Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 7711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7711 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carpani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Gatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione delle cartelle ipotecarie sequestrate con Decreto-OMISSIS- del -OMISSIS-, da parte del MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Regolamentazione e Vigilanza del sistema finanziario, comunicato in data -OMISSIS- con prot. num. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché incogniti, ivi compresi o pertinenti il sequestro delle dette cartelle in pari data e gli atti adottati all’esito dell’istruttoria, richiamati per relationem dal provvedimento, se e in quanto lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché all’ulteriore soggetto in epigrafe, depositato il 22.3.2024, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione delle cartelle ipotecarie sequestrate con Decreto-OMISSIS- del -OMISSIS-, da parte del MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Regolamentazione e Vigilanza del sistema finanziario, comunicato in data -OMISSIS- con prot. num. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché incogniti, ivi compresi o pertinenti il sequestro delle dette cartelle in pari data e gli atti adottati all’esito dell’istruttoria, richiamati per relationem dal provvedimento, se e in quanto lesivi;
Visti i motivi di ricorso, che censurano gli atti impugnati sotto molteplici profili, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 30.5.2024, ad adiuvandum;
Preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Rilevata la fondatezza del rilievo di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o., sollevato d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art.73, co.3 cpa nel corso dell’udienza pubblica del 9 aprile 2025, per quanto di seguito esplicato:
- nella fattispecie portata all’attenzione di questo giudice, si impugna la determinazione con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha denegato l’istanza della ricorrente volta ad ottenere la restituzione di titoli al portatore (cartelle ipotecarie elvetiche), di cui la ricorrente afferma di essere titolare, emessi in relazione ad una compravendita immobiliare, con ristrutturazione e collegato finanziamento bancario;
- detti titoli hanno formano oggetto di un provvedimento di sequestro, operato, ai sensi dell’art.6 D.Lgs.n.195/2008, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in confronto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per mancata dichiarazione valutaria ai sensi dell’art.3, co.2 D.Lgs.n.195/08, in relazione al trasporto dei titoli in occasione dell’entrata di quest’ultimo nel territorio italiano, in data 7.9.2017. Successivamente veniva emesso, in confronto del sig. -OMISSIS-, decreto sanzionatorio -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 3, 9, 13 D.Lgs.n.159/2008, di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di euro 539.879,00;
- secondo il provvedimento impugnato, la restituzione dei titoli all’odierna ricorrente sarebbe preclusa dalla circostanza per cui il sequestro è posto a garanzia dell’obbligazione, inevasa dal soggetto sanzionato (-OMISSIS- -OMISSIS-), per il pagamento della sanzione amministrativa elevata in suo confronto, considerato altresì che la odierna ricorrente non è parte del procedimento sanzionatorio;
- il sequestro dei titoli in questione, di cui è richiesta la restituzione da parte della ricorrente, è stato disposto nell’ambito di un procedimento di accertamento per illecito valutario, per mancata dichiarazione della provvista alla Dogana, di importo superiore ad euro 10.000,00. Trattasi, come risulta evidente, di un procedimento sanzionatorio di impronta tipicamente afflittiva, volto alla incolpazione dell’autore della violazione (ed al contestuale recupero delle somme ingiunte a titolo di sanzione amministrativa) senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo alla p.a. procedente; e ciò, anche in relazione all’adozione del sequestro, misura cautelare strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale per il recupero della sanzione pecuniaria. Ne consegue che, nell’ambito di tale procedimento, come chiarito dalla costante e condivisa giurisprudenza, le posizioni dei soggetti incisi dai provvedimenti adottati hanno consistenza di diritto soggettivo, come tale tutelabile innanzi al giudice ordinario (cfr., specificamente per i sequestri di titoli valutari Tar Lazio, sez. 3 bis, n. 1720/2007; Tar Genova, n.515/2000, ma v. anche, in termini più generali, sull’estraneità del procedimento in ambito valutario alla sfera di cognizione del g.a., Cass, S.U. 11/06/2019, n.15702; Consiglio di Stato, 31.7.2000, n.4229; Tar Firenze, 27/01/2003, n.104), in analogia peraltro con quanto avviene per i procedimenti sanzionatori afflittivi in ambito finanziario (es. per i procedimenti governati dalla Banca d’Italia, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art,.133, co.1, lettera l) del codice del processo amministrativo, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n.94/2014);
Ritenuto in conclusione che, per quanto precede, occorre dichiarare l’inammissibilità dell’odierno ricorso, per difetto di giurisdizione, spettando nella fattispecie la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2 cpa;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.