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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8436/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 5 Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8436/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona degli Parte_1
amministratori e custodi giudiziari p.t. dott.ssa e dott. , Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Terracciano Giancarlo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Salita Scudillo, n. 20
ATTORE
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Amministrazione Giudiziaria
[...]
in persona degli amministratori e custodi giudiziari p.t., dott.ssa Parte_1
e dott. , conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
onde sentir dichiarare la detenzione sine titolo dell'immobile sito in IG (NA) alla Via Vincenzo Caliendo, 125, scala b, interno 6 e per l'effetto condannare
[...]
al rilascio dello stesso. CP_3
Assumeva l'Amministrazione giudiziaria di essere subentrata nella gestione del patrimonio immobiliare di a seguito di decreto di sequestro rg. 25/2012. Parte_1
Aggiungeva ancora che nel patrimonio immobiliare rientrava anche l'immobile sito a pagina 2 di 5 IG (Na) alla Via Vincenzo Caliendo, 125, occupato da che Controparte_3
lo deteneva senza regolare contratto di locazione.
Lamentava parte attrice che, nonostante i numerosi inviti, parte convenuta non aveva mai sottoscritto un regolare contratto di locazione, pur avendo riconosciuto che l'indennità di occupazione da versare ogni mese era pari ad € 450,00 oltre € 50,00 mensile per oneri condominiali.
Rilevava, pertanto, che in seguito a numerose mensilità non versate Controparte_3
era debitrice della somma di € 13.050,00 relativamente ai mesi di dicembre 2015, agosto
2016 e dal mese di ottobre 2017 a dicembre 2019, oltre la somma di € 1.041,35 per conguaglio condominiale ed € 720,00 per oneri relativi all'anno 2019.
Non si costituiva benché regolarmente citata in giudizio ed il Controparte_3
Giudice con ordinanza del 1.12.2020 ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per consentire l'instaurazione della mediazione, conclusasi con esito negativo.
Su richiesta di parte attrice venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, il Giudice rinviava la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta dall'Amministrazione giudiziaria.
Orbene, in tutta evidenza, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nonché dal preciso tenore delle conclusioni formulate emerge, in tutta evidenza, che parte attrice abbia inteso proporre un'azione reale di rivendicazione.
Come statuito dalla nota e condivisa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse pagina 3 di 5 giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass., SS.UU., 28 marzo 2014, n. 7305).
Mentre, infatti l'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un titolo, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
l'azione di rivendicazione, prescinde dalla sussistenza di un pregresso rapporto inter partes radicando il suo fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Quest'ultima, come noto, richiede che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo senza onere di prova.
L'onere della prova da parte dell'attore è, tuttavia, attenuato quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto quale l'usucapione che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi detto onere può dirsi assolto in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. Cass. civ. sez. II 19/03/2013
n.6824; Cass. civ. sez. III 18/09/2014 n.19653).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'attore non può ritenersi soddisfatto, per l'assorbente ragione della mancanza di prova in ordine alla appartenenza del bene a , nonché, della mancanza di prova che il suddetto bene rientri Parte_1
nel sequestro preventivo disposto dalla Sez. applicazione delle Misure di Prevenzione.
Parte attrice, infatti, ha depositato, a fondamento della propria domanda, unicamente il provvedimento autorizzativo di conferimento incarico a legale di fiducia oltre che un atto con cui l'odierna convenuta si riconosceva debitrice per l'importo di € 1.380
pagina 4 di 5 relativo alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2013 (peraltro non oggetto di richiesta di pagamento nel presente giudizio).
Risulta agli atti anche il verbale di consegna dell'immobile da parte della odierna convenuta in favore del legale costituito nel presente giudizio per la parte attrice;
ma anche detto atto non vale a fornire la richiesta prova della proprietà.
Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi che l'Amministrazione Giudiziaria abbia ottemperato al sopra descritto onere probatorio, non producendo in giudizio né l'atto di proprietà del bene a nome di né il sequestro preventivo disposto dalla Parte_1
Sez. applicazione delle Misure di Prevenzione al fine di verificare la ricomprensione del suddetto bene tra quello oggetto del sequestro.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
Nola, 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 5 Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8436/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona degli Parte_1
amministratori e custodi giudiziari p.t. dott.ssa e dott. , Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.
