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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 461/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 461/2023 R.G. promossa
d a nato a [...] il [...], titolare dell'impresa Parte_1
OGGETTO: individuale GEOM. Parte_2 Pt_1
Prestazione d'opera corrente in Goito (MN) ‐ 46044 ‐ Piazza Sordello n. 11/B (C.F: C.F._1
intellettuale E897E) rappresentato e difeso dagli avv. Manfredi Romano e Manfredi Matteo
del foro di Brescia, giusta delega in atti;
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 4 già , con Controparte_1 Controparte_2
sede in S. Giorgio di Mantova (MN) via Divisione Acqui n. 1 (C.F. e P. IVA
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_2
assistita e difesa dall'avv. Fabio Piccinelli del foro di Mantova, con
[...]
domicilio eletto in Mantova, via della Conciliazione n. 19 presso il suo studio,
giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza del Tribunale di Mantova n. 223/2023
pubblicata in data 21.03.2023.
FATTO E DIRITTO
Il geometra , titolare dell'impresa individuale Nievo Studio Parte_1
tecnico di Ariotti geom. Alberto, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova n. 223 del 21.03.2023 con cui il primo giudice aveva disatteso la sua domanda volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore della società convenuta e, in accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, lo aveva condannato a versare la somma di € 33.953,29 oltre interessi e le Controparte_1
spese di lite.
La società appellata resisteva con comparsa.
Fallito il tentativo di conciliazione svolto in questo grado di giudizio, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 2.04.2025 con assegnazione dei termini di legge a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli pagina 2 di 4 scritti conclusivi.
Con nota congiunta depositata in data 21.03.2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto una accordo e dunque instavano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In effetti, va dato che, nell'ambito del procedimento civile, la presentazione di un'istanza congiunta delle parti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo, comporta l'estinzione del giudizio (cfr. Cass. 11.07.2024 n. 19106).
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere,
a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 24/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 461/2023 R.G. promossa
d a nato a [...] il [...], titolare dell'impresa Parte_1
OGGETTO: individuale GEOM. Parte_2 Pt_1
Prestazione d'opera corrente in Goito (MN) ‐ 46044 ‐ Piazza Sordello n. 11/B (C.F: C.F._1
intellettuale E897E) rappresentato e difeso dagli avv. Manfredi Romano e Manfredi Matteo
del foro di Brescia, giusta delega in atti;
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 4 già , con Controparte_1 Controparte_2
sede in S. Giorgio di Mantova (MN) via Divisione Acqui n. 1 (C.F. e P. IVA
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_2
assistita e difesa dall'avv. Fabio Piccinelli del foro di Mantova, con
[...]
domicilio eletto in Mantova, via della Conciliazione n. 19 presso il suo studio,
giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza del Tribunale di Mantova n. 223/2023
pubblicata in data 21.03.2023.
FATTO E DIRITTO
Il geometra , titolare dell'impresa individuale Nievo Studio Parte_1
tecnico di Ariotti geom. Alberto, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova n. 223 del 21.03.2023 con cui il primo giudice aveva disatteso la sua domanda volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore della società convenuta e, in accoglimento della riconvenzionale di parte convenuta, lo aveva condannato a versare la somma di € 33.953,29 oltre interessi e le Controparte_1
spese di lite.
La società appellata resisteva con comparsa.
Fallito il tentativo di conciliazione svolto in questo grado di giudizio, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 2.04.2025 con assegnazione dei termini di legge a ritroso per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli pagina 2 di 4 scritti conclusivi.
Con nota congiunta depositata in data 21.03.2025 i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto una accordo e dunque instavano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In effetti, va dato che, nell'ambito del procedimento civile, la presentazione di un'istanza congiunta delle parti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo, comporta l'estinzione del giudizio (cfr. Cass. 11.07.2024 n. 19106).
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere,
a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 24/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao pagina 3 di 4 pagina 4 di 4