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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/01/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 963/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Elisa Fichera Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 20.10.2023 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente Scanzorosciate (BG), in via Galimberti Parte_1
13, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ventura del Foro di ER presso il cui studio è domiciliata appellante contro
nato ad [...] il [...], residente a Villa di RI (BG), Controparte_1 in via Enrico Berlinguer n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Capitanio del Foro di ER presso il cui studio è domiciliato appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1824/2023 emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G., dal Tribunale di ER in data 14.9.2023 - 19.9.2023, notificata in data 20.9.2023 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE APPELLANTE:
In via preliminare: Sospendersi, essendo la presente impugnazione manifestamente fondata e potendo derivare dall'esecuzione della sentenza un pregiudizio grave e irreparabile, l'esecutività della sentenza impugnata ovvero la sua esecuzione
(sentenza n. 1824/2023 emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G. dal Tribunale di ER il 14.9.2023, pubblicata il 19.9.2023 e notificata in data 20.9.2023).
In via principale:
In riforma della sentenza n. 1824/2023 -emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G. dal Tribunale di ER il 14.9.2023, pubblicata il 19.9.2023 e notificata in data 20.9.2023- accertata e dichiarata l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 n. 963/2023 RG
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di improcedibilità del giudizio, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà per ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, ordinando agli Uffici di Stato Civile dei comuni competenti di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Porre a carico del signor CP_1 l'obbligo di corrispondere un assegno di € 3.000,00 ovvero della somma che a seguito di opportuno
[...] accertamento risulterà in corso di giudizio: somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante Org bonifico bancario e che verrà aggiornata annualmente in riferimento alle variazioni accertate dall' dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative alle variazioni dell'anno immediatamente precedente.” In via istruttoria: A.- Si chiede che venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
Sulla intervenuta riconciliazione:
1) Vero che nel periodo fra agosto 2012 e marzo 2013 -immediatamente dopo la formalizzata separazione coniugale- i signori e hanno frequentato il , sito a Caponago (20867) Parte_1 Controparte_1 Org_2 in Viale NZ n. 15;
2) Vero che nel periodo fra agosto 2012 e marzo 2013 -immediatamente dopo la formalizzata separazione coniugale- i signori e hanno frequentato il , sito in Villa di Parte_1 Controparte_1 Organizzazione_3 RI (24020), Via P. Cavalli n. 38;
3) Vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 il signor tornato a vivere CP_1 con la moglie presso la casa coniugale sita in Villa di RI Via Berlinguer n. 2;
4) Vero che nel menzionato periodo –dall'inizio dell'anno 2013 sino al mese di aprile 2019- viveva con la coppia anche il figlio, signor Testimone_1
5) Vero che la signora anche dopo la separazione dal marito omologata in data 17.9.2012, ha sempre T_ abitato presso la casa coniugale sita in Villa di RI Via Berlinguer n. 2;
6) Vero che nonostante gli accordi contenuti nel ricorso per separazione (omologata in data 17.9.2012) prevedessero che la casa coniugale sita in Villa di RI via Berlinguer n. 2 venisse assegnata al signor CP_1 che avrebbe dovuto abitarvi col figlio , allora minorenne, i coniugi si sono accordati perché la signora Tes_1 rimanesse a vivere presso detto immobile col figlio;
T_
7) Vero che il marito dopo la separazione dalla moglie avvenuta nell'anno 2012 ha abitato per un breve periodo presso la casa della madre sita in Villa di RI, Via Crotti;
8) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno T_ ricostituito il rapporto di coniugio e hanno fatto uscite di coppia, sia soli che con i figli e gli amici;
9) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno avuto T_ costanti rapporti intimi;
10) Vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino ad aprile 2019 la signora ha fatto vacanze anche con i figli T_
e col genero, signor recandosi in Messico, Madagascar e a Dubai;
Persona_1
11) Vero che in occasione dei suoi viaggi all'estero coi figli nel citato periodo il signor accompagnava CP_1 la moglie all'aeroporto e la andava a prendere al suo arrivo per riportarla con sé presso la casa coniugale ove coabitavano;
12) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino all'anno 2018 hanno trascorso insieme T_ le festività natalizie e pasquali ospitando i figli e il genero e la Tes_1 Persona_2 Persona_1 consuocera Persona_3
13) Vero che dopo la nascita del nipote avvenuta in data 5.1.2015, la signora ha accudito Persona_4 T_ unitamente al marito il piccolo presso la casa ove coabitavano a Villa di RI per il primo anno di vita del piccolo, considerati i problemi di salute della figlia;
14) Vero che nell'anno 2015, quando la resistente col marito hanno accudito il nipote presso la Persona_4 casa coniugale ove coabitavano, la consuocera - signora le ha fatto visita due volte la settimana Persona_3 prelevando il bambino alle ore 14.30 circa e portandolo a casa sua;
15) Vero che la figlia durante l'anno 2015, nel primo anno di vita del suo bambino, trascorreva Persona_2 la giornata presso la casa ove coabitavano i suoi genitori, venendo aiutata dalla madre nell'accudimento del neonato;
2 n. 963/2023 RG
16) Vero che nel 2015 il compagno della signora signor veniva a prenderla Persona_2 Persona_1 presso la casa abitata dai genitori alle 18.30 per riportarla presso la loro abitazione;
17) Vero che il signor alla presenza di amici, conoscenti e familiari, nel periodo fra l'inizio Controparte_1 dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 chiamava la signora “mia moglie”; T_
18) Vero che il signor nel periodo fra l'inizio dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 chiamava Controparte_1 la signora “mia moglie” alla presenza dei titolari e collaboratori dei ristoranti in AL T_ Org_4 OM (24022), Via Giuseppe Mazzini n. 41 e Arti, sito in ER (24122), Via Previtali n 5/7;
19)Vero che il signor nel periodo fra l'inizio dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 si recava Controparte_1 con la moglie ogni sabato sera presso i ristoranti sito in sito in AL OM Via Giuseppe Mazzini Org_4 n. 41 o Arti, sito in ER (24122), Via Previtali n 5/7;
20) Vero che nell'anno 2015 la signora il marito, i figli, il nipote e i consuoceri, signora T_ Persona_4 e hanno festeggiato il battesimo del piccolo presso il ristorante Persona_3 Parte_2 Org_5
allora sito in ER, Piazza Vecchia;
[...]
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 20 i signori: presso Testimone_2 Organizzazione_6
sito in Scanzorosciate (24020), via F. Martinengo Colleoni n. 40; residente in
[...] Tes_3 Albino Via Talpino n. 6; residente in [...]; residente in [...]; presso , con Controparte_3 Controparte_4 sede in Villa di RI (24020), Via Papa Giovanni XXIII, n. 24; residente in [...]; residente in [...]; Testimone_4 Persona_3 residente in [...]; residente in [...] Gian Lorenzo Bernini n. 1; residente in [...] testimoni sui soli capitoli 18 e 19 i signori: presso Testimone_5 Controparte_5
, con sede legale in ER (24122) Via Zelasco 1; presso
[...] Controparte_5 Controparte_5
, con sede legale in ER (24122) Via Zelasco 1; , presso
[...] Controparte_6 [...]
con sede legale in ER (24122), Via Previtali n. 5/7; Claudia Brunelli, Controparte_7 presso con sede legale in ER (24122), Via Previtali n. 5/7. Controparte_7 Sulla vita coniugale: 21) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, il marito ha provveduto al mantenimento della moglie e le ha corrisposto somme in contanti per ogni sua necessità personale.
22) Vero che il ricorrente nel periodo sopra indicato ha provveduto al pagamento di ogni spesa necessaria al mantenimento della sua famiglia (fra le altre: cibo, utenze, domestica, assicurazioni, viaggi, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, scuole per i figli ecc.).
23) Vero che nel periodo sopra indicato il marito ha mantenuto la moglie e le ha consegnato denaro contante in eccesso rispetto al suo mantenimento per pagare i conti che ella intratteneva presso diversi negozi (ad esempio presso sito in Scanzorosciate via F. Martinengo Colleoni n. 40). Organizzazione_6
24) Vero che nei primi anni di matrimonio il signor ha corrisposto alla moglie la somma in contanti di CP_1 vecchie lire 1.500.000 per le sue spese personali.
25) Vero che con l'avvento della moneta unica sino a prima della separazione intervenuta nell'anno 2012 il signor ha corrisposto in contanti alla moglie la somma pari ad € 3.000 e, successivamente, € 4.500 per le sue CP_1 spese personali.
26) Vero che dal mese di aprile 2019 sino al mese di gennaio 2020 il signor ha corrisposto alla moglie CP_1 la somma di € 2.000 in contanti per il suo mantenimento.
27) Vero che durante la vita matrimoniale, sia prima della separazione che dall'anno 2013 e sino al mese di aprile
2019, i coniugi e la famiglia ha avuto quale collaboratrice domestica la signora Persona_5
28) Vero che la signora nel citato periodo si recava due volte la settimana presso la casa Persona_5 coniugale sita in Villa di RI Via Berlinguer n. 2.
29) Vero che in detto periodo la predetta trovava di sovente la signora in pigiama. T_
30) Vero che nel citato periodo nella casa coniugale si trovavano gli effetti personali, gli abiti e le scarpe della signora Parte_1
31) Vero che la signora nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno Persona_5 2019 ha visto la signora abitare presso la casa coniugale col marito Parte_1 Controparte_1
3 n. 963/2023 RG
32) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, i coniugi e la famiglia hanno frequentato ristoranti stellati
[...]
, sito in Brusaporto Via Cantalupa n. 17; sito a Canneto Sull'Oglio, Via Rinate n. Org_7 Controparte_8 Org_1 Org_1 15), boutique di alta moda ( , , centri estetici e parrucchieri); Org_8 Org_9
33) Vero che durante tutta la vita matrimoniale sia prima della separazione sia nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, i coniugi unitamente alla famiglia e ai figli hanno fatto viaggi e vacanze in Italia (Sardegna, Roma, Sicilia) e in località estere (Londra, Costa Azzurra, Miami, ); Org_12
34) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, la signora quando non vi provvedeva la T_ collaboratrice domestica, si occupava della spesa per la famiglia (col denaro consegnatole all'uopo dal marito), provvedeva a cucinare e a pulire la casa;
35) Vero che la signora durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo T_ da gennaio 2013 ad aprile 2019, si è dedicata alla famiglia, alla casa e ai figli;
36) Vero che la signora durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo T_ da gennaio 2013 ad aprile 2019, ha rinunciato alla vita professionale su richiesta del marito per dedicarsi alla casa e alla famiglia;
37) Vero che il signor durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel Controparte_1 periodo da gennaio 2013 ad aprile 2019, ha potuto realizzarsi professionalmente anche grazie al contributo fornito alla vita familiare dalla moglie;
38) Vero che il signor dal principio dell'anno 2016 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 Controparte_1 giocava al Bingo.
39) Vero che durante la vita matrimoniale, dal principio dell'anno 2016 e sino al mese di aprile dell'anno 2019,
è stato il signor a introdurre la moglie al Bingo. Controparte_1 40) Vero che durante la vita matrimoniale, dal principio dell'anno 2016 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, i coniugi andavano ogni settimana a giocare al Bingo. CP_1
41) Vero che nel periodo sopra indicato è stato il signor a portare la moglie al Casinò a Lugano Controparte_1 ove era solito giocare.
42) Vero che la signora è priva di occupazione lavorativa e ha 58 anni;
T_
43) Vero che la signora è priva di pensione, indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra entrata Parte_1 mensile che le consenta di mantenersi.
44) Vero che la signora attualmente priva di reddito deve provvedere da sola alle spese di prima necessità T_ e alimentari, oltre che a pagare le utenze domestiche.
45) Vero che la signora dal mese di maggio 2019 ad oggi (2021) vive sola. Parte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli sopra dedotti da 21 a 45 signori: presso Testimone_2 [...]
sito in Scanzorosciate Via F. Martinengo Colleoni n. 40; Organizzazione_6 Tes_3 residente in [...]; residente in [...]; CP_2 Persona_5 residente in [...]; presso Controparte_3 Controparte_9
, con sede in Villa di RI, Via Papa Giovanni XXIII, n. 24; residente in [...]di
[...] Testimone_1 RI (24020), Via Berlinguer n. 2; residente in [...]; Persona_3 Persona_1 residente in Villa di RI, Via Crotti;
residente in Bonate Sotto, Via Gian Lorenzo Bernini n. Parte_2 1.
La deducente chiede sin d'ora di venire chiamata a prova contraria in merito ai capitoli di prova avversari che dovessero venire ammessi. B.- Si insiste, poi, richiamata integralmente l'istanza di modifica in data 10.5.2022 (fascicolo di I grado dell'odierna attrice), affinché il Collegio voglia provvedere ex art. 177 CPC per i motivi in essa ampiamente dedotti e che si intendono qui richiamati, alla modifica dell'ordinanza istruttoria pronunciata in data 29.3.2022 e depositata in cancelleria in pari data disponendo l'ammissione delle istanze a prova contraria indiretta Cont formulate nell'interesse di parte resistente nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3 in quanto dedotte in replica ai capitoli avversari con i quali sono in stretta e logica relazione. La signora chiede che venga ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli formulati a prova contraria T_ indiretta (proseguendo nella numerazione precedente):
4 n. 963/2023 RG
46) Vero che negli anni 2018 e 2019 il figlio quando non c'era il padre, signor Testimone_1 CP_1
ha accompagnato la madre presso , sito in ER (24127), Via Per Grumello n. 45 ove
[...] Org_13 giocava unitamente alla predetta;
47) Vero che negli anni 2018 e 2019 il signor ha dato alla moglie e al figlio due/tre volte la settimana CP_1 denaro pari a € 400,00 alla volta per andare a giocare al Bingo, presso , sito in ER (24127), Org_13
Via Per Grumello n. 45; 48) Vero che negli anni 1997-2013 la signora si è recata alle riunioni scolastiche e ai colloqui coi T_ professori dei due figli presso le scuole elementari e medie site in Villa di RI in via Dosie n. 6 e li ha accompagnati a scuola;
49) Vero che dalla nascita dei figli (la primogenita è nata nel 1991 e il secondogenito nel 1997) la signora si è occupata della gestione della casa e dell'educazione dei predetti sino alla loro indipendenza ( è andata a Per_2 vivere da sola nel 2008, mentre la resistente ha accudito sino al 2019 quando ha lasciato l'abitazione Tes_1 familiare sita in Villa di RI, Via Berlinguer n. 2);
50) Vero che durante tutta la loro vita scolastica, con riferimento al periodo delle scuole elementari e medie dei figli e (dal 1997 al 2013), questi ultimi hanno praticato attività sportive (pallavolo e danza Jessica Per_2 Per_5 e calcio Christian) di durata complessiva di due mesi la prima e un mese il secondo;
51) Vero che dalla nascita dei figli (dal 1991) e sino all'anno 2019, la signora ha provveduto a fare la T_ spesa comprando alimenti, farmaci e beni di prima necessità;
52) Vero che dalla nascita dei figli (dal 1991) e sino alla loro indipendenza, la signora si è occupata anche T_ della salute dei predetti chiamando a casa il medico di famiglia, dr. per farli visitare;
Persona_6
53) Vero che negli anni successivi al 1991 e sino all'indipendenza dei figli, la famiglia mangiava nei fine settimana al ristorante e durante la settimana a casa consumando pasti preparati dalla signora T_
54) Vero che mai la signora ha assistito il fratello, signor in ospedale fra il Testimone_6 Controparte_1 15.2.2005 e il 15.3.2005 e a casa durante la convalescenza;
55) Vero che la signora ha assistito il marito, signor in ospedale fra il 15.2.2005 Parte_1 Controparte_1
e il 15.3.2005 e a casa durante la convalescenza;
56) Vero che la signora nel febbraio 2005 in occasione dell'operazione chirurgica subita dal marito Parte_1 ed effettuata dal dr. medico urologo presso gli di ER, ha parlato con Persona_7 Org_14 quest'ultimo professionista all'esito dell'operazione per informarsi circa le condizioni di salute del resistente;
57) Vero che la signora dal mese di maggio 2019 vive da sola sia di giorno che di notte nell'abitazione T_ che occupa. Si indicano sui predetti capitoli dal n. 46 al n. 53 i signori: presso Testimone_2 Organizzazione_6
sito in Scanzorosciate Via F. Martinengo Colleoni n. 40; residente in
[...] Testimone_1
Villa di RI Via Berlinguer n. 2; sul capitolo n. 51 i signori presso , Testimone_7 Organizzazione_15 sita in Scanzorosciate via Spinellli n. 2; dr. presso sita in Villa di RI Testimone_8 Org_16 via Locatelli n. 5; sul capitolo n. 54 la signora residente in [...]
residente in [...]; sui capitoli nn. 55 e 56 il dr. Testimone_1 Persona_7 con studio in ER via Paleocapa n. 3/D; sul capitolo n. 57 il signor residente in [...] e la signora presso Testimone_2 Organizzazione_17
sito in Scanzorosciate Via F. Martinengo Colleoni n. 40.
[...] C.- Si insiste per il confronto fra i testimoni residente in [...]
n. 2, residente a [...] e residente a Tes_9 Testimone_2 Scanzorosciate in Via Vittorio Alfieri n. 7, già richiesto per iscritto all'udienza del 7.3.2023 a causa della evidente contraddittorietà delle testimonianze rese;
Si chiede che il Giudice ordini, ex art. 210 Cod. Proc. Civ., ai soggetti di seguito indicati l'esibizione in giudizio dei documenti dettagliatamente individuati, atteso che l'acquisizione di essi è necessaria al fine di consentire l'esatta individuazione dell'assegno per la moglie (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di avvenuta riconciliazione) disponendo, laddove necessario, anche accertamenti a mezzo della Guardia di
Finanza:
-All' Direzione Provinciale di ER, con sede in ER Organizzazione_18 Organizzazione_19
(24121), Via Bonomelli n 1/3, le dichiarazioni dei redditi presentate dal signor e relative agli Controparte_1 anni dal 2011 al 2016, nonché di tutti i rapporti intrattenuti da quest'ultimo negli ultimi dieci anni con intermediari finanziari in qualità di delegante o delegato;
5 n. 963/2023 RG
- alle società P.I. , con sede legale in Villa di RI (24020), Via Don Parte_3 P.IVA_1
Pietro Agazzi n. 1/3 e alla società P.I. , con sede lega le in Villa di RI (24020), Parte_4 P.IVA_2 Via Pietro Agazzi n. 1/3, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, l'esibizione della documentazione attestante la situazione patrimoniale e contabile relativa alle società̀ per il periodo relativo agli ultimi dieci anni, oltre all'esibizione del libro giornale e degli inventari relativo al medesimo periodo, nonché́ l'esibizione del libro cespiti o documento equiparato attestante gli acquisti relativi a beni delle società̀ nel periodo 2011-2021;
- alla Questura di ER, in persona del Questore, con sede in ER Via Noli n. 26, l'esibizione della comunicazione relativa alla presenza della signora e del signor presso il Parte_1 Controparte_1 [...]
