Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2020 R.G. TRA
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
146, Caserta (CE), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marianna Vetrano elett.te domiciliata presso il Suo studio, sito in Roccarainola (NA), alla via Veccio, n. 11
RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari, , CP_2 [...]
e con cui elett. dom. in Caserta, alla via Lubich n. 6 CP_3 CP_4 CP_5
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.1.2020 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata inserita – a seguito di domanda - nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia come personale Ata nella provincia di Caserta per il triennio 2017/2020, prorogato fino al 2021, dall'Istituto “N. Cortese” di Maddaloni con il punteggio di 24,60 per il profilo di A.A e 13, 9 per il profilo di C.S., esponeva che in data 17.1.2019 stipulava con il dell' di Caserta CP_6 Parte_2
(CE) contratto di assistente amministrativo a tempo determinato per 36 ore settimanali di servizio con decorrenza dal 17.1.2019 al 31.1.2019, prot. N. 344 del 17.1.2019. Rappresentava tuttavia che il 6.2.2019 il Dirigente Scolastico del predetto Istituto con Decreto prot. N. 916/C4 rettificava il punteggio da punti 24,60 a punti 12,60 (graduatoria A.A.) e da punti 13,9 a punti 10,30 (graduatoria C.S.) in quanto a seguito di controlli erano stati riscontrati degli errori del punteggio relativo al servizio prestato dalla ricorrente e per l'effetto riconosceva il trattamento economico ma non giuridico del servizio svolto. Evidenziava, ancora, la ricorrente di essere venuta a conoscenza, successivamente al decreto di rettifica del punteggio, del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Istituto paritario “F. De Sanctis” di Nola presso cui aveva prestato servizio come assistente amministrativo dall'1.9.2000 al 31.8.2004 e di aver presentato in data 29.1.2019 all' di CP_7
(CE), o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente rideteminamento del corretto punteggio dei titoli di servizio dichiarati inizialmente nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il personale ATA;
- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento: al danno economico subito dalla mancata tempestività dei controlli effettuati dall'istituto statale che lo ha assunto;
al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia;
- in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nell'Ist. CP_8
dal 01/09/2000 al 31/08/2004”; con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso
[...] Parte_3 introduttivo). Il si costituiva tempestivamente, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto CP_9 destituito di ogni fondamento giuridico. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa veniva rinviata alla data odierna, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che in corso di causa l'avv. Vetrano quanto alle spese rinunciava all'attribuzione e chiedeva la liquidazione del gratuito patrocinio.
***** Il Tribunale osserva. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente deve ritenersi infondata la doglianza sollevata dalla parte ricorrente relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e altri profili di illegittimità dei provvedimenti amministrativi. Al riguardo si evidenzia che nelle selezioni non vengono in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti paritetici di gestione dei rapporti di lavoro, adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo, ma il datore di lavoro è tenuto all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza. Inoltre, è necessario rilevare che il Dirigente Scolastico, accertata la mancanza dei presupposti per l'attribuzione del punteggio, è obbligato a rideterminarlo, ai sensi e per gli effetti del comma VI dell'art. 7 del D.M. 640/2017. Pertanto, l'attività amministrativa, nella fattispecie in analisi, è vincolata. Deve trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/90, che esclude l'annullabilità del provvedimento, in presenza di vizi formali, ove esso non avrebbe potuto essere diverso. Nel caso in questione, infatti, verificato il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'istituto paritario “F. De Sanctis”, il Dirigente Scolastico era obbligato a modificare la graduatoria, rettificando il punteggio: è del tutto irrilevante, pertanto, il vizio – meramente formale – costituito dall'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Quanto al merito, la presente controversia ha ad oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio revocato, diritto che presuppone l'effettività della prestazione lavorativa asseritamente resa presso l'Istituto Paritario “F. De Sanctis” di Nola. Come è noto, per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia è necessario il possesso di un titolo di studio valido e l'aver prestato servizio in un posto corrispondente al profilo professionale richiesto. È riconoscibile anche il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, ma in tali casi il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Così si attribuisce rilievo al servizio svolto precedentemente, valorizzando l'esperienza acquisita tramite il concreto svolgimento del servizio per un profilo professionale analogo a quello a cui il personale ATA aspira mediante l'inserimento in graduatoria. Come è evidente anche alla luce della ratio di tale previsione, ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio, che corrisponde a quello coperto da un contratto di lavoro e per il quale vi è stato l'effettivo svolgimento del rapporto negoziale e, dunque, quello per il quale vi sia stata retribuzione. Da tanto discende che il servizio valutabile non è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali. Il versamento dei contributi previdenziali può rappresentare al più un indice dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento di prova insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio ed escludere l'attribuzione del punteggio. Come affermato dalla giurisprudenza qui condivisa, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali. Sicché esso non può affatto assurgere, in mancanza di espressa previsione, ad un requisito per l'inserimento in graduatoria. Ciò, del resto, risulterebbe contraddittorio rispetto alla finalità perseguita mediante il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, che è rappresentata dalla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata. Condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della scuola di provenienza significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento del datore di lavoro precedente sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale. Pertanto, una volta data dimostrazione della prestazione, con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare (Consiglio di Stato sez. VI, 18/04/2013, n.2136, relativo ad una questione diversa, quella dei requisiti di accesso al concorso, il cui principio di diritto è pero estendibile analogicamente al caso di specie). Ne consegue che, nei casi come quello di specie in cui la ricorrente chiede il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso l'istituto paritario, bisogna accertare l'effettiva prestazione del servizio dichiarato nella domanda formulata dall'aspirante, non potendo in ogni caso fondare il giudizio sul solo omesso versamento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro che può costituire un mero indizio della mancata prestazione di un effettivo servizio. Ebbene, la ricorrente, al fine di assolvere il suddetto onore della prova, ha prodotto in giudizio solo un certificato di servizio e la domanda di riscatto della rendita vitalizia per i contributi omessi di cui in ogni caso non ha documentato gli esiti. Tuttavia, si ritiene che tale documentazione non sia sufficiente. Il solo certificato di servizio, infatti, non consente di ritenere provato l'effettivo svolgimento del servizio per il periodo in contestazione, in mancanza di specifiche allegazioni circa lo svoglimento della prestazione anche in considerazione dell'assenza di ulteriore documentazione, quali i contratti di lavoro, CUD e dei cedolini paga, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. In conclusione, tenuto conto dell'omesso versamento dei contributi in favore della ricorrente da parte della scuola paritaria, dell'assenza della documentazione obbligatoria inerente ai pretesi rapporti di lavoro e dell'assenza di altra documentazione idonea a dimostrare l'“effettiva prestazione del servizio”, si ritiene che correttamente l'Amministrazione scolastica abbia rettificato il punteggio. Il ricorso deve quindi essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione. Compensa tra le parti le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità delle questioni oggetto del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio