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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1015 di registro generale dell'anno 2022; promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GRANDI AUGUSTO (C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DOGANA N. 820 47826 VERUCCHIO, giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA (C.F. ), domiciliata in C.F._2
VIA A. FORTIS N. 7 C/O AVV. M. FARNETI 47100 FORLI', in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
««Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese: NEL MERITO previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva e l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di oltre alla non debenza nel Controparte_1 merito di tutte le somme precettate a titolo di interessi e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare trascritto in data 15.10.2020 reg. gen. 15196 - reg. part. 10161 (all. D), ordinandone la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva, Cpa e spese generali». IN VIA ISTRUTTORIA, insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ritualmente formulate e non ammesse: CTU tecnico-contabile-quantificativa […]».
1 Conclusioni per Controparte_1
«In via preliminare: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art 295 c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto accertare e dichiarare: (i) che è titolare dei crediti relativi ai contratti di mutuo dedotti Controparte_1 nel presente giudizio, che le sono stati ceduti da come Controparte_2 meglio specificato in narrativa;
(ii) l'infondatezza di ogni istanza, eccezione e contestazione formulata da controparte in relazione ai titoli esecutivi (mutui) azionati con la procedura R.G.E. n. 171/2020 e, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto e di tutti gli atti esecutivi compiuti da Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva suddetta, pendente avanti al Tribunale di Forlì e ad oggi sospesa, con conseguente diritto dell'odierna attrice di procedere per l'importo di credito azionato di Euro 3.169.354,23, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente produrre, controdedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183, comma VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla controparte.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Parte_2 società , ha instaurato il presente giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
618, comma 2°, c.p.c., nei confronti di Controparte_3
[...]
[...
. L'attore ha evidenziato, nell'ordine:
a) il difetto di legittimazione attiva, in quanto mancherebbe la prova della titolarità del credito in capo alla controparte, non avendo la stessa prodotto il contratto di cessione dei crediti azionati in via esecutiva ed originariamente in capo alla cedente Controparte_2
b) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di quale conseguenza Controparte_1 della mancata prova della titolarità dei crediti di cui sopra, e la nullità degli atti esecutivi immobiliari;
c) la non debenza degli importi precettati stante la violazione del divieto anatocistico ed il superamento del tasso-soglia ex legge n. 108/1996 derivante dal cumulo degli interessi ultra-legali e di mora, nonché della somma dovuta a titolo di estinzione anticipata del rapporto di mutuo.
2 1.2. a ribadito la propria titolarità, allegando l'estratto della G.U. del Controparte_1
16/12/2017 e la dichiarazione della cedente del 3.01.2018 (all. 3, 16, in fasc. convenuta).
2. Ciò premesso, occorre dare conto che, con ordinanza del 10.01.2022, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura di espropriazione forzata immobiliare (R.G. Es. n.
171/2020), avendo riscontrato il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore procedente, quale cessionario del credito, e concedendo termine per il l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito.
2.1. Ebbene, il profilo relativo alla sospensione ex art. 295 c.p.c. è oramai assorbito, stante la definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò nonostante, appare utile evidenziare nuovamente come tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto non sussiste alcun nesso di pregiudizialità.
3. A questo punto, è necessario passare in rassegna i motivi di opposizione.
3.1. Quanto al sub a), la doglianza afferisce alla titolarità del credito oggetto di cessione.
Al riguardo, va rammentato il criterio secondo cui occorre accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, quale soggetto precettante e “attore” nella procedura di espropriazione forzata.
L'onere probatorio, infatti, resta ripartito secondo i criteri generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato.
3.2. Ciò chiarito, nel caso di specie, la difesa di parte attrice opponente eccepisce la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito, e perciò della titolarità della posta attiva in capo all'opposta.
3.3. A tal proposito, occorre riportare il contenuto dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/93
(T.U.B.), rubricato «Cessione di rapporti giuridici», il quale stabilisce rispettivamente: al comma 2: «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese
e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità»; al comma 4: «Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».