, sito in Villa di RI Via P. Cavalli n. 38 per il periodo compreso fra agosto 2012 e marzo 2013; Org_3
- Alla Questura di NZ, in persona del Questore, con sede in NZ Via Montevecchia n. 22, l'esibizione della comunicazione relativa alla presenza della signora e del signor presso il motel Parte_1 Controparte_1Org_
sito Caponago Viale NZ n. 15 per il periodo compreso fra agosto 2012 e marzo 2013;
- a P.I. , Filiale di Villa di Controparte_11 P.IVA_3
RI (24020), Via Locatelli n. 55, ABI 08869, CAB 53740, gli estratti e i movimenti relativi agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Parte_5
[.
, P.I. , Filiale di Villa di RI Via Locatelli n. 55/A, Angolo Via Cavalli, gli estratti Org_20 P.IVA_4 e i movimenti relativi agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1
-a , P.I. , Filiale di Villa di RI Via Santuario n. 1, gli estratti e i movimenti Organizzazione_21 P.IVA_5 relativi agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1
, P.I. , con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, gli estratti e i movimenti relativi Org_22 P.IVA_6 agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1
- a , P.I. , filiale di Villa di RI Via Dosie n. 6, gli estratti e i movimenti relativi Controparte_12 P.IVA_7 agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1 Si chiede, altresì, che venga disposta idonea consulenza tecnica sul patrimonio mobiliare (comprensivo di conti e deposito titoli), quote societarie e immobiliare del ricorrente al fine di determinarne l'effettiva capacità reddituale di quest'ultimo, in base al seguente quesito: “Proceda il consulente alla stima della capacità patrimoniale del signor valutando l'attuale situazione delle società P.I. Controparte_1 Parte_3
, con sede legale in Villa di RI via Don Pietro Agazzi n. 1/3 e P.I. , P.IVA_1 Parte_4 P.IVA_2 con sede lega le in Villa di RI Via Pietro Agazzi n. 1/3; a valutare, se del caso con l'ausilio di uno stimatore, le proprietà immobiliari riconducibili a per l'intero o pro quota riferendo se da tali cespiti vengono CP_1 percepiti redditi o chi ne sia fiscalmente beneficiario;
a verificare lo stato dei rapporti del signor Controparte_1 con gli istituti finanziari di seguito indicati: a , P.I. , filiale di Villa di RI (24020), Org_20 P.IVA_4 Via Locatelli n. 55/A, angolo via Cavalli, a Controparte_11
, P.I. , filiale di Villa di RI (24020), Via Locatelli n. 55, , P.I. , P.IVA_3 Organizzazione_21 P.IVA_5 filiale di Villa di RI (24020), Via Santuario n. 1, , P.I. , con sede legale in Roma, Org_22 P.IVA_6 Viale Europa n. 190, a , P.I. , filiale di Villa di RI (24020), Via Dosie n.
6. Controparte_12 P.IVA_7
Qualora i rapporti non siano più in essere provveda il consulente alla relativa ricostruzione con evidenziazione dei movimenti degli ultimi dieci anni. Con riferimento a questo ultimo punto, qualora il consulente non riesca ad acquisire quanto necessario per inadeguata collaborazione o mancata messa a disposizione dei dati necessari, riferirà immediatamente al Tribunale che provvederà, per le vie brevi, ad incaricare la coattiva acquisizione da parte della Guardia di Finanza”. Si insiste, comunque, per l'acquisizione del file audio relativo alla registrazione di una conversazione intervenuta fra il signor e la signora Testimone_1 Parte_1
-Spese di causa rifuse, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA: Nel merito:
- Rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata.
6 n. 963/2023 RG
- Respingere in ogni loro parte le domande, tutte, sviluppate dall'appellante.
- Confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In via istruttoria:
-Ferma restando l'opposizione ai capitoli di prova, alle istanze ex art. 210 c.p.c. e alla CTU tecnica nonché alla richiesta di confronto tra i testi e di produzione di file audio formulati da controparte, si chiede l'ammissione dei soli capitoli di prova non ammessi con l'ordinanza del 29.3.2022, capitoli per interrogatorio formale e per testi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 13.12.2021, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria. In ogni caso:
- Spese e compensi professionali del presente grado di giudizio interamente rifusi.
- Con le più ampie riserve di legge sotto il profilo sia del merito che istruttorio.
PROCURATORE GENERALE: il Tribunale ha motivato in maniera corretta sia in relazione alla eccezione di improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dovendo rimarcarsi che, ai fini della riconciliazione, rilevano non incontri o frequentazioni tra i coniugi, ma solo una concreta e reale ripresa delle relazioni materiali e spirituali, essendo insufficiente anche uno sporadico rapporto sessuale, comunque, nella fattispecie, indimostrato), sia in relazione alla insussistenza dei presupposti per attribuire alla appellante un assegno divorzile;
chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e contraevano matrimonio concordatario il 6.9.1986 e dalla loro unione Controparte_1 Parte_1 coniugale nascevano i figli (12.9.1991) e (23.9.1997), oggi maggiorenni e autonomi Per_2 Per_5 economicamente.
Nel settembre 2012 i coniugi si separavano consensualmente alle seguenti condizioni: affidamento del figlio (ancora minorenne) ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, il quale Per_5 s'impegnava in modo esclusivo al suo mantenimento sia per le spese ordinarie che straordinarie;
assegnazione della casa coniugale al marito;
rinuncia reciproca dei coniugi a qualsiasi contributo al loro mantenimento, dichiarando gli stessi di essere economicamente autonomi.
Con ricorso depositato il 16.6.2020 chiedeva al Tribunale di ER di pronunciare Controparte_1 lo scioglimento del matrimonio senza altra statuizione accessoria. Deduceva che non vi era stata sino alla presentazione del ricorso alcuna riconciliazione tra i coniugi e che era impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale. Evidenziava che la propria situazione economica era molto peggiorata rispetto a quella esistente in pendenza del giudizio di separazione in quanto aveva rilasciato in data 8.2.2012 in favore del una fideiussione personale a concorrenza di euro Organizzazione_23
2.500.000 a garanzia del mutuo concesso dalla alla Società Tale società CP_11 Parte_6 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di ER del 5.6.2015 e l'istituto di credito, in forza della fideiussione, aveva agito nei suoi confronti al fine di tutelare il proprio credito. Il
[...] aveva instaurato dinnanzi al Tribunale di Cremona procedimento monitorio all'esito Organizzazione_23 del quale gli era stato ingiunto di pagare alla banca euro 2.322.643,69 e, a fronte di detto provvedimento, era stata iscritta ipoteca giudiziale per € 600.000 sui suoi beni immobili. Rilevava che la aveva T_ acquistato nel 2008, con denaro del ricorrente, un immobile per euro 490.000, poi rivenduto nel luglio
2011 alla somma di euro 630.000. A seguito di tale vendita la moglie aveva acquistato un immobile sito in Villa di RI alla cifra di euro 250.000 ed erano avanzati alla moglie euro 380.000, pertanto poteva ritenersi che la disponesse di mezzi adeguati. Infine, la resistente aveva intrapreso una nuova T_ relazione con una terza persona con la quale dal novembre 2018 aveva iniziato una stabile convivenza.
7 n. 963/2023 RG
Si costituiva ritualmente in data 16.4.VI AN che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda di divorzio, rilevando che lei e il marito subito dopo la separazione si erano riconciliati.
In subordine chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di euro 3.000 mensili. Deduceva che dal 2013 sino all'aprile 2019, per ben sei anni, lei e il marito erano tornati a vivere insieme e ad essere una coppia a tutti gli effetti;
tra l'altro il ricorrente aveva dichiarato il coniuge a proprio carico nelle dichiarazioni fiscali sia nell'anno 2017 sia nell'anno 2018. Stante l'avvenuta riconciliazione, alla luce del fatto che la resistente non aveva mai lavorato essendo casalinga, il ricorrente aveva provveduto al mantenimento della moglie e le aveva corrisposto mensilmente fino all'aprile 2019 la somma di euro 4.500 per le sue spese personali e, successivamente, quando la coppia si era di fatto separata, la somma di € 2.000 sino al mese di gennaio 2020. Evidenziava che il ricorrente aveva disposto e disponeva di sostanze che gli consentivano di effettuare numerose operazioni immobiliari, che disponeva di elevati redditi e patrimoni essendo titolare di quote diverse aziende tra cui la che nell'anno di Parte_4 esercizio 2019 aveva registrato un risultato di esercizio positivo pari ad € 101.146. Riferiva che in sede di separazione i coniugi si erano dichiarati economicamente autonomi ma che i provvedimenti emessi in sede di separazione che contengono rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento non sono vincolanti per il successivo procedimento di divorzio. Non era stato il marito ad estinguere il mutuo sull'immobile sito in ER in via Tasso n. 50 /A, ceduto dalla resistente nel 2018, avendovi la stessa provveduto personalmente, come previsto dallo stesso atto di compravendita in data 23.7.2018. La separazione aveva comportato per la resistente impoverimento e aveva reso ancor più evidente il notevolissimo divario reddituale già esistente fra i coniugi. Infatti, ella aveva venduto l'immobile sito in Villa di RI ed era andata a vivere in un appartamento in affitto pagando un canone di locazione mensile di euro 600 e spese condominiali annue pari ad euro 800: Infine, di comune accordo con il non CP_1 aveva mai lavorato al fine di poter dare contributo alla famiglia e ora non era più in età da lavoro: chiedeva pertanto la somma di euro 3.000 mensile a carico del marito e negava di convivere con altro uomo.
