Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6652 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06652/2025REG.PROV.COLL.
N. 05702/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5702 del 2022, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione IV, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico, udito i difensori delle parti come da verbale e viste le conclusioni scritte dell’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze-MEF impugna la sentenza che ha accolto il ricorso dell’appellato, già appartenente alla Guardia di finanza e oggi in congedo, contro gli atti in forza dei quali gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Il 6 maggio 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l’appellato e per la coniuge, entrambi imputati del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 646, comma 3, c.p. perché (in qualità di amministratore di diritto lei, di amministratore di fatto lui) si sarebbero appropriati di somme tratte dai conti correnti di una società per finalità estranee alle esigenze societarie; l’appellato è stato imputato anche dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter c.p. e agli artt. 9 e 12 della legge n. 121 del 1981 per aver avuto accesso al sistema d’interscambio (c.d. piattaforma SDI) e alle applicazioni telematiche (c.d. piattaforma a.t.) per ragioni estranee a quelle d’ufficio per le quali gli era attribuita facoltà di accesso.
2.2. Il 12 settembre 2019 il GUP presso il Tribunale di Milano ha dichiarato di “non doversi procedere” con riferimento al primo capo d’imputazione, con sentenza n.-OMISSIS-, e ha disposto il rinvio a giudizio dell’appellato rispetto al secondo capo d’imputazione.
2.3. Con nota n. 372256 del 29 giugno 2020 il Comandante Regione Lombardia della Guardia di finanza ha ordinato un’inchiesta formale in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale.
2.4. Con nota n. 376374 del 30 giugno 2020, notificata il primo luglio successivo, sono stati contestati gli addebiti, consistenti:
i) nell’aver sottratto somme alla società della coniuge;
ii) nell’aver svolto attività extraprofessionale incompatibile con lo stato, agendo quale amministratore di fatto di varie società intestate alla moglie;
iii) di aver utilizzato le banche dati in uso al Corpo per ragioni estranee al servizio.
2.5. Il primo settembre 2020 l’ufficiale inquirente ha presentato il rapporto finale dell’inchiesta formale e, ritenendo fondati gli addebiti, proposto il deferimento a una commissione di disciplina.
2.6. Con determinazione n. 573675 del 9 ottobre 2020 il Comandante regionale per la Lombardia, condividendo le conclusioni della relazione finale, ha deferito l’appellato a una commissione di disciplina.
2.7. Con verbale del 19 novembre 2020 la commissione di disciplina ha giudicato l’incolpato non meritevole di conservare il grado.
2.8. Con provvedimento del 16 dicembre 2020 il Comandante interregionale, condividendo il giudizio della commissione di disciplina, ha irrogato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
3. L’interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. della Lombardia, deducendo le seguenti censure:
i) violazione dei termini perentori per l’avvio del procedimento disciplinare;
ii) carenza di motivazione dell’atto di contestazione e omesso esame delle memorie difensive;
iii) incompetenza territoriale della commissione di disciplina, essendo egli residente in altra Regione;
iv) difetto di proporzionalità della sanzione e omesso esame dei precedenti di servizio.
4. Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il T.a.r. ha ritenuto fondato, e assorbente, il primo motivo di ricorso, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere necessariamente sospeso in attesa degli esiti di quello penale in quanto verrebbero in rilievo fatti posti in stretta correlazione con il servizio espletato.
5. Il MEF ha impugnato la decisione, deducendo il seguente motivo di appello: Erroneità della sentenza del TAR Lombardia stante la insussistenza del vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare (d. lgs. n. 66/2010).
5.1. Il primo settembre 2022 l’appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame.
5.2. Con memoria depositata il 6 maggio 2025, lo stesso appellato ha riferito della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Lodi 28 aprile 2022, n. 583/2022, di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” e ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti.
5.3. All’udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, si deve rilevare che, mentre il Ministero ha tempestivamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il (solo) primo motivo di ricorso (ritenuto assorbente), l’appellato ha riproposto le censure dedotte con il ricorso introduttivo e non esaminate dal T.a.r. solo il 6 maggio 2025, con la memoria per l’udienza pubblica, invece che « entro il termine per la costituzione in giudizio », come prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., entro sessanta giorni dal perfezionamento nei suoi confronti della notifica dell’appello, in questo caso avvenuta il 26 giugno 2022.
