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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4140/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Antonio Dal Parte_1 P.IVA_1
Ben, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti, 38
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Bianchi , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Volta, 70 22100
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità per vizi della cosa venduta in capo alla resistente quale venditrice della vettura Range Rover Sport Tg Controparte_1
FR616HH Telaio SALWA2BE9JA803549, condannare la stessa resistente a restituire alla ricorrente una parte del prezzo incassato, per un importo pari al valore del motore che è stato sostituito, secondo la quantificazione del CTU, pari ad euro 15.238,26 oltre iva;
condannare la resistente inoltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente relativo ai costi di soccorso e di trasporto e al fermo tecnico per un importo pari al costo di noleggio di un veicolo dal 24.07.2022 al 12.04.2023; condannare la resistente al ristoro delle spese legali, e di ATP e al rimborso dei costi del consulente di parte.
Con vittoria di spese, compensi di causa.
In via istruttoria: senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto, già indicate nella prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4, c.p.c., non ammessi: 1) “Vero che la società ha acquistato nel mese di dicembre 2021 Parte_1 l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 - dalla pagina 1 di 9 società resistente con sede in Via Lombardia, 51 -22074 Lomazzo Controparte_1 (CO)”;
2) “Vero che l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549, immatricolata in data 12 giugno 2018, è stata acquistata usata con una percorrenza di 36.000 km, al prezzo di euro 86.000,00 doc. 1 che si esibisce al teste”;
3) “Vero che in data 17.03.2022 la società ha sottoposto l'autovettura Parte_1
Range Rover Sport tg. FR616HH con 47.590 km al tagliando programmato presso il rivenditore ufficiale Land Rover di Reggio Emilia, - doc.
2-3 che si Controparte_2 esibiscono al teste”;
4) “Vero che in data 08 luglio 2022 ha provveduto alla sostituzione Parte_1 delle pastiglie dei freni dell'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 presso l' e che in tale Controparte_3 occasione l'autofficina ha controllato i livelli dell'olio, del liquido per i tergicristalli e del liquido refrigerante - doc. 4 che si esibisce al teste”;
5) “Vero che in data 24 luglio 2022 mentre il Sig. si trovava Persona_1 alla guida l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 - ha registrato, lungo l'autostrada A15, all'altezza di borgo Val di Taro, un'improvvisa perdita di potenza del motore e contestuale fuoriuscita di fumo”;
6) “Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 - ha rallentato e accostato in corsia di emergenza ove si è spenta senza più riavviarsi”;
7) “Vero che nell'occasione di cui ai capitoli che precedono è stato richiesto l'intervento del soccorso stradale che ha caricato il veicolo l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 e lo ha trasportato presso l'
[...]
- doc. 5 che si esibisce al teste”; Controparte_3 8) “Vero che presso l' l'autovettura Range Rover Controparte_3
Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 è stata sottoposta ad un controllo sulla compressione degli otto cilindri del motore, dica il teste con quale esito - doc. 6 che si esibisce al teste”;
9) “Vero che la concessionaria Land Rover, di Reggio Emilia ove Controparte_2 l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 – è stata trasferita qualche giorno dopo il sinistro ha eseguito accertamenti sul veicolo riscontrando che il liquido refrigerante era arrivato sui cilindri del motore e che l'impianto di raffreddamento si era svuotato”;
10) “Vero che nel periodo di cui alle fatture che si esibiscono al teste – docc. 12 e 13 – la società Lacertosus S.l.r. ha noleggiato e utilizzato l'autovettura Range Rover Sport Tg. GE220WH”;
11) “Dica il teste se la società avesse, all'epoca (anno 2021) altre autovettura Parte_1 da assegnare in uso al proprio legale rappresentante”;
12) “Vero che la ricorrente ha saldato le fatture prodotte sub doc. 11-12-13-14-15-16 del fascicolo di parte ricorrente che si esibiscono al teste”.
Si indicano a testimoni su tutte le predette circostanze: residente in [...]Testimone_1
Casali Parma in Via Giovanni Falcone 3; c/o CP_3 Controparte_3 [...] con sede in Parma, Strada degli Argini n. 98; il responsabile dell'officina della CP_3 concessionaria Land Rover Schiatti Classi S.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Amilcare
Cipriani n. 6; dott. residente in [...]; il geom. di Persona_2 Controparte_4
Parma.
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
Respingere, poiché infondate in fatto ed in diritto, le conclusioni avversarie, anche con dichiarata improponibilità delle domande risarcitorie relative al noleggio, per indeterminatezza, ed al ristoro delle spese legali estranee alla controversia. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché di quelle della fase dell'ATP. Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo che:
[...]