3 Dunque, l'avviso di cessione dei rapporti giuridici in blocco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale costituisce prova idonea a dimostrare la titolarità del credito ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ex Legge 30 aprile 1999, n. 130, sicché, ai fini della validità della cessione, tale onere pubblicitario sostituisce l'accettazione da parte del debitore ceduto o la notificazione a quest'ultimo dell'avvenuta cessione di cui all'art. 1264, c.c.
Tuttavia, se, da un lato, l'art. 58, cit., esonera il cessionario dall'onere di dimostrare che il debitore ceduto abbia accettato (o gli sia stata notificata) la cessione, dall'altro lato, sul cessionario grava l'onere della prova della titolarità del credito.
Pertanto, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che il credito sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione.
Il cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che il cliente, quale debitore ceduto, non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
3.4. Ciò significa che la facilitazione dell'art. 58, cit., opera sia fuori che dentro il processo.
Prima della causa, dispensa il cessionario del credito dal compiere le formalità di cui all'art. 1264,
c.c., attraverso la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che, a tale scopo, richiama le modalità pubblicitarie di cui all'art. 58, cit.
Nella prospettiva processuale, a fronte di una specifica contestazione sulla titolarità del credito ceduto, come nella fattispecie è avvenuto, grava sulla parte convenuta opposta, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione in blocco.
3.5. Sul tema, le pronunce di Cass., n. 17944 del 22.06.2023 e di Cass., n. 9412 del 5.04.2023, hanno chiarito che: “1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
4 siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”.
3.6. Dunque, a livello processuale, l'art. 58, cit., è idoneo a produrre effetti all'interno del processo ex art. 115, 2° co., c.p.c., poiché, al pari di qualunque altro fatto non specificatamente contestato dalla controparte costituita, può essere assunto come “provato”.
In tal senso, la Suprema Corte: «“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)» e ancora: «Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).» (v.
Cass., n. 3405 del 06.02.2024).
3.7. Come detto in premessa, la parte attrice opponente contesta la titolarità del credito.
A fronte di una specifica contestazione ad opera del debitore ceduto, si pone il quesito relativo alla consistenza dell'onere, e cioè in che modo il cessionario possa (e debba) provare la propria legittimazione attiva.
3.8. A tal fine, la prova principale è costituita dal contratto di cessione che, nel caso in commento, è stato versato in atti e dal quale risulta l'inserimento del credito vantato nei confronti di , identificato con il codice “C03361126” (pag. 9, doc. 15). Parte_1
Inoltre, si rinviene in atti anche la nota indirizzata alla società opponente di avvenuta cessione del credito datata 03.01.2018, che risulta sottoscritta sia dalla cedente Parte_3
[.. che dalla cessionaria ad oggetto proprio la comunicazione
[...] Controparte_1 della cessione del credito “di cui alla posizione CDG 3361126” (doc. 16).
La difesa di parte opposta, poi, ha fornito ulteriore evidenza documentale circa la funzionalità del collegamento contenuto nell'avviso pubblicato in G.U. del 16.12.2017 di cui al foglio delle inserzioni n. 148 (cfr. doc. 3): “Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili sino all'estinzione del relativo credito ceduto i dati indicativi dei crediti nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori che ne faranno richiesta”.
Risulta che, con riferimento al complessivo credito ceduto a il numero di Controparte_1
NDG è “3361126”, rinvenibile a pagina 24 dell'elenco, penultima riga (pag. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, è possibile statuire, in modo inequivoco ed effettivo, che il credito sia incluso nell'operazione di cartolarizzazione.
4. Proseguendo l'analisi dei motivi di opposizione, risulta ugualmente infondato il sub b), atteso che la procedura di esecuzione forzata immobiliare, come anticipato, sospesa dal G.E. ex art. 624, c.p.c., è retta dall'atto di precetto notificato il 27.6.2020 (all. 2), il cui titolo non è costituito dal decreto ingiuntivo n. 59/20 -formatosi anche pro quota nei confronti di altri ingiunti, quali garanti della società bensì dai contratti di mutuo fondiario n. 151610 e n. 163909, Pt_1 entrambi muniti di formula esecutiva (all. 3 e 4).