Il Presidente con provvedimento adottato il 29.4.2021 riteneva l'eccepita riconciliazione fosse una circostanza contestata e non provata e riteneva non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della T_
Veniva svolta istruttoria mediante prova testimoniale assunta alle udienze del 7.2.2023 e del 7.3.2023.
Con sentenza n. 1824/2023, il Tribunale di ER pronunciava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra le parti e condannava a corrispondere al ricorrente le spese di lite che Parte_1 liquidava in euro 7.616.
Osservava:
. l'asserita riconciliazione non risultava provata: infatti la resistente aveva affermato che i coniugi, successivamente alla separazione personale, si erano riconciliati, deducendo genericamente che gli stessi
“dall'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 (…) sono tornati a vivere insieme e ad essere una coppia a tutti gli effetti” e in particolare che costoro “facevano uscite insieme ai figli e agli amici, avevano una vita intima, facevano viaggi e vacanze”, ma non aveva offerto alcuna prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare. All'udienza di comparizione personale dei coniugi la non era riuscita a collocare temporalmente (ricordandone il mese ma non l'anno) i T_ viaggi fatti con la famiglia e il ricorrente aveva contestato tali affermazioni precisando, fra l'altro, che i viaggi citati risalivano all'anno 2010, anteriormente alla separazione. Anche i figli della coppia, escussi come testi, avevano confermato che dopo la separazione i genitori non avevano più convissuto. Doveva quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi era durata ininterrottamente per il periodo
8 n. 963/2023 RG
previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come 6 modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita.
. circa la domanda di assegno divorzile proposta dalla questa non aveva dedotto alcunché in T_ ordine alle aspettative professionali sacrificate a vantaggio del marito e dei figli, né aveva descritto il contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale del marito e tra l'altro la resistente disponeva fin dall'epoca della separazione consensuale di risorse sufficienti al proprio mantenimento: infatti in sede di separazione consensuale non era stato previsto alcun contributo al mantenimento della moglie. Dal 2012 la stessa non aveva percepito alcunché dal marito e del fatto che la percepisse dal marito euro 2.000 al mese nel tempo della separazione non era provata. La T_ disponeva di rilevante liquidità, anche in considerazione del fatto che nel 2018 aveva speso T_ soltanto una parte della somma di euro 630.000 ricavata dalla vendita dell'appartamento di ER (euro 254.041,38 per estinguere il mutuo ed euro 250.000 per comprare un altro appartamento, per complessivi euro 504.041,38), cosicché erano residuati euro 125.958,62. Somma alla quale doveva essere aggiunta quella percepita a seguito della vendita del febbraio 2021 dell'immobile di Villa di RI (almeno euro 250.000). Per quanto concerneva invece la situazione reddituale del ricorrente, dalla più recente dichiarazione dei redditi risultava un reddito medio mensile di circa euro 4.000 ma egli era debitore di oltre due milioni di euro in forza di titolo giudiziale quale fideiussore di una società fallita.
. le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico della resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data 20.10.2023 Parte_1 concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2023 , che Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame.
In data 8.1.2024 il P.G. rendeva le conclusioni indicate in epigrafe.
All'udienza del 16.1.2024, le parti personalmente non comparivano, i difensori insistevano nelle proprie conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante evidenzia:
. l'autocertificazione prodotta in giudizio dal marito, nella quale lei aveva dichiarato di essere “separata dal 2012” nulla poteva attestare, posto che nel momento in cui ella aveva compilato l'autocertificazione per il suo stato civile era di fatto separata.
. dopo che lei ad aprile 2019 aveva lasciato l'abitazione famigliare e fino al gennaio 2020 il marito la aveva mantenuta e dalla copia degli estratti del conto corrente a lei intestato emergeva che il marito le aveva accreditato l'importo di € 10.000 con la causale “regalo”, cosa che dimostrava pacificamente che la coppia si era riconciliata. Non era vero quanto asserito dal marito in I grado, ovvero che questi si sarebbe limitato a pagare solo alcune spese effettuate in diversi negozi e il documento, prodotto peraltro solo in copia e non in originale sub doc. 17 allegato alla seconda memoria istruttoria di controparte, era stato da lei disconosciuto ai sensi dell'art. 214 CPC.
. nonostante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 CPC lei avesse richiesto l'ammissione della prova per testi, le istanze ex art. 210 CPC e l'interrogatorio formale su circostanze idonee a fornire ampia prova dell'avvenuta riconciliazione, il Tribunale aveva ammesso solo due capitoli non consentendole così di fornire la prova in ordine all'avvenuta riconciliazione. Aveva anche presentato, oltre alla richiesta di prova testimoniale e per interrogatorio formale, istanza ex art. 210 CPC alla Questura di ER e a quella di NZ (esibizione delle comunicazioni circa l'assidua presenza della e del T_ CP_1
9 n. 963/2023 RG
presso due motel nel primo periodo relativo alla loro riconciliazione) ma le istanze non erano state considerate.
. all'udienza del 7.3.2023 la aveva chiesto il confronto fra i testimoni T_ Tes_9 Tes_2
e ma il confronto era stato negato senza idonea motivazione. Le dichiarazioni
[...] Testimone_1 rese dalla teste , figlia della coppia, erano inattendibili perché la ragazza nutriva nei Persona_2 confronti della madre un immotivato astio (in udienza aveva dichiarato che la madre le aveva “rovinato la vita”). Così come erano poco attendibili le dichiarazioni rese dalla testimone dipendente Tes_9 dell'azienda in cui l'appellato deteneva il 90% delle quote societarie, la quale aveva affermato di avere visto spesso il ricorrente che si recava a casa della propria madre dopo l'orario di lavoro (che si protraeva dalle 7.30 alle 18.30/19.00, circostanza del tutto strana e che andava valutato sul profilo dell'attendibilità). In ogni caso, le dichiarazioni della teste che aveva asserito di avere visto Tes_2 direttamente, non per circostanze a lei riferite, il ricorrente presso la casa coniugale alle ore 20.00-20.30 contrastava con quanto affermato dalla testimone Circa il fatto che la teste avesse Tes_9 Tes_2 riferito circostanze apprese de relato actoris (dalla ricorrente) “…la deposizione "de relato actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata -, come avvenuto nella specie con riferimento alla testimonianza (OMISSIS) -, da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità (Cass. n. 4618/96; n. 4306/2001; n. 11844/2006)”.
. quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Tribunale lo aveva negato sulla base dall'asserita inosservanza dell'onere probatorio posto a carico della senza però che fossero stati ammessi i T_ numerosi capitoli di prova dedotti per dimostrare l'assunto della resistente. Vi erano capitoli di prova relativi al mantenimento in favore della moglie al quale il marito aveva sempre provveduto sia prima della separazione che successivamente durante il periodo di riconciliazione.
. quanto al fatto che in sede di separazione consensuale nel 2012 i coniugi non avessero concordato un assegno di mantenimento per la moglie, la giurisprudenza afferma che la rinuncia all'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione è irrilevante alla luce dell'autonomia dei procedimenti di separazione e divorzio: non si può quindi far discendere l'autosufficienza economica di uno dei coniugi dalla sola rinuncia all'assegno avvenuta in precedenza da parte dello stesso. Inoltre tra il giudizio di separazione e quello di divorzio erano passati ben otto anni, durante i quali la situazione economica dell'appellante era peggiorata (la somma di € 630.000, ottenuta a seguito dell'alienazione dell'immobile ubicato in Via Torquato Tasso a ER, era stata utilizzata per estinguere il mutuo gravante su di esso (€ 254.041,38) e per acquistare e arredare quello sito in Villa di RI (€ 250.000), via Cavalli n. 26 ove ella aveva abitato fino al mese di febbraio 2021 (successivamente aveva dovuto vendere anche questa casa per far fronte alle difficoltà aggravate dalla mancanza di entrate). Ora l'appellante si trovava fortemente in difficoltà dovendo provvedere al pagamento dell'abitazione condotta in locazione (€ 600 mensili), alle spese condominiali annuali (€ 800), nonché alle utenze, oltre alle spese alimentari e di prima necessità. Inoltre l'appellante aveva sessant'anni ed era priva di esperienza lavorativa.
. il aveva ricoperto dall'8.10.2008 al 15.1.2018 la carica di consigliere con ogni potere di CP_1 amministrazione a firma disgiunta della società in liquidazione, cancellata dal Organizzazione_24 registro delle imprese il 25.10.2018, oltre al ruolo di liquidatore della società , Organizzazione_25 cancellata dal registro delle imprese in data 19.11.1996. Dall'anno 1985 era socio amministratore della che si occupa di compravendita di beni immobili e amministratore unico, Parte_3 nonché socio al 90%, della società che si occupa di commercio all'ingrosso di rottami Parte_4
e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale. La nota integrativa al bilancio depositato dalla relativo all'anno 2019 aveva evidenziato un risultato di esercizio positivo pari ad € Parte_4
101.146. Il era proprietario di diversi immobili siti nel Comune di Villa di RI e per due di CP_1 questi - di cui l'appellante era stata proprietaria con il marito al 50%, - il marito le aveva imposto di donargli la di lei quota. Inoltre il matrimonio era durato trentatré anni, considerando anche il periodo della riconciliazione avvenuto subito dopo la separazione.
