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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4459/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
MARIAROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA CALATA CAPODICHINO, 243 NAPOLI presso il difensore avv. COSTANZO MARIAROSARIA ATTORE/I contro
(C.F. , contumace, CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTILEGA CRISTINA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. GASTALDI ALESSANDRO VIA MASONE 5 BERGAMO, elettivamente domiciliato in VIA SCARPA 21 MODENA presso il difensore avv. BATTILEGA CRISTINA
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, pagamento somme.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
- In via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
-dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocarlo, per assoluta inesistenza del diritto a procedere nei confronti del sig. , per tutti i motivi esposti;
Parte_1
-dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente per le ragioni esposte, tanto in fatto quanto in diritto;
1 di 8 - dichiararsi la assoluta illegittimità delle somme ingiunte, per essere stato emesso il decreto ingiuntivo sulla base di un credito né certo, né liquido, né esigibile.
- Nel merito, in via gradata, in virtù dell'usurarietà originaria della pattuizione relativa alla clausola degli interessi moratori del contratto di finanziamento in parola, accertare la nullità della relativa pattuizione e per l'effetto determinare l'esatto importo che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U., sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento indicato in premessa e di guisa condannare l'opposta sulla base del risultato del ricalcolo indicato sopra, al pagamento, in favore dell'opponente, delle somme eventualmente versate in eccesso. 4)
In via gradata, stante la nullità ex art. 1419 c.c. del contratto di finanziamento per difformità del T.A.E.G. e per l'effetto dell'accertata nullità parziale, determinare l'esatto importo che il consumatore avrebbe dovuto corrispondere con applicazione, sulle somme date a prestito, dei soli interessi calcolati al tasso nominale minimo in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U., sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento indicato in premessa e di guisa condannare l'opposta, sulla base del risultato del ricalcolo indicato sopra, al pagamento, in favore dell'opponente, delle somme eventualmente versate in eccesso.
- Condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte intervenuta:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, IN VIA PRELIMINARE
- Autorizzare, per i motivi tutti di cui in narrativa, lo spiegato intervento volontario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.;
- Rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'eventuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggi opposto;
- Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'assoluta inammissibilità e/o irritualità del presente giudizio di opposizione, con le conseguenti statuizioni del caso e di legge,
NEL MERITO
- Rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 2670/2009 (R.G. n. 6357/2009), del Tribunale Ordinario di Modena;
- Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On. Le Tribunale, del decreto d'ingiunzione N. 2670/2009 (R.G. n. 6357/2009), del Tribunale Ordinario di Modena, accertare, in ogni caso, l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della complessiva somma di euro 3.253,21, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
- Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, il sig. proponeva Parte_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2670/2009 emesso dal
2 di 8 Tribunale di Modena, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.253,21 oltre interessi e spese in favore di (oggi . Controparte_3 PA
L'opposizione veniva proposta a seguito dell'autorizzazione concessa dal G.E. del Tribunale di
Nola nell'ambito della procedura esecutiva n. 649/2023 R.G.E., promossa da
[...]
quale cessionaria del credito, ove il giudice dell'esecuzione aveva concesso Controparte_5
i termini ex art. 650 c.p.c. "per fare accertare l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali".
A fondamento dell'opposizione, parte opponente deduceva, fra l'altro: 1) la mancata osservanza dell'obbligo di negoziazione assistita;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta;
3) l'inesistenza del credito azionato per mancata comunicazione di solleciti e intimazioni;
4) la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali ed anatocistici;
5) la nullità per mancata prova della cessione del credito;
6) l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025, , la quale, in qualità di cessionaria del credito Controparte_5
originariamente vantato da contestava integralmente le deduzioni attoree, Controparte_3
eccependo: 1) l'assoluta irritualità dell'opposizione tardiva, in quanto limitata dalla giurisprudenza alla sola contestazione dell'abusività delle clausole contrattuali, come stabilito da Cass. SS.UU. n.
9479/2023 richiamata da Trib. Nola sent. n. 17/2024; 2) la specifica trattativa e accettazione delle clausole contrattuali da parte del consumatore;
3) la legittimità dei tassi applicati, inferiori al tasso soglia usura;
4) la validità della cessione del credito.
All'udienza del 7 marzo 2025, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
regolarmente citata e non costituita, e differiva l'udienza di trattazione al 29 maggio 2025 con i termini ex art. 171-ter c.p.c.