4.1. Quindi, il diritto di di dare avvio ed impulso alla procedura di espropriazione CP_1 forzata immobiliare n. 171/20 risulta titolato in forza dei due contratti di mutuo fondiario, entrambi azionati con l'atto di precesso notificato il 27.6.2020 e col successivo pignoramento immobiliare notificato il 22.09.2020 (all. 9).
D'altronde, a fondamento del decreto ingiuntivo n. 59/20 non vi sono soltanto le somme non restituite relative ai due mutui fondiari, bensì soprattutto le passività accumulate su due conti correnti assistiti da aperture di credito anch'esse insoddisfatte.
5. Il terzo motivo di opposizione afferisce al quantum, in quanto l'opponente afferma che la somma oggetto dell'atto di precetto risulterebbe affetta dall'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
5.1. Relativamente al primo profilo, occorre precisare come il “piano di ammortamento” non
è previsto dal testo unico bancario, ma dalle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e succ. mod., ed è imposto solo per i
6 finanziamenti a durata determinata (par. 5.2.1: «in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata»).
Le disposizioni in questione prevedono che: «se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto».
5.2. Ebbene, i due contratti di mutuo in atti sono a tasso d'interesse variabile, e pertanto, non
è possibile predisporre un piano di ammortamento fin dall'inizio, perché l'ammontare delle rate è soggetto alle variazioni conseguenti al cambiamento del tasso di interesse.
Nel caso di tasso variabile, dunque, il piano di ammortamento, se allegato al contratto, non può considerarsi come parte vincolante del contratto per quanto riguarda gli interessi, ma solo per la parte certa costituita dal capitale.
In entrambi i contratti di mutuo risulta allegato il “documento di sintesi mutuo ipotecario fondiario ad imprese a tasso variabile” da cui risultano, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni economiche applicate al rapporto.
5.3. Il problema ulteriore afferisce alla presunta violazione del divieto di anatocismo.
In realtà, anche laddove fosse stato predisposto un piano di ammortamento, non si sarebbe verificato alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati, poiché gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.
5.4. In tal senso, si è espressa -ancorché incidentalmente, la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 15130/24, nella parte in cui conferma la tesi secondo cui non si riscontra un effetto anatocistico tale da far incrementare il montante complessivo, tenuto conto che il divieto ex art. 1283 c.c. si riferisce al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza.
6. Le residue doglianze della difesa attorea, volte a censurare la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi e/o il superamento del tasso soglia dell'usura, oltre ad essere genericamente enunciate, risultano comunque infondate.
7 6.1 La difesa, in particolare, afferma che il contratto di mutuo del 2009 prevede un tasso corrispettivo minimo del 3% ed un tasso di mora maggiorato pari a 2,5 punti del tasso corrispettivo applicato, per una somma di 5,50% che risulterebbe superiore al tasso soglia del
4,875% di cui al Decreto ministeriale allegato (doc. 8).
Di converso, la controparte opposta evidenzia come l'art. 3 del Decreto Ministeriale per la rilevazione del TEGM ai fini della Legge sull'usura relativo al periodo ottobre-dicembre 2009 prevedeva che: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
La difesa prosegue nel senso che il calcolo proposto dall'opponente risulterebbe errato, poiché non terrebbe conto della maggiorazione a fini della determinazione della soglia dell'usura.
6.2 Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del
18.09.2020, ha statuito nel senso che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
6.3 La circostanza che non sia indicato l'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, in quanto essi contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a dimostrare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "TEGM più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
6.4 Quindi, in sintesi, le Sezioni Unite risolvono il problema del mancato inserimento nella formula del TEGM degli interessi di mora con l'osservazione che la Banca d'Italia, dal terzo trimestre del 2001 in poi, ha condotto un'indagine statistica sugli interessi di mora, i cui esiti sono stati pubblicati per la prima volta nel D.M. 25.03.2003.
