Articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 269
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 aprile 1968
Art. 9.
Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 17 aprile 1968