CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 116/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 69/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 6.2.2020 nella controversia n. 1577/2017
R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
S.I.A. s.r.l. (00044170702),
Società agricola Italia Bio s.r.l. (01720960705),
Società agricola Natura Bio s.r.l. (01771140702), in persona dei rispettivi l. r. in carica, rappresentate e difese, in forza di procure in calce alle rispettive comparse di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Francesco Vaccaro e dall'abogado – avvocato stabilito Carmine Andrea SIlvestri, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
IC IN, titolare dell'omonima impresa individuale (01690190705), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. IC Barisciano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 10 Per gli appellanti:
I procuratori fanno presente che per mero errore si sono costituiti quali nuovi difensori della Società agricola Natura Bio s.r.l., non parte del presente giudizio.
In via istruttoria chiedono di tener conto dei documenti depositati il 7.9.2022, di cui hanno avuto conoscenza successiva, per la loro indispensabilità per la decisione;
in subordine ne chiedono l'ammissione d'ufficio.
Insistono nella richiesta di c.t.u., indispensabile anche alla luce dei nuovi documenti rinvenuti e prodotti.
Nel merito precisano le conclusioni come già rassegnate con l'atto introduttivo, quindi: riformare la sentenza di primo grado n. 69/2020, emessa dal Tribunale civile di
Campobasso, dott. Barulli Antonio Giovenale, depositata in data 07/02/2020, notificata telematicamente in pari data 07/02/2020, a definizione del procedimento civile R.G.
1577/2017, e di conseguenza revocare l'efficacia del D.I. n. 315/2017 emanato dal Tribunale civile di Campobasso, depositato in cancelleria in data 03/06/2017, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'appellata a richiedere le somme così come ingiunte;
in subordine accertare e quantificare l'ammontare delle somme da imputare a carico di ciascuna società appellante tenendo conto che la fattura n. 1/2017 non è imputabile a nessuna delle due appellanti e tenendo conto del fatto che i lavori elencati nelle altre due fatture emesse nei riguardi dell'appellante SIA s.r.l., non sono stati eseguiti a regola d'arte; condannare eventualmente l'appellata ditta IN IC al risarcimento dei danni in favore della società appellante, che la Corte di Appello di Campobasso vorrà quantificare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; condannare comunque l'appellata dita IN IC alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura, oltre IVA e CPA, nonché il 15% per le spese generali forfetarie del doppio grado di giudizio con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Per l'appellato:
Nel merito rigettare il promosso appello in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate, valutando anche il rigetto ex art. 348 bis c.p.c.; confermare, quindi, la condanna della S.I.A. S.r.l. e della Società Agricola Italia
Bio S.r.l., al pagamento della somma complessiva di € 73.729,87 oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in via subordinata anche a titolo di indebito arricchimento;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di causa relative al giudizio di appello, come da nota spese che si allega, non oggetto di maggiorazione per l'esistenza di più parti processuali visto che il motivo di opposizione all'ingiunzione promosso dalla sola Società Agricola Italia Bio S.r.l. non veniva riproposto
Pag. 2 a 10 in appello (All. f), riformando la statuizione di primo grado relativamente ai compensi riconosciuti, da liquidarsi nel rispetto dei parametri di legge e della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2 del D.M. 55/14 (Cfr. all. e).
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 69 del 6.2.2020, ha rigettato l'opposizione, proposta da S.I.A. s.r.l. e Società agricola Italia Bio s.r.l. (di seguito indicata, per semplicità, come AI), avverso il decreto n. 315/17 del 3.6.2017, con cui era stato loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore dell'impresa edile geom.
IN IC, della somma di € 73.729,87 oltre interessi dalla domanda e spese, a titolo di corrispettivo dei lavori commissionati dalla società SI all'impresa IN per la realizzazione della pavimentazione esterna e di un muro di contenimento su immobile di sua proprietà, sito in Campobasso alla Via Duca d'Aosta, e di ulteriori lavorazioni rispetto al preventivo accettato, corrispettivo per il quale erano state emesse fatture su indicazione di FE AB, amministratore delle società SI, AI ed Europa car.