- nel mese di dicembre 2021, aveva acquistato dalla convenuta Parte_1
l'autovettura usata, immatricolata per la prima volta nel 2018, Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549, per il prezzo di € 86.000,00;
- dopo l'acquisto del veicolo, l'attrice aveva provveduto alla sua diligente manutenzione, sottoponendola al tagliando programmato, in data 17.03.2022, e sostituendo le pastiglie dei freni in data 08.07.2022, occasione nella quale l'autofficina aveva altresì controllato l'olio, il liquido per i tergicristalli e il liquido refrigerante;
- tuttavia, in data 24.07.2022, la vettura, durante la guida in autostrada, aveva registrato un'improvvisa perdita di potenza del motore, con contestuale accensione della spia indicativa del livello del liquido di refrigerazione, e aveva rallentato in modo improvviso, costringendo il guidatore a portarsi sulla corsia di emergenza ove, dopo qualche metro, il veicolo si era completamente spento, senza più riavviarsi;
- il veicolo era stato quindi trasportato, con l'intervento del soccorso stradale, dapprima presso l' e, ivi appurata la gravità del danno al Controparte_3
motore, presso la concessionaria Controparte_5
- a seguito degli accertamenti svolti dall'attrice, era emerso che il guasto era stato provocato dalla rottura del sistema di raffreddamento e, quindi, da un vizio del bene acquistato dalla convenuta, la quale, tuttavia, si era rifiutata di farsi carico del danno;
- pertanto, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo e il procedimento si era concluso con il deposito dell'elaborato peritale, pagina 3 di 9 con il quale il CTU nominato aveva accertato che i danni al motore sarebbero riconducibili alla rottura della scatola di alloggio del termostato di rilevamento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore che aveva causato la perdita di liquido refrigerante e, quindi, il surriscaldamento e blocco del motore, e aveva quantificato in € 15.238,26, oltre IVA, le spese necessarie per la sola sostituzione del motore;
- la convenuta sarebbe tenuta alla garanzia ex art. 1490 c.c. e, quindi, a rimborsare una quota del prezzo pari all'entità del vizio riscontrato, oltre al risarcimento dei danni derivati all'acquirente in conseguenza del vizio, pari alle spese sostenute per il soccorso stradale, il trasferimento dall'autofficina alla concessionaria e il costo di noleggio sostenuto per un veicolo sostitutivo.
Ha quindi chiesto di condannare a restituirle una quota del prezzo Controparte_1
incassato, pari al valore del motore sostituito, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del vizio della cosa venduta, oltre rimborso delle spese legali, di ATP e del consulente di parte.
Si è costituita tardivamente in giudizio deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- la domanda sarebbe improcedibile per mancato svolgimento della negoziazione assistita prevista quale condizione di procedibilità della domanda dall'art. 3 D.L. n.
132/2014, avendo la causa ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di somme inferiori ad € 50.000,00;
- alla luce degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo sarebbe altamente probabile che il danno fosse imputabile alla cattiva manutenzione del veicolo da parte dell'attrice, per mancato “rabbocco” del liquido di refrigerazione del motore e, comunque, al fatto che il guidatore dell'auto avrebbe inopportunamente proseguito la marcia senza immediatamente fermarsi nonostante la segnalazione delle spie luminose della vettura, circostanza peraltro espressamente riferita alla convenuta, prima del giudizio, mediante telefonate e messaggi whatsapp;
- inoltre, considerati i numerosi chilometri percorsi dall'autovettura dopo la vendita, il proprietario avrebbe dovuto eseguire ulteriori controlli rispetto a quelli di routine;
- pertanto, nessun addebito di responsabilità potrebbe essere mosso alla convenuta;
- in ogni caso, sarebbero destituite di fondamento le richieste risarcitorie attoree, in mancanza di prova documentale dell'utilizzo di un veicolo sostituivo e, comunque, in quanto tale voce di danno avrebbe potuto essere evitata, avendo la convenuta a pagina 4 di 9 suo tempo offerto all'attrice un veicolo sostitutivo idoneo, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dall'attrice;
- non sarebbero, inoltre, dimostrate le spese sostenute per l'assistenza legale dell'attrice.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'assegnazione di termine alla ricorrente per la comunicazione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 27.02.2024, ritenuto che la causa rientrasse tra le controversie per le quali l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito ed è stata fissata l'udienza del 18.06.2024 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità.
