Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'8/4/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
vista l'ordinanza del 10/6/2023, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
lette le note scritte depositate in data 4/4/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 1/4/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4590 R.G. Cont. dell'anno 2020
TRA
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in via Cairoli n. 2 – Latina, presso lo studio degli avv. Diana BARATTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in via Tronco Pietro Micca n.
3 - Pontinia (LT) presso lo studio dell'avv.
Erina PALMIERI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OGGETTO: azione di simulazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice, (note scritte del 4/4/2025): “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contariis rejectis, così provvedere: In Principale e nel Merito: 1.
Accertare che l'atto di compravendita intervenuto tra i sigg.ri e Parte_1
, avente ad oggetto l'immobile sito in Latina Strada Nascosa n. Controparte_1
189 (catastalmente identificato come specificato negli atti introduttivi del giudizio), già dichiarato inefficace in sede di revocatoria con sentenza della Corte di Appello di
Roma, passata in giudicato, è simulato in via assoluta, per le causali di cui in premessa, e, per l'effetto, dichiararne la nullità erga omnes con riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva nei confronti del sig. con Parte_1
conseguente ordine di restituzione allo stesso. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio;
per parte convenuta, (note scritte del 1/4/2025): “L'Avv. Erina Palmieri, giusta il provvedimento del GI del 10/6/2023, si riporta alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi prodotti nell'interesse della resistente, Sig.ra CP_1
, da intendersi qui per riportate e trascritte, chiedendone l'integrale
[...]
accoglimento. Contesta le allegazioni e difese svolte dal ricorrente nell'istanza depositata il 05/03/2024, siccome destituite di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico. Insiste nel rigetto delle domande proposte da , con Parte_1
condanna del resistente al risarcimento dei danni per lite temeraria e alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, anche ex art. 96, co. 3 c.p.c. Chiede che la causa sia decisa. In subordine chiede ammettersi i mezzi istruttori come dedotti ed articolati nelle proprie memorie ex art. 183, co. VI c.p.c”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis, c.p.c., depositato il 6/10/2020,
ha evocato in giudizio chiedendo, Parte_1 Controparte_1
l'accertamento e la declaratoria della simulazione assoluta del contratto di compravendita, ai rogiti del notaio (Rep. n. 25495 - Racc. Persona_1
n.11559) del 5/12/2002 intercorso tra parte ricorrente e parte resistente, avente ad oggetto il trasferimento in favore di della proprietà dell'immobile Controparte_1
sito in Latina, via Nascosa n. 189 costituito da:
- un appartamento posto al piano primo;
- locale garage;
- locale magazzino;
censiti al NCEU del comune di Latina al foglio 204, particella 282 sub 2, sub
4, sub 6 e sub. 7, particella 281, particella 65 sub 2; oltre ad un terreno a destinazione agricola riportato al NCT al foglio 204, particelle 332 e 333; nonché una quota pari alla metà indivisa della striscia di terreno, adibita a strada comune di accesso, censita al NCT, foglio 204, particella 94.
Ha chiesto, dunque, di dichiarare l'inefficacia erga omnes di detto contratto con riconoscimento del diritto di proprietà in favore del ricorrente.
A sostegno della domanda, ha rilevato come presso l'immobile oggetto di causa, ove insisteva un diritto di usufrutto vitalizio in favore di sua madre, Per_2
esso ricorrente stabiliva la propria casa familiare a seguito del matrimonio
[...]
contratto con in data 20/6/1982. CP_2
Intorno all'anno 2002, il ricorrente, a causa del sopraggiungere di una significativa esposizione debitoria e al fine di sottrarre la disponibilità dell'immobile ai propri creditori, avrebbe stipulato in data 5/12/2002, insieme alla madre usufruttuaria (che poi è deceduta in data 22/10/2005), un contratto di compravendita con il quale ha trasferito gli immobili oggetto di causa in favore della figlia di sua sorella, odierna convenuta, per il prezzo di € 100.000,00. Controparte_1
Secondo la ricostruzione del ricorrente la compravendita avrebbe avuto l'unico fine della sottrazione dell'immobile alla disponibilità dei creditori;
pertanto non avrebbe ricevuto alcun corrispettivo per la vendita, né avrebbe effettivamente realizzato il trasferimento dell'immobile in favore dell'acquirente, continuandovi ad abitare la moglie del ricorrente, con i loro figli, in virtù CP_2 dell'assegnazione della casa coniugale alla suddetta a seguito di decreto del
Presidente del Tribunale, reso il 30/10/2002 all'udienza presidenziale per la separazione dei coniugi.