10 n. 963/2023 RG
. il Tribunale, da ultimo, non aveva considerato il contributo fornito dalla alla vita familiare e T_ all'attività professionale del marito consentendogli di dedicarsi alla propria azienda, ruolo che aveva svolto d'accordo col marito.
evidenzia che entrambi i figli e in sede testimoniale avevano Controparte_1 Per_2 Tes_1 confermato che il padre ogni giorno, dal 2013 all'inizio dell'anno 2019, aveva pernottato presso l'abitazione della di lui madre che raggiungeva alla fine della propria attività lavorativa. Negli stessi termini si era espressa anche la teste Unica testimonianza contraria era quella di Tes_9 Tes_2
la quale però non aveva riferito circostanze di cui aveva avuto conoscenza diretta, ma de relato
[...] actoris. Unica circostanza diretta riferita dalla teste era di “aver visto spesso il signor fumare CP_1 nel porticato esterno della casa”, dal che non si poteva fare discendere la riconciliazione dei coniugi, tra i quali, come riferito dal figlio , vi erano rapporti tutt'altro che pacifici (“…. ma a quell'epoca Tes_1 tra i miei genitori c'era una guerriglia ...”). Ove anche le circostanze riferite dalla teste fossero Tes_2 state ritenute vere, non sarebbero state comunque idonee e tanto meno sufficienti a dar prova della avvenuta riconciliazione.
Quanto alla situazione economica, l'appellato era vessato da un debito personale di oltre 2.000.000 di euro nei confronti del i suoi immobili erano stati ipotecati e dalle sue dichiarazioni dei Org_23 redditi si ricavava un'entrata mensile di circa €. 4.000, del tutto insufficiente a coprire l'esposizione di cui era gravato. La pacificamente nel 2018 aveva introitato € 630.000 dalla vendita di un T_ immobile, somma con la quale avrebbe potuto garantirsi un dignitoso stile di vita sicché non ricorreva la funzione “assistenziale” sottesa alla corresponsione dell'assegno di divorzio, che strideva con la titolarità di una somma di denaro talmente ingente.
Infine il motivo di appello avente ad oggetto l'asserita ma inesistente riconciliazione - ampiamente smentita dalle risultanze processuali - e la mancata disponibilità a qualsiasi ipotesi di accordo conciliativo (rifiuto espresso nel corso dell'udienza del 29.3.2022) giustificavano, oltre che la sanzione ex art. 96, 3° comma CPC., l'integrale rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
La Corte osserva: Circa il motivo di appello relativo all'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, va evidenziato che la riconciliazione ai fini dell'art. 157 CC implica la ricostruzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazioni reciproche che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione1 è nel senso che “non sono sufficienti ripetute occasioni di incontro e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” e che per provare la riconciliazione tra coniugi separati non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratteristici della vita coniugale2. La Cassazione ha affermato anche che non è sufficiente il mero incontro nei fine settimana e nelle vacanze (Cass.
4056/97), né visite giornaliere per motivi umanitari (Cass. 11722/93) e che neppure la condivisione di un appartamento o la corresponsione di somme di denaro sono sufficienti, non dimostrando il ripristino del “consortium vitae” (Cass. 3323/2000); ancora, neppure basterebbe un occasionale rapporto sessuale (Cass. 12277/2000) né la convivenza a scopo sperimentale (Cass. 19497/2005). Gli effetti della separazione, insomma, cessano solo ove avvenga un completo ripristino dei rapporti spirituali e materiali
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(comune organizzazione domestica e rapporti sessuali) che caratterizzano il vincolo matrimoniale (Cass. 12314/2007).
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso in esame non sia risultato provato che dopo la separazione i due coniugi abbiano ripreso una relazione connotata da “affectio coniugalis”: le dichiarazioni rese all'udienza del 28.4.2021 dalle due parti non hanno apportato elementi utili ai fini della decisione dal momento che la sig.ra ha affermato che dopo circa sei mesi dalla separazione il marito aveva T_ cominciato a corteggiarla e che un anno dopo il marito, essendosi loro riconciliati, era tornato nella casa coniugale dove lei aveva continuato ad abitare col figlio e che da allora avevano ripreso a vivere Per_5 come marito e moglie fino a Pasqua 2019, quando lei se ne era andata avendo il marito un'altra donna, aggiungendo che comunque il marito fino a settembre 2019 aveva continuato a versarle circa 2.000 euro al mese. Invece il sig. ha affermato che la convivenza tra lui e la moglie non era ripresa neppure CP_1 per un giorno e che capitava che lui entrasse nella casa coniugale, ma solo per cambiarsi di abito poiché il magazzino dove la sua ditta custodiva il materiale ferroso era adiacente alla casa coniugale.
Sono stati sentiti quattro testimoni e, come evidenziato dal giudice di I grado, la figlia ha Per_2 dichiarato che tra il 2013 e il 2019 il padre pernottava presso la casa della di lui madre e che lei era in grado di affermare questo con certezza perché abitava in un alloggio adiacente a quello della nonna e vedeva che l'auto del padre veniva parcheggiata sotto la casa della nonna verso le ore18.30 e la vedeva andare via verso le 7 della mattina successiva. Anche a volere considerare la teste poco attendibile, avendo la stessa ammesso nel corso della deposizione di essere in pessimi rapporti con la madre, il teste l'altro figlio della coppia, ha dichiarato che lui tra il 2013 e il 2019 viveva con la Testimone_10 mamma nella casa coniugale di via Berlinguer e che il padre durante il giorno a volte entrava in casa per cambiarsi e poi andava poi al lavoro;
ha aggiunto che a volte il padre pranzava nella casa coniugale, ma che in quegli anni il padre dormiva a casa della propria madre (nonna paterna del teste) “tutte le notti” e che lui poteva affermarlo sia perché il padre glielo aveva riferito sia perché vedeva l'auto del padre parcheggiata fuori dalla casa della nonna. Che il vivesse dalla propria madre tra il 2013 e il CP_1
2019 è stato confermato dalla teste dipendente del la quale ha affermato di potere Tes_9 CP_1 dire questo perché in più occasioni, andando al lavoro, aveva visto il uscire dalla casa della
CP_1 madre, così come le era capitato di uscire dal luogo di lavoro insieme al e di vederlo
CP_1 raggiungere la casa della di lui madre, precisando che per tornare a casa lei e il facevano lo
CP_1 stesso percorso. Solo la teste amica da molti anni della ha raccontato che Testimone_2 T_ l'amica le aveva riferito di essersi riconciliata col marito, che le era capitato di vedere il fumare
CP_1 sul porticato della casa dell'amica e che nel luglio 2018 la le aveva detto di avere avuto nei giorni T_ precedenti un rapporto intimo col marito il quale in quel periodo pernottava presso la casa coniugale, anche se ha dichiarato di sapere che il per un certo periodo tra il 2013 e il 2019 aveva pernottato
CP_1
a casa della di lui madre.
Premesso che neppure le testi e possono essere ritenute totalmente “neutrali” dal Tes_9 Tes_2 momento che la prima all'epoca della deposizione era da molti anni dipendente del la seconda CP_1 era amica intima della rimane comunque il fatto che tre testi su quattro hanno dichiarato che il T_ tra il 2013 e il 2019 pernottava stabilmente a casa della di lui madre e che custodiva i propri CP_1 abiti da lavoro presso la casa coniugale sicché in qualche occasione vi si recava. Probabilmente il teste più attendibile è il quale, al contrario della sorella, non ha espresso nel corso della deposizione Per_5 alcun risentimento nei confronti della madre con la quale ha vissuto fino al 2019/2020 (essendosi poi lei trasferita in altro alloggio) e che ha dichiarato che tra il 2013 e il 2019 il padre dormiva a casa della nonna
“tutte le notti” e che in quegli anni tra i genitori c'era “guerriglia”. E la Corte rileva che, avendo in quel periodo vissuto con la madre, se tra i genitori fosse ripresa una convivenza e vi fosse stata tra loro una vera riconciliazione con ripristino a tutti gli effetti della relazione coniugale, se ne sarebbe Per_5 accorto.