All'udienza del 18.06.2024, accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati concessi i richiesti termini ex art. 281duodecies, c. 4, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie ex art. 281duodecies, c. 4, c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente e mediante acquisizione del fascicolo di ATP RG n. 354/2023 e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.
*** ha agito in giudizio per sentir condannare alla Parte_1 Controparte_1 restituzione di una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un'autovettura che, dopo alcuni mesi dalla vendita, aveva subito un grave danno al motore causato, nella prospettazione attorea, da un vizio al sistema di raffreddamento del veicolo, nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza del difetto.
La domanda attorea deve essere interpretata come esercizio dell'azione c.d. “quanti minoris”, accordata al compratore dall'art. 1492 c.c. che stabilisce che, nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c. e, quindi, ove la cosa oggetto del contratto sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore può domandare la riduzione del prezzo.
Costituisce circostanza provata, in quanto non oggetto di specifica contestazione,
l'avvenuta stipula tra le parti in causa di un contratto di vendita, da a Controparte_1
di un'autovettura usata, marca Range Rover Sport, targa FR616HH e Parte_1 telaio n. SALWA2BE9JA803549, per il prezzo di € 86.000,00.
pagina 5 di 9 L'accertamento della sussistenza del vizio della cosa allegato dall'attrice, l'onere di provare il quale incombe su quest'ultima (cfr., per tutte, Cass. S.S.U.U. n. 11748/2019), deve essere operato alla luce dell'accertamento tecnico preventivo eseguito prima dell'introduzione dell'odierno giudizio di merito e gli esiti del quale si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici o giuridici.
Il CTU, visionata la documentazione in atti ed esaminata l'autovettura per cui è causa, ha accertato l'intervenuta “rottura della scatola di alloggio del termostato di rilevamento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore” e pertanto concluso, in accordo con
“tutti gli intervenuti al sopralluogo”, “che tale rottura sia alla base della perdita di liquido refrigerante che ha provocato il surriscaldamento e bocco del motore” (cfr., p. 5 elaborato peritale). Ha, quindi, stimato in € 15.238,26, IVA esclusa, il danno diretto subito dall'autovettura, pari ai costi per la sostituzione del motore, ridotti del 20% in considerazione del fatto che il nuovo motore implicherebbe una miglioria per futura maggior durata (c.d. “degrado per miglioria”).
Pertanto, alla luce degli inequivocabili esiti dell'accertamento tecnico preventivo eseguito, può ritenersi provata la sussistenza di un vizio dell'autovettura per cui è causa, consistente in un difetto intrinseco del mezzo che causò la rottura della scatola di alloggio del termostato di rilevamento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, da cui conseguì la perdita del liquido refrigerante e, quindi, il surriscaldamento e il blocco del motore.
A fronte di tale accertamento, sono rimaste, invece, prive di adeguato supporto probatorio le allegazioni della convenuta per cui il danno al motore sarebbe stato determinato dalla condotta colposa dell'attrice, consistente sia in una inadeguata manutenzione del veicolo, sia in una errata gestione dell'emergenza, e, nello specifico, nel mancato immediato arresto della vettura a seguito dell'accensione della spia che segnalava la temperatura del motore.
Quanto al primo profilo, difatti, non solo è documentalmente provato che, in data
17.03.2022, e, quindi, solo quattro mesi prima del guasto, la ricorrente avesse sottoposto la vettura al tagliando programmato (cfr., docc. nn. 2 e 3 attrice) e, quindi, avesse diligentemente eseguito la manutenzione ordinaria del mezzo, ma soprattutto, è rimasto indimostrato che (anche a non voler considerare il contestato controllo dell'08.07.2022)
l'avvenuta esecuzione di ulteriori controlli o di un “rabbocco del liquido refrigerante” avrebbe evitato il guasto, potendo l'ipotesi, al contrario, ragionevolmente escludersi, essendo stato accertato che il guasto al motore dipese dalla rottura della scatola di alloggio pagina 6 di 9 del termostato, e, quindi, non da una ridotta presenza di liquido refrigerante o da altro evento prevenibile con l'ordinaria manutenzione.
Quanto, invece, al secondo aspetto, è rimasta del tutto indimostrata la circostanza, specificamente contestata dall'attrice, per cui il guidatore dell'autovettura avrebbe continuato la marcia dopo l'accensione della spia segnalante l'innalzamento della temperatura del motore, non avendo la convenuta (nonostante la preannunciata richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice) articolato alcuna istanza istruttoria sul punto nel rispetto del disposto dell'art. 230, c. 1, c.p.c.. A tal proposito, va altresì osservato che il CTU ha accertato che, al momento del sopralluogo eseguito presso la concessionaria ove la vettura era ricoverata, questa indicava una percorrenza di 56604
Km e che, eseguita la diagnosi delle centraline, sussisteva corrispondenza tra il chilometraggio risultante dall'autovettura e il guasto al sensore temperatura (cfr., pp.