L'inefficacia/nullità del contratto sarebbe stata, altresì, accertata anche in occasione del giudizio promosso da Banca Popolare del Lazio presso l'intestato
Tribunale contro le parti del presente giudizio, che ha agito in revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., al cui esito veniva dichiarata l'inefficacia dell'atto nei confronti della banca attrice, e ciò in ragione dell'assenza di prove inerenti il pagamento del prezzo da parte della per l'acquisto dell'immobile e dell'accollo da parte CP_1 sua dell'ipoteca gravante sul bene.
Inoltre, secondo l'attore, verterebbe a favore della natura simulata del contratto anche la sottoscrizione di atto notorio, da parte della resistente, datato al
1/6/2004, con il quale ha dichiarato di essere edotta del provvedimento di assegnazione dell'immobile in favore di con la sottoscrizione CP_2 dell'impegno a garantire l'uso e la libera disponibilità dell'immobile in favore dell'assegnataria.
Tuttavia, dal 2015, parte resistente avrebbe notificato alla suddetta un invito alla mediazione per chiedere di liberare l'immobile.
Per le ragioni suindicate il ricorrente ha concluso come in epigrafe.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, la resistente ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendo la domanda in materia di diritti reali.
Inoltre, parte resistente ha contestato la fondatezza nel merito della domanda rilevando come con l'atto di cui il ricorrente sostiene la natura simulata sia, nei fatti, avvenuto il trasferimento immobiliare, avendo la corrisposto l'intero prezzo CP_1 per l'acquisto del bene.
Ha chiarito, altresì, che , propria madre e sorella di parte Controparte_3
ricorrente, in data 15/7/2000 avrebbe consentito al prestito in favore del fratello, odierno ricorrente, della somma di lire 200.000.000,00 con riconoscimento sulla somma prestata di un interesse pari al 4% annuo e in virtù della necessità di ottenere altra liquidità, nel 2002, avrebbe proposto alla sorella di rilevare Parte_1
la propria abitazione, cosicché i due sarebbero addivenuti ad un accordo, formalizzato in un contratto preliminare in data 16/1/2002, con il quale la promissaria acquirente del bene per cui è causa, si è riservata la facoltà di nominare fino al rogito la persona che avrebbe acquistato i diritti derivanti dal contratto stesso;
in occasione del preliminare sarebbe stata versata, altresì, a titolo di acconto prezzo, la somma di €
20.000,00.
Al momento di stipula del rogito, secondo la ricostruzione offerta dalla resistente, tenendo in considerazione l'entità delle somme prestate da CP_3
a , e d'intesa tra le parti che tali somme sarebbe state
[...] Parte_1
imputate quale prezzo della compravendita del bene, veniva dato atto nel rogito stesso dell'integrale pagamento del prezzo, nominando quale acquirente ai sensi dell'art. 1401 c.c., la figlia della , . Parte_1 Controparte_1
Per le ragioni indicate parte resistente ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale la declaratoria di improcedibilità della domanda e nel merito il rigetto delle domande del ricorrente, nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Il g.i., disposta la conversione del rito e fissata l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 10/5/2022 ha assegnato un termine al ricorrente per la presentazione della domanda di mediazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rilevata l'inammissibilità e irrilevanza delle prove dedotte, con ordinanza del 10/6/2023 è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'udienza dell'8/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 9/4/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 9/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte ricorrente ha agito al fine di far accertare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita, ai rogiti del notaio (Rep. n. 25495 - Persona_1
Racc. n. 11559, trascritto a Latina il 6/12/2002, Reg. gen. 29738 e Reg. part. 20533) del 5/12/2002 intercorso tra il ricorrente , nudo proprietario, sua Parte_1
madre (deceduta in data 22/10/2005) e la resistente , avente ad Controparte_1 oggetto il trasferimento in favore di quest'ultima dell'immobile sito in Latina, Strada
Nascosa n. 189, sopra identificato.