Da tale indagine è emerso che i tassi moratori sono in media superiori di 2,1 punti rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, e a decorrere dal D.M. 21.12.2017 in poi, l'indagine statistica è stata ulteriormente affinata, giacché il maggiore tasso degli interessi moratori rispetto a quelli
8 corrispettivi è stato rilevato con riferimento a tre diverse categorie di finanziamento, e cioè rispetto ai mutui ipotecari ultra-quinquennali, alle operazioni di leasing e agli altri prestiti.
6.5 Secondo l'impianto della pronuncia n. 19597/2020 l'esigenza del rispetto del principio di simmetria (già sancito dalla sentenza n. 16303 del 20.06.2018, sempre a Sezioni Unite) è soddisfatta mediante il ricorso ai già menzionati dati e consente di individuare il tasso soglia usura specifico per gli interessi moratori, la cui misura viene individuata sommando al TSU base il differenziale medio degli interessi moratori, aumentato anch'esso dello spread.
La formula per individuare il «tasso soglia» degli interessi moratori è stata, dunque, indicata nel modo seguente:
a) per i contratti stipulati prima del 14.5.2011: TSU mora = (TEGM + media spread interessi moratori) × 1,50;
b) per i contratti stipulati dal 14.5.2011 in poi: TSU mora = (TEGM + media spread interessi moratori) × 1,25 + 4.
Dunque, applicando le suesposte coordinate, la formula da applicare al contratto di mutuo fondiario a tasso variabile sottoscritto in data 29.10.2009, qual è quello in commento, è quella di cui al sub a), e cioè: (TEGM. + 2,1) x 1,5, dove 2,1 è la maggiorazione media degli interessi di mora rilevata dalla Banca d'Italia.
Si ottiene conseguentemente un tasso soglia usura per gli interessi di mora di 8,025 punti percentuali [(3,25 + 2,1) x 1,5 = 8,02], a fronte di un tasso di mora indicato in contratto del
5,50% (3,00%+2,50%) che è al di sotto della soglia usuraria.
6.6 La difesa di parte opponente prosegue sostenendo che l'entità della commissione di estinzione anticipata vada conteggiata ai fini della determinazione della soglia dell'usura.
Dunque, la clausola afferisce alla possibilità di recedere anticipatamente da un contratto di mutuo che va ricondotta nell'ambito della facoltà di recesso di cui all'art. 1373, c.c., sicché il compenso pattuito ai fini dell'estinzione anticipata costituisce il corrispettivo previsto dal terzo comma dell'articolo citato.
6.7 Pertanto, la somma in parola non va confusa con la quota degli interessi passivi, in quanto la facoltà attribuita al cliente di terminare unilateralmente il finanziamento (altrimenti non consentita) costituisce la relativa monetizzazione della perdita economica subita dal soggetto erogatore.
9 In altre parole, la somma da versare a titolo di estinzione anticipata non costituisce un costo che si deve sopportare per accedere all'operazione di finanziamento, ma è il costo di un'utilità connessa alla possibilità di terminare anticipatamente il rapporto.
7. Sulla scorta di quanto precede, quindi, va definitivamente rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va definitivamente accertato il diritto di di dare corso alla Controparte_1 procedura di espropriazione forzata immobiliare n. 171/20, in virtù dell'atto di precetto notificato il 27.6.2020, recante la somma di € 3.169.354,23, e del successivo pignoramento immobiliare notificato il 22.09.2020.
7.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, in base all'ammontare dell'atto di precetto e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 618 c.p.c. e, per l'effetto, accerta il diritto di CP_1 di dare corso alla procedura di espropriazione forzata immobiliare n. 171/20, sulla scorta
[...] dell'atto di precetto del 27.6.2020; condanna a rifondere, in favore di Parte_1 CP_1
le spese di lite che si liquidano in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 12 marzo 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
10
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1015 di registro generale dell'anno 2022; promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GRANDI AUGUSTO (C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DOGANA N. 820 47826 VERUCCHIO, giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA (C.F. ), domiciliata in C.F._2
VIA A. FORTIS N. 7 C/O AVV. M. FARNETI 47100 FORLI', in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
««Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese: NEL MERITO previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva e l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di oltre alla non debenza nel Controparte_1 merito di tutte le somme precettate a titolo di interessi e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento immobiliare trascritto in data 15.10.2020 reg. gen. 15196 - reg. part. 10161 (all. D), ordinandone la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva, Cpa e spese generali». IN VIA ISTRUTTORIA, insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ritualmente formulate e non ammesse: CTU tecnico-contabile-quantificativa […]».
