CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 627/2020 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LODATO ANGELA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. SCOTTI GIUSEPPE;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO;
APPELLATI
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza del Tribunale di Parma n. 327/2020 del 17.02.2020, pubblicata in data 16.03.2020, a definizione della causa n. 1179/2017
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024.sulle seguenti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la compagnia assicuratrice come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta, per l'appellante e per la curatela e come da comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
, in persona del Curatore nominato, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Parma, l'avv.
[...]
chiedendo la di lui condanna alla restituzione in favore della Curatela attrice delle Parte_1 somme incassate prima della dichiarazione di fallimento, nella consapevolezza dello stato d'insolvenza della società fallenda.
Le somme da restituire erano, in via principale i) la somma di euro 6.916,13 quale differenza tra la somma incassata e la somma fatturata;
ii) in via revocatoria o di restituzione la somma di euro
60.509,20; in via subordinata, la somma di euro 6.961,13 oltre euro 8.800,00 quale importo non versato della ritenuta di acconto.
Si costituiva in giudizio il quale formulava istanza di chiamata in causa di Parte_1 CP_1
e della propria compagnia assicurativa, spiegando domanda
[...] Controparte_2 riconvenzionale, all'uopo evidenziando, le somme di cui risultava e risulta essere ancora creditore nei Contro confronti della
Inoltre, in via preliminare e pregiudiziale, il convenuto avanzava istanza di sospensione necessaria ex art 295 c.p.c. del processo civile per pregiudizialità penale. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per inesistenza del diritto fatto valere ed assenza dei presupposti mentre nel merito il rigetto della domanda per infondatezza con condanna alle spese di lite. In via riconvenzionale relativamente alle somme dovute a titolo di competenze maturate nell'interesse della società fallita chiedeva la condanna della curatela attrice al pagamento di euro 165.112,54.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi si costituiva la Compagnia assicuratrice eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa essendo oggetto della domanda intentata ai danni dell'assicurato una domanda restitutoria e non risarcitoria, operando infatti la garanzia, ex art 1900 c.c. solo per danni provocati da condotte caratterizzate da negligenza, imprudenza ed imperizia e non da condotte dolose o volte volontariamente a cagionare danni a terzi, come contestato all'assicurato.
Non si costituiva, invece, che veniva, pertanto, dichiarato contumace. Controparte_1
pagina 2 di 8 Istruita la causa documentalmente, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il
16.10.2019 e tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, all'esito, così statuiva: “In sostituzione della ordinanza ingiunzione emessa in data 27.10.2018, così dispone: dichiarata la inefficacia ex art 64 L.F. della ricezione della somma di euro 67.470,33 di cui al bonifico del febbraio 2014 accreditato da parte del terzo pignorato Distribuzione Roma srl sul conto riferibile a nella parte eccedente l'importo di euro 13.969,20, condanna Parte_1 Parte_1
alla restituzione in favore del attore di euro 53.501,13; dichiara inammissibile la
[...] Parte_2
chiamata in causa di personalmente;
dichiara inammissibili le domande svolte nei Controparte_1
confronti del e del rigetta le domande nei confronti di Parte_2 Parte_2
; condanna a rimborsare al Fallimento attore le spese di Controparte_2 Parte_1
lite che si liquidano in euro 786,00, euro 10 mila per compensi oltre Iva , c.p.a e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_2
liquidano in euro 10 mila per compensi oltre i.v.a. e c.p.a. e 15 % spese generali;
nulla sulle spese di in proprio.”. Controparte_1
La statuizione era motivata, quanto alla richiesta di sospensione e la domanda principale del
, riportandosi al contenuto della propria Ordinanza del 27.10.2018. Parte_2
Sulla quietanza liberatoria sottoscritta dal in favore dell'avv attestante CP_1 Parte_1
l'avvenuta restituzione della somma di euro 27.000,00 da parte di quest'ultimo, non valeva come confessione stragiudiziale nei confronti della Curatela, in quanto soggetto terzo e in considerazione dell'assenza di tracciabilità di detta restituzione.
In relazione alla fattura n. 7/2014 emessa dall'Avv e relativa all'importo bonificato sul Parte_1 suo conto, il Tribunale affermava che, se è vero che ai sensi dell'art. 67 della L. F. non sono soggetti ad azione revocatoria i pagamenti dei corrispettivi, era necessario verificare se gli importi incassati fossero congrui e giustificati dalle prestazioni svolte.
Tale congruenza non sussisteva posto che le prestazioni professionali inerenti al ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della erano state già oggetto di compenso in base alla Parte_3
documentazione versata in atti.