Nelle memorie autorizzate, le parti insistevano nelle rispettive posizioni, con l'interveniente che ribadiva l'irritualità dell'opposizione e la sua natura meramente dilatoria, mentre l'opponente reiterava le contestazioni sulla validità delle clausole contrattuali e sulla prova della cessione del credito, chiedendo l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e interrogatorio formale.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1. In via preliminare, è necessario affrontare la questione della legittimazione processuale di
[...]
, che è intervenuta volontariamente nel presente giudizio ai sensi Controparte_5
dell'art. 105 c.p.c.
3 di 8 L'intervento si fonda sulla qualità di cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in forza della cessione perfezionatasi in data 12 dicembre 2013 tra PA
(subentrata a e l'odierna interveniente. Tale cessione è stata documentalmente CP_3 CP_3
provata attraverso la produzione del contratto di cessione (doc. 5 dell'interveniente) e della relativa comunicazione al debitore (doc. 6).
La legittimazione all'intervento di deriva direttamente dalla sua posizione di CP_5
successore a titolo particolare nel diritto controverso, essendo subentrata nella titolarità del credito azionato in via monitoria. In tali casi, l'art. 111 c.p.c. consente espressamente la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ma riconosce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenirvi.
La contumacia della convenuta opposta (oggi non Controparte_3 PA
incide sulla validità ed efficacia dell'intervento, essendo questo autonomamente ammissibile in forza della successione nel diritto controverso, né pregiudica la possibilità per l'interveniente di svolgere pienamente le proprie difese nell'ambito del presente giudizio.
2. La prima questione da affrontare nel merito, avente carattere pregiudiziale e assorbente, riguarda la delimitazione dell'ambito oggettivo dell'opposizione tardiva proposta dal sig. Pt_1
Nel caso di specie, l'opposizione è stata autorizzata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Nola nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 649/2023, con provvedimento del 21 luglio
2024 che espressamente circoscriveva l'autorizzazione alla proposizione dell'opposizione tardiva
"solo ed esclusivamente per fare accertare l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali".
Tale limitazione non è frutto di una scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione, ma riflette la natura stessa dell'opposizione tardiva e i suoi limiti strutturali, come delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, hanno definitivamente chiarito che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. può essere proposta dal debitore esecutato esclusivamente allo scopo di far valere l'eventuale natura abusiva delle clausole del contratto, mentre ogni altra contestazione relativa al merito della pretesa creditoria deve ritenersi ormai "coperta dal giudicato".
Questa impostazione risponde a una precisa ratio: se si consentisse al debitore di proporre, in sede di opposizione tardiva, qualsiasi tipo di contestazione attinente al merito della pretesa creditoria, si finirebbe per attribuirgli, di fatto, un secondo termine per l'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c.,
4 di 8 in palese contrasto con il sistema delle preclusioni processuali e con l'esigenza di stabilità del giudicato.
Nel caso in esame, l'opponente ha articolato molteplici contestazioni che esulano dall'ambito così delineato. In particolare:
- l'eccezione relativa alla mancata osservanza dell'obbligo di negoziazione assistita;
- la contestazione sulla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta;
- le deduzioni sull'inesistenza del credito per mancata comunicazione di solleciti;
- le contestazioni sulla validità della cessione del credito e sulla legittimazione attiva della società cessionaria;
- la richiesta di rigetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Tutte queste contestazioni, attenendo al merito della pretesa creditoria e ai presupposti processuali per l'emanazione del decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente mediante opposizione ordinaria.
La loro proposizione in questa sede si rivela quindi inammissibile, in quanto esorbitante dai limiti oggettivi dell'opposizione tardiva come autorizzata dal G.E. e come consentita dall'ordinamento secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite.
3. L'unica questione che può essere legittimamente esaminata in questa sede è quella relativa all'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alla pattuizione degli interessi e alle altre condizioni economiche del contratto di finanziamento. Tuttavia, anche su questo punto, va rilevato che l'opponente si è limitato a formulazioni generiche, senza specificare quali clausole contrattuali sarebbero presuntivamente abusive e perché, limitandosi a contestazioni standardizzate sulla presunta usurarietà degli interessi e sull'asserita presenza di anatocismo, peraltro senza fornire elementi concreti a supporto di tali deduzioni.
Tale genericità delle contestazioni, unita all'evidente esorbitanza della maggior parte delle doglianze dai limiti propri dell'opposizione tardiva, rivela la natura sostanzialmente dilatoria dell'iniziativa processuale dell'opponente.