1 Conclusioni per Controparte_1
«In via preliminare: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, la richiesta di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art 295 c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto accertare e dichiarare: (i) che è titolare dei crediti relativi ai contratti di mutuo dedotti Controparte_1 nel presente giudizio, che le sono stati ceduti da come Controparte_2 meglio specificato in narrativa;
(ii) l'infondatezza di ogni istanza, eccezione e contestazione formulata da controparte in relazione ai titoli esecutivi (mutui) azionati con la procedura R.G.E. n. 171/2020 e, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto e di tutti gli atti esecutivi compiuti da Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva suddetta, pendente avanti al Tribunale di Forlì e ad oggi sospesa, con conseguente diritto dell'odierna attrice di procedere per l'importo di credito azionato di Euro 3.169.354,23, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente produrre, controdedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 183, comma VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla controparte.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Parte_2 società , ha instaurato il presente giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
618, comma 2°, c.p.c., nei confronti di Controparte_3
[...]
[...
. L'attore ha evidenziato, nell'ordine:
a) il difetto di legittimazione attiva, in quanto mancherebbe la prova della titolarità del credito in capo alla controparte, non avendo la stessa prodotto il contratto di cessione dei crediti azionati in via esecutiva ed originariamente in capo alla cedente Controparte_2
b) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore di quale conseguenza Controparte_1 della mancata prova della titolarità dei crediti di cui sopra, e la nullità degli atti esecutivi immobiliari;
c) la non debenza degli importi precettati stante la violazione del divieto anatocistico ed il superamento del tasso-soglia ex legge n. 108/1996 derivante dal cumulo degli interessi ultra-legali e di mora, nonché della somma dovuta a titolo di estinzione anticipata del rapporto di mutuo.
2 1.2. a ribadito la propria titolarità, allegando l'estratto della G.U. del Controparte_1
16/12/2017 e la dichiarazione della cedente del 3.01.2018 (all. 3, 16, in fasc. convenuta).
2. Ciò premesso, occorre dare conto che, con ordinanza del 10.01.2022, il Giudice dell'Esecuzione sospendeva la procedura di espropriazione forzata immobiliare (R.G. Es. n.
171/2020), avendo riscontrato il difetto di legittimazione attiva in capo al creditore procedente, quale cessionario del credito, e concedendo termine per il l'instaurazione dell'odierno giudizio di merito.
2.1. Ebbene, il profilo relativo alla sospensione ex art. 295 c.p.c. è oramai assorbito, stante la definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò nonostante, appare utile evidenziare nuovamente come tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto non sussiste alcun nesso di pregiudizialità.
3. A questo punto, è necessario passare in rassegna i motivi di opposizione.
3.1. Quanto al sub a), la doglianza afferisce alla titolarità del credito oggetto di cessione.
Al riguardo, va rammentato il criterio secondo cui occorre accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, quale soggetto precettante e “attore” nella procedura di espropriazione forzata.
L'onere probatorio, infatti, resta ripartito secondo i criteri generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato.
3.2. Ciò chiarito, nel caso di specie, la difesa di parte attrice opponente eccepisce la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito, e perciò della titolarità della posta attiva in capo all'opposta.
3.3. A tal proposito, occorre riportare il contenuto dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/93
(T.U.B.), rubricato «Cessione di rapporti giuridici», il quale stabilisce rispettivamente: al comma 2: «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese
e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità»; al comma 4: «Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».
