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13 febbraio 2018
13 febbraio 2018
Art. 15-bis. ((Iscrizione di navi da diporto)) (( 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto. ))
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto. ))
Commentari • 56
- 1. La Giustizia penale internazionale nel nuovo ordine mondialeGiovanni Salvi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
La giustizia penale internazionale è sempre stata vista come un complemento necessario dell'ordine mondiale nato dalla Seconda Guerra Mondiale, basato sul multilateralismo e sul rispetto dei principi della Rule of Law. Lo Statuto di Roma fu quindi salutato come uno strumento fondamentale di enforcement di quei principi, reso via via più completo per l'estensione del catalogo dei delitti nelle attribuzioni del Tribunale Penale Internazionale (International Criminal Court – d'ora in poi ICC), fino alla recente previsione del crimine di aggressione. La ICC in realtà è solo una delle articolazioni della Giustizia penale internazionale, dovendosi considerare anche i Tribunali instituiti su …
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Giurisprudenza • 153
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