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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19007/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero19007/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, dom.to alla Via Artiaco, IaTrav. Pisano, AC (Na); C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
), res.te in OL (Na) alla Via Suolo San Gennaro 22/A; C.F._2
nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_3 C.F._3
dom.ta alla Via Suolo San Gennaro 22/, OL (Na), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Campese, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 14;
Attori
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.NDI ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rubino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napolialla Via Tino di Camaino n. 4
1 Convenuto
Conclusioni:come da note scritte depositate dagli attori in data 3.1.2025 e dal convenuto in data 9.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio , premettendo di essere proprietari dell'immobile sito in Controparte_1
OL, al Suolo San Gennaro n. 22, piano terra e piano S/l, ed esponendo che dal sovrastante appartamento di proprietà dell'odierno convenuto, nel gennaio/febbraio
2020, sarebbero pervenute copiose percolazioni che avrebbero provocato infiltrazioni nel controsoffitto/soffitto del salone degli istanti.
Gli attori narravano che l' ,nell'eseguire le lavorazioni volte ad eliminare le CP_1
percolazioni, faceva porrele nuove tubazioni sostitutivein modo da invadere la loro proprietà, lamentando, altresì, che non essendo dette tubazioni state inseritenel solaio di interpiano, come lo erano invece le precedenti, si produrrebbero tutt'oggi rumori fastidiosi ogniqualvolta queste vengono attraversate dall'acqua di scarico.
Gli istanti, per i danni descritti, addebitavano al convenuto la responsabilità ex art. 2053 c.c., nonché ex art. 2051 c.c., e, gradatamente, ex art. 2043 c.c.
Dopo numerosi solleciti indirizzati all' ed una copiosa corrispondenzafinalizzata CP_1
a trovare un accordo, gli attori prendevano atto della dilatorietà delle richieste dell' , tanto che attivavano un procedimento di mediazionechesi concludeva con CP_1
esito negativo,viste le reiterate e pretestuose richieste di rinvio dell'odierno convenuto.
Gli attori adivano, pertanto, codesto Tribunale, avanzando le seguenti richieste in sede di precisazione delle conclusioni: “a) ordinare l'eliminazione delle nuove tubazioni, installate contro legge a servizio della proprietà del , Controparte_1
2 nella proprietà degli attori, nei modi e termini indicati dal C.T.U. al punto 4), pag.
14, della relazione;
b) fissare una somma di danaro, ex art. 614-bis c.p.c., dovuta dal
per ogni inosservanza successiva e/o per ogni giorno di ritardo, Controparte_1
rispetto al termine assegnato, nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il
al risarcimento danni per la riattazione del salone di proprietà Controparte_1
degli attori in €. 4.400,00, compresa Direzione Lavori, e/o a quella somma, maggiore
e/o minore, ritenuta anche in via equitativa;
d) condannare il al Controparte_1
risarcimento danni per il rumoroso sciabordio continuo, per aver occupato la proprietà degli attori senza titolo e per la parziale inabitabilità dell'immobile dal
01.03.2020 all'eliminazione delle tubazioni nell'importo di quattro euro al giorno e/o nell'importo determinato dal C.T.U. e/o ritenuto anche in via equitativa;
e) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare ogni avversa richiesta;
e) con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario ed accessori, con attribuzione all'Avv.
Eugenio Campese, antistatario.”
In data 4.11.2021, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
eccepival'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda e carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co 3 e 4 del c.p.c..
Deduceva, altresì, che gli attori,in luogo della negoziazione, avrebbero erroneamente introdotto un procedimento di mediazione, peratro irritualmente conclusosi per difetto di contraddittorio.
Il convenuto eccepiva, inoltre, la mancanza di prova relativamente alla legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché circa l'attribuzione di responsabilitàad egli stesso dell'evento dedotto in citazione.
Nel merito,l'odierno convenuto impugnava la domanda formulata dagli attori, in quanto infondata enon provata, narrando, a sua volta,di avere con essi concordato un accesso nel loro immobile al fine di verificare quanto da essisegnalato in merito alla presenza di infiltrazioni d'acqua e che in tale occasione aveva anchepartecipato un proprio tecnico il quale aveva rappresentato la necessità di intervenire sul solaio,
3 bypassandola vecchia tubazione mediante una nuova tubazione, speculare a quella esistente, sicché, di comune intesa, le parti avevanooptato per tale seconda opzione nel tentativo di evitare interventi sul solaio.
Il convenuto, inoltre, asseriva di essere intervenuto tempestivamente per verificare le infiltrazioni dedotte edeliminare le possibili cause delle stesse, offrendosidi risarcire il danno e di ripristinare la controsoffitta, ciò anche quando lo Parte_1
avevamanifestato di non ritenere di gradimento l'interventogià concordato in precedenza, tanto che veniva ad egli perfinoproposto di concordare un nuovo accessosenza, tuttavia, ricevere da quest'ultimoulteriore disponibilità, ciò determinando l' impossibilità per l di poterverificare il maggior danno lamentato CP_1
dagli attori e di effettuare, ove necessario, interventi diversi rispetto a quelli inizialmente concordati.
La proposizione del presente giudizio a seguito di un simile ostruzionismo degli attori, costituirebbe, a dire del convenuto, un abuso del diritto d'azione.
Così concludeva, dunque, : “1. In via preliminare, dichiarare la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per effetto della sua genericità;
2. In subordine, per le ragioni esposte, dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, ovvero in subordine, rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva, ove non provata.