Di qui la condanna alla restituzione della somma di euro 53.501,13 data dalla differenza tra quanto bonificato e quanto spettante cioè euro 13.969,20.
pagina 3 di 8 Seguiva la inammissibilità delle domande proposte contro il , non essendo la sede a ciò Parte_2
deputata e quella proposta contro il in proprio. Controparte_1
Infine la domanda contro era da rigettare non essendo le pretese restitutorie oggetto di polizza CP_2
assicurativa. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per più motivi.Con il primo motivo Parte_1
esso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. stante la sussistenza dei presupposti per la invocata sospensione necessaria. Con il secondo motivo esso censura il provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Il terzo motivo impugna la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L. F. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DM
55/14 in punto di regolazione delle spese di lite. L'appellante ha concluso: “piaccia all'On.le Corte di appello adita, ogni diversa istanza rigettata o disattesa, in riforma della sentenza n. 237/2020, emessa all'epilogo del giudizio incardinato al numero di rg 1179/2017 dal Tribunale Ordinario di Parma, dott.ssa Elena Pisto, in data 17.02.2020, depositata in data 16.03.2020 e pubblicata in pari data, notificata in data 31.03.2020, così pronunciare: Nel merito in via principale accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, per tutto quanto innanzi esposto, sospendere il presente giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c; dichiarare inammissibile la domanda per inesistenza del diritto fatto valere e nel merito rigettare la proposta domanda. In ogni caso condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.”. Si è costituita la Curatela del fallimento chiedendo il respingimento del gravame, la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese del grado. In subordine - in via di appello incidentale condizionato i) in via principale, in ogni caso, previo accertamento del diritto del alla relativa restituzione Parte_2 condannare l'Avv. ut supra come in atti, al pagamento, anche in via di restituzione, Parte_1
a favore del ut supra dell'importo di Euro 6.961,13 Parte_2
oltre accessori di legge quale differenza tra Euro 67.470,33 incassato nell'ambito del procedimento presso terzi di cui sopra e Euro 60.509,20 portato dalla fattura n. 07/14 per i motivi tutti di cui in atti;
ii) sempre in via principale previa declaratoria di revoca in parte qua e per quanto di ragione, dichiarare inefficace nei confronti del nella sua qualità Controparte_3 come in atti l'auto pagamento dell'importo di Euro 60.509,20 effettuato dall'Avv. a Parte_1
favore di sé medesimo come in atti ricorrendo nel caso i relativi presupposti di cui all'art. 67 L.F. 1° comma n. 2, ovvero di cui all'art. 67 L.F. 2° comma per i motivi di cui in narrativa e come meglio ritenuto e quindi condannare il medesimo Avv. ut supra, alla relativa restituzione, Parte_1
oltre accessori di legge, in favore del . Controparte_3
pagina 4 di 8 Si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Non si è costituito che è pertanto qui dichiarato contumace. Controparte_1
La Corte, con ordinanza di data 17.12.2024 ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Appellante, con le note scritte di trattazione in data 11.12.2024, alle quali ha allegato la scrittura transattiva con il , ha chiesto Controparte_4
che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
A sua volta, anche il ha allegato la pacifica Parte_2
cessazione della materia del contendere per effetto della transazione a spese integralmente compensate.
Invece, la Compagnia di Assicurazione con note di trattazione scritte in data 16.12.2024 ha insistito, così come negli scritti difensivi conclusivi per il rigetto dell'appello “siccome inammissibile, infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese di entrambi i gradi”.
La Compagnia assicuratrice è pacificamente estranea all'accordo transattivo cosicché, la prosecuzione del giudizio e la valutazione dell'appello rimane solo con riferimento ai rapporti tra l'appellante e la chiamata in causa dal primo. Controparte_2
La Corte osserva sulla cessazione della materia del contendere che essa costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo. La stessa si verifica, pertanto, quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d'essere del processo, per motivi oggettivi o soggettivi.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione della cessazione della materia ha natura processuale, è pertanto pregiudiziale rispetto alle altre questioni di natura sostanziale.
La Suprema Corte ritiene, sostanzialmente, che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
pagina 5 di 8 La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la circostanza sopravvenuta abbia completamente rimosso i motivi del contendere, facendo venir meno le ragioni stesse del contrasto tra le parti e, di conseguenza, l'interesse ad agire e a contraddire, nonché la necessità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia;
vale a dire che per l'attore è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi totalmente il diritto esercitato, in modo tale da escludere alcuna utilità alla pronuncia di merito.
In sostanza, può farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, solo quando le stesse si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione, sottoponendo al Giudice conclusioni conformi.