5-6 elaborato peritale). Pertanto, appurato che il guasto al sensore temperatura è avvenuto all'ultimo kilometro di percorrenza dell'autovettura, che stava viaggiando, al momento, in autostrada, può ragionevolmente escludersi che l'attrice, segnalato il guasto dalla strumentazione di bordo, abbia continuato la marcia, così aggravandone le conseguenze, posto che, se così fosse, i km percorsi al momento dell'arresto sarebbero risultati superiori a quelli percorsi al momento del guasto al sensore e documentati dalle centraline.
Così accertato il vizio della cosa venduta, deve essere conseguentemente accolta la domanda attorea di condanna della convenuta, previa riduzione ex art. 1492 c.c. del prezzo della vendita per cui è causa, a restituire una parte del prezzo pagato, pari alle spese necessarie per porre rimedio al difetto e quantificate dal CTU in € 15.238,26 oltre iva.
Pertanto, deve essere condannata a restituire e, quindi, a pagare a Controparte_1 la somma di € 15.238,26. Non è, invece, dovuta la restituzione di una Parte_1 somma pari all'IVA dovuta sulle riparazioni, trattandosi di onere rispetto al quale l'attrice, quale società commerciale, ha diritto al rimborso o alla detrazione (cfr., ex multis, Cass. n.
9467/2023; Cass. n. 22580/2022).
La convenuta è inoltre tenuta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dei vizi della cosa e da quantificarsi in misura pari ai costi sostenuti dall'acquirente per il soccorso stradale del veicolo (€ 473,80 IVA esclusa, cfr., doc. n. 11 attrice) e per il noleggio di autovettura sostitutiva per il tempo in cui quella acquistata è rimasta inutilizzabile (€ 11.457,20 IVA esclusa, cfr., docc. nn. 12 e 17 attrice).
Con riguardo a tale ultima voce di danno deve difatti osservarsi, per un verso, che la pagina 7 di 9 necessità di usufruire di un veicolo sostitutivo per il periodo in cui quello viziato è rimasto inutilizzabile può dirsi accertata in via presuntiva, dovendo presumersi che, in caso di fermo di autovettura in uso, e concretamente utilizzata, da una società commerciale, la stessa debba procurarsene altra ove la stessa non sia funzionante (cfr., Cass. n.
27389/2022), per altro verso, la convenuta non ha provato la circostanza, specificamente contestata dall'attrice, di averle offerto tempestivamente un idoneo veicolo sostitutivo per il periodo di fermo dell'autovettura oggetto di causa.
In definitiva, pertanto, deve essere condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, anche la somma ulteriore di € 11.931,00.
[...]
Quanto invece alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP, deve rammentarsi che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr., Cass. n. 14268/2017). Pertanto, le spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP vanno liquidate insieme alle spese legali del presente giudizio.
Venendo dunque alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e, pertanto, CP_1
deve essere condannata a pagare a le spese sostenute per il presente
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La convenuta deve essere inoltre condannata a rifondere all'attrice le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Devono, inoltre, essere rimborsate all'attrice da CP_1 le spese sostenute dall'attrice per il consulente tecnico di parte (cfr., Cass. n.
[...]
24188/2021) nella misura di € 235,67 (Iva esclusa), trattandosi di spese documentate (cfr., doc. n. 15 attrice), la cui congruità non è stata contestata dalla convenuta. Infine, devono essere posti a carico di i compensi del CTU liquidati in sede di ATP e, Controparte_1 pertanto, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice quanto questa già abbia corrisposto al CTU nominato nel procedimento di ATP a titolo di compensi.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a restituire e, quindi, a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 15.238,26;
2) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno, l'ulteriore somma complessiva di € 11.931,00;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1 consulente tecnico di parte nella misura di € 235,67;
5) pone a carico di i compensi del CTU liquidati in sede di ATP e, Controparte_1
pertanto, la condanna a rifondere a quanto questa già abbia Parte_1
corrisposto al CTU nominato nel procedimento di ATP a titolo di compensi.