3. Nel merito, rigettare la domanda perché non provata e, comunque, infondata in fatto e diritto, con condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in favore del convenuto;
4. Condannare gli attori al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Incardinato il giudizio erilevato il mancato esperimentodella negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, veniva assegnato termine per l'instaurazione dellastessa, la quale veniva ritualmente attivata e si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 24.5.2022, venivano, pertanto, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c; quindi, con ordinanza del 14.12.2022, ritenuta l'inammissibilità delle prove articolate dalle parti e ritenuta, invece, la necessita di
4 disporre consulenza tecnica d'ufficio, veniva nominato, quale perito,l'ing. Per_1
il quale depositava il proprio elaborato peritale in data 11.12.23, nonché una
[...]
successiva relazione a chiarimento, in data 21.3.2024.
Successivamente, con ordinanza del 11.4.2024, veniva revocata in parte l'ordinanza del 14.12.22 e ammessa la prova per testi articolata dal convenuto ai capi nn.4 e 5 del paragraf. d della comparsa di costituzione e risposta;
quindi, sciolta la riserva assunta all'udienza del 9.7.2024, il Giudice riteneva di dover revocare in toto l'ordinanza dell'11.4.24, rinviando per la precisazione delle conclusioni all' udienza del
10.1.2025, ove la causa veniva, infine, riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, sollevata dal convenuto, dovendosi fare presente che con ordinanza del 3.12.2021 ne è stato disposto l'espletamento, che essa è stata regolarmente attivata dagli odierni istanti (doc. 13 depositato all'udienza cartolare del 24.5.2022) e che, dopo diverse riunioni, in data
15.03.2022, la procedurasi è conclusa con la sottoscrizionedi verbale negativo (doc.
17depositato all'udienza cartolare del 24.5.2022), con l'effetto che la condizione di procedibilità della domanda proposta dagli odierni istanti risulta, dunque, avverata.
Analogamente, va, sempre in via preliminare, disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della stessa, avanzata dall'odierno convenuto, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne petitum e causa petendi e risultando sufficientemente descritti l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto può essere ipotizzata, a maggior ragione in quanto lo stesso si è difeso nel merito, in modo ben circostanziato, dimostrando di avere ben compreso le questioni e i fatti posti alla base della richiesta attorea.
5 Ad ogni modo, si rammenta che per consolidata elaborazione giurisprudenziale, la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015).
Inoltre, va respinta anche l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla asserita mancanza di prova della legittimazione attiva e passiva delle parti e ciò in quanto la dimostrazione della titolarità in capoad ambedue le parti,l'una del potere di promuovere, l'altra di resistere, nel presente giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, appare già pienamente assolta dalle stesse difese del convenuto, nonché dalla sua stessa produzione documentale ( cfr. corrispondenza a mezzo pec dove ben può evincersiche le parti in causa sono proprietarie degli immobili coinvolti).
Ciò premesso e giungendo all'esame del merito, va anzitutto disattesa la richiesta di parte convenuta, reiterata sino alle sue ultime difese, al fine di ottenere l'ammissione della prova testimoniale articolata ai capi nn. 4) e 5) del paragrafo d) della comparsa di costituzione e risposta, relativamenteal fatto che la sostituzione della tubazione, per come effettuata, sarebbe stata concordata con lo onde evitare di dover Parte_1
intervenire sui solai.
Incongruenti appaiono,invero, le argomentazioni del convenuto volte ad ottenere l'ammissione della prova orale da esso articolata.
Non appare, infatti, corretta la tesi del convenuto (il qualedichiara di non aver mai rivendicato alcun diritto reale di servitù, né tanto meno domandato l'accertamento della costituzione ex novo del diritto reale) laddove ritiene che la prova testimoniale da egli richiesta sarebbe esclusivamente servita a chiarire la volontà delle parti, le quali avrebbero, a suo dire, concordato il posizionamento della nuova tubazione (in luogo di quella preesistente e posizionata parzialmente nel solaio) nonché concordato
6 l'oggetto del rapporto e la portata delle varie pattuizioni, per cui alcuna limitazione alla prova testimoniale ricorrerebbe, a suo dire, nel caso di specie.
Deve, invero, precisarsi che il contenuto dell'accordo invocato dal convenuto (di cui vorrebbe offrirsi prova testimoniale) non può che sostanziarsi nella (pretesa) costituzione di una servitù volontaria in favore dell' . CP_1
D'altronde, non v'è chi non veda come la richiesta di voler provare a mezzo testi “la volontà delle parti”,l'”oggetto del rapporto” e la “portata delle varie pattuizioni”
(come invoca il convenuto) in merito all'asservimento dell'immobile attoreo al passaggio della tubazione di uso esclusivo della proprietà del convenuto, altro non è, in sostanza,che un tentativo di provare oralmente il contenuto negoziale di un accordo per la costituzione di un diritto di servitù, nella specie in favore dell e ciò in CP_1
violazione delle disposizioni codicistiche.
Invero, come recita il dispositivo dell'art. 2725 c.c.: “Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.”
Giova, al riguardo, anche rammentare che ai sensi dell'art. 1350c.c. devono farsi per iscritto (atto pubblico o scrittura privata), sotto pena di nullità “ i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione.”
Come anche affermato dalla Suprema Corte, allorquando la legge stabilisce per un determinato contratto la forma scritta ad substantiam (nella specie contratto costitutivo di una servitù), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8611 del 29 agosto 1998).