12 n. 963/2023 RG
Quanto alla teste come rilevato dal Tribunale, il nucleo della sua deposizione attiene a Tes_2 circostanze riferitele dalla (testimonianza “de relato ex parte”) e, non essendo tali circostanze T_ risultate suffragate da altri elementi probatori, la testimonianza non ha valore. Il fatto poi che la Tes_2 abbia visto personalmente il fumare sul porticato esterno della casa della moglie evidentemente CP_1 non prova l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi visto che, come si è visto, il aveva accesso CP_1 alla casa della moglie. Deve invece senz'altro ritenersi provato che i due coniugi dopo la separazione e almeno fino al 2019, mantennero una buona relazione: ciò lo si ricava dal fatto che il entrava abitualmente nella casa CP_1 di via Berlinguer, dove abitavano la moglie e , per prendere i propri abiti da lavoro e forse qualche Per_5 volta anche per pranzare (come ha affermato ). E' altresì emerso che, nonostante in sede di Per_5 separazione consensuale fosse stato previsto che nessun assegno sarebbe stato versato alla moglie la quale si era dichiarata economicamente autonoma, nondimeno (v. estratti conto della da gennaio T_
2012 a aprile 2016) il versava sul conto corrente della moglie pressoché mensilmente cifre CP_1 variabili di circa 1.000 - 2.000 euro in contanti e che il 18.3.2016 accreditò sul conto della moglie 10.000 euro: la ha affermato che tali versamenti venivano effettuati dal marito e il non ha T_ CP_1 efficacemente smentito tale affermazione limitandosi a sostenere che aveva solo cercato di saldare i debiti contratti dalla moglie la quale era affetta da “shopping compulsivo” (circostanza quest'ultima non smentita dalla . T_
Alla luce di tutte le risultanze istruttorie la Corte ritiene che non si possa ritenere raggiunta con sufficiente grado di certezza la prova – il cui onere gravava sulla - che dopo la separazione i coniugi avessero T_ ripreso un rapporto con le caratteristiche di una relazione coniugale: non è emersa la prova che la coppia avesse ripreso a vivere insieme, ma solo che il frequentasse la casa della moglie, adiacente al CP_1 magazzino nel quale lavorava. Né i periodici versamenti in denaro effettuati dal in favore della CP_1 moglie dopo la separazione rappresentano elemento dal quale inequivocabilmente possa essere desunta la riconciliazione tra i coniugi: nonostante la coppia avesse in sede di separazione consensuale concordato che il marito non versasse nulla alla moglie, è infatti possibile che la coppia avesse concordato che, al di là di quanto previsto in sede di separazione, la – che pacificamente non aveva alcun T_ reddito - fosse mantenuta dal marito che le avrebbe versato periodiche somme in contanti. Del resto in sede di separazione consensuale era previsto che anche la casa di via Berlinguer rimanesse in uso al marito mentre vi aveva continuato ad abitare la col figlio. T_
Quanto ai numerosi capitoli di prova testimoniale dedotti dalla in I grado e non ammessi dal GI, T_ la Corte rileva che i due capitoli di prova ammessi3 contenevano le circostanze davvero rilevanti che avrebbero portato, se confermate in sede testimoniale, a far ritenere provata la ripresa della relazione matrimoniale mentre le circostanze dedotte negli altri capitoli non ammessi4, anche se provate, non porterebbero a una differente conclusione: invero, dato per pacifico che la coppia era rimasta in buoni rapporti, il fatto che i due coniugi possano avere continuato ad avere una certa frequentazione cenando e pranzando insieme e magari anche trascorrendo periodi di vacanza insieme unitamente a figli e al nipotino (figlio di ) - situazione non infrequente soprattutto in caso di coppie separate Per_2 consensualmente -, non sarebbe sufficiente a fare ritenere raggiunta la prova che la coppia si era ricongiunta riprendendo una relazione di tipo coniugale. n. 963/2023 RG
Passando ad esaminare la domanda della sig.ra di riconoscimento di un assegno divorzile, come T_
è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287 del 2018 ha affermato che l'assegno divorzile ha una natura composita che deve essere apprezzata ricorrendo a tutti i parametri indicati nell'art. 5 comma VI legge 898/1970, ovvero ha natura assistenziale (parametro “condizioni dei coniugi e redditi di entrambi”), natura compensativa - perequativa (parametro “contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi”) e infine natura risarcitoria (parametro “ragioni della decisione”). Ebbene, nel caso in esame i coniugi si sono sposati nel 1986 e hanno avuto due figli, (nata nel Per_2
1991) e (nato nel 1997). La coppia è addivenuta a separazione consensuale nel 2012, quindi Per_5 dopo 26 anni di matrimonio: nonostante in sede di separazione consensuale i due coniugi si fossero dichiarati economicamente autonomi e non fosse stato previsto in favore della moglie alcun assegno di mantenimento, è pacifico che la non ha mai lavorato nel corso del matrimonio essendosi sempre T_ occupata della famiglia (e infatti risulta che il marito ha continuato spontaneamente a versarle anche dopo la separazione non irrilevanti somme di denaro pressoché ogni mese). Il invece è sempre CP_1 stato imprenditore (dal Registro delle Imprese risulta avere rivestito la carica di liquidatore in società ora cancellate e che dal 1985 è socio amministratore della - che si occupa di Parte_3 compravendita di immobili - e dal 2011 è amministratore unico della - che si occupa di Parte_4 commercio all'ingrossi di rottami e prodotti metallici -): insomma, mentre il ha svolto attività CP_1 di imprenditore garantendo un buon tenore di vita alla famiglia, la invece non ha mai lavorato T_ dedicandosi alla casa e alla famiglia, circostanza non contestata dal Né assume rilievo a tale CP_1 proposito la circostanza che ora la e la figlia non intrattengano alcun rapporto (per motivi T_ Per_2 che nessuno dei due coniugi ha spiegato negli atti).
La situazione è immutata anche oggi perché, anche dopo la separazione del 2012, di fatto il CP_1 come si è detto, ha continuato a sostenere economicamente la moglie fino a settembre 2019 e oggi la ha 60 anni e nessuna pregressa esperienza professionale sicché ovviamente l'inserimento del T_ mondo del lavoro le è pressoché impossibile.
Va però considerato che il nel corso del matrimonio (2008) ha intestato alla moglie, pagandolo CP_1 con le proprie sostanze 490.000 euro, un immobile a ER via Tasso 50/A (che l'abitazione di via Tasso intestata alla sia stata acquistata col denaro del solo marito non è stato contestato dalla T_
, immobile che nel 2018 la dopo che il marito lo aveva anche fatto ristrutturare, vendette
T_ T_ ricavandone 630.00 euro. Utilizzò poi il ricavato impiegando circa 250.000 euro per saldare il mutuo e con altri 250.000 acquistò nel 2018 una nuova casa a Villa Di RI via Cavalli 26. Nel 2021 vendette tale abitazione al prezzo di 265.000 scegliendo di andare a vivere in un alloggio in locazione per il quale ora paga 600 euro circa al mese. La dovrebbe pertanto avere a disposizione, come rilevato dal
T_ Tribunale, circa 120/130.000 euro residuati dalla vendita avvenuta nel 2018 dell'immobile di via Tasso e dovrebbe avere poi a disposizione anche l'altra somma ricavata dalla vendita del secondo alloggio di via Cavalli, somme che sicuramente in parte sono state utilizzate per le quotidiane esigenze di vita ma che in parte la avrà probabilmente ancora a disposizione (in tale senso depone il fatto che abbia
T_ speso circa 6.000 euro per ristrutturare l'immobile dove vive in locazione). Sulla base di tali rilievi la Corte ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere in favore della
T_ un assegno divorzile, considerando innanzitutto che è indubbia la differenza reddituale - patrimoniale tra i coniugi e considerato che la non ha fonti di reddito e ha a disposizione solo le somme di denaro T_ che le sono residuate dalla vendita dei due appartamenti. Va poi dato rilievo alla lunga durata del matrimonio dal quale sono nati due figli e al fatto che è pacifico che la nel corso del lungo T_ matrimonio non ha mai lavorato dedicandosi alla famiglia e tale impostazione, vista la lunga durata del matrimonio, era senz'altro condivisa dal marito: nel caso in esame l'assegno divorzile assume quindi una funzione primariamente compensativa/perequativa, rappresentando un riconoscimento del contributo
14 n. 963/2023 RG
fornito dalla moglie, coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio comune e del marito, ma anche, sia pure in misura minore, assistenziale perché si presume che la somma ricavata dalla vendita dei due immobili si sia nel corso degli anni erosa.
In relazione al “quantum”, il sig. come si è visto, è imprenditore ed attualmente è socio CP_1 amministratore della e amministratore unico della Parte_3 Parte_4 L'appellante ha formulato richiesta di approfondimenti istruttori, anche tramite CTU, sul reddito del ma si ricorda che consolidato orientamento della Suprema Corte afferma che, al fine della CP_1 determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n.
23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575), ricostruzione che nel caso di specie la Corte ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.
Il isulta in una situazione di grossa esposizione debitoria essendo stato condannato, unitamente CP_1 ad altra persona e in solido tra loro, al pagamento della somma di 2.315.643 euro, oltre interessi, in favore del , quali fideiussori della fallita nel 2015 (sentenza Tribunale di Org_20 Parte_6
Cremona pubblicata il 24.4.2020 e confermata in appello con sentenza del 13.10.2021); sui suoi immobili risulta iscritta ipoteca giudiziale per 600.000 euro. Dall'ultima dichiarazione dei redditi del CP_1 risulta un reddito complessivo di 44.239 euro con 4.165 euro di imposta netta, ma non si può non considerare la situazione debitoria nella quale egli si trova. Va infine considerato che la ha già beneficiato nel corso del matrimonio – anno 2008 - da parte T_ del dell'intestazione di un'abitazione, dalla vendita della quale ha ricavato ingente somma di CP_1 denaro: e tale intestazione, pur non potendosi ritenere che valga a esaurire il riconoscimento in termini economici del contributo da lei dato nel corso della vita matrimoniale, vale però certamente a ridimensionare l'ammontare dell'assegno divorzile dovutole dall'ex marito. Sulla base di tali rilievi la Corte ritiene possa essere riconosciuto alla con decorrenza dalla data T_ del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, un assegno divorzile che si stima congruo in 500 euro mensili, annualmente rivalutabili su base . Org_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate considerata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di divorzio e il fatto che l'assegno riconosciuto in favore della è di molto inferiore a quello richiesto. T_
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 1824/2023 pubblicata il 19.9.2023 resa nel procedimento
R.G. n. 3634/2020, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG;
in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
riconosce in favore di e a carico di , con decorrenza dal passaggio in Parte_1 Controparte_1 giudicato della sentenza di divorzio, un assegno divorzile di 500 euro mensili, annualmente rivalutabile su base . Org_1
conferma nel resto la sentenza impugnata.