19 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 281sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4140/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Antonio Dal Parte_1 P.IVA_1
Ben, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti, 38
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Bianchi , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Volta, 70 22100
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità per vizi della cosa venduta in capo alla resistente quale venditrice della vettura Range Rover Sport Tg Controparte_1
FR616HH Telaio SALWA2BE9JA803549, condannare la stessa resistente a restituire alla ricorrente una parte del prezzo incassato, per un importo pari al valore del motore che è stato sostituito, secondo la quantificazione del CTU, pari ad euro 15.238,26 oltre iva;
condannare la resistente inoltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente relativo ai costi di soccorso e di trasporto e al fermo tecnico per un importo pari al costo di noleggio di un veicolo dal 24.07.2022 al 12.04.2023; condannare la resistente al ristoro delle spese legali, e di ATP e al rimborso dei costi del consulente di parte.
Con vittoria di spese, compensi di causa.
In via istruttoria: senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze di fatto, già indicate nella prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4, c.p.c., non ammessi: 1) “Vero che la società ha acquistato nel mese di dicembre 2021 Parte_1 l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 - dalla pagina 1 di 9 società resistente con sede in Via Lombardia, 51 -22074 Lomazzo Controparte_1 (CO)”;
2) “Vero che l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549, immatricolata in data 12 giugno 2018, è stata acquistata usata con una percorrenza di 36.000 km, al prezzo di euro 86.000,00 doc. 1 che si esibisce al teste”;
3) “Vero che in data 17.03.2022 la società ha sottoposto l'autovettura Parte_1
Range Rover Sport tg. FR616HH con 47.590 km al tagliando programmato presso il rivenditore ufficiale Land Rover di Reggio Emilia, - doc.
2-3 che si Controparte_2 esibiscono al teste”;
4) “Vero che in data 08 luglio 2022 ha provveduto alla sostituzione Parte_1 delle pastiglie dei freni dell'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 presso l' e che in tale Controparte_3 occasione l'autofficina ha controllato i livelli dell'olio, del liquido per i tergicristalli e del liquido refrigerante - doc. 4 che si esibisce al teste”;
5) “Vero che in data 24 luglio 2022 mentre il Sig. si trovava Persona_1 alla guida l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 - ha registrato, lungo l'autostrada A15, all'altezza di borgo Val di Taro, un'improvvisa perdita di potenza del motore e contestuale fuoriuscita di fumo”;
6) “Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 - ha rallentato e accostato in corsia di emergenza ove si è spenta senza più riavviarsi”;
7) “Vero che nell'occasione di cui ai capitoli che precedono è stato richiesto l'intervento del soccorso stradale che ha caricato il veicolo l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 e lo ha trasportato presso l'
[...]
- doc. 5 che si esibisce al teste”; Controparte_3 8) “Vero che presso l' l'autovettura Range Rover Controparte_3
Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 è stata sottoposta ad un controllo sulla compressione degli otto cilindri del motore, dica il teste con quale esito - doc. 6 che si esibisce al teste”;
9) “Vero che la concessionaria Land Rover, di Reggio Emilia ove Controparte_2 l'autovettura Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549 – è stata trasferita qualche giorno dopo il sinistro ha eseguito accertamenti sul veicolo riscontrando che il liquido refrigerante era arrivato sui cilindri del motore e che l'impianto di raffreddamento si era svuotato”;
10) “Vero che nel periodo di cui alle fatture che si esibiscono al teste – docc. 12 e 13 – la società Lacertosus S.l.r. ha noleggiato e utilizzato l'autovettura Range Rover Sport Tg. GE220WH”;
11) “Dica il teste se la società avesse, all'epoca (anno 2021) altre autovettura Parte_1 da assegnare in uso al proprio legale rappresentante”;
12) “Vero che la ricorrente ha saldato le fatture prodotte sub doc. 11-12-13-14-15-16 del fascicolo di parte ricorrente che si esibiscono al teste”.
Si indicano a testimoni su tutte le predette circostanze: residente in [...]Testimone_1
Casali Parma in Via Giovanni Falcone 3; c/o CP_3 Controparte_3 [...] con sede in Parma, Strada degli Argini n. 98; il responsabile dell'officina della CP_3 concessionaria Land Rover Schiatti Classi S.r.l. con sede in Reggio Emilia, Via Amilcare
Cipriani n. 6; dott. residente in [...]; il geom. di Persona_2 Controparte_4
Parma.
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito:
Respingere, poiché infondate in fatto ed in diritto, le conclusioni avversarie, anche con dichiarata improponibilità delle domande risarcitorie relative al noleggio, per indeterminatezza, ed al ristoro delle spese legali estranee alla controversia. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché di quelle della fase dell'ATP. Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo che:
[...]