Secondo quanto prospettato con il ricorso monitorio, tra SI, committente di tutti i lavori, e AI era intervenuto accordo di scissione per incorporazione, in forza del quale
AI aveva assunto i diritti e gli obblighi della società scissa relativamente al complesso patrimoniale alla stessa trasferito, tra cui il fabbricato di Campobasso, Via Duca d'Aosta, ragion per cui tra le stesse società era configurabile una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.
2. Avverso la sentenza, notificata il 7.2.2020, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 12.5.2020, le società SI e AI, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si è costituito, con comparsa depositata il 3.8.2020, IC IN, titolare dell'omonima impresa edile, e ha insistito nel rigetto dell'appello, con conferma della condanna di cui al decreto ingiuntivo;
ha chiesto, altresì, la riforma della statuizione di primo grado relativamente ai compensi liquidati e il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 del d. m. 55/14.
3. Con ordinanza del 30.4.2021 è stata rigettata la richiesta di inibitoria, sul presupposto che l'unica statuizione autonomamente suscettibile di esecuzione fosse quella relativa alla spese processuali, in quanto il decreto ingiuntivo opposto non aveva acquisito efficacia esecutiva per effetto della pronuncia della sentenza di rigetto dell'opposizione, essendo già stato dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 10.1.2018.
A seguito di revoca del mandato del precedente difensore delle appellanti, la società SI si è costituita con il ministero di nuovi difensori;
si è altresì costituita la
Società agricola Natura Bio s.r.l. (di seguito NB); entrambe hanno depositato nuovi documenti e, alla luce di tale nuova produzione, hanno riproposto istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata.
Con comparsa dell'8.10.2022 si è costituita, con gli stessi difensori, la società
Pag. 3 a 10 AI, facendo proprie tutte le difese svolte dalla NB e deducendo che quest'ultima, amministrata dallo stesso soggetto, si era costituita per mero errore, in un giudizio in cui peraltro non era parte.
La nuova istanza di inibitoria, già disattesa con decreto inaudita altera parte, è stata definitivamente rigettata con ordinanza del 21.6.2023.
Quindi, all'esito dell'udienza del 18.10.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, con ordinanza del
19.10.2023 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti, fatta da parte appellante nel corso del presente grado di giudizio.
Secondo la formulazione attuale dell'art. 345 comma 3 c.p.c. applicabile alla presente controversia ratione temporis, nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri l'impossibilità di produzione per causa ad essa non imputabile;
con la novella del 2012 è stato espunto dalla formulazione della norma il riferimento alla indispensabilità dei documenti ai fini della decisione della causa, con conseguente inapplicabilità della giurisprudenza di legittimità citata (Cass., n.
16560/2021), riferita alla formulazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c. successiva alla novella del 2009 ma anteriore a quella del 2012, e limitazione della possibilità di produrre nuovi documenti al caso in cui si accerti che era impossibile produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte, restando irrilevante l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., n. 16289/2024, che ritiene inammissibile persino la produzione di documenti a fronte di un'eccezione sollevata da controparte solo in grado di appello).
Nel caso in esame parte appellante non ha dimostrato la non imputabilità della mancata produzione dei documenti, che a suo dire dimostrerebbero la falsità di alcune testimonianze rese in primo grado, limitandosi a riferire di essere venuto in possesso della documentazione, riferibile alla Europa car s.r.l., solo nel giugno 2022, circostanza platealmente smentita dal fatto che FE AB è amministratore e legale rappresentante della predetta società, oltre che delle altre società odierne appellanti.