Pertanto, tutte le contestazioni diverse da quelle relative all'abusività delle clausole contrattuali devono essere dichiarate inammissibili, dovendo il Tribunale limitare il proprio esame alla sola verifica dell'eventuale carattere abusivo delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento, nei termini in cui tale questione è stata effettivamente proposta dall'opponente.
5 di 8 Venendo al merito delle uniche contestazioni ammissibili in questa sede - quelle relative all'asserita abusività delle clausole contrattuali - le stesse si rivelano infondate per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va rilevato che il contratto di finanziamento oggetto di causa (doc. 2 dell'interveniente) è stato stipulato il 22 febbraio 2006 per un importo di € 3.213,00, da restituirsi in 36 rate mensili di € 89,25 ciascuna, con applicazione di un TAN del 5,63% e di un TAEG dell'8,26%.
L'opponente ha genericamente dedotto la presunta nullità delle clausole relative agli interessi, invocando sia la disciplina antiusura sia la normativa a tutela del consumatore, ma tali contestazioni si rivelano infondate sotto molteplici profili.
3.1 Per quanto riguarda la presunta usurarietà dei tassi, l'interveniente ha documentalmente dimostrato (doc. 8) che, per il trimestre di riferimento (1° gennaio - 31 marzo 2006) in cui è stato stipulato il contratto, il tasso soglia applicabile alla categoria dei "finanziamenti effettuati dalle
Banche fino a € 5.000,00" era pari al 10,05% (risultante dal TEGM del 6,70% aumentato del 50%).
Il TAEG applicato al contratto (8,26%) risulta quindi ampiamente inferiore al tasso soglia, con conseguente manifesta infondatezza della contestazione di usurarietà. Sul punto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il momento rilevante per la verifica del superamento del tasso soglia è quello della pattuizione, come espressamente stabilito dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000.
3.2 Quanto alla dedotta presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, la contestazione si rivela del tutto infondata alla luce della consolidata giurisprudenza in materia.
Come correttamente evidenziato dall'interveniente, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In particolare, in tale sistema di ammortamento, la rata costante si compone di una quota interessi e una quota capitale, ma gli interessi vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo, senza alcuna capitalizzazione degli interessi precedentemente maturati. Non si verifica quindi alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., mancando il presupposto stesso dell'anatocismo, ovvero la produzione di interessi su interessi già scaduti.
3.3 Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni relative alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali sotto il profilo della disciplina consumeristica, va rilevato che:
6 di 8 a) tutte le clausole contrattuali sono state oggetto di specifica trattativa tra le parti, come emerge dalla sottoscrizione specifica apposta a margine del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
(doc. 2, pag. 1, terzo capoverso);
b) le condizioni economiche applicate sono state chiaramente indicate nel contratto, con specifica evidenziazione sia del TAN che del TAEG;
c) l'opponente non ha specificato quali clausole sarebbero presuntivamente abusive né ha indicato le ragioni della loro asserita abusività, limitandosi a contestazioni del tutto generiche e stereotipate.
Va peraltro evidenziato che l'opponente, pur invocando la disciplina a tutela del consumatore, non ha fornito alcun elemento concreto per dimostrare l'eventuale significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, limitandosi a deduzioni apodittiche e prive di specifico riferimento alle clausole contrattuali che si assumono abusive.
3.4 In definitiva, tutte le contestazioni relative all'asserita abusività delle clausole contrattuali si rivelano infondate, in quanto:
- i tassi applicati sono inferiori alla soglia usura;
- il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico;
- le clausole contrattuali sono state oggetto di specifica trattativa e accettazione;
- non è stata fornita alcuna prova concreta della loro presunta abusività sotto il profilo della disciplina consumeristica.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata anche nella parte in cui contesta l'abusività delle clausole contrattuali, unico profilo effettivamente esaminabile in questa sede di opposizione tardiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'interveniente
[...]
, tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa e Controparte_5
dell'attività difensiva effettivamente svolta, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2670/2009 emesso dal Tribunale di Modena, Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione attorea, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 2670/2009 (R.G. n. 6357/2009), del Tribunale Ordinario di Modena,
7 di 8 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'interveniente , che liquida in € 1702,00 per compensi, Controparte_5
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4459/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTANZO Parte_1 C.F._1
MARIAROSARIA, elettivamente domiciliato in VIA CALATA CAPODICHINO, 243 NAPOLI presso il difensore avv. COSTANZO MARIAROSARIA ATTORE/I contro
(C.F. , contumace, CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTILEGA CRISTINA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. GASTALDI ALESSANDRO VIA MASONE 5 BERGAMO, elettivamente domiciliato in VIA SCARPA 21 MODENA presso il difensore avv. BATTILEGA CRISTINA
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, pagamento somme.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
- In via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
-dichiarare nullo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocarlo, per assoluta inesistenza del diritto a procedere nei confronti del sig. , per tutti i motivi esposti;
Parte_1
-dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente per le ragioni esposte, tanto in fatto quanto in diritto;
1 di 8 - dichiararsi la assoluta illegittimità delle somme ingiunte, per essere stato emesso il decreto ingiuntivo sulla base di un credito né certo, né liquido, né esigibile.
- Nel merito, in via gradata, in virtù dell'usurarietà originaria della pattuizione relativa alla clausola degli interessi moratori del contratto di finanziamento in parola, accertare la nullità della relativa pattuizione e per l'effetto determinare l'esatto importo che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U., sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento indicato in premessa e di guisa condannare l'opposta sulla base del risultato del ricalcolo indicato sopra, al pagamento, in favore dell'opponente, delle somme eventualmente versate in eccesso. 4)
In via gradata, stante la nullità ex art. 1419 c.c. del contratto di finanziamento per difformità del T.A.E.G. e per l'effetto dell'accertata nullità parziale, determinare l'esatto importo che il consumatore avrebbe dovuto corrispondere con applicazione, sulle somme date a prestito, dei soli interessi calcolati al tasso nominale minimo in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U., sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di finanziamento indicato in premessa e di guisa condannare l'opposta, sulla base del risultato del ricalcolo indicato sopra, al pagamento, in favore dell'opponente, delle somme eventualmente versate in eccesso.
- Condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte intervenuta:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, IN VIA PRELIMINARE
- Autorizzare, per i motivi tutti di cui in narrativa, lo spiegato intervento volontario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.;
- Rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'eventuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggi opposto;
- Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'assoluta inammissibilità e/o irritualità del presente giudizio di opposizione, con le conseguenti statuizioni del caso e di legge,
NEL MERITO
- Rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 2670/2009 (R.G. n. 6357/2009), del Tribunale Ordinario di Modena;
- Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On. Le Tribunale, del decreto d'ingiunzione N. 2670/2009 (R.G. n. 6357/2009), del Tribunale Ordinario di Modena, accertare, in ogni caso, l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare, parte attrice, al pagamento della complessiva somma di euro 3.253,21, oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore, o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
- Condannare, in ogni caso, parte attrice, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, il sig. proponeva Parte_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2670/2009 emesso dal
2 di 8 Tribunale di Modena, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.253,21 oltre interessi e spese in favore di (oggi . Controparte_3 PA
L'opposizione veniva proposta a seguito dell'autorizzazione concessa dal G.E. del Tribunale di
Nola nell'ambito della procedura esecutiva n. 649/2023 R.G.E., promossa da
[...]
quale cessionaria del credito, ove il giudice dell'esecuzione aveva concesso Controparte_5
i termini ex art. 650 c.p.c. "per fare accertare l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali".
A fondamento dell'opposizione, parte opponente deduceva, fra l'altro: 1) la mancata osservanza dell'obbligo di negoziazione assistita;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta;
3) l'inesistenza del credito azionato per mancata comunicazione di solleciti e intimazioni;
4) la nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali ed anatocistici;
5) la nullità per mancata prova della cessione del credito;
6) l'applicabilità della disciplina a tutela del consumatore.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata il 19 febbraio 2025, , la quale, in qualità di cessionaria del credito Controparte_5
originariamente vantato da contestava integralmente le deduzioni attoree, Controparte_3
eccependo: 1) l'assoluta irritualità dell'opposizione tardiva, in quanto limitata dalla giurisprudenza alla sola contestazione dell'abusività delle clausole contrattuali, come stabilito da Cass. SS.UU. n.
9479/2023 richiamata da Trib. Nola sent. n. 17/2024; 2) la specifica trattativa e accettazione delle clausole contrattuali da parte del consumatore;
3) la legittimità dei tassi applicati, inferiori al tasso soglia usura;
4) la validità della cessione del credito.
All'udienza del 7 marzo 2025, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
regolarmente citata e non costituita, e differiva l'udienza di trattazione al 29 maggio 2025 con i termini ex art. 171-ter c.p.c.
Nelle memorie autorizzate, le parti insistevano nelle rispettive posizioni, con l'interveniente che ribadiva l'irritualità dell'opposizione e la sua natura meramente dilatoria, mentre l'opponente reiterava le contestazioni sulla validità delle clausole contrattuali e sulla prova della cessione del credito, chiedendo l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e interrogatorio formale.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1. In via preliminare, è necessario affrontare la questione della legittimazione processuale di
[...]
, che è intervenuta volontariamente nel presente giudizio ai sensi Controparte_5
dell'art. 105 c.p.c.
3 di 8 L'intervento si fonda sulla qualità di cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in forza della cessione perfezionatasi in data 12 dicembre 2013 tra PA
(subentrata a e l'odierna interveniente. Tale cessione è stata documentalmente CP_3 CP_3
provata attraverso la produzione del contratto di cessione (doc. 5 dell'interveniente) e della relativa comunicazione al debitore (doc. 6).
La legittimazione all'intervento di deriva direttamente dalla sua posizione di CP_5
successore a titolo particolare nel diritto controverso, essendo subentrata nella titolarità del credito azionato in via monitoria. In tali casi, l'art. 111 c.p.c. consente espressamente la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ma riconosce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenirvi.
La contumacia della convenuta opposta (oggi non Controparte_3 PA
incide sulla validità ed efficacia dell'intervento, essendo questo autonomamente ammissibile in forza della successione nel diritto controverso, né pregiudica la possibilità per l'interveniente di svolgere pienamente le proprie difese nell'ambito del presente giudizio.
2. La prima questione da affrontare nel merito, avente carattere pregiudiziale e assorbente, riguarda la delimitazione dell'ambito oggettivo dell'opposizione tardiva proposta dal sig. Pt_1
Nel caso di specie, l'opposizione è stata autorizzata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Nola nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 649/2023, con provvedimento del 21 luglio
2024 che espressamente circoscriveva l'autorizzazione alla proposizione dell'opposizione tardiva
"solo ed esclusivamente per fare accertare l'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali".
Tale limitazione non è frutto di una scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione, ma riflette la natura stessa dell'opposizione tardiva e i suoi limiti strutturali, come delineati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, hanno definitivamente chiarito che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. può essere proposta dal debitore esecutato esclusivamente allo scopo di far valere l'eventuale natura abusiva delle clausole del contratto, mentre ogni altra contestazione relativa al merito della pretesa creditoria deve ritenersi ormai "coperta dal giudicato".
Questa impostazione risponde a una precisa ratio: se si consentisse al debitore di proporre, in sede di opposizione tardiva, qualsiasi tipo di contestazione attinente al merito della pretesa creditoria, si finirebbe per attribuirgli, di fatto, un secondo termine per l'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c.,
4 di 8 in palese contrasto con il sistema delle preclusioni processuali e con l'esigenza di stabilità del giudicato.
Nel caso in esame, l'opponente ha articolato molteplici contestazioni che esulano dall'ambito così delineato. In particolare:
- l'eccezione relativa alla mancata osservanza dell'obbligo di negoziazione assistita;
- la contestazione sulla nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta;
- le deduzioni sull'inesistenza del credito per mancata comunicazione di solleciti;
- le contestazioni sulla validità della cessione del credito e sulla legittimazione attiva della società cessionaria;
- la richiesta di rigetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Tutte queste contestazioni, attenendo al merito della pretesa creditoria e ai presupposti processuali per l'emanazione del decreto ingiuntivo, avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente mediante opposizione ordinaria.
La loro proposizione in questa sede si rivela quindi inammissibile, in quanto esorbitante dai limiti oggettivi dell'opposizione tardiva come autorizzata dal G.E. e come consentita dall'ordinamento secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite.
3. L'unica questione che può essere legittimamente esaminata in questa sede è quella relativa all'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alla pattuizione degli interessi e alle altre condizioni economiche del contratto di finanziamento. Tuttavia, anche su questo punto, va rilevato che l'opponente si è limitato a formulazioni generiche, senza specificare quali clausole contrattuali sarebbero presuntivamente abusive e perché, limitandosi a contestazioni standardizzate sulla presunta usurarietà degli interessi e sull'asserita presenza di anatocismo, peraltro senza fornire elementi concreti a supporto di tali deduzioni.