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre osservare come si abbia simulazione assoluta di un contratto nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler concludere un contratto, convenendo altresì, con un accordo simulatorio
(controdichiarazione), che lo stesso non produca effetto tra le stesse.
Sul piano della prova, qualora ad agire non siano le parti contraenti, ma al contrario ad eccepire la simulazione sia un creditore o un terzo la prova dell'accordo simulato può essere raggiunta con ogni mezzo, anche per presunzioni, in ragione del fatto che essi non possono materialmente disporre della c.d. controdichiarazione, trattandosi di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali.
Ne consegue che, in tal caso la simulazione può essere provata senza limiti
(dunque anche per testimoni e per presunzioni) se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della controdichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa.
Nel caso di specie, ad agire per la simulazione è , che è Parte_1
parte venditrice del contratto che si deduce simulato.
La previsione di cui all'art. 1414, primo comma, c.c., stabilisce che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”, mentre il disposto di cui all'art. 1417 c.c., che regola la prova della simulazione, prevede che “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”.
Di conseguenza, al di fuori delle ipotesi di illiceità, la parte dell'accordo potrà solo ricorrere alla prova documentale al fine di dimostrare la natura simulata del contratto.
In particolare, nei rapporti tra le parti, la forma tipica di prova della simulazione è data dalla produzione di controdichiarazioni, che si sostanziano in documenti che forniscono la dimostrazione della simulazione compiuta.
La funzione della controdichiarazione è quella di essere diretta a smentire l'atto palese, con una totale o parziale deroga al suo contenuto, cosicché nella volontà delle parti l'atto esterno sia ridotto ad una apparenza mentre la realtà del rapporto è costituita dall'atto occulto.
2.1 Nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto che la prova della simulazione sarebbe fornita dall'allegazione in atti di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da il 1/6/2004 apposta presso Controparte_1
l'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Latina, con la quale la resistente si sarebbe impegnata a non promuovere azioni giudiziali dirette a limitare o impedire il diritto di godimento del detto immobile in virtù dell'assegnazione dello stesso, quale casa coniugale, alla moglie e i figli del ricorrente con provvedimento del giudice.
Dall'analisi della dichiarazione presente in atti emerge, tuttavia,
l'affermazione da parte della resistente del solo fatto di essere edotta del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore di esito CP_2
del provvedimento presidenziale reso dal Tribunale di Latina il 20/3/2003, nella causa di separazione tra il ricorrente e la moglie rubricata con R.G. 2785 del CP_2
2002.
La dichiarazione non vale, tuttavia, a fornire la prova della simulata natura del contratto come sostenuto dal ricorrente, atteso che in tale dichiarazione la parte afferma di non voler impedire il godimento dell'immobile da parte di e i CP_2
suoi figli sino a diversa disposizione giudiziale e di riconoscere l'opponibilità nei suoi confronti dell'ordinanza presidenziale e altri accordi successivi tra i coniugi, relativi all'immobile da essa acquistato.
L'atteggiamento di non inferenza con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non vale in alcun modo a dimostrare la natura simulata del contratto di vendita concluso tra le parti, atteso che per “controdichiarazione” debba intendersi un atto in cui si esprima chiaramente la volontà di non attribuire al contratto gli effetti che lo stesso naturalmente produrrebbe o effetti diversi da quelli che quel tipo di contratto tende a produrre.
2.2 Non risulta funzionale alla dimostrazione della natura simulata del contratto nemmeno la circostanza addotta a sostegno della domanda per cui l'atto è stato dichiarato inefficace nei confronti di un creditore dello , con sentenza Parte_1
n. 2029 del 2012 resa dall'intestato Tribunale.
In via preliminare occorre chiarire che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse, per contenuto e finalità: la prima, infatti, mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, la seconda tende a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. Inoltre il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto (Cass. civ., sez. II, 02/08/2019, n. 20875).
Inoltre, l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in forma alternativa tra loro
o, anche, in via subordinata, nello stesso giudizio o in giudizi differenti, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; ove le ragioni fatte valere in via di azione o eccezione, in via diretta o quali premesse della pretesa
e del relativo accertamento rispetto ad una delle due domande, siano coperte dal giudicato, di esse è precluso ogni ulteriore esame, anche nel caso in cui il successivo giudizio pendente tra le medesime parti abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (Cass. civ., sez. II, 05/03/2024, n. 5825).