Il principio sopra esposto è stato riaffermato anche di recente (cfr. Cass. Ordinanza n. 30251 del
31/10/2023) “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto tra l'appellante e la curatela, mentre dovrà valutarsi l'appello limitatamente alle domande nei confronti della Compagnia
Assicuratrice
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato che “ La domanda nei confronti di
va invece rigettata nel merito giacché le pretese restitutorie e non risarcitorie non Controparte_2
risultano coperte da polizza, giusto il disposto dell'art. 1 Allegato A C.G.A.”.
Il capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione ed è pertanto coperto da giudicato.
L'appellante ha impugnato la sentenza anche nei confronti di limitatamente al quarto motivo CP_2 di appello laddove si lamenta l'eccessività delle spese liquidate in primo grado, anche in favore della compagnia, chiedendone la condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 6 di 8 Il motivo è infondato, tra l'altro l'appellante neppure indica quale criterio di riduzione il Giudice avrebbe dovuto applicare, invocando l'assenza di complessità della vicenda essendosi il primo giudice attenuto ai parametri previsti dal DM 55/2014 ed in ossequio all'art. 91 c.p.c. ha seguito il principio della soccombenza.
Il Collegio rileva che non è neppure impugnato lo scaglione applicato.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 11601/2018): “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto
o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.”.
A ciò aggiunge che (cfr. Cass. ordinanza n. 2386/2017): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.”.
Inoltre, ( cfr. Cass. ordinanza n. 10343/2020): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.”.
Per quanto sin qui ritenuto deve essere dichiarata la cessazione del contendere tra l'appellante e la curatela del fallimento mentre nei rapporti con la compagnia assicuratrice, nei confronti della quale vi è soccombenza, l'appellante deve essere condannato alle spese di lite del grado che sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base dello scaglione applicabile (valore da euro 5.201,00 a 26.000,00) in favore della detta Compagnia.
Si dà altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
pagina 7 di 8 I dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'appellante e la Parte_2
FALLIMENTO con compensazione integrale delle Controparte_1
spese di lite;
II respinge per il resto l'appello in relazione alla domanda proposta nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
III condanna l'appellante alla refusione in favore della Compagnia delle spese di Controparte_2
lite del grado che si liquidano nella misura di euro 3.966,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
IV si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R. 30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 18.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 627/2020 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. LODATO ANGELA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. SCOTTI GIUSEPPE;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO;
APPELLATI
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza del Tribunale di Parma n. 327/2020 del 17.02.2020, pubblicata in data 16.03.2020, a definizione della causa n. 1179/2017
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024.sulle seguenti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per la compagnia assicuratrice come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta, per l'appellante e per la curatela e come da comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
, in persona del Curatore nominato, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Parma, l'avv.
[...]
chiedendo la di lui condanna alla restituzione in favore della Curatela attrice delle Parte_1 somme incassate prima della dichiarazione di fallimento, nella consapevolezza dello stato d'insolvenza della società fallenda.
Le somme da restituire erano, in via principale i) la somma di euro 6.916,13 quale differenza tra la somma incassata e la somma fatturata;
ii) in via revocatoria o di restituzione la somma di euro
60.509,20; in via subordinata, la somma di euro 6.961,13 oltre euro 8.800,00 quale importo non versato della ritenuta di acconto.
Si costituiva in giudizio il quale formulava istanza di chiamata in causa di Parte_1 CP_1
e della propria compagnia assicurativa, spiegando domanda
[...] Controparte_2 riconvenzionale, all'uopo evidenziando, le somme di cui risultava e risulta essere ancora creditore nei Contro confronti della
Inoltre, in via preliminare e pregiudiziale, il convenuto avanzava istanza di sospensione necessaria ex art 295 c.p.c. del processo civile per pregiudizialità penale. Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per inesistenza del diritto fatto valere ed assenza dei presupposti mentre nel merito il rigetto della domanda per infondatezza con condanna alle spese di lite. In via riconvenzionale relativamente alle somme dovute a titolo di competenze maturate nell'interesse della società fallita chiedeva la condanna della curatela attrice al pagamento di euro 165.112,54.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi si costituiva la Compagnia assicuratrice eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa essendo oggetto della domanda intentata ai danni dell'assicurato una domanda restitutoria e non risarcitoria, operando infatti la garanzia, ex art 1900 c.c. solo per danni provocati da condotte caratterizzate da negligenza, imprudenza ed imperizia e non da condotte dolose o volte volontariamente a cagionare danni a terzi, come contestato all'assicurato.