Tale genericità delle contestazioni, unita all'evidente esorbitanza della maggior parte delle doglianze dai limiti propri dell'opposizione tardiva, rivela la natura sostanzialmente dilatoria dell'iniziativa processuale dell'opponente.
Pertanto, tutte le contestazioni diverse da quelle relative all'abusività delle clausole contrattuali devono essere dichiarate inammissibili, dovendo il Tribunale limitare il proprio esame alla sola verifica dell'eventuale carattere abusivo delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento, nei termini in cui tale questione è stata effettivamente proposta dall'opponente.
5 di 8 Venendo al merito delle uniche contestazioni ammissibili in questa sede - quelle relative all'asserita abusività delle clausole contrattuali - le stesse si rivelano infondate per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va rilevato che il contratto di finanziamento oggetto di causa (doc. 2 dell'interveniente) è stato stipulato il 22 febbraio 2006 per un importo di € 3.213,00, da restituirsi in 36 rate mensili di € 89,25 ciascuna, con applicazione di un TAN del 5,63% e di un TAEG dell'8,26%.
L'opponente ha genericamente dedotto la presunta nullità delle clausole relative agli interessi, invocando sia la disciplina antiusura sia la normativa a tutela del consumatore, ma tali contestazioni si rivelano infondate sotto molteplici profili.
3.1 Per quanto riguarda la presunta usurarietà dei tassi, l'interveniente ha documentalmente dimostrato (doc. 8) che, per il trimestre di riferimento (1° gennaio - 31 marzo 2006) in cui è stato stipulato il contratto, il tasso soglia applicabile alla categoria dei "finanziamenti effettuati dalle
Banche fino a € 5.000,00" era pari al 10,05% (risultante dal TEGM del 6,70% aumentato del 50%).
Il TAEG applicato al contratto (8,26%) risulta quindi ampiamente inferiore al tasso soglia, con conseguente manifesta infondatezza della contestazione di usurarietà. Sul punto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il momento rilevante per la verifica del superamento del tasso soglia è quello della pattuizione, come espressamente stabilito dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000.
3.2 Quanto alla dedotta presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, la contestazione si rivela del tutto infondata alla luce della consolidata giurisprudenza in materia.
Come correttamente evidenziato dall'interveniente, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In particolare, in tale sistema di ammortamento, la rata costante si compone di una quota interessi e una quota capitale, ma gli interessi vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo, senza alcuna capitalizzazione degli interessi precedentemente maturati. Non si verifica quindi alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., mancando il presupposto stesso dell'anatocismo, ovvero la produzione di interessi su interessi già scaduti.
3.3 Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni relative alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali sotto il profilo della disciplina consumeristica, va rilevato che:
6 di 8 a) tutte le clausole contrattuali sono state oggetto di specifica trattativa tra le parti, come emerge dalla sottoscrizione specifica apposta a margine del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
(doc. 2, pag. 1, terzo capoverso);
b) le condizioni economiche applicate sono state chiaramente indicate nel contratto, con specifica evidenziazione sia del TAN che del TAEG;
c) l'opponente non ha specificato quali clausole sarebbero presuntivamente abusive né ha indicato le ragioni della loro asserita abusività, limitandosi a contestazioni del tutto generiche e stereotipate.
Va peraltro evidenziato che l'opponente, pur invocando la disciplina a tutela del consumatore, non ha fornito alcun elemento concreto per dimostrare l'eventuale significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, limitandosi a deduzioni apodittiche e prive di specifico riferimento alle clausole contrattuali che si assumono abusive.
3.4 In definitiva, tutte le contestazioni relative all'asserita abusività delle clausole contrattuali si rivelano infondate, in quanto:
- i tassi applicati sono inferiori alla soglia usura;
- il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico;
- le clausole contrattuali sono state oggetto di specifica trattativa e accettazione;
- non è stata fornita alcuna prova concreta della loro presunta abusività sotto il profilo della disciplina consumeristica.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata anche nella parte in cui contesta l'abusività delle clausole contrattuali, unico profilo effettivamente esaminabile in questa sede di opposizione tardiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'interveniente
[...]
, tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa e Controparte_5
dell'attività difensiva effettivamente svolta, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2670/2009 emesso dal Tribunale di Modena, Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione attorea, in quanto infondata e, per l'effetto, conferma, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto N. 2670/2009 (R.G. n. 6357/2009), del Tribunale Ordinario di Modena,
7 di 8 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'interveniente , che liquida in € 1702,00 per compensi, Controparte_5
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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