Non rileva, in senso contrario, la diversa soggettività giuridica tra le società appellanti e la Europa car s.r.l., dovendo il requisito della non imputabilità della mancata produzione documentale in primo grado riferirsi alla posizione soggettiva della persona fisica che ne ha l'amministrazione e che nella vicenda in esame è la stessa per tutte le società.
Tutti i documenti allegati alle note del 7.9.2022 di data anteriore all'inizio del presente giudizio, in quanto depositati in appello al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c., non possono essere utilizzati per la decisione;
conseguentemente nessun elemento di giudizio può essere tratto dalla denuncia presentata da FE
Pag. 4 a 10 AB in data 21.6.2022.
2. L'appello principale è fondato su tre motivi, con i quali vengono dedotti, con riproposizione di buona parte delle difese svolte nel giudizio di primo grado: 1) carenza parziale di legittimazione passiva relativamente a una parte del debito oggetto di causa;
2) incertezza della somma dovuta;
3) superamento del legittimo impedimento dettato dalla incapacità di stare in giudizio.
3. Il terzo motivo, concernente la valutazione del legittimo impedimento addotto da FE AB, amministratore delle società appellanti, a comparire in udienza a rendere il deferito interrogatorio formale, deve essere trattato in via prioritaria, considerata la possibile influenza dell'esito di tale valutazione sulla decisione dei primi due motivi.
Il tribunale ha attribuito, sia pure ad abundantiam ("ove mai a questo punto necessario e sempre in termini di prova orale") rilevanza ex art. 232 c.p.c. alla mancata comparizione di FE AB all'udienza del 13.12.2018, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale allo stesso deferito, ritenendo non fornita adeguata giustificazione dell'impedimento a comparire sulla base della perizia di parte esibita alla stessa udienza dal procuratore di parte appellante;
secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, la suddetta perizia attesterebbe l'incapacità di FE AB a stare in giudizio, ma il primo giudice l'ha considerata quale mero atto di parte, quindi non idonea a fornire la dimostrazione di quanto dalla stessa attestato.
La valutazione non può che essere confermata, dovendosi dare atto della mancanza in atti della perizia di parte in oggetto, che il procuratore di parte appellante all'udienza del 13.12.2019 ha dichiarato di esibire "con riserva di deposito telematico", mai avvenuto, né nel primo né nel presente grado di giudizio;
in atti risulta soltanto un certificato medico, datato 19.7.2018, prodotto per l'udienza tenuta nello stesso giorno, che ha determinato uno spostamento dell'udienza per rendere interrogatorio formale.
Non è, quindi, possibile in questa sede esprimere sulla perizia in esame considerazioni diverse rispetto a quelle manifestate dal primo giudice, che vanno quindi confermate;
in particolare, non si ha alcuna contezza della patologia di FE AB, della sua natura e della sua incidenza sulla capacità di presenziare all'udienza e di rispondere alle domande oggetto dei capitoli di prova.
4. Con il primo motivo le società appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alla parte della pretesa fondata sulla fattura n. 1/2017 di importo pari a € 55.786,85, emessa nei confronti di società (Europa car s.r.l.) diversa da quelle nei cui confronti è rivolta la domanda di pagamento.
Deducono che l'emissione della fattura è indice della riferibilità al destinatario della prestazione il cui corrispettivo è riportato nel documento e che nel corso del giudizio di primo grado non è stata fornita la prova, che incombeva sul creditore, della circostanza che i lavori indicati nella fattura n. 1/2017 siano stati commissionati dalla società SI e siano, quindi, da imputare alla stessa società.
Pag. 5 a 10 Il motivo, ai limiti della inammissibilità, è infondato.