Il mancato assolvimento di tale onere comporta una preclusione processuale, che è rilevabile d’ufficio e senza necessità di dare avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto la regola che impone di sollecitare il contraddittorio trova applicazione « esclusivamente in relazione alle “questioni miste di fatto e di diritto”, con esclusione di quelle di mero diritto e, segnatamente, di natura meramente processuale, per definizione ed implicitamente ricomprese (come quelle attinenti alla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione) nel thema decidendum» (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 608, e giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, ivi citata).
In forza di questa preclusione, il Consiglio di Stato non può esaminare tali motivi, perché le domande o eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate e non tempestivamente riproposte « si intendono rinunciate », come stabilisce il già citato art. 101, comma 2, c.p.a. (in questi termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 1 settembre 2023, n. 8120).
7. L’oggetto del giudizio di appello, così circoscritto, riguarda dunque unicamente il gravame proposto dall’amministrazione contro l’accoglimento del primo motivo del ricorso di primo grado.
8. L’appello del Ministero è fondato.
Pur prevedendo che, in linea generale, il procedimento penale che abbia a oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, l’art. 1393 c.o.m. stabilisce che « il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ».
Come affermato in giurisprudenza, con questa ipotesi « il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe […] essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale », e alla luce della logica della norma si deve quindi ritenere che essa sia applicabile « solo nei casi in cui atti o comportamenti del militare siano commessi non solo “nello svolgimento delle funzioni”, ma siano altresì caratterizzati dall’“adempimento di obblighi e doveri di servizio”. Non è, dunque, sufficiente che l’atto o il comportamento tenuto dal militare sia stato commesso “nello svolgimento delle funzioni” (il che renderebbe paradossalmente ex se necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in tutti i casi in cui il fatto integri un reato cd. “proprio”), ma che tale atto o comportamento sia stato commesso, nell’ambito non solo nello svolgimento delle funzioni, ma anche in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Il che porta quasi automaticamente ad escludere dalle ipotesi in cui l’art. 1393 indica la necessità della sospensione del procedimento penale tutti quei fatti che - integrando in sede penale reati la commissione dei quali implica una cesura del rapporto di immedesimazione organica o comunque la riferibilità dei medesimi allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico (ad esempio, concussione, peculato, etc.) - non possono pertanto riferirsi ad un “adempimento di obblighi e doveri di servizio” » (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; negli stessi termini anche sez. II, 14 luglio 2022, n. 6024; 19 novembre 2024, n. 9257; 26 novembre 2024, n. 9506).
Nel caso di specie, venendo in rilievo un’ipotesi di accesso ai sistemi informatici del Corpo al di fuori dei limiti dell’autorizzazione data ai militari, non si può certo ritenere che i fatti si riferiscano all’adempimento di obblighi o doveri di servizio, essendo stati posti in essere, al contrario, in chiara violazione degli stessi.
In queste circostanze, non essendovi un ragionevole dubbio sulla (non) riconducibilità della condotta alle funzioni svolte dal militare e agli obblighi e doveri connessi, l’amministrazione non avrebbe potuto attendere l’esito del processo penale, bensì doveva esercitare senza indugio il proprio potere disciplinare, come appunto ha fatto.
9. Ne deriva l’infondatezza della prima censura dedotta in primo grado dall’appellato e, di conseguenza, anche la reiezione della domanda di annullamento nel suo complesso, non essendo stati tempestivamente riproposti i motivi esposti a suo supporto e rimasti assorbiti, i quali, come già argomentato, “si intendono rinunciati”.
10. Non conduce a una diversa conclusione l’assoluzione ottenuta dall’appellato in sede penale “perché il fatto non sussiste”, la quale di per sé sola non incide sul presente giudizio, perché comunque l’art. 1393, comma 2, c.o.m. richiede un’istanza della parte ai fini della riapertura del procedimento disciplinare, fermo restando che l’amministrazione potrà e dovrà tenerne conto, nei limiti e alle condizioni della disposizione citata.
11. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.