3 Dunque, l'avviso di cessione dei rapporti giuridici in blocco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale costituisce prova idonea a dimostrare la titolarità del credito ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ex Legge 30 aprile 1999, n. 130, sicché, ai fini della validità della cessione, tale onere pubblicitario sostituisce l'accettazione da parte del debitore ceduto o la notificazione a quest'ultimo dell'avvenuta cessione di cui all'art. 1264, c.c.
Tuttavia, se, da un lato, l'art. 58, cit., esonera il cessionario dall'onere di dimostrare che il debitore ceduto abbia accettato (o gli sia stata notificata) la cessione, dall'altro lato, sul cessionario grava l'onere della prova della titolarità del credito.
Pertanto, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è sufficiente ad attestare che il credito sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione.
Il cessionario deve dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, a meno che il cliente, quale debitore ceduto, non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
3.4. Ciò significa che la facilitazione dell'art. 58, cit., opera sia fuori che dentro il processo.
Prima della causa, dispensa il cessionario del credito dal compiere le formalità di cui all'art. 1264,
c.c., attraverso la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che, a tale scopo, richiama le modalità pubblicitarie di cui all'art. 58, cit.
Nella prospettiva processuale, a fronte di una specifica contestazione sulla titolarità del credito ceduto, come nella fattispecie è avvenuto, grava sulla parte convenuta opposta, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione in blocco.
3.5. Sul tema, le pronunce di Cass., n. 17944 del 22.06.2023 e di Cass., n. 9412 del 5.04.2023, hanno chiarito che: “1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
4 siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”.
3.6. Dunque, a livello processuale, l'art. 58, cit., è idoneo a produrre effetti all'interno del processo ex art. 115, 2° co., c.p.c., poiché, al pari di qualunque altro fatto non specificatamente contestato dalla controparte costituita, può essere assunto come “provato”.
In tal senso, la Suprema Corte: «“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)» e ancora: «Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).» (v.
Cass., n. 3405 del 06.02.2024).
3.7. Come detto in premessa, la parte attrice opponente contesta la titolarità del credito.
A fronte di una specifica contestazione ad opera del debitore ceduto, si pone il quesito relativo alla consistenza dell'onere, e cioè in che modo il cessionario possa (e debba) provare la propria legittimazione attiva.
3.8. A tal fine, la prova principale è costituita dal contratto di cessione che, nel caso in commento, è stato versato in atti e dal quale risulta l'inserimento del credito vantato nei confronti di , identificato con il codice “C03361126” (pag. 9, doc. 15). Parte_1
Inoltre, si rinviene in atti anche la nota indirizzata alla società opponente di avvenuta cessione del credito datata 03.01.2018, che risulta sottoscritta sia dalla cedente Parte_3
[.. che dalla cessionaria ad oggetto proprio la comunicazione
[...] Controparte_1 della cessione del credito “di cui alla posizione CDG 3361126” (doc. 16).
La difesa di parte opposta, poi, ha fornito ulteriore evidenza documentale circa la funzionalità del collegamento contenuto nell'avviso pubblicato in G.U. del 16.12.2017 di cui al foglio delle inserzioni n. 148 (cfr. doc. 3): “Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili sino all'estinzione del relativo credito ceduto i dati indicativi dei crediti nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori che ne faranno richiesta”.
Risulta che, con riferimento al complessivo credito ceduto a il numero di Controparte_1
NDG è “3361126”, rinvenibile a pagina 24 dell'elenco, penultima riga (pag. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, è possibile statuire, in modo inequivoco ed effettivo, che il credito sia incluso nell'operazione di cartolarizzazione.
4. Proseguendo l'analisi dei motivi di opposizione, risulta ugualmente infondato il sub b), atteso che la procedura di esecuzione forzata immobiliare, come anticipato, sospesa dal G.E. ex art. 624, c.p.c., è retta dall'atto di precetto notificato il 27.6.2020 (all. 2), il cui titolo non è costituito dal decreto ingiuntivo n. 59/20 -formatosi anche pro quota nei confronti di altri ingiunti, quali garanti della società bensì dai contratti di mutuo fondiario n. 151610 e n. 163909, Pt_1 entrambi muniti di formula esecutiva (all. 3 e 4).