Con l'atto di appello viene genericamente dedotto il mancato assolvimento da parte dell'impresa appellata all'onere della prova circa la riferibilità di tutti i lavori riportati nelle tre fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento al contratto di appalto intercorso tra la società SI e l'impresa IN, ma non vengono specificamente contestati gli elementi probatori che il primo giudice, sia pure con motivazione succinta, ha posto a base della decisione, vale a dire la produzione documentale allegata alla comparsa di risposta in primo grado (in particolare, contratto di appalto, computi metrici con la lista delle lavorazioni e certificato di collaudo statico) e la prova testimoniale espletata all'udienza del 20.3.2019 (v. punti a e b di pag. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Tali elementi di prova, ritenuti dal primo giudice di portata tale da superare il dato dell'intestazione della fattura n. 1/2017, non sono stati affatto confutati da parte appellante, che si è limitata a riproporre le difese svolte con l'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi ad attribuire esclusivo rilievo alla indicazione della società Europa car quale destinataria delle prestazioni riportate in fattura.
Richiamate le considerazioni precedenti in merito alla inutilizzabilità dei documenti nuovi prodotti il 7.9.2022, deve, quindi, ribadirsi che unica committente dei lavori, sulla base della documentazione prodotta, è la società SI, con la quale l'impresa
IN ha stipulato il contratto di appalto dell'11.5.2016.
Alle considerazioni sopra richiamate va aggiunta la valenza probatoria dell'ulteriore documentazione prodotta dall'appellato, in particolare della comunicazione di inizio lavori urgenti del 13.11.2015 (allegato n. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., depositata nell'interesse dell'appellato) e dalla istanza di aggiornamento dei dati catastali del 4.4.2017 (allegato alla stessa memoria): dalla prima risulta che FE
AB, quale "amministratore della società S.I.A. s.r.l.", proprietaria del fabbricato sito in Via Duca d'Aosta, comunicò l'inizio dei lavori urgenti di allontanamento del terrapieno che spingeva su una parete dello stabile, in quanto si erano verificate infiltrazioni dannose, tali da influire sulla stabilità del tompagno esterno, mentre era "in corso
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nella parte di locale sito a nord dello stabile in oggetto"; l'istanza di variazione catastale dell'immobile secondo la nuova conformazione data all'esito dei lavori interni risulta presentata dal geom. Enrico
VA e fa riferimento al documento firmato da FE AB "in qualità di amministratore della società Agricola Italia Bio s.r.l." (nella more era intervenuta, con atto del 21.10.2016, la scissione parziale mediante incorporazione di SI in AI).
Ne risulta ulteriormente confermato che i lavori descritti nella fattura n. 1/2017
("lavori di ristrutturazione locali siti in Campobasso alla Via Duca d'Aosta n. 34-38; demolizione e rifacimento massetti, posa pavimenti, realizzazione tramezzi, pannellatura
e cartongesso"), in riferimento ai quali con la stessa memoria istruttoria sono stati prodotti anche i computi metrici , sono riferibili alla società SI, che aveva in corso la manutenzione dei locali quando si presentò la necessità di sistemare il terrapieno
Pag. 6 a 10 esterno e, quindi, di conferire incarico per nuovi lavori all'impresa IN.
Coerenti con tale documentazione sono, poi, le dichiarazioni dei testi ascoltati all'udienza del 20.3.2019, in particolare dei tecnici Liberato Teberino ed Enrico VA, rispettivamente direttori dei lavori esterni e di quelli interni, i quali hanno riferito che i lavori interni ai locali, eseguiti quasi in concomitanza con quelli di contenimento del muro, sono stati commissionati da SI nella persona di FE AB e dalla stessa SI sono stati accertati a seguito del loro completamento;
il geom. VA ha pure confermato di aver redatto i computi metrici allegati alla memoria istruttoria, in quanto corrispondenti ai lavori eseguiti da IN su incarico di SI.
La riferibilità alla società SI della committenza dei lavori oggetto della fattura n.
