Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 271
Articolo 1
Versione
18 aprile 1968
Art. 2.
All'onere di lire 6.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 aprile 1968