Terracciano Giancarlo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Salita Scudillo, n. 20
ATTORE
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Amministrazione Giudiziaria
[...]
in persona degli amministratori e custodi giudiziari p.t., dott.ssa Parte_1
e dott. , conveniva in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
onde sentir dichiarare la detenzione sine titolo dell'immobile sito in IG (NA) alla Via Vincenzo Caliendo, 125, scala b, interno 6 e per l'effetto condannare
[...]
al rilascio dello stesso. CP_3
Assumeva l'Amministrazione giudiziaria di essere subentrata nella gestione del patrimonio immobiliare di a seguito di decreto di sequestro rg. 25/2012. Parte_1
Aggiungeva ancora che nel patrimonio immobiliare rientrava anche l'immobile sito a pagina 2 di 5 IG (Na) alla Via Vincenzo Caliendo, 125, occupato da che Controparte_3
lo deteneva senza regolare contratto di locazione.
Lamentava parte attrice che, nonostante i numerosi inviti, parte convenuta non aveva mai sottoscritto un regolare contratto di locazione, pur avendo riconosciuto che l'indennità di occupazione da versare ogni mese era pari ad € 450,00 oltre € 50,00 mensile per oneri condominiali.
Rilevava, pertanto, che in seguito a numerose mensilità non versate Controparte_3
era debitrice della somma di € 13.050,00 relativamente ai mesi di dicembre 2015, agosto
2016 e dal mese di ottobre 2017 a dicembre 2019, oltre la somma di € 1.041,35 per conguaglio condominiale ed € 720,00 per oneri relativi all'anno 2019.
Non si costituiva benché regolarmente citata in giudizio ed il Controparte_3
Giudice con ordinanza del 1.12.2020 ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per consentire l'instaurazione della mediazione, conclusasi con esito negativo.
Su richiesta di parte attrice venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito, il Giudice rinviava la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta dall'Amministrazione giudiziaria.
Orbene, in tutta evidenza, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nonché dal preciso tenore delle conclusioni formulate emerge, in tutta evidenza, che parte attrice abbia inteso proporre un'azione reale di rivendicazione.
Come statuito dalla nota e condivisa pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse pagina 3 di 5 giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass., SS.UU., 28 marzo 2014, n. 7305).
Mentre, infatti l'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un titolo, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
l'azione di rivendicazione, prescinde dalla sussistenza di un pregresso rapporto inter partes radicando il suo fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Quest'ultima, come noto, richiede che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo senza onere di prova.
L'onere della prova da parte dell'attore è, tuttavia, attenuato quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo di acquisto quale l'usucapione che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi detto onere può dirsi assolto in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. Cass. civ. sez. II 19/03/2013
n.6824; Cass. civ. sez. III 18/09/2014 n.19653).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'attore non può ritenersi soddisfatto, per l'assorbente ragione della mancanza di prova in ordine alla appartenenza del bene a , nonché, della mancanza di prova che il suddetto bene rientri Parte_1
nel sequestro preventivo disposto dalla Sez. applicazione delle Misure di Prevenzione.
Parte attrice, infatti, ha depositato, a fondamento della propria domanda, unicamente il provvedimento autorizzativo di conferimento incarico a legale di fiducia oltre che un atto con cui l'odierna convenuta si riconosceva debitrice per l'importo di € 1.380
pagina 4 di 5 relativo alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2013 (peraltro non oggetto di richiesta di pagamento nel presente giudizio).
Risulta agli atti anche il verbale di consegna dell'immobile da parte della odierna convenuta in favore del legale costituito nel presente giudizio per la parte attrice;
ma anche detto atto non vale a fornire la richiesta prova della proprietà.
Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi che l'Amministrazione Giudiziaria abbia ottemperato al sopra descritto onere probatorio, non producendo in giudizio né l'atto di proprietà del bene a nome di né il sequestro preventivo disposto dalla Parte_1
Sez. applicazione delle Misure di Prevenzione al fine di verificare la ricomprensione del suddetto bene tra quello oggetto del sequestro.
La domanda attorea deve, pertanto, essere rigettata.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
Nola, 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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