E ancora, rammentano i Giudici della Suprema Corte, che ai fini della costituzione
7 convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 21254 del 30/07/2024; Cass.Sez.
2 - Ordinanza n. 10169 del
27/04/2018).
I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2853 del 12/02/2016).
Chiarito quanto sopra, si evdenzia che dalle difese svolte dalle parti è emersa, anzitutto, la necessità didisporsi C.T.U al fine di verifcare la sussistenza del fenomeno infiltrativo denunciato dagli attori, nonché le evenutali cause dello stesso.
A tal riguardo l'ausiliario ha così riferito: “…da quanto potuto desumere dallo stato
e conformazione dei luoghi la tubazione in pvc grigio alloggiata nell'intercapedine tra la controsoffittatura e l'intradosso del solaio è stata posata in sostituzione della tubazione in pvc arancione, quindi dismessa, in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi.”; “…allo stato non si registrano nell'immobile attoreo infiltrazioni idriche in atto in virtù del realizzato intervento di by-pass della tubazione di scarico in pvc arancione alloggiata negli elementi di alleggerimento del solaio mediante posa in opera della tubazione in pvc grigio” ; “Pertanto, essendo intervenuta una modifica dell'originario stato dei luoghi con eliminazione della problematica a suo tempo verificatasi il sottoscritto C.T.U. può, in tale sede, esclusivamente dare atto dell'avvenuto intervento e sulla scorta dello stato dei luoghi, così come rilevato, desumere in via deduttiva che le cause del fenomeno
8 infiltrativo fossero eziologicamente riconducibili ad unaproblematica inerente alla tubazione di scarico in pvc arancione a servizio dell'immobile convenuto;
tubazione poi successivamente dismessa – come più volte già riferito – mediante la realizzazione del by-pass tramite la nuova tubazione in pvc grigio, alloggiata nell'intercapedine tra la controsoffittatura esistente e l'intradosso del solaio dell'immobile convenuto, sino ad arrivare mediante percorso sub orizzontale nella tubazione di scarico verticale insistente nella muratura di tompagno.In definitiva, si può dunque ritenere in via deduttiva che le problematiche infiltrative, a suo tempo verificatesi, siano eziologicamente riconducibili alla tubazione di scarico, in pvc arancione, a servizio dell'immobile convenuto direttamente sovrastante quello attoreo.”
Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che i fenomeni infiltrativi, al tempoprodottisi nell'immobile attoreo, siano eziologicamente ricollegabili alla tubazione di scaricoposta ad esclusivo servizio dell'immobile convenuto
(direttamente sovrastante quello attoreo) a cui va, dunque, riconosciuta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. dei danni lamentati dagli odierni istanti.
In proposito, si rammenta che tale tipo di responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
(nel caso di specie, il convenuto ) grava l'onere della prova Controparte_1
liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò detto, per quanto attiene, poi,il ripristino dello stato dei luoghi,chiesto dagli attori con il presente giudizio, il CTU incaricato, in ordine al quantum, haelencato gli interventi atti al rifacimento dell'ambiente salone dell'immobile attoreo, nonché proceduto alla redazione di apposito computo metrico estimativo, allegato alla relazione tecnica d'ufficio e corredato delle relative analisi prezzo,che qui
9 integralmente si richiama.
Orbene, secondo Il CTU, ing. l'importo degli interventi da eseguire, Persona_1
così come da computo estimativo redatto ed allegato alla relazione tecnica, risulta pari ad € 3.263,13 oltre I.V.A.
Tale somma si ritiene congrua e come tale dovrà essere corrisposta dall'odierno convenuto agli attori, oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento della domanda, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Proseguendo nella disamina delle domande attoree, con specifico riferimento alla richiesta di eliminazione delle nuove tubazioni poste a servizio dell'immobile del convenuto, è stato ritenuto necessario incaricare il CTU di accertare se le stesse abbiano o meno invaso la proprietà degli attori(a differenza delle precedenti tubazioniche erano, invece, allocate nel solaio).
In proposito, l'ausiliario ha confermato quanto lamentato dagli odierni istanti, così riferendo: “Tramite i tagli nella controsoffittatura dell'ambiente salone dell'immobile di proprietà attoreo è stato possibile osservare la presenza attuale - nell'intercapedine esistente tra l'intradosso del solaio e la controsoffittatura - di una tubazione di scarico in pvc grigia, a servizio dell'immobile di proprietà convenuta, che dipartendosi dall'intradosso del solaio, tramite apposita curva, prosegue il suo percorso sub orizzontale sulla controsoffittatura, sino ad innestarsi nella tubazione di scarico verticale insistente nella muratura verticale di tompagno prospettante sul giardino esterno.Tale tubazione, come rilevabile anche dalle foto riportate alle pagg.
n.
6-7 della presente relazione tecnica d'ufficio, è ubicata all'interno della proprietà attorea (intercapedine esistente tra l'intradosso del solaio e la controsoffittatura).La precedente tubazione di scarico in pvc arancione, attualmente dismessa, è invece alloggiata all'interno degli elementi di alleggerimento del solaio e, anche in tale circostanza, detta tubazione, con andamento sub orizzontale termina il suo
10 percorso andando anch'essa ad innestarsi nella tubazione di scarico verticale insistente nella muratura di tompagno prospettante sul giardino esterno.”
Conseguentemente, il CTU ha elencatospecificamente gli interventi atti all'eliminazione della nuova tubazione (così come da computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritalee che qui si intende integralmente richiamato) individuando quale costo di tale intervento l'importo di € 1.824,04 oltre I.V.A.
