Sentenza 3 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 03/11/2023, n. 16288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16288 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2023
N. 16288/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10300/2012 REG.RIC.
N. 01082/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10300 del 2012, proposto da:
SS MU, rappresentata e difesa dall'avvocato Belardo Bosco, domiciliato presso TAR LA, Segreteria, in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comune di Formello, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariateresa Avitabile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9;
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2013, proposto da:
SS MU, AO EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Belardo Bosco, domiciliato presso Tar LA, Segreteria, in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comune di Formello, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariateresa Avitabile, con domicilio eletto presso lo studio Mariateresa Avitabile in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 10300 del 2012:
del provvedimento prot. 9843 del 23.07.2012, con cui il Dirigente ha disposto il diniego del permesso di costruire in sanatoria di cui alla Pratica n. 65/04, domanda 29.03.2004, prot. 4210;
quanto al ricorso n. 1082 del 2013:
ordinanza nr. 107/2012 emessa in data 30.10.2012, prot. 14067, notificata ai sigg.ri SS MU e AO EO in data 08.11.2012 con cui il Dirigente del Dipartimento ha disposto la demolizione delle opere meglio indicate in atti, realizzate senza titolo sull’immobile di proprietà dei destinatari dopo la presentazione da parte loro di una istanza di condono edilizio.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Formello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce – rispettivamente – contro il diniego di sanatoria ed il successivo ordine di demolizione e riduzione in pristino che il Comune intimato ha emesso con gli atti impugnati mediante i due ricorsi introduttivi.
Avverso tali provvedimenti deduce articolate censure con le quali lamenta:
(ricorso nr. 10300/2012):
- illegittimità dell’atto per violazione di legge; - eccesso di potere per presupposto erroneo; -
(ricorso nr. 1082/2013):
-Illegittimità dell’atto conseguente alla illegittimità del diniego di sanatoria per violazione di legge.
- Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3, comma 1 lett e) e 37 dpr 380/2001, nonché dell’art. 7 del Regolamento edilizio del Comune di Formello. - Violazione, falsa e/o errata applicazione degli art. 8,10 e 25, L. 47/85, della legge 662/96, art. 2, co 60, così come recepiti e modificati dal dpr 380/2001. Violazione dell’art. 3, comma 1, lett.c dpr 380/2001.
Il Comune di Formello si è costituito in giudizio, resistendo ad entrambe le azioni.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ha depositato atti dai quali emerge che l’istanza di condono è stata successivamente accolta (24 maggio 2023 e 14 settembre 2023).
Nella pubblica udienza straordinaria del 20 ottobre 2023, la difesa dei ricorrenti, la quale aveva in un primo tempo chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dopo essere stata invitata a dedurre circa alcuni profili dubbi, ha dichiarato essere sopravvenuto il difetto di interesse circa la decisione della causa, che, quindi, è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi, evidentemente connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Avendo riguardo alla inequivoca dichiarazione della difesa della parte, cui era stata prospettata dal Collegio la sussistenza di dubbi in ordine alla possibile non coincidenza dei dati planovolumetrici identificativi dell’abuso tra le risultanze degli atti impugnati ed il sopravvenuto provvedimento di condono, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con riferimento ad entrambe le azioni di annullamento.
Nel processo amministrativo vige, invero, il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968), evidentemente senza che sussistano i presupposti per ulteriori approfondimenti istruttori.
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO