Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio, visto l'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1183/23 promossa da:
Avv. (CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di Benevento, Viale Parte_1
dei Rettori, 33
Attori contro
, corrente in Benevento al Viale dei Rettori, 33 (CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cilenti elettivamente domiciliato in Benevento, Viale degli Atlantici, 4
Convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice insiste per l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera condominiale impugnata;
parte convenuta conclude per l'emissione di sentenza attestante l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2023, l'Avv. Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Parte_3 Controparte_2
corrente in Benevento al Viale dei Rettori n. 33, chiedendo l'emissione di sentenza di
[...] annullamento della delibera adottata nell'assemblea condominiale del 29 dicembre 2022, sostenendo la irregolarità nella convocazione dell'assemblea anzidetta, la rilevabilità di anomalie nel conferimento delle deleghe per la partecipazione all'assemblea, l'omessa deliberazione sul punto su uno degli argomenti all'ordine del giorno, nonchè la tardività dell'invio del verbale della riunione ai condomini assenti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 6 luglio 2023, si costituiva in giudizio il facendo rilevare la nullità dell'atto di citazione e, in seguito Controparte_1 alla disposta rinnovazione dello stesso, contestando l'infondatezza delle avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto integrale delle conclusioni formulate in atto di citazione.
Il GI disponeva il mutamento del rito e la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Và dichiarata la nullità della delibera impugnata, pur in presenza di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire delle attrici, per i seguenti
MOTIVI
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (Cass. Sent. n.
21757/21).
Nella fattispecie in esame, non è controverso tra le parti che in data 4 giugno 2024 l'assemblea del convenuto abbia provveduto all'annullamento della delibera oggetto del presente CP_1 3
giudizio, ma non è intervenuto accordo sull'emissione di sentenza meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Deve, pertanto, ritenersi che la scelta del convenuto di annullare “in autotutela” la CP_1
delibera impugnata sia un evidente riconoscimento della illegittimità della stessa, fondando l'emissione di sentenza che dichiari la sostanziale fondatezza delle argomentazioni attoree, pur nell'accertamento della sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire delle parti attrici;
le spese di lite seguiranno necessariamente la soccombenza della compagine condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l 'art. 281-sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la nullità della delibera dell'Assemblea del adottata in data 29 Controparte_1
dicembre 2022, già annullata dalla stessa compagine in data 4 giugno 2024.
2. Condanna il , in persona Controparte_3 dell'Amministratore p.t., alla refusione in favore delle attrici delle spese di lite, liquidate in €
3.200,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre € 545,00 per esborsi, rimborso spese generali 15%,
IVA e Contributo CNF se dovuti, con attribuzione al difensore..
Benevento, li 23 aprile 2025.
Il G.O.P.
dott. Luigi D'Ambrosio