TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1982/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ines Perri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Distefano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 22.12.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, Serie A, dell'anno 2010; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Ragusa, 09.11.2012), (Ragusa, 15.01.2015) Per_1 Per_2 ed (Ragusa, 04.08.2017) tutti minorenni;
Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza
e con obbligo di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e\o di domicilio, rispetto a quelli attuali, entro gg. 15 dalla variazione.
2. L'appartamento sito a Ragusa, nella Via Giosuè Carducci n. 165, di proprietà di entrambi i coniugi ed in atto adibito a residenza coniugale, rimarrà nella esclusiva disponibilità, unitamente a tutti i mobili che lo arredano, della IG.ra che lo coabiterà insieme ai Pt_1
Per_ figli , ed . Sulla detta residenza coniugale grava mutuo ipotecario che Per_2 Per_3 andrà a scadere il 21.09.2029 e il cui pagamento delle residue rate sarà ad esclusivo carico del IG. ; Parte_2
Per_ 3. I figli minori , ed saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di poter vedere e tenere con sé i bambini ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, considerati i turni di lavoro del IG. almeno un pomeriggio a settimana, nonché Pt_2 alternativamente con la madre due fine settimana al mese dalle ore 20:00 del venerdì alle
20:00 della domenica. Inoltre, i bambini, durante le vacanze natalizie e/o pasquali, trascorreranno alternativamente con i genitori il 24 ed il 25 dicembre, così come il 31 dicembre e l' 1 gennaio e la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo (si precisa sul punto che la IG.ra dà disponibilità a trascorrere le predette festività tutti insieme presso Pt_1 la residenza coniugale). Durante le vacanze estive, i bambini trascorreranno 15/20 giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
4. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IG.ra , nella sua Pt_2 Pt_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo totale di €. 1.000,00 (euro mille/00), da dividere in parti uguali per ciascuno dei tre figli, oltre rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat a partire dal primo anno. Inoltre, il padre verserà alla IG.ra l'importo dallo stesso percepito a titolo di Pt_1 assegni familiari, spettanti per legge al genitore collocatario dei figli minori.
Infine, il IG. contribuirà nella misura pari al 70% alle spese straordinarie che Pt_2 saranno necessarie nell'interesse dei figli, da concordare di volta in volta tra i coniugi salvo
i casi urgenti. In ogni caso, per evitare fraintendimenti ed equivoci, al presente accordo di separazione si allega il protocollo elaborato dalla in merito alla suddivisione CP_1 delle spese tra ordinarie e straordinarie;
5. I coniugi, svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo economicamente indipendenti, dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Poiché, però,
l'attività lavorativa svolta dalla IG.ra è a tempo determinato con scadenza al Pt_1
31.12.2024, ove la stessa dovesse perdere il lavoro, avrà diritto al mantenimento da parte del marito mediante versamento dell'importo di €. 300,00 mensili (trecento/00), oltre rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat a partire dal primo anno.
che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio c onco rd atario a Ragu sa i n data 22.12.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1982/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ines Perri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Distefano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatario a Ragusa il 22.12.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, Serie A, dell'anno 2010; che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Ragusa, 09.11.2012), (Ragusa, 15.01.2015) Per_1 Per_2 ed (Ragusa, 04.08.2017) tutti minorenni;
Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza
e con obbligo di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e\o di domicilio, rispetto a quelli attuali, entro gg. 15 dalla variazione.
2. L'appartamento sito a Ragusa, nella Via Giosuè Carducci n. 165, di proprietà di entrambi i coniugi ed in atto adibito a residenza coniugale, rimarrà nella esclusiva disponibilità, unitamente a tutti i mobili che lo arredano, della IG.ra che lo coabiterà insieme ai Pt_1
Per_ figli , ed . Sulla detta residenza coniugale grava mutuo ipotecario che Per_2 Per_3 andrà a scadere il 21.09.2029 e il cui pagamento delle residue rate sarà ad esclusivo carico del IG. ; Parte_2
Per_ 3. I figli minori , ed saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di poter vedere e tenere con sé i bambini ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, considerati i turni di lavoro del IG. almeno un pomeriggio a settimana, nonché Pt_2 alternativamente con la madre due fine settimana al mese dalle ore 20:00 del venerdì alle
20:00 della domenica. Inoltre, i bambini, durante le vacanze natalizie e/o pasquali, trascorreranno alternativamente con i genitori il 24 ed il 25 dicembre, così come il 31 dicembre e l' 1 gennaio e la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo (si precisa sul punto che la IG.ra dà disponibilità a trascorrere le predette festività tutti insieme presso Pt_1 la residenza coniugale). Durante le vacanze estive, i bambini trascorreranno 15/20 giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la IG.ra ; Pt_1
4. Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla IG.ra , nella sua Pt_2 Pt_1 qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo totale di €. 1.000,00 (euro mille/00), da dividere in parti uguali per ciascuno dei tre figli, oltre rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat a partire dal primo anno. Inoltre, il padre verserà alla IG.ra l'importo dallo stesso percepito a titolo di Pt_1 assegni familiari, spettanti per legge al genitore collocatario dei figli minori.
Infine, il IG. contribuirà nella misura pari al 70% alle spese straordinarie che Pt_2 saranno necessarie nell'interesse dei figli, da concordare di volta in volta tra i coniugi salvo
i casi urgenti. In ogni caso, per evitare fraintendimenti ed equivoci, al presente accordo di separazione si allega il protocollo elaborato dalla in merito alla suddivisione CP_1 delle spese tra ordinarie e straordinarie;
5. I coniugi, svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo economicamente indipendenti, dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione. Poiché, però,
l'attività lavorativa svolta dalla IG.ra è a tempo determinato con scadenza al Pt_1
31.12.2024, ove la stessa dovesse perdere il lavoro, avrà diritto al mantenimento da parte del marito mediante versamento dell'importo di €. 300,00 mensili (trecento/00), oltre rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat a partire dal primo anno.
che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio c onco rd atario a Ragu sa i n data 22.12.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 143, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti