Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1994, n. 712
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1994