Si accoglie, dunque, la domanda attorea volta ad ottenerel'eliminazione -nei modi e nei termini indicati dal C.T.U. al punto 4), pag. 14, della relazione peritale - delle nuove tubazioni, installate (come accertato dal CTU) contro legge - stante la mancanza di un accordo costitutivo di servitù volontaria - essendo dette tubazioni poste al servizio della proprietà del convenuto ma sconfinando essenella proprietà attorea, stabilendosi al contempo la condannaex art. 614-bis c.p.cal pagamento della somma di € 100,00, in favore degli attori, per ogni per ogni mese di ritardo nel dare adempimento al superiore ordine, a far data decorsi due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Per quanto, infine, riguarda il disagiolamentato dagli attori per i rumori derivantidallo sciabordio dell' acqua transitante nelle nuove tubazioni, il CTU, chiamato a svolgere il relativo accertamento, ha riferito che “mediante prove di scarico”ha potuto acclarare che tale rumore risulta “udibile dall'ambiente salone”, facendo contestualmente presente che, per quanto concerne il quantum della richiesta risarcitoria, la tipologia dei danni in questione - ossia l'occupazione della proprietà degli attori con le nuove tubazioni di proprietà e la lamentata parziale CP_1
inabitabilità dell'immobile - non possano essere stimati mediante l'utilizzo del valore locativo atteso che trattasi, per quanto attiene il rumore avvertito, di un fastidio ma non di un elemento determinante l' inabitabilità dell'immobile e/o dell'ambiente in questione.
In sede di chiarimenti, il CTU ha, tuttavia inteso fornire a codesto Giudicante elementi idonei ad orientare la valutazione equitativa del danno, così affermando: “al solo fine di fornire all'A.G. gli elementi per le più opportune e conseguenziali
11 valutazion (…) si ritiene che l'eventuale parziale inabitabilità dell'ambiente soggiorno possa incidere di una percentuale pari all'incirca al 5% dell'intero immobile. Pertanto, stabilito il valore locativo mensile dell'immobile in € 700,00 si avrà quanto segue: € 700,00 *50 mesi (dal gennaio 2020 al marzo 2024) * 0.05
(percentuale di incidenza) = € 1.750,00.”
Dal calcolo operato dalconsulente, può evincersi che gli abbia indicato in € 35,00 euro mensili (circa € 1,00 euro al giorno), l'entità del danno risarcibile per il disagio arrecato dalle immissioni rumorose in oggetto.
Tale valutazione si ritiene congrua e fornisce un attendibile indicatore per effettuatre una valutazione in via equitativa del danno lamentato dagli attori.
Si ritiene, invero, che non possa parlarsi in alcun modo di inabitabilità dei locali interessati, né come sostengono gli attori che da tale disagio possa discendere l'“impossibilità di invitare persone a pranzo e/o a cena”, ciò in quanto il rumore generato da un flusso di liquidi, si concreta inuna immissione rumorosa di modesta entità e non continuativa,giacché manifestantesi nelle sole occasioni di scarico delle acque. Tale rumore, per quanto non gradevole ed arrecante un certo disturbo (che dunque dovrà essere rimosso), non può certo pregiudicare in modo cosìincidente la vita all'interno dell'abitazione, sì da renderla inabitabile.
A tal fine, si evidenzia che in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
14947 del 29/05/2023).
Rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal
12 danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022).
Pertanto, pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, va perciò riconosciuto agli attori il ristoro del danno loro subito in conseguenza delle immissioni sonore in parola, nella misura di €
1,00 al giorno,a decorrere dal fatto, ossia dal 01.03.2020 (circostanza non contestata) oltre interessi dalla domanda al soddisfo,sino alla eliminazione delle nuove tubazionied, in ogni caso sino alla cessazione del pregiudizio lamentato.
La domanda, per le ragioni sopra esposte, va, dunque, integralmente accolta.
Le spese di lite nonché quelle per la negoziazione assistita seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da €. 5.200,00 ad € 26.000,00, disattendendo la nota spese di parte attrice, dovendosi applicare i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
contro , così provvede: Parte_2 Parte_4 Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al convenuto di provvedere entro due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, all'eliminazione delle nuove tubazioni, installate nella proprietà degli attori, nei modi e termini indicati dal C.T.U. al punto 4), pag. 14, della relazione peritale;
- condanna , ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 100,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento del superiore ordine, a far data decorsi due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- condanna al pagamento della somma di € 3.263,13 oltre Controparte_1
I.V.A. a titolo di risarcimento per i danni arrecati all'immobile attoreo, oltre interessi come in motivazione;
- condanna al pagamento della somma di € 1,00 per ogni Controparte_1
giorno trascorso a far data dal 1.3.2020 e sino alla eliminazione delle nuove tubazioni e, comunque, sino alla cessazione del pregiudizio lamentato, il tutto oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento per il danno da immissioni sonore;
- condanna il convenuto, , al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 264,00 per spese vive ed € 2.540, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario;
- condanna il convenuto, , al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
delle spese per la negoziazione assistita che si liquidano in € 800,00 per compensi;
- pone le spese per la CTU definitivamente a carico del convenuto.
14 Così deciso in Napoli il 7.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero19007/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
, dom.to alla Via Artiaco, IaTrav. Pisano, AC (Na); C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
), res.te in OL (Na) alla Via Suolo San Gennaro 22/A; C.F._2
nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_3 C.F._3
dom.ta alla Via Suolo San Gennaro 22/, OL (Na), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Campese, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 14;
Attori
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.NDI ), Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rubino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napolialla Via Tino di Camaino n. 4
1 Convenuto
Conclusioni:come da note scritte depositate dagli attori in data 3.1.2025 e dal convenuto in data 9.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio , premettendo di essere proprietari dell'immobile sito in Controparte_1
OL, al Suolo San Gennaro n. 22, piano terra e piano S/l, ed esponendo che dal sovrastante appartamento di proprietà dell'odierno convenuto, nel gennaio/febbraio
2020, sarebbero pervenute copiose percolazioni che avrebbero provocato infiltrazioni nel controsoffitto/soffitto del salone degli istanti.
Gli attori narravano che l' ,nell'eseguire le lavorazioni volte ad eliminare le CP_1
percolazioni, faceva porrele nuove tubazioni sostitutivein modo da invadere la loro proprietà, lamentando, altresì, che non essendo dette tubazioni state inseritenel solaio di interpiano, come lo erano invece le precedenti, si produrrebbero tutt'oggi rumori fastidiosi ogniqualvolta queste vengono attraversate dall'acqua di scarico.
Gli istanti, per i danni descritti, addebitavano al convenuto la responsabilità ex art. 2053 c.c., nonché ex art. 2051 c.c., e, gradatamente, ex art. 2043 c.c.
Dopo numerosi solleciti indirizzati all' ed una copiosa corrispondenzafinalizzata CP_1
a trovare un accordo, gli attori prendevano atto della dilatorietà delle richieste dell' , tanto che attivavano un procedimento di mediazionechesi concludeva con CP_1
esito negativo,viste le reiterate e pretestuose richieste di rinvio dell'odierno convenuto.
Gli attori adivano, pertanto, codesto Tribunale, avanzando le seguenti richieste in sede di precisazione delle conclusioni: “a) ordinare l'eliminazione delle nuove tubazioni, installate contro legge a servizio della proprietà del , Controparte_1
2 nella proprietà degli attori, nei modi e termini indicati dal C.T.U. al punto 4), pag.
14, della relazione;
b) fissare una somma di danaro, ex art. 614-bis c.p.c., dovuta dal
per ogni inosservanza successiva e/o per ogni giorno di ritardo, Controparte_1
rispetto al termine assegnato, nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il
al risarcimento danni per la riattazione del salone di proprietà Controparte_1
degli attori in €. 4.400,00, compresa Direzione Lavori, e/o a quella somma, maggiore
e/o minore, ritenuta anche in via equitativa;
d) condannare il al Controparte_1
risarcimento danni per il rumoroso sciabordio continuo, per aver occupato la proprietà degli attori senza titolo e per la parziale inabitabilità dell'immobile dal
01.03.2020 all'eliminazione delle tubazioni nell'importo di quattro euro al giorno e/o nell'importo determinato dal C.T.U. e/o ritenuto anche in via equitativa;
e) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o rigettare ogni avversa richiesta;
e) con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettario ed accessori, con attribuzione all'Avv.
Eugenio Campese, antistatario.”
In data 4.11.2021, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
eccepival'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda e carenza dei requisiti di cui all'art. 163 co 3 e 4 del c.p.c..
Deduceva, altresì, che gli attori,in luogo della negoziazione, avrebbero erroneamente introdotto un procedimento di mediazione, peratro irritualmente conclusosi per difetto di contraddittorio.
Il convenuto eccepiva, inoltre, la mancanza di prova relativamente alla legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché circa l'attribuzione di responsabilitàad egli stesso dell'evento dedotto in citazione.
Nel merito,l'odierno convenuto impugnava la domanda formulata dagli attori, in quanto infondata enon provata, narrando, a sua volta,di avere con essi concordato un accesso nel loro immobile al fine di verificare quanto da essisegnalato in merito alla presenza di infiltrazioni d'acqua e che in tale occasione aveva anchepartecipato un proprio tecnico il quale aveva rappresentato la necessità di intervenire sul solaio,
3 bypassandola vecchia tubazione mediante una nuova tubazione, speculare a quella esistente, sicché, di comune intesa, le parti avevanooptato per tale seconda opzione nel tentativo di evitare interventi sul solaio.
Il convenuto, inoltre, asseriva di essere intervenuto tempestivamente per verificare le infiltrazioni dedotte edeliminare le possibili cause delle stesse, offrendosidi risarcire il danno e di ripristinare la controsoffitta, ciò anche quando lo Parte_1
avevamanifestato di non ritenere di gradimento l'interventogià concordato in precedenza, tanto che veniva ad egli perfinoproposto di concordare un nuovo accessosenza, tuttavia, ricevere da quest'ultimoulteriore disponibilità, ciò determinando l' impossibilità per l di poterverificare il maggior danno lamentato CP_1
dagli attori e di effettuare, ove necessario, interventi diversi rispetto a quelli inizialmente concordati.
La proposizione del presente giudizio a seguito di un simile ostruzionismo degli attori, costituirebbe, a dire del convenuto, un abuso del diritto d'azione.
Così concludeva, dunque, : “1. In via preliminare, dichiarare la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione per effetto della sua genericità;
2. In subordine, per le ragioni esposte, dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda, ovvero in subordine, rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva, ove non provata.