- nel mese di dicembre 2021, aveva acquistato dalla convenuta Parte_1
l'autovettura usata, immatricolata per la prima volta nel 2018, Range Rover Sport tg. FR616HH - telaio n. SALWA2BE9JA803549, per il prezzo di € 86.000,00;
- dopo l'acquisto del veicolo, l'attrice aveva provveduto alla sua diligente manutenzione, sottoponendola al tagliando programmato, in data 17.03.2022, e sostituendo le pastiglie dei freni in data 08.07.2022, occasione nella quale l'autofficina aveva altresì controllato l'olio, il liquido per i tergicristalli e il liquido refrigerante;
- tuttavia, in data 24.07.2022, la vettura, durante la guida in autostrada, aveva registrato un'improvvisa perdita di potenza del motore, con contestuale accensione della spia indicativa del livello del liquido di refrigerazione, e aveva rallentato in modo improvviso, costringendo il guidatore a portarsi sulla corsia di emergenza ove, dopo qualche metro, il veicolo si era completamente spento, senza più riavviarsi;
- il veicolo era stato quindi trasportato, con l'intervento del soccorso stradale, dapprima presso l' e, ivi appurata la gravità del danno al Controparte_3
motore, presso la concessionaria Controparte_5
- a seguito degli accertamenti svolti dall'attrice, era emerso che il guasto era stato provocato dalla rottura del sistema di raffreddamento e, quindi, da un vizio del bene acquistato dalla convenuta, la quale, tuttavia, si era rifiutata di farsi carico del danno;
- pertanto, aveva proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo e il procedimento si era concluso con il deposito dell'elaborato peritale, pagina 3 di 9 con il quale il CTU nominato aveva accertato che i danni al motore sarebbero riconducibili alla rottura della scatola di alloggio del termostato di rilevamento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore che aveva causato la perdita di liquido refrigerante e, quindi, il surriscaldamento e blocco del motore, e aveva quantificato in € 15.238,26, oltre IVA, le spese necessarie per la sola sostituzione del motore;
- la convenuta sarebbe tenuta alla garanzia ex art. 1490 c.c. e, quindi, a rimborsare una quota del prezzo pari all'entità del vizio riscontrato, oltre al risarcimento dei danni derivati all'acquirente in conseguenza del vizio, pari alle spese sostenute per il soccorso stradale, il trasferimento dall'autofficina alla concessionaria e il costo di noleggio sostenuto per un veicolo sostitutivo.
Ha quindi chiesto di condannare a restituirle una quota del prezzo Controparte_1
incassato, pari al valore del motore sostituito, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del vizio della cosa venduta, oltre rimborso delle spese legali, di ATP e del consulente di parte.
Si è costituita tardivamente in giudizio deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- la domanda sarebbe improcedibile per mancato svolgimento della negoziazione assistita prevista quale condizione di procedibilità della domanda dall'art. 3 D.L. n.
132/2014, avendo la causa ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di somme inferiori ad € 50.000,00;
- alla luce degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo sarebbe altamente probabile che il danno fosse imputabile alla cattiva manutenzione del veicolo da parte dell'attrice, per mancato “rabbocco” del liquido di refrigerazione del motore e, comunque, al fatto che il guidatore dell'auto avrebbe inopportunamente proseguito la marcia senza immediatamente fermarsi nonostante la segnalazione delle spie luminose della vettura, circostanza peraltro espressamente riferita alla convenuta, prima del giudizio, mediante telefonate e messaggi whatsapp;
- inoltre, considerati i numerosi chilometri percorsi dall'autovettura dopo la vendita, il proprietario avrebbe dovuto eseguire ulteriori controlli rispetto a quelli di routine;
- pertanto, nessun addebito di responsabilità potrebbe essere mosso alla convenuta;
- in ogni caso, sarebbero destituite di fondamento le richieste risarcitorie attoree, in mancanza di prova documentale dell'utilizzo di un veicolo sostituivo e, comunque, in quanto tale voce di danno avrebbe potuto essere evitata, avendo la convenuta a pagina 4 di 9 suo tempo offerto all'attrice un veicolo sostitutivo idoneo, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dall'attrice;
- non sarebbero, inoltre, dimostrate le spese sostenute per l'assistenza legale dell'attrice.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, l'assegnazione di termine alla ricorrente per la comunicazione dell'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 27.02.2024, ritenuto che la causa rientrasse tra le controversie per le quali l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito ed è stata fissata l'udienza del 18.06.2024 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità.