4.1. Quindi, il diritto di di dare avvio ed impulso alla procedura di espropriazione CP_1 forzata immobiliare n. 171/20 risulta titolato in forza dei due contratti di mutuo fondiario, entrambi azionati con l'atto di precesso notificato il 27.6.2020 e col successivo pignoramento immobiliare notificato il 22.09.2020 (all. 9).
D'altronde, a fondamento del decreto ingiuntivo n. 59/20 non vi sono soltanto le somme non restituite relative ai due mutui fondiari, bensì soprattutto le passività accumulate su due conti correnti assistiti da aperture di credito anch'esse insoddisfatte.
5. Il terzo motivo di opposizione afferisce al quantum, in quanto l'opponente afferma che la somma oggetto dell'atto di precetto risulterebbe affetta dall'applicazione di interessi anatocistici ed usurari.
5.1. Relativamente al primo profilo, occorre precisare come il “piano di ammortamento” non
è previsto dal testo unico bancario, ma dalle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e succ. mod., ed è imposto solo per i
6 finanziamenti a durata determinata (par. 5.2.1: «in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata»).
Le disposizioni in questione prevedono che: «se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto».
5.2. Ebbene, i due contratti di mutuo in atti sono a tasso d'interesse variabile, e pertanto, non
è possibile predisporre un piano di ammortamento fin dall'inizio, perché l'ammontare delle rate è soggetto alle variazioni conseguenti al cambiamento del tasso di interesse.
Nel caso di tasso variabile, dunque, il piano di ammortamento, se allegato al contratto, non può considerarsi come parte vincolante del contratto per quanto riguarda gli interessi, ma solo per la parte certa costituita dal capitale.
In entrambi i contratti di mutuo risulta allegato il “documento di sintesi mutuo ipotecario fondiario ad imprese a tasso variabile” da cui risultano, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni economiche applicate al rapporto.
5.3. Il problema ulteriore afferisce alla presunta violazione del divieto di anatocismo.
In realtà, anche laddove fosse stato predisposto un piano di ammortamento, non si sarebbe verificato alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati, poiché gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo.
5.4. In tal senso, si è espressa -ancorché incidentalmente, la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 15130/24, nella parte in cui conferma la tesi secondo cui non si riscontra un effetto anatocistico tale da far incrementare il montante complessivo, tenuto conto che il divieto ex art. 1283 c.c. si riferisce al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza.
6. Le residue doglianze della difesa attorea, volte a censurare la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi e/o il superamento del tasso soglia dell'usura, oltre ad essere genericamente enunciate, risultano comunque infondate.
7 6.1 La difesa, in particolare, afferma che il contratto di mutuo del 2009 prevede un tasso corrispettivo minimo del 3% ed un tasso di mora maggiorato pari a 2,5 punti del tasso corrispettivo applicato, per una somma di 5,50% che risulterebbe superiore al tasso soglia del
4,875% di cui al Decreto ministeriale allegato (doc. 8).
Di converso, la controparte opposta evidenzia come l'art. 3 del Decreto Ministeriale per la rilevazione del TEGM ai fini della Legge sull'usura relativo al periodo ottobre-dicembre 2009 prevedeva che: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
La difesa prosegue nel senso che il calcolo proposto dall'opponente risulterebbe errato, poiché non terrebbe conto della maggiorazione a fini della determinazione della soglia dell'usura.
6.2 Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del
18.09.2020, ha statuito nel senso che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
6.3 La circostanza che non sia indicato l'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, in quanto essi contengono comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a dimostrare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "TEGM più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
Nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
6.4 Quindi, in sintesi, le Sezioni Unite risolvono il problema del mancato inserimento nella formula del TEGM degli interessi di mora con l'osservazione che la Banca d'Italia, dal terzo trimestre del 2001 in poi, ha condotto un'indagine statistica sugli interessi di mora, i cui esiti sono stati pubblicati per la prima volta nel D.M. 25.03.2003.