3. Nel merito, rigettare la domanda perché non provata e, comunque, infondata in fatto e diritto, con condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in favore del convenuto;
4. Condannare gli attori al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Incardinato il giudizio erilevato il mancato esperimentodella negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, veniva assegnato termine per l'instaurazione dellastessa, la quale veniva ritualmente attivata e si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 24.5.2022, venivano, pertanto, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c; quindi, con ordinanza del 14.12.2022, ritenuta l'inammissibilità delle prove articolate dalle parti e ritenuta, invece, la necessita di
4 disporre consulenza tecnica d'ufficio, veniva nominato, quale perito,l'ing. Per_1
il quale depositava il proprio elaborato peritale in data 11.12.23, nonché una
[...]
successiva relazione a chiarimento, in data 21.3.2024.
Successivamente, con ordinanza del 11.4.2024, veniva revocata in parte l'ordinanza del 14.12.22 e ammessa la prova per testi articolata dal convenuto ai capi nn.4 e 5 del paragraf. d della comparsa di costituzione e risposta;
quindi, sciolta la riserva assunta all'udienza del 9.7.2024, il Giudice riteneva di dover revocare in toto l'ordinanza dell'11.4.24, rinviando per la precisazione delle conclusioni all' udienza del
10.1.2025, ove la causa veniva, infine, riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
Si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, sollevata dal convenuto, dovendosi fare presente che con ordinanza del 3.12.2021 ne è stato disposto l'espletamento, che essa è stata regolarmente attivata dagli odierni istanti (doc. 13 depositato all'udienza cartolare del 24.5.2022) e che, dopo diverse riunioni, in data
15.03.2022, la procedurasi è conclusa con la sottoscrizionedi verbale negativo (doc.
17depositato all'udienza cartolare del 24.5.2022), con l'effetto che la condizione di procedibilità della domanda proposta dagli odierni istanti risulta, dunque, avverata.
Analogamente, va, sempre in via preliminare, disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza della stessa, avanzata dall'odierno convenuto, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuarne petitum e causa petendi e risultando sufficientemente descritti l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto può essere ipotizzata, a maggior ragione in quanto lo stesso si è difeso nel merito, in modo ben circostanziato, dimostrando di avere ben compreso le questioni e i fatti posti alla base della richiesta attorea.
5 Ad ogni modo, si rammenta che per consolidata elaborazione giurisprudenziale, la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015).
Inoltre, va respinta anche l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla asserita mancanza di prova della legittimazione attiva e passiva delle parti e ciò in quanto la dimostrazione della titolarità in capoad ambedue le parti,l'una del potere di promuovere, l'altra di resistere, nel presente giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, appare già pienamente assolta dalle stesse difese del convenuto, nonché dalla sua stessa produzione documentale ( cfr. corrispondenza a mezzo pec dove ben può evincersiche le parti in causa sono proprietarie degli immobili coinvolti).
Ciò premesso e giungendo all'esame del merito, va anzitutto disattesa la richiesta di parte convenuta, reiterata sino alle sue ultime difese, al fine di ottenere l'ammissione della prova testimoniale articolata ai capi nn. 4) e 5) del paragrafo d) della comparsa di costituzione e risposta, relativamenteal fatto che la sostituzione della tubazione, per come effettuata, sarebbe stata concordata con lo onde evitare di dover Parte_1
intervenire sui solai.
Incongruenti appaiono,invero, le argomentazioni del convenuto volte ad ottenere l'ammissione della prova orale da esso articolata.
Non appare, infatti, corretta la tesi del convenuto (il qualedichiara di non aver mai rivendicato alcun diritto reale di servitù, né tanto meno domandato l'accertamento della costituzione ex novo del diritto reale) laddove ritiene che la prova testimoniale da egli richiesta sarebbe esclusivamente servita a chiarire la volontà delle parti, le quali avrebbero, a suo dire, concordato il posizionamento della nuova tubazione (in luogo di quella preesistente e posizionata parzialmente nel solaio) nonché concordato
6 l'oggetto del rapporto e la portata delle varie pattuizioni, per cui alcuna limitazione alla prova testimoniale ricorrerebbe, a suo dire, nel caso di specie.
Deve, invero, precisarsi che il contenuto dell'accordo invocato dal convenuto (di cui vorrebbe offrirsi prova testimoniale) non può che sostanziarsi nella (pretesa) costituzione di una servitù volontaria in favore dell' . CP_1
D'altronde, non v'è chi non veda come la richiesta di voler provare a mezzo testi “la volontà delle parti”,l'”oggetto del rapporto” e la “portata delle varie pattuizioni”
(come invoca il convenuto) in merito all'asservimento dell'immobile attoreo al passaggio della tubazione di uso esclusivo della proprietà del convenuto, altro non è, in sostanza,che un tentativo di provare oralmente il contenuto negoziale di un accordo per la costituzione di un diritto di servitù, nella specie in favore dell e ciò in CP_1
violazione delle disposizioni codicistiche.
Invero, come recita il dispositivo dell'art. 2725 c.c.: “Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.”
Giova, al riguardo, anche rammentare che ai sensi dell'art. 1350c.c. devono farsi per iscritto (atto pubblico o scrittura privata), sotto pena di nullità “ i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione.”
Come anche affermato dalla Suprema Corte, allorquando la legge stabilisce per un determinato contratto la forma scritta ad substantiam (nella specie contratto costitutivo di una servitù), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8611 del 29 agosto 1998).
