figlio verranno effettuate ed usufruite unicamente dalla sig.ra al 100%; Pt_1
9. la moto BMW S1000R tg. EP73108 di proprietà della sig.ra rimarrà in uso Pt_1
esclusivo al sig. sino a nuovi accordi tra le parti in relazione ad eventuali Pt_2
passaggi di proprietà e/o alienazione a terzi del citato bene mobile, il sig. Pt_2
manleva la sig.ra da eventuali richieste di risarcimento provenienti da terzi per Pt_1
danni provocati agli stessi con il citato motociclo;
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, per patrimonio e per reddito e di non pretendere reciprocamente alcun importo a titolo di contributo per il loro personale mantenimento;
11. i coniugi dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
12. le Parti riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
pag. 2 di 4 13. le Parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni, che accettano, dandosi reciprocamente atto, con il presente accordo, di aver regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale discendente dal Matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 399/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 27.02.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 12.11.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese legali del presente procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Rozzano il giorno 05/09/1998 (atto
[...] Parte_2
n.107, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4