La proponibilità delle diverse azioni nel medesimo giudizio o in giudizi differenti non implica, tuttavia, che l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c., e i relativi accertamenti svolti nel giudizio introdotto dall'azione revocatoria, possano fungere da presupposto di accoglimento della domanda di simulazione assoluta del contratto.
Chiarisce ancora la giurisprudenza di legittimità sul tema che, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. civ., 20/10/2008 n. 25490).
Detta prova, ricondotta all'onere probatorio imposto dalle regole inerenti la simulazione assoluta del contratto, impone dunque la sussistenza di una controdichiarazione sulla base della quale poter accertare che l'unica volontà delle parti contraenti fosse quella di simulare una compravendita immobiliare che potesse sottrarre il bene ai creditori del venditore, senza la reale volontà di produrre l'effetto traslativo in favore dell'acquirente; tale controdichiarazione non si rinviene nei documenti depositati da parte del ricorrente.
2.3 Per quanto concerne l'ulteriore elemento dedotto a favore dell'accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che sarebbe giustificata dalla circostanza del mancato versamento del prezzo per la compravendita, di tale circostanza parte convenuta offre una ricostruzione condivisibile anche sulla scorta di documenti sottoscritti dal ricorrente e non formalmente disconosciuti.
In particolare la resistente ha allegato che la dichiarazione dell'integrale versamento del prezzo da parte di essa acquirente, in sede di rogito notarile volto alla compravendita dell'immobile per cui è causa, sarebbe scaturita da un accordo tra il venditore e sua sorella, , madre dell'acquirente e resistente nel Controparte_3
presente giudizio, la quale avrebbe offerto prestiti in denaro al fratello, che avrebbe concordato con la sorella, in virtù della mancata restituzione di quanto da lei fornito, che avrebbe consentito a traslare la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore della sorella. Quanto sostenuto dalla resistente risulta provato dalla dichiarazione di riconoscimento del debito, firmata da in data 15/7/2000, in cui Parte_1
emerge che il suddetto risultava al tempo debitore della sorella per Controparte_3
la somma di lire 200.000.000,00 nonché che per la restituzione di detta cifra avrebbe corrisposto un interesse del 4% annuo.
La resistente ha allegato, altresì, scrittura privata Controparte_1
sottoscritta da e in data 16/1/2002, in cui si fa Controparte_3 Parte_1
riferimento alla titolarità da parte del secondo della nuda proprietà dei beni per cui è causa, da cui emerge la volontà di vendere i beni indentificati in favore della sorella o “a chi per essa per persona da nominare fino al formale atto presso il CP_3 notaio”, stabilendo, inoltre, le parti che il rogito sarebbe avvenuto allorché il promittente venditore avrebbe ricevuto il corrispettivo della vendita (prezzo fissato ad
€ 100.000,00) “al netto di quanto è necessario per estinguere l'ipoteca giudiziale”, aggiungendo, inoltre, che alla firma del presente atto ha versato la Controparte_3 somma di € 20.000,00 a titoli di acconto.
Rispetto alla documentazione allegata dalla resistente, non Parte_1
opera un formale disconoscimento rilevando, tuttalpiù, nelle note sostitutive di udienza, di non ricordare di averlo sottoscritto e contestandone il valore probatorio in assenza di data certa.
Dall'analisi degli elementi dedotti risulta, dunque, non raggiunta la prova richiesta per la dimostrazione della natura simulata del contratto di compravendita a rogito del notaio e relativo al trasferimento in favore della resistente degli Per_1
immobili siti in Latina, Strada Nascosa n. 189, pertanto la domanda, come formulata nell'atto introduttivo, deve essere rigettata.
In ogni caso, va rilevato che trova piana applicazione l'art. 2729, secondo comma, c.c.. Il mancato pagamento del prezzo costituisce un elemento presuntivo, che, nel caso di specie, non può essere ammesso ai fini della valutazione della prova poiché non può aver luogo la prova testimoniale e la simulazione va provata, come detto, mediante controdichiarazione scritta.
3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia e per il tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
3.1 Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attore proposta dai convenuti, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-rigetta la domanda di simulazione assoluta proposta dal ricorrente Parte_1
[...]
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 4.216,50 per compenso al difensore, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 11/4/2025
Il giudice
Luca Venditto