Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7402/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4
e
, C.F. nata in [...], il Parte_2 C.F._2
10/02/1977, residente in [...]4,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Carlo Ispodamia (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025 e del 06/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sant'Olcese (GE) l'11/02/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi si concedono sin d'ora il diritto reciproco di vivere separati nel mutuo rispetto;
2. la moglie ha rilasciato definitivamente la ex casa coniugale sita in Sant'Olcese(GE), via
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 Amerigo Vespucci 16\4, di proprietà del marito, portando con sé i propri effetti personali, per andare a risiedere presso l'immobile sito in Genova, piazza Ospedale Pastorino 19\14, in comproprietà al 50% tra i coniugi. La quota del 50% dell'immobile sito in Genova, piazza Ospedale Pastorino 19\14 di proprietà del Sig. verrà trasferita in Parte_1
proprietà alla Sig.ra con la pubblicazione della sentenza di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio, e con impegno della Sig.ra a non trasferire Pt_2
l'immobile in Genova, piazza Ospedale Pastorino 19\14 per anni cinque a far data dalla avvenuta intestazione della quota del 50% del Sig. che avverrà con atto a cura e Pt_1
spese della Sig.ra Resta inteso che sino al 31.12.24 il Sig. si accollerà Pt_2 Pt_1
tutti gli oneri maturati e maturandi a titolo di IMU su detto immobile in Genova, piazza
Ospedale Pastorino 19\14, e che a partire dal 01.01.25 la Sig.ra si accollerà gli Pt_2
oneri condominiali ordinari e le spese connesse all'utilizzo del detto immobile, tra cui gli oneri dei relativi contratti di fornitura;
3. i figli , e rimarranno a risiedere anche anagraficamente presso il Per_1 Per_2 Per_3 marito. Per l'effetto, stante la collocazione dei figli presso il padre, l'assegno unico, ex assegno famigliare, per i figli verrà percepito dal Sig. I coniugi pattuiscono Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli minori e , e pertanto si impegnano a Per_2 Per_3
consultarsi e prendere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi, tutte le più rilevanti decisioni relative alla sua cura, istruzione ed educazione, con impegno dei genitori a collaborare per tutto quanto necessario nell'interesse dei figli, astenendosi, in particolare, da qualsiasi comportamento che, in qualunque modo, anche indiretto, possa creare confusione e/o screditare le rispettive figure genitoriali e privilegiando, nell'accudimento ed educazione dei figli, la figura dell'altro coniuge rispetto a qualsivoglia altra persona estranea. A tal fine si impegnano reciprocamente ad introdurre nella vita dei figli il proprio nuovo partner solo con le debite ed opportune cautele e quando la nuova relazione abbia raggiunto un'adeguata stabilità. Si riportano poi integralmente al piano genitoriale relativo ai figli minori che si acclude al presente atto, ove è previsto che la madre tenga con sé i figli minori per due pomeriggi la settimana e a fine settimana alternati compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e relativi turni presso la RSA Soggiorno S.Olcese s.r.l. ;
4. in considerazione delle maggiori capacità reddituali e della maggiore consistenza
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 patrimoniale del marito, nonché del fatto che la moglie dovrà provvedere al sostentamento diretto dei figli minori per i periodi in cui li terrà presso di sé, non è prevista la corresponsione di un importo mensile dalla moglie al marito quale contributo per il mantenimento dei figli;
5. le spese straordinarie, mediche e scolastiche - compreso quanto necessario per la cura della patologia di DSA diagnosticata alla figlia e per eventuali ripetizioni che si Per_3
dovessero rendere necessarie in conseguenza di insufficiente rendimento scolastico e\o universitario dei figli (di cui al verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di
Genova, Sezione Quarta Civile, in materia di spese straordinarie)- necessarie o previamente concordate, saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% tra i coniugi
(a mezzo pagamento diretto della quota di rispettiva spettanza ovvero rimborso in favore del genitore anticipatario dell'intero, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa);
6. l'autoveicolo Mitsubishi tg. FY928PK in comproprietà al 50% tra i coniugi viene assegnato definitivamente in uso alla moglie, e la quota del 50% di detto autoveicolo di proprietà del Sig. verrà trasferita in proprietà alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, con atto a cura e spese della Sig.ra con la pubblicazione della sentenza di
[...] Pt_2
separazione personale dei coniugi, e comunque non oltre il 31.12.24;
7. le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto a chiedersi l'un l'altra a titolo personale assegno alcuno per il mantenimento e/o a titolo di assegno di separazione;
8. i coniugi danno atto di avere già provveduto a suddividersi interamente ogni bene ed effetto personale;
9. le parti, per quanto occorrente, si concedono reciproco ed irrevocabile consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2002, Numero 1, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5