All'udienza del 18.06.2024, accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati concessi i richiesti termini ex art. 281duodecies, c. 4, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie ex art. 281duodecies, c. 4, c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente e mediante acquisizione del fascicolo di ATP RG n. 354/2023 e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.
*** ha agito in giudizio per sentir condannare alla Parte_1 Controparte_1 restituzione di una parte del prezzo pagato per l'acquisto di un'autovettura che, dopo alcuni mesi dalla vendita, aveva subito un grave danno al motore causato, nella prospettazione attorea, da un vizio al sistema di raffreddamento del veicolo, nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza del difetto.
La domanda attorea deve essere interpretata come esercizio dell'azione c.d. “quanti minoris”, accordata al compratore dall'art. 1492 c.c. che stabilisce che, nei casi indicati dall'articolo 1490 c.c. e, quindi, ove la cosa oggetto del contratto sia affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore può domandare la riduzione del prezzo.
Costituisce circostanza provata, in quanto non oggetto di specifica contestazione,
l'avvenuta stipula tra le parti in causa di un contratto di vendita, da a Controparte_1
di un'autovettura usata, marca Range Rover Sport, targa FR616HH e Parte_1 telaio n. SALWA2BE9JA803549, per il prezzo di € 86.000,00.
pagina 5 di 9 L'accertamento della sussistenza del vizio della cosa allegato dall'attrice, l'onere di provare il quale incombe su quest'ultima (cfr., per tutte, Cass. S.S.U.U. n. 11748/2019), deve essere operato alla luce dell'accertamento tecnico preventivo eseguito prima dell'introduzione dell'odierno giudizio di merito e gli esiti del quale si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici o giuridici.
Il CTU, visionata la documentazione in atti ed esaminata l'autovettura per cui è causa, ha accertato l'intervenuta “rottura della scatola di alloggio del termostato di rilevamento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore” e pertanto concluso, in accordo con
“tutti gli intervenuti al sopralluogo”, “che tale rottura sia alla base della perdita di liquido refrigerante che ha provocato il surriscaldamento e bocco del motore” (cfr., p. 5 elaborato peritale). Ha, quindi, stimato in € 15.238,26, IVA esclusa, il danno diretto subito dall'autovettura, pari ai costi per la sostituzione del motore, ridotti del 20% in considerazione del fatto che il nuovo motore implicherebbe una miglioria per futura maggior durata (c.d. “degrado per miglioria”).
Pertanto, alla luce degli inequivocabili esiti dell'accertamento tecnico preventivo eseguito, può ritenersi provata la sussistenza di un vizio dell'autovettura per cui è causa, consistente in un difetto intrinseco del mezzo che causò la rottura della scatola di alloggio del termostato di rilevamento della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, da cui conseguì la perdita del liquido refrigerante e, quindi, il surriscaldamento e il blocco del motore.
A fronte di tale accertamento, sono rimaste, invece, prive di adeguato supporto probatorio le allegazioni della convenuta per cui il danno al motore sarebbe stato determinato dalla condotta colposa dell'attrice, consistente sia in una inadeguata manutenzione del veicolo, sia in una errata gestione dell'emergenza, e, nello specifico, nel mancato immediato arresto della vettura a seguito dell'accensione della spia che segnalava la temperatura del motore.
Quanto al primo profilo, difatti, non solo è documentalmente provato che, in data
17.03.2022, e, quindi, solo quattro mesi prima del guasto, la ricorrente avesse sottoposto la vettura al tagliando programmato (cfr., docc. nn. 2 e 3 attrice) e, quindi, avesse diligentemente eseguito la manutenzione ordinaria del mezzo, ma soprattutto, è rimasto indimostrato che (anche a non voler considerare il contestato controllo dell'08.07.2022)
l'avvenuta esecuzione di ulteriori controlli o di un “rabbocco del liquido refrigerante” avrebbe evitato il guasto, potendo l'ipotesi, al contrario, ragionevolmente escludersi, essendo stato accertato che il guasto al motore dipese dalla rottura della scatola di alloggio pagina 6 di 9 del termostato, e, quindi, non da una ridotta presenza di liquido refrigerante o da altro evento prevenibile con l'ordinaria manutenzione.
Quanto, invece, al secondo aspetto, è rimasta del tutto indimostrata la circostanza, specificamente contestata dall'attrice, per cui il guidatore dell'autovettura avrebbe continuato la marcia dopo l'accensione della spia segnalante l'innalzamento della temperatura del motore, non avendo la convenuta (nonostante la preannunciata richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice) articolato alcuna istanza istruttoria sul punto nel rispetto del disposto dell'art. 230, c. 1, c.p.c.. A tal proposito, va altresì osservato che il CTU ha accertato che, al momento del sopralluogo eseguito presso la concessionaria ove la vettura era ricoverata, questa indicava una percorrenza di 56604
Km e che, eseguita la diagnosi delle centraline, sussisteva corrispondenza tra il chilometraggio risultante dall'autovettura e il guasto al sensore temperatura (cfr., pp.