E ancora, rammentano i Giudici della Suprema Corte, che ai fini della costituzione
7 convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (Cass. Sez. 2
- Sentenza n. 21254 del 30/07/2024; Cass.Sez.
2 - Ordinanza n. 10169 del
27/04/2018).
I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2853 del 12/02/2016).
Chiarito quanto sopra, si evdenzia che dalle difese svolte dalle parti è emersa, anzitutto, la necessità didisporsi C.T.U al fine di verifcare la sussistenza del fenomeno infiltrativo denunciato dagli attori, nonché le evenutali cause dello stesso.
A tal riguardo l'ausiliario ha così riferito: “…da quanto potuto desumere dallo stato
e conformazione dei luoghi la tubazione in pvc grigio alloggiata nell'intercapedine tra la controsoffittatura e l'intradosso del solaio è stata posata in sostituzione della tubazione in pvc arancione, quindi dismessa, in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi.”; “…allo stato non si registrano nell'immobile attoreo infiltrazioni idriche in atto in virtù del realizzato intervento di by-pass della tubazione di scarico in pvc arancione alloggiata negli elementi di alleggerimento del solaio mediante posa in opera della tubazione in pvc grigio” ; “Pertanto, essendo intervenuta una modifica dell'originario stato dei luoghi con eliminazione della problematica a suo tempo verificatasi il sottoscritto C.T.U. può, in tale sede, esclusivamente dare atto dell'avvenuto intervento e sulla scorta dello stato dei luoghi, così come rilevato, desumere in via deduttiva che le cause del fenomeno
8 infiltrativo fossero eziologicamente riconducibili ad unaproblematica inerente alla tubazione di scarico in pvc arancione a servizio dell'immobile convenuto;
tubazione poi successivamente dismessa – come più volte già riferito – mediante la realizzazione del by-pass tramite la nuova tubazione in pvc grigio, alloggiata nell'intercapedine tra la controsoffittatura esistente e l'intradosso del solaio dell'immobile convenuto, sino ad arrivare mediante percorso sub orizzontale nella tubazione di scarico verticale insistente nella muratura di tompagno.In definitiva, si può dunque ritenere in via deduttiva che le problematiche infiltrative, a suo tempo verificatesi, siano eziologicamente riconducibili alla tubazione di scarico, in pvc arancione, a servizio dell'immobile convenuto direttamente sovrastante quello attoreo.”
Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che i fenomeni infiltrativi, al tempoprodottisi nell'immobile attoreo, siano eziologicamente ricollegabili alla tubazione di scaricoposta ad esclusivo servizio dell'immobile convenuto
(direttamente sovrastante quello attoreo) a cui va, dunque, riconosciuta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. dei danni lamentati dagli odierni istanti.
In proposito, si rammenta che tale tipo di responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
(nel caso di specie, il convenuto ) grava l'onere della prova Controparte_1
liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ciò detto, per quanto attiene, poi,il ripristino dello stato dei luoghi,chiesto dagli attori con il presente giudizio, il CTU incaricato, in ordine al quantum, haelencato gli interventi atti al rifacimento dell'ambiente salone dell'immobile attoreo, nonché proceduto alla redazione di apposito computo metrico estimativo, allegato alla relazione tecnica d'ufficio e corredato delle relative analisi prezzo,che qui
9 integralmente si richiama.
Orbene, secondo Il CTU, ing. l'importo degli interventi da eseguire, Persona_1
così come da computo estimativo redatto ed allegato alla relazione tecnica, risulta pari ad € 3.263,13 oltre I.V.A.
Tale somma si ritiene congrua e come tale dovrà essere corrisposta dall'odierno convenuto agli attori, oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento della domanda, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Proseguendo nella disamina delle domande attoree, con specifico riferimento alla richiesta di eliminazione delle nuove tubazioni poste a servizio dell'immobile del convenuto, è stato ritenuto necessario incaricare il CTU di accertare se le stesse abbiano o meno invaso la proprietà degli attori(a differenza delle precedenti tubazioniche erano, invece, allocate nel solaio).
In proposito, l'ausiliario ha confermato quanto lamentato dagli odierni istanti, così riferendo: “Tramite i tagli nella controsoffittatura dell'ambiente salone dell'immobile di proprietà attoreo è stato possibile osservare la presenza attuale - nell'intercapedine esistente tra l'intradosso del solaio e la controsoffittatura - di una tubazione di scarico in pvc grigia, a servizio dell'immobile di proprietà convenuta, che dipartendosi dall'intradosso del solaio, tramite apposita curva, prosegue il suo percorso sub orizzontale sulla controsoffittatura, sino ad innestarsi nella tubazione di scarico verticale insistente nella muratura verticale di tompagno prospettante sul giardino esterno.Tale tubazione, come rilevabile anche dalle foto riportate alle pagg.
n.
6-7 della presente relazione tecnica d'ufficio, è ubicata all'interno della proprietà attorea (intercapedine esistente tra l'intradosso del solaio e la controsoffittatura).La precedente tubazione di scarico in pvc arancione, attualmente dismessa, è invece alloggiata all'interno degli elementi di alleggerimento del solaio e, anche in tale circostanza, detta tubazione, con andamento sub orizzontale termina il suo
10 percorso andando anch'essa ad innestarsi nella tubazione di scarico verticale insistente nella muratura di tompagno prospettante sul giardino esterno.”
Conseguentemente, il CTU ha elencatospecificamente gli interventi atti all'eliminazione della nuova tubazione (così come da computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritalee che qui si intende integralmente richiamato) individuando quale costo di tale intervento l'importo di € 1.824,04 oltre I.V.A.