1/2017 e il rilievo esclusivamente fiscale della intestazione della fattura a società diversa, già ampiamente dimostrati dal complesso degli elementi probatori sopra riassunti, trovano ulteriore conferma sul piano logico nel fatto che la proprietà dello stabile interessato dai lavori era appunto della SI, che era quindi l'unico soggetto ad avere interesse a eseguirli, beneficiando dell'aumento di valore immobiliare derivato;
il fatto che i lavori fossero collegati e complementari, già evidente per l'emersione nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione del locale della problematica che ha reso necessaria la sistemazione del terrapieno, è confermato dalla emissione delle fatture relative ai lavori interni ed esterni (nn. 1 e 2 del 2017) lo stesso giorno (25.1.2017).
Accertato che i lavori descritti nella fattura n. 1/2017, al pari di quelli indicati nelle altre fatture (nn. 2 e 6/2017) poste a base della richiesta monitoria, furono commissionati dalla società SI, deve darsi atto che nessuna contestazione è stata sollevata da parte appellante in merito all'entità degli stessi lavori e al loro corrispettivo.
5. Il secondo motivo ha ad oggetto la deduzione della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto della fattura n. 2/2017 e la contestazione dei lavori extra contratto, riportati nella fattura n. 6/2017.
Quanto ai primi, parte appellante evidenzia di aver contestato da subito la loro esecuzione a regola d'arte, nutrendo dubbi sulla qualità dei materiali impiegati, che sarebbero stati confermati dopo l'esecuzione delle opere;
quanto ai secondi sostiene che i lavori non previsti in contratto sarebbero stati disposti dal direttore dei lavori arch.
Teberino, senza autorizzazione alcuna da parte della società committente.
Le censure sono infondate.
5.1. La decisione del primo giudice, che ha rilevato l'intervenuta decadenza dalla denuncia di vizi e difformità dell'opera prevista nel contratto di appalto dell'11.5.2016
(fattura n. 2/2017), non è stata specificamente contestata con l'atto di impugnazione, che si è limitato a ripetere le stesse generiche doglianze sollevate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo: si fa riferimento a dubbi sulla qualità dei materiali impiegati, che si sarebbero concretizzati in seguito, senza tuttavia indicazione di specifici difetti né, tanto meno, dell'epoca in cui questi si sarebbero manifestati.
A fronte di tale generica doglianza non sussistevano, certo, i presupposti per disporre la c.t.u. sollecitata da parte appellante, anche a fronte dell'intervenuto collaudo
Pag. 7 a 10 statico delle opere in data 11.11.2016, con certificato che attesta, tra l'altro, "il rispetto delle norme tecniche di esecuzione e delle buone regole dell'arte, con riferimento anche ai particolari costruttivi, la rispondenza delle caratteristiche dei materiali impiegati alle prescrizioni normative e ai requisiti richiesti dal progetto".
Fermi restando i precedenti rilievi, va in ogni caso considerato che le incertezze sulla qualità dei materiali impiegati, a cui fa riferimento parte appellante non può che risolversi in senso ad essa sfavorevole, attesa la previsione del contratto (art. 1), in base alla quale i lavori appaltati "consistono nella prestazione della sola manodopera dei lavori, come da computo metrico", mentre "la fornitura è ad esclusivo onere del committente incluse le certificazioni dei materiali impiegati", circostanza confermata anche dai testimoni ascoltati.
5.2. Va disattesa anche la censura relativa al riconoscimento dell'importo preteso a titolo di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto (fattura n. 6/2017).
Premesso che in tema di regime probatorio delle variazioni dell'opera richieste dal committente vige il principio generale secondo cui è consentito all'appaltatore provare con tutti i mezzi consentiti, comprese le presunzioni, che le variazioni sono state chieste dal committente (Cass., n. 32989/2019, che distingue tale ipotesi da quella in cui le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore, nel qual caso è necessaria la prova scritta ex art. 1659 c.c.), deve rilevarsi – anche a integrazione della motivazione della sentenza impugnata – che gli elementi di prova acquisiti dimostrano che le opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto dell'11.5.2016 sono state autorizzate dal committente.