Non si costituiva, invece, che veniva, pertanto, dichiarato contumace. Controparte_1
pagina 2 di 8 Istruita la causa documentalmente, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il
16.10.2019 e tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, all'esito, così statuiva: “In sostituzione della ordinanza ingiunzione emessa in data 27.10.2018, così dispone: dichiarata la inefficacia ex art 64 L.F. della ricezione della somma di euro 67.470,33 di cui al bonifico del febbraio 2014 accreditato da parte del terzo pignorato Distribuzione Roma srl sul conto riferibile a nella parte eccedente l'importo di euro 13.969,20, condanna Parte_1 Parte_1
alla restituzione in favore del attore di euro 53.501,13; dichiara inammissibile la
[...] Parte_2
chiamata in causa di personalmente;
dichiara inammissibili le domande svolte nei Controparte_1
confronti del e del rigetta le domande nei confronti di Parte_2 Parte_2
; condanna a rimborsare al Fallimento attore le spese di Controparte_2 Parte_1
lite che si liquidano in euro 786,00, euro 10 mila per compensi oltre Iva , c.p.a e 15 % per spese generali;
condanna a rimborsare a le spese di lite che si Parte_1 Controparte_2
liquidano in euro 10 mila per compensi oltre i.v.a. e c.p.a. e 15 % spese generali;
nulla sulle spese di in proprio.”. Controparte_1
La statuizione era motivata, quanto alla richiesta di sospensione e la domanda principale del
, riportandosi al contenuto della propria Ordinanza del 27.10.2018. Parte_2
Sulla quietanza liberatoria sottoscritta dal in favore dell'avv attestante CP_1 Parte_1
l'avvenuta restituzione della somma di euro 27.000,00 da parte di quest'ultimo, non valeva come confessione stragiudiziale nei confronti della Curatela, in quanto soggetto terzo e in considerazione dell'assenza di tracciabilità di detta restituzione.
In relazione alla fattura n. 7/2014 emessa dall'Avv e relativa all'importo bonificato sul Parte_1 suo conto, il Tribunale affermava che, se è vero che ai sensi dell'art. 67 della L. F. non sono soggetti ad azione revocatoria i pagamenti dei corrispettivi, era necessario verificare se gli importi incassati fossero congrui e giustificati dalle prestazioni svolte.
Tale congruenza non sussisteva posto che le prestazioni professionali inerenti al ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della erano state già oggetto di compenso in base alla Parte_3
documentazione versata in atti.
Di qui la condanna alla restituzione della somma di euro 53.501,13 data dalla differenza tra quanto bonificato e quanto spettante cioè euro 13.969,20.
pagina 3 di 8 Seguiva la inammissibilità delle domande proposte contro il , non essendo la sede a ciò Parte_2
deputata e quella proposta contro il in proprio. Controparte_1
Infine la domanda contro era da rigettare non essendo le pretese restitutorie oggetto di polizza CP_2
assicurativa. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
ha impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per più motivi.Con il primo motivo Parte_1
esso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. stante la sussistenza dei presupposti per la invocata sospensione necessaria. Con il secondo motivo esso censura il provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Il terzo motivo impugna la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L. F. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DM
55/14 in punto di regolazione delle spese di lite. L'appellante ha concluso: “piaccia all'On.le Corte di appello adita, ogni diversa istanza rigettata o disattesa, in riforma della sentenza n. 237/2020, emessa all'epilogo del giudizio incardinato al numero di rg 1179/2017 dal Tribunale Ordinario di Parma, dott.ssa Elena Pisto, in data 17.02.2020, depositata in data 16.03.2020 e pubblicata in pari data, notificata in data 31.03.2020, così pronunciare: Nel merito in via principale accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, per tutto quanto innanzi esposto, sospendere il presente giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c; dichiarare inammissibile la domanda per inesistenza del diritto fatto valere e nel merito rigettare la proposta domanda. In ogni caso condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.”. Si è costituita la Curatela del fallimento chiedendo il respingimento del gravame, la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese del grado. In subordine - in via di appello incidentale condizionato i) in via principale, in ogni caso, previo accertamento del diritto del alla relativa restituzione Parte_2 condannare l'Avv. ut supra come in atti, al pagamento, anche in via di restituzione, Parte_1
a favore del ut supra dell'importo di Euro 6.961,13 Parte_2
oltre accessori di legge quale differenza tra Euro 67.470,33 incassato nell'ambito del procedimento presso terzi di cui sopra e Euro 60.509,20 portato dalla fattura n. 07/14 per i motivi tutti di cui in atti;
ii) sempre in via principale previa declaratoria di revoca in parte qua e per quanto di ragione, dichiarare inefficace nei confronti del nella sua qualità Controparte_3 come in atti l'auto pagamento dell'importo di Euro 60.509,20 effettuato dall'Avv. a Parte_1
favore di sé medesimo come in atti ricorrendo nel caso i relativi presupposti di cui all'art. 67 L.F. 1° comma n. 2, ovvero di cui all'art. 67 L.F. 2° comma per i motivi di cui in narrativa e come meglio ritenuto e quindi condannare il medesimo Avv. ut supra, alla relativa restituzione, Parte_1
oltre accessori di legge, in favore del . Controparte_3
pagina 4 di 8 Si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Non si è costituito che è pertanto qui dichiarato contumace. Controparte_1
La Corte, con ordinanza di data 17.12.2024 ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Appellante, con le note scritte di trattazione in data 11.12.2024, alle quali ha allegato la scrittura transattiva con il , ha chiesto Controparte_4
che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
A sua volta, anche il ha allegato la pacifica Parte_2
cessazione della materia del contendere per effetto della transazione a spese integralmente compensate.