5-6 elaborato peritale). Pertanto, appurato che il guasto al sensore temperatura è avvenuto all'ultimo kilometro di percorrenza dell'autovettura, che stava viaggiando, al momento, in autostrada, può ragionevolmente escludersi che l'attrice, segnalato il guasto dalla strumentazione di bordo, abbia continuato la marcia, così aggravandone le conseguenze, posto che, se così fosse, i km percorsi al momento dell'arresto sarebbero risultati superiori a quelli percorsi al momento del guasto al sensore e documentati dalle centraline.
Così accertato il vizio della cosa venduta, deve essere conseguentemente accolta la domanda attorea di condanna della convenuta, previa riduzione ex art. 1492 c.c. del prezzo della vendita per cui è causa, a restituire una parte del prezzo pagato, pari alle spese necessarie per porre rimedio al difetto e quantificate dal CTU in € 15.238,26 oltre iva.
Pertanto, deve essere condannata a restituire e, quindi, a pagare a Controparte_1 la somma di € 15.238,26. Non è, invece, dovuta la restituzione di una Parte_1 somma pari all'IVA dovuta sulle riparazioni, trattandosi di onere rispetto al quale l'attrice, quale società commerciale, ha diritto al rimborso o alla detrazione (cfr., ex multis, Cass. n.
9467/2023; Cass. n. 22580/2022).
La convenuta è inoltre tenuta, ai sensi dell'art. 1494 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dei vizi della cosa e da quantificarsi in misura pari ai costi sostenuti dall'acquirente per il soccorso stradale del veicolo (€ 473,80 IVA esclusa, cfr., doc. n. 11 attrice) e per il noleggio di autovettura sostitutiva per il tempo in cui quella acquistata è rimasta inutilizzabile (€ 11.457,20 IVA esclusa, cfr., docc. nn. 12 e 17 attrice).
Con riguardo a tale ultima voce di danno deve difatti osservarsi, per un verso, che la pagina 7 di 9 necessità di usufruire di un veicolo sostitutivo per il periodo in cui quello viziato è rimasto inutilizzabile può dirsi accertata in via presuntiva, dovendo presumersi che, in caso di fermo di autovettura in uso, e concretamente utilizzata, da una società commerciale, la stessa debba procurarsene altra ove la stessa non sia funzionante (cfr., Cass. n.
27389/2022), per altro verso, la convenuta non ha provato la circostanza, specificamente contestata dall'attrice, di averle offerto tempestivamente un idoneo veicolo sostitutivo per il periodo di fermo dell'autovettura oggetto di causa.
In definitiva, pertanto, deve essere condannata a pagare a Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, anche la somma ulteriore di € 11.931,00.
[...]
Quanto invece alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP, deve rammentarsi che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente
e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr., Cass. n. 14268/2017). Pertanto, le spese sostenute per l'instaurazione del giudizio di ATP vanno liquidate insieme alle spese legali del presente giudizio.
Venendo dunque alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e, pertanto, CP_1
deve essere condannata a pagare a le spese sostenute per il presente
[...] Parte_1
giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La convenuta deve essere inoltre condannata a rifondere all'attrice le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Devono, inoltre, essere rimborsate all'attrice da CP_1 le spese sostenute dall'attrice per il consulente tecnico di parte (cfr., Cass. n.
[...]
24188/2021) nella misura di € 235,67 (Iva esclusa), trattandosi di spese documentate (cfr., doc. n. 15 attrice), la cui congruità non è stata contestata dalla convenuta. Infine, devono essere posti a carico di i compensi del CTU liquidati in sede di ATP e, Controparte_1 pertanto, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice quanto questa già abbia corrisposto al CTU nominato nel procedimento di ATP a titolo di compensi.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a restituire e, quindi, a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 15.238,26;
2) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno, l'ulteriore somma complessiva di € 11.931,00;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1 consulente tecnico di parte nella misura di € 235,67;
5) pone a carico di i compensi del CTU liquidati in sede di ATP e, Controparte_1
pertanto, la condanna a rifondere a quanto questa già abbia Parte_1
corrisposto al CTU nominato nel procedimento di ATP a titolo di compensi.
19 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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