Si accoglie, dunque, la domanda attorea volta ad ottenerel'eliminazione -nei modi e nei termini indicati dal C.T.U. al punto 4), pag. 14, della relazione peritale - delle nuove tubazioni, installate (come accertato dal CTU) contro legge - stante la mancanza di un accordo costitutivo di servitù volontaria - essendo dette tubazioni poste al servizio della proprietà del convenuto ma sconfinando essenella proprietà attorea, stabilendosi al contempo la condannaex art. 614-bis c.p.cal pagamento della somma di € 100,00, in favore degli attori, per ogni per ogni mese di ritardo nel dare adempimento al superiore ordine, a far data decorsi due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Per quanto, infine, riguarda il disagiolamentato dagli attori per i rumori derivantidallo sciabordio dell' acqua transitante nelle nuove tubazioni, il CTU, chiamato a svolgere il relativo accertamento, ha riferito che “mediante prove di scarico”ha potuto acclarare che tale rumore risulta “udibile dall'ambiente salone”, facendo contestualmente presente che, per quanto concerne il quantum della richiesta risarcitoria, la tipologia dei danni in questione - ossia l'occupazione della proprietà degli attori con le nuove tubazioni di proprietà e la lamentata parziale CP_1
inabitabilità dell'immobile - non possano essere stimati mediante l'utilizzo del valore locativo atteso che trattasi, per quanto attiene il rumore avvertito, di un fastidio ma non di un elemento determinante l' inabitabilità dell'immobile e/o dell'ambiente in questione.
In sede di chiarimenti, il CTU ha, tuttavia inteso fornire a codesto Giudicante elementi idonei ad orientare la valutazione equitativa del danno, così affermando: “al solo fine di fornire all'A.G. gli elementi per le più opportune e conseguenziali
11 valutazion (…) si ritiene che l'eventuale parziale inabitabilità dell'ambiente soggiorno possa incidere di una percentuale pari all'incirca al 5% dell'intero immobile. Pertanto, stabilito il valore locativo mensile dell'immobile in € 700,00 si avrà quanto segue: € 700,00 *50 mesi (dal gennaio 2020 al marzo 2024) * 0.05
(percentuale di incidenza) = € 1.750,00.”
Dal calcolo operato dalconsulente, può evincersi che gli abbia indicato in € 35,00 euro mensili (circa € 1,00 euro al giorno), l'entità del danno risarcibile per il disagio arrecato dalle immissioni rumorose in oggetto.
Tale valutazione si ritiene congrua e fornisce un attendibile indicatore per effettuatre una valutazione in via equitativa del danno lamentato dagli attori.
Si ritiene, invero, che non possa parlarsi in alcun modo di inabitabilità dei locali interessati, né come sostengono gli attori che da tale disagio possa discendere l'“impossibilità di invitare persone a pranzo e/o a cena”, ciò in quanto il rumore generato da un flusso di liquidi, si concreta inuna immissione rumorosa di modesta entità e non continuativa,giacché manifestantesi nelle sole occasioni di scarico delle acque. Tale rumore, per quanto non gradevole ed arrecante un certo disturbo (che dunque dovrà essere rimosso), non può certo pregiudicare in modo cosìincidente la vita all'interno dell'abitazione, sì da renderla inabitabile.
A tal fine, si evidenzia che in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
14947 del 29/05/2023).
Rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal
12 danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11930 del 13/04/2022).
Pertanto, pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21649 del 28/07/2021).
Alla luce delle superiori considerazioni, va perciò riconosciuto agli attori il ristoro del danno loro subito in conseguenza delle immissioni sonore in parola, nella misura di €
1,00 al giorno,a decorrere dal fatto, ossia dal 01.03.2020 (circostanza non contestata) oltre interessi dalla domanda al soddisfo,sino alla eliminazione delle nuove tubazionied, in ogni caso sino alla cessazione del pregiudizio lamentato.
La domanda, per le ragioni sopra esposte, va, dunque, integralmente accolta.
Le spese di lite nonché quelle per la negoziazione assistita seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, scaglione da €. 5.200,00 ad € 26.000,00, disattendendo la nota spese di parte attrice, dovendosi applicare i parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
contro , così provvede: Parte_2 Parte_4 Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al convenuto di provvedere entro due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, all'eliminazione delle nuove tubazioni, installate nella proprietà degli attori, nei modi e termini indicati dal C.T.U. al punto 4), pag. 14, della relazione peritale;
- condanna , ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento Controparte_1
dell'importo di € 100,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento del superiore ordine, a far data decorsi due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- condanna al pagamento della somma di € 3.263,13 oltre Controparte_1
I.V.A. a titolo di risarcimento per i danni arrecati all'immobile attoreo, oltre interessi come in motivazione;
- condanna al pagamento della somma di € 1,00 per ogni Controparte_1
giorno trascorso a far data dal 1.3.2020 e sino alla eliminazione delle nuove tubazioni e, comunque, sino alla cessazione del pregiudizio lamentato, il tutto oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento per il danno da immissioni sonore;
- condanna il convenuto, , al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 264,00 per spese vive ed € 2.540, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario;
- condanna il convenuto, , al pagamento, in favore degli attori Controparte_1
delle spese per la negoziazione assistita che si liquidano in € 800,00 per compensi;
- pone le spese per la CTU definitivamente a carico del convenuto.
14 Così deciso in Napoli il 7.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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