Invece, la Compagnia di Assicurazione con note di trattazione scritte in data 16.12.2024 ha insistito, così come negli scritti difensivi conclusivi per il rigetto dell'appello “siccome inammissibile, infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese di entrambi i gradi”.
La Compagnia assicuratrice è pacificamente estranea all'accordo transattivo cosicché, la prosecuzione del giudizio e la valutazione dell'appello rimane solo con riferimento ai rapporti tra l'appellante e la chiamata in causa dal primo. Controparte_2
La Corte osserva sulla cessazione della materia del contendere che essa costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo. La stessa si verifica, pertanto, quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d'essere del processo, per motivi oggettivi o soggettivi.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione della cessazione della materia ha natura processuale, è pertanto pregiudiziale rispetto alle altre questioni di natura sostanziale.
La Suprema Corte ritiene, sostanzialmente, che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
pagina 5 di 8 La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la circostanza sopravvenuta abbia completamente rimosso i motivi del contendere, facendo venir meno le ragioni stesse del contrasto tra le parti e, di conseguenza, l'interesse ad agire e a contraddire, nonché la necessità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia;
vale a dire che per l'attore è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi totalmente il diritto esercitato, in modo tale da escludere alcuna utilità alla pronuncia di merito.
In sostanza, può farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, solo quando le stesse si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione, sottoponendo al Giudice conclusioni conformi.
Il principio sopra esposto è stato riaffermato anche di recente (cfr. Cass. Ordinanza n. 30251 del
31/10/2023) “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto tra l'appellante e la curatela, mentre dovrà valutarsi l'appello limitatamente alle domande nei confronti della Compagnia
Assicuratrice
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato che “ La domanda nei confronti di
va invece rigettata nel merito giacché le pretese restitutorie e non risarcitorie non Controparte_2
risultano coperte da polizza, giusto il disposto dell'art. 1 Allegato A C.G.A.”.
Il capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione ed è pertanto coperto da giudicato.
L'appellante ha impugnato la sentenza anche nei confronti di limitatamente al quarto motivo CP_2 di appello laddove si lamenta l'eccessività delle spese liquidate in primo grado, anche in favore della compagnia, chiedendone la condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 6 di 8 Il motivo è infondato, tra l'altro l'appellante neppure indica quale criterio di riduzione il Giudice avrebbe dovuto applicare, invocando l'assenza di complessità della vicenda essendosi il primo giudice attenuto ai parametri previsti dal DM 55/2014 ed in ossequio all'art. 91 c.p.c. ha seguito il principio della soccombenza.
Il Collegio rileva che non è neppure impugnato lo scaglione applicato.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 11601/2018): “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto
o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.”.
A ciò aggiunge che (cfr. Cass. ordinanza n. 2386/2017): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.”.
Inoltre, ( cfr. Cass. ordinanza n. 10343/2020): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.”.
Per quanto sin qui ritenuto deve essere dichiarata la cessazione del contendere tra l'appellante e la curatela del fallimento mentre nei rapporti con la compagnia assicuratrice, nei confronti della quale vi è soccombenza, l'appellante deve essere condannato alle spese di lite del grado che sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base dello scaglione applicabile (valore da euro 5.201,00 a 26.000,00) in favore della detta Compagnia.
Si dà altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
pagina 7 di 8 I dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'appellante e la Parte_2
FALLIMENTO con compensazione integrale delle Controparte_1
spese di lite;
II respinge per il resto l'appello in relazione alla domanda proposta nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
III condanna l'appellante alla refusione in favore della Compagnia delle spese di Controparte_2
lite del grado che si liquidano nella misura di euro 3.966,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
IV si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R. 30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 18.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8