I capitoli dal 9 al 13 della prova orale articolata dall'appellato con la memoria istruttoria del 12.3.2018, diretti proprio a dimostrare la commissione dei lavori aggiuntivi da parte della società SI e l'accettazione da parte di questa del computo metrico relativo, sono stati confermati dai testimoni ascoltati e tale esito della prova testimoniale trova ulteriore riscontro, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., nella mancata comparizione, senza giustificato motivo, di FE AB a rendere interrogatorio formale sulle stesse circostanze.
6. Ogni altra questione resta assorbita, dovendosi rilevare che nessuno specifico motivo di appello è stato proposto sulla questione della solidarietà tra SI e AI per il debito da corrispettivo dell'appalto ex art. 2506 quater c.c., in conseguenza della scissione parziale per incorporazione della prima società nella seconda, né su quella dell'obbligo di preventiva escussione della società scissa.
7. Con l'appello incidentale parte appellata censura la liquidazione delle spese legali fatta dal tribunale, sia perché non corrispondente alle tariffe di cui al d. m. n.
55/2014, in relazione allo scaglione applicabile, sia per il mancato riconoscimento della maggiorazione ex art. 4 comma 2 dello stesso decreto.
Le censure sono parzialmente fondate.
L'applicazione dello scaglione da € 52.001 e € 260.000 delle tariffe vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva in primo grado comporta la liquidazione
Pag. 8 a 10 di un compenso per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale da un minimo di € 7.795,00 a un massimo di € 25.254,00. In luogo dell'importo liquidato in primo grado, inferiore al minimo, deve essere riconosciuto quello di € 8.000,00, prossimo ai minimi, mentre non può riconoscersi il valore medio richiesto dall'appellato, essendo il valore della causa (€ 73.729,87) assai vicino al limite minimo dello scaglione applicabile.
Non va, invece, riconosciuta all'appellato la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del d. m. n. 55/2014, per la difesa di una parte nei confronti di più controparti, trattandosi di facoltà discrezionale del giudice (Cass., n. 13595/2021), il cui mancato esercizio deve essere censurato mediante specifica indicazione delle ragioni per cui la presenza di più parti ha comportato un aggravio difensivo;
nel caso in esame ciò deve escludersi in quanto la presenza di due controparti non ha comportato la necessità di esaminare questioni diverse per ciascuna di esse.
8. Le appellanti principali, totalmente soccombenti, devono essere condannate, in solido al pagamento delle spese processuali del presente grado sostenute dall'appellato, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d.
m. n. 55/2014 e ss. mm., in misura pari ai valori minimi, in relazione allo scaglione applicabile, ad eccezione delle fase di trattazione, per la quale vanno riconosciuti i valori medi, in considerazione del procedimento di inibitoria in corso di causa.
Quanto alla posizione di NB, l'immediata rinuncia all'istanza di inibitoria proposta per errore e la circostanza che la stessa è stata proposta insieme a SI, porta a ritenere che la sua iniziativa non abbia comportato un aggravio difensivo per l'appellato; di conseguenza nulla va disposto per le spese nei suoi confronti.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, per disporre a carico di parte appellante principale il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n.
69/2020 pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 7.2.2020, proposto da S.I.A.
s.r.l. e Società agricola Italia Bio s.r.l. nei confronti di IC IN, titolare dell'omonima impresa individuale, nonché sull'appello incidentale proposta da quest'ultimo, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il compenso di avvocato del giudizio del primo grado, posto a carico di S.I.A. s.r.l. e Società agricola Italia Bio s.r.l. in solido e a favore di IC IN, in € 8.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cassa;
Pag. 9 a 10 3) condanna S.I.A. s.r.l. e Società agricola Italia Bio s.r.l. in solido al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 9.323,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cassa;
4) nulla per le spese rispetto a Società agricola Natura Bio s.r.l.;
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante principale.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
Pag. 10 a 10