Da tale indagine è emerso che i tassi moratori sono in media superiori di 2,1 punti rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, e a decorrere dal D.M. 21.12.2017 in poi, l'indagine statistica è stata ulteriormente affinata, giacché il maggiore tasso degli interessi moratori rispetto a quelli
8 corrispettivi è stato rilevato con riferimento a tre diverse categorie di finanziamento, e cioè rispetto ai mutui ipotecari ultra-quinquennali, alle operazioni di leasing e agli altri prestiti.
6.5 Secondo l'impianto della pronuncia n. 19597/2020 l'esigenza del rispetto del principio di simmetria (già sancito dalla sentenza n. 16303 del 20.06.2018, sempre a Sezioni Unite) è soddisfatta mediante il ricorso ai già menzionati dati e consente di individuare il tasso soglia usura specifico per gli interessi moratori, la cui misura viene individuata sommando al TSU base il differenziale medio degli interessi moratori, aumentato anch'esso dello spread.
La formula per individuare il «tasso soglia» degli interessi moratori è stata, dunque, indicata nel modo seguente:
a) per i contratti stipulati prima del 14.5.2011: TSU mora = (TEGM + media spread interessi moratori) × 1,50;
b) per i contratti stipulati dal 14.5.2011 in poi: TSU mora = (TEGM + media spread interessi moratori) × 1,25 + 4.
Dunque, applicando le suesposte coordinate, la formula da applicare al contratto di mutuo fondiario a tasso variabile sottoscritto in data 29.10.2009, qual è quello in commento, è quella di cui al sub a), e cioè: (TEGM. + 2,1) x 1,5, dove 2,1 è la maggiorazione media degli interessi di mora rilevata dalla Banca d'Italia.
Si ottiene conseguentemente un tasso soglia usura per gli interessi di mora di 8,025 punti percentuali [(3,25 + 2,1) x 1,5 = 8,02], a fronte di un tasso di mora indicato in contratto del
5,50% (3,00%+2,50%) che è al di sotto della soglia usuraria.
6.6 La difesa di parte opponente prosegue sostenendo che l'entità della commissione di estinzione anticipata vada conteggiata ai fini della determinazione della soglia dell'usura.
Dunque, la clausola afferisce alla possibilità di recedere anticipatamente da un contratto di mutuo che va ricondotta nell'ambito della facoltà di recesso di cui all'art. 1373, c.c., sicché il compenso pattuito ai fini dell'estinzione anticipata costituisce il corrispettivo previsto dal terzo comma dell'articolo citato.
6.7 Pertanto, la somma in parola non va confusa con la quota degli interessi passivi, in quanto la facoltà attribuita al cliente di terminare unilateralmente il finanziamento (altrimenti non consentita) costituisce la relativa monetizzazione della perdita economica subita dal soggetto erogatore.
9 In altre parole, la somma da versare a titolo di estinzione anticipata non costituisce un costo che si deve sopportare per accedere all'operazione di finanziamento, ma è il costo di un'utilità connessa alla possibilità di terminare anticipatamente il rapporto.
7. Sulla scorta di quanto precede, quindi, va definitivamente rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va definitivamente accertato il diritto di di dare corso alla Controparte_1 procedura di espropriazione forzata immobiliare n. 171/20, in virtù dell'atto di precetto notificato il 27.6.2020, recante la somma di € 3.169.354,23, e del successivo pignoramento immobiliare notificato il 22.09.2020.
7.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, in base all'ammontare dell'atto di precetto e per tutte le fasi giudiziali.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione ex art. 618 c.p.c. e, per l'effetto, accerta il diritto di CP_1 di dare corso alla procedura di espropriazione forzata immobiliare n. 171/20, sulla scorta
[...] dell'atto di precetto del 27.6.2020; condanna a rifondere, in favore di Parte_1 CP_1
le spese di lite che si liquidano in € 20.000,00 per compenso professionale, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 12 marzo 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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