15 n. 963/2023 RG
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 16.1.2024
il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 1630/2018; Cass. 19535/2014; Cass. 19541/2013. 2 Cass. 14037/21; Cass. n. 19497/2005, Cass. n. 19535/2014, Cass. n. 20323/2019.3 Cap 3: “vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 il sig. è tornato a vivere con CP_1 la moglie nella casa coniugale di Villa di RI, via Belinguer 2”. Cap. 9: “vero che la signora e il marito T_ dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno avuto costanti rapporti intimi”. 4 Relative al fatto che dal 2013 al 2019 la avesse fatto viaggi di vacanze con i figli e col genero e che in T_ tali occasioni il marito la accompagnasse ed andasse a prendere all'aeroporto; che la coppia in quegli anni avesse fatto viaggi e vacanze con i figli e si fosse recata con i figli presso ristoranti stellati;
che la coppia in quegli anni avesse trascorso le festività pasquali e natalizie presso la casa coniugale insieme ai figli e alla consuocera;
che i Per_ due coniugi avessero accudito insieme il nipotino , figlio di , nato nel gennaio 2015. Per_2
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Elisa Fichera Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 20.10.2023 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente Scanzorosciate (BG), in via Galimberti Parte_1
13, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ventura del Foro di ER presso il cui studio è domiciliata appellante contro
nato ad [...] il [...], residente a Villa di RI (BG), Controparte_1 in via Enrico Berlinguer n. 2, rappresentato e difeso dall' Avv. Simona Capitanio del Foro di ER presso il cui studio è domiciliato appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1824/2023 emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G., dal Tribunale di ER in data 14.9.2023 - 19.9.2023, notificata in data 20.9.2023 in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE APPELLANTE:
In via preliminare: Sospendersi, essendo la presente impugnazione manifestamente fondata e potendo derivare dall'esecuzione della sentenza un pregiudizio grave e irreparabile, l'esecutività della sentenza impugnata ovvero la sua esecuzione
(sentenza n. 1824/2023 emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G. dal Tribunale di ER il 14.9.2023, pubblicata il 19.9.2023 e notificata in data 20.9.2023).
In via principale:
In riforma della sentenza n. 1824/2023 -emessa a definizione del giudizio n. 3634/2020 R.G. dal Tribunale di ER il 14.9.2023, pubblicata il 19.9.2023 e notificata in data 20.9.2023- accertata e dichiarata l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 n. 963/2023 RG
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di improcedibilità del giudizio, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà per ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, ordinando agli Uffici di Stato Civile dei comuni competenti di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Porre a carico del signor CP_1 l'obbligo di corrispondere un assegno di € 3.000,00 ovvero della somma che a seguito di opportuno
[...] accertamento risulterà in corso di giudizio: somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante Org bonifico bancario e che verrà aggiornata annualmente in riferimento alle variazioni accertate dall' dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative alle variazioni dell'anno immediatamente precedente.” In via istruttoria: A.- Si chiede che venga ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
Sulla intervenuta riconciliazione:
1) Vero che nel periodo fra agosto 2012 e marzo 2013 -immediatamente dopo la formalizzata separazione coniugale- i signori e hanno frequentato il , sito a Caponago (20867) Parte_1 Controparte_1 Org_2 in Viale NZ n. 15;
2) Vero che nel periodo fra agosto 2012 e marzo 2013 -immediatamente dopo la formalizzata separazione coniugale- i signori e hanno frequentato il , sito in Villa di Parte_1 Controparte_1 Organizzazione_3 RI (24020), Via P. Cavalli n. 38;
3) Vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 il signor tornato a vivere CP_1 con la moglie presso la casa coniugale sita in Villa di RI Via Berlinguer n. 2;
4) Vero che nel menzionato periodo –dall'inizio dell'anno 2013 sino al mese di aprile 2019- viveva con la coppia anche il figlio, signor Testimone_1
5) Vero che la signora anche dopo la separazione dal marito omologata in data 17.9.2012, ha sempre T_ abitato presso la casa coniugale sita in Villa di RI Via Berlinguer n. 2;
6) Vero che nonostante gli accordi contenuti nel ricorso per separazione (omologata in data 17.9.2012) prevedessero che la casa coniugale sita in Villa di RI via Berlinguer n. 2 venisse assegnata al signor CP_1 che avrebbe dovuto abitarvi col figlio , allora minorenne, i coniugi si sono accordati perché la signora Tes_1 rimanesse a vivere presso detto immobile col figlio;
T_
7) Vero che il marito dopo la separazione dalla moglie avvenuta nell'anno 2012 ha abitato per un breve periodo presso la casa della madre sita in Villa di RI, Via Crotti;
8) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno T_ ricostituito il rapporto di coniugio e hanno fatto uscite di coppia, sia soli che con i figli e gli amici;
9) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno avuto T_ costanti rapporti intimi;
10) Vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino ad aprile 2019 la signora ha fatto vacanze anche con i figli T_
e col genero, signor recandosi in Messico, Madagascar e a Dubai;
Persona_1
11) Vero che in occasione dei suoi viaggi all'estero coi figli nel citato periodo il signor accompagnava CP_1 la moglie all'aeroporto e la andava a prendere al suo arrivo per riportarla con sé presso la casa coniugale ove coabitavano;
12) Vero che la signora e il marito dall'inizio dell'anno 2013 e sino all'anno 2018 hanno trascorso insieme T_ le festività natalizie e pasquali ospitando i figli e il genero e la Tes_1 Persona_2 Persona_1 consuocera Persona_3
13) Vero che dopo la nascita del nipote avvenuta in data 5.1.2015, la signora ha accudito Persona_4 T_ unitamente al marito il piccolo presso la casa ove coabitavano a Villa di RI per il primo anno di vita del piccolo, considerati i problemi di salute della figlia;
14) Vero che nell'anno 2015, quando la resistente col marito hanno accudito il nipote presso la Persona_4 casa coniugale ove coabitavano, la consuocera - signora le ha fatto visita due volte la settimana Persona_3 prelevando il bambino alle ore 14.30 circa e portandolo a casa sua;
15) Vero che la figlia durante l'anno 2015, nel primo anno di vita del suo bambino, trascorreva Persona_2 la giornata presso la casa ove coabitavano i suoi genitori, venendo aiutata dalla madre nell'accudimento del neonato;
2 n. 963/2023 RG
16) Vero che nel 2015 il compagno della signora signor veniva a prenderla Persona_2 Persona_1 presso la casa abitata dai genitori alle 18.30 per riportarla presso la loro abitazione;
17) Vero che il signor alla presenza di amici, conoscenti e familiari, nel periodo fra l'inizio Controparte_1 dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 chiamava la signora “mia moglie”; T_
18) Vero che il signor nel periodo fra l'inizio dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 chiamava Controparte_1 la signora “mia moglie” alla presenza dei titolari e collaboratori dei ristoranti in AL T_ Org_4 OM (24022), Via Giuseppe Mazzini n. 41 e Arti, sito in ER (24122), Via Previtali n 5/7;
19)Vero che il signor nel periodo fra l'inizio dell'anno 2013 e il mese di aprile 2019 si recava Controparte_1 con la moglie ogni sabato sera presso i ristoranti sito in sito in AL OM Via Giuseppe Mazzini Org_4 n. 41 o Arti, sito in ER (24122), Via Previtali n 5/7;
20) Vero che nell'anno 2015 la signora il marito, i figli, il nipote e i consuoceri, signora T_ Persona_4 e hanno festeggiato il battesimo del piccolo presso il ristorante Persona_3 Parte_2 Org_5
allora sito in ER, Piazza Vecchia;
[...]
Si indicano quali testimoni sui capitoli da 1 a 20 i signori: presso Testimone_2 Organizzazione_6
sito in Scanzorosciate (24020), via F. Martinengo Colleoni n. 40; residente in
[...] Tes_3 Albino Via Talpino n. 6; residente in [...]; residente in [...]; presso , con Controparte_3 Controparte_4 sede in Villa di RI (24020), Via Papa Giovanni XXIII, n. 24; residente in [...]; residente in [...]; Testimone_4 Persona_3 residente in [...]; residente in [...] Gian Lorenzo Bernini n. 1; residente in [...] testimoni sui soli capitoli 18 e 19 i signori: presso Testimone_5 Controparte_5
, con sede legale in ER (24122) Via Zelasco 1; presso
[...] Controparte_5 Controparte_5
, con sede legale in ER (24122) Via Zelasco 1; , presso
[...] Controparte_6 [...]
con sede legale in ER (24122), Via Previtali n. 5/7; Claudia Brunelli, Controparte_7 presso con sede legale in ER (24122), Via Previtali n. 5/7. Controparte_7 Sulla vita coniugale: 21) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, il marito ha provveduto al mantenimento della moglie e le ha corrisposto somme in contanti per ogni sua necessità personale.
22) Vero che il ricorrente nel periodo sopra indicato ha provveduto al pagamento di ogni spesa necessaria al mantenimento della sua famiglia (fra le altre: cibo, utenze, domestica, assicurazioni, viaggi, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, scuole per i figli ecc.).
23) Vero che nel periodo sopra indicato il marito ha mantenuto la moglie e le ha consegnato denaro contante in eccesso rispetto al suo mantenimento per pagare i conti che ella intratteneva presso diversi negozi (ad esempio presso sito in Scanzorosciate via F. Martinengo Colleoni n. 40). Organizzazione_6
24) Vero che nei primi anni di matrimonio il signor ha corrisposto alla moglie la somma in contanti di CP_1 vecchie lire 1.500.000 per le sue spese personali.
25) Vero che con l'avvento della moneta unica sino a prima della separazione intervenuta nell'anno 2012 il signor ha corrisposto in contanti alla moglie la somma pari ad € 3.000 e, successivamente, € 4.500 per le sue CP_1 spese personali.
26) Vero che dal mese di aprile 2019 sino al mese di gennaio 2020 il signor ha corrisposto alla moglie CP_1 la somma di € 2.000 in contanti per il suo mantenimento.
27) Vero che durante la vita matrimoniale, sia prima della separazione che dall'anno 2013 e sino al mese di aprile
2019, i coniugi e la famiglia ha avuto quale collaboratrice domestica la signora Persona_5
28) Vero che la signora nel citato periodo si recava due volte la settimana presso la casa Persona_5 coniugale sita in Villa di RI Via Berlinguer n. 2.
29) Vero che in detto periodo la predetta trovava di sovente la signora in pigiama. T_
30) Vero che nel citato periodo nella casa coniugale si trovavano gli effetti personali, gli abiti e le scarpe della signora Parte_1
31) Vero che la signora nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno Persona_5 2019 ha visto la signora abitare presso la casa coniugale col marito Parte_1 Controparte_1
3 n. 963/2023 RG
32) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, i coniugi e la famiglia hanno frequentato ristoranti stellati
[...]
, sito in Brusaporto Via Cantalupa n. 17; sito a Canneto Sull'Oglio, Via Rinate n. Org_7 Controparte_8 Org_1 Org_1 15), boutique di alta moda ( , , centri estetici e parrucchieri); Org_8 Org_9
33) Vero che durante tutta la vita matrimoniale sia prima della separazione sia nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, i coniugi unitamente alla famiglia e ai figli hanno fatto viaggi e vacanze in Italia (Sardegna, Roma, Sicilia) e in località estere (Londra, Costa Azzurra, Miami, ); Org_12
34) Vero che durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, la signora quando non vi provvedeva la T_ collaboratrice domestica, si occupava della spesa per la famiglia (col denaro consegnatole all'uopo dal marito), provvedeva a cucinare e a pulire la casa;
35) Vero che la signora durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo T_ da gennaio 2013 ad aprile 2019, si è dedicata alla famiglia, alla casa e ai figli;
36) Vero che la signora durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel periodo T_ da gennaio 2013 ad aprile 2019, ha rinunciato alla vita professionale su richiesta del marito per dedicarsi alla casa e alla famiglia;
37) Vero che il signor durante tutta la vita matrimoniale, sia prima della separazione che nel Controparte_1 periodo da gennaio 2013 ad aprile 2019, ha potuto realizzarsi professionalmente anche grazie al contributo fornito alla vita familiare dalla moglie;
38) Vero che il signor dal principio dell'anno 2016 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 Controparte_1 giocava al Bingo.
39) Vero che durante la vita matrimoniale, dal principio dell'anno 2016 e sino al mese di aprile dell'anno 2019,
è stato il signor a introdurre la moglie al Bingo. Controparte_1 40) Vero che durante la vita matrimoniale, dal principio dell'anno 2016 e sino al mese di aprile dell'anno 2019, i coniugi andavano ogni settimana a giocare al Bingo. CP_1
41) Vero che nel periodo sopra indicato è stato il signor a portare la moglie al Casinò a Lugano Controparte_1 ove era solito giocare.
42) Vero che la signora è priva di occupazione lavorativa e ha 58 anni;
T_
43) Vero che la signora è priva di pensione, indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra entrata Parte_1 mensile che le consenta di mantenersi.
44) Vero che la signora attualmente priva di reddito deve provvedere da sola alle spese di prima necessità T_ e alimentari, oltre che a pagare le utenze domestiche.
45) Vero che la signora dal mese di maggio 2019 ad oggi (2021) vive sola. Parte_1
Si indicano quali testimoni sui capitoli sopra dedotti da 21 a 45 signori: presso Testimone_2 [...]
sito in Scanzorosciate Via F. Martinengo Colleoni n. 40; Organizzazione_6 Tes_3 residente in [...]; residente in [...]; CP_2 Persona_5 residente in [...]; presso Controparte_3 Controparte_9
, con sede in Villa di RI, Via Papa Giovanni XXIII, n. 24; residente in [...]di
[...] Testimone_1 RI (24020), Via Berlinguer n. 2; residente in [...]; Persona_3 Persona_1 residente in Villa di RI, Via Crotti;
residente in Bonate Sotto, Via Gian Lorenzo Bernini n. Parte_2 1.
La deducente chiede sin d'ora di venire chiamata a prova contraria in merito ai capitoli di prova avversari che dovessero venire ammessi. B.- Si insiste, poi, richiamata integralmente l'istanza di modifica in data 10.5.2022 (fascicolo di I grado dell'odierna attrice), affinché il Collegio voglia provvedere ex art. 177 CPC per i motivi in essa ampiamente dedotti e che si intendono qui richiamati, alla modifica dell'ordinanza istruttoria pronunciata in data 29.3.2022 e depositata in cancelleria in pari data disponendo l'ammissione delle istanze a prova contraria indiretta Cont formulate nell'interesse di parte resistente nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3 in quanto dedotte in replica ai capitoli avversari con i quali sono in stretta e logica relazione. La signora chiede che venga ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli formulati a prova contraria T_ indiretta (proseguendo nella numerazione precedente):
4 n. 963/2023 RG
46) Vero che negli anni 2018 e 2019 il figlio quando non c'era il padre, signor Testimone_1 CP_1
ha accompagnato la madre presso , sito in ER (24127), Via Per Grumello n. 45 ove
[...] Org_13 giocava unitamente alla predetta;
47) Vero che negli anni 2018 e 2019 il signor ha dato alla moglie e al figlio due/tre volte la settimana CP_1 denaro pari a € 400,00 alla volta per andare a giocare al Bingo, presso , sito in ER (24127), Org_13
Via Per Grumello n. 45; 48) Vero che negli anni 1997-2013 la signora si è recata alle riunioni scolastiche e ai colloqui coi T_ professori dei due figli presso le scuole elementari e medie site in Villa di RI in via Dosie n. 6 e li ha accompagnati a scuola;
49) Vero che dalla nascita dei figli (la primogenita è nata nel 1991 e il secondogenito nel 1997) la signora si è occupata della gestione della casa e dell'educazione dei predetti sino alla loro indipendenza ( è andata a Per_2 vivere da sola nel 2008, mentre la resistente ha accudito sino al 2019 quando ha lasciato l'abitazione Tes_1 familiare sita in Villa di RI, Via Berlinguer n. 2);
50) Vero che durante tutta la loro vita scolastica, con riferimento al periodo delle scuole elementari e medie dei figli e (dal 1997 al 2013), questi ultimi hanno praticato attività sportive (pallavolo e danza Jessica Per_2 Per_5 e calcio Christian) di durata complessiva di due mesi la prima e un mese il secondo;
51) Vero che dalla nascita dei figli (dal 1991) e sino all'anno 2019, la signora ha provveduto a fare la T_ spesa comprando alimenti, farmaci e beni di prima necessità;
52) Vero che dalla nascita dei figli (dal 1991) e sino alla loro indipendenza, la signora si è occupata anche T_ della salute dei predetti chiamando a casa il medico di famiglia, dr. per farli visitare;
Persona_6
53) Vero che negli anni successivi al 1991 e sino all'indipendenza dei figli, la famiglia mangiava nei fine settimana al ristorante e durante la settimana a casa consumando pasti preparati dalla signora T_
54) Vero che mai la signora ha assistito il fratello, signor in ospedale fra il Testimone_6 Controparte_1 15.2.2005 e il 15.3.2005 e a casa durante la convalescenza;
55) Vero che la signora ha assistito il marito, signor in ospedale fra il 15.2.2005 Parte_1 Controparte_1
e il 15.3.2005 e a casa durante la convalescenza;
56) Vero che la signora nel febbraio 2005 in occasione dell'operazione chirurgica subita dal marito Parte_1 ed effettuata dal dr. medico urologo presso gli di ER, ha parlato con Persona_7 Org_14 quest'ultimo professionista all'esito dell'operazione per informarsi circa le condizioni di salute del resistente;
57) Vero che la signora dal mese di maggio 2019 vive da sola sia di giorno che di notte nell'abitazione T_ che occupa. Si indicano sui predetti capitoli dal n. 46 al n. 53 i signori: presso Testimone_2 Organizzazione_6
sito in Scanzorosciate Via F. Martinengo Colleoni n. 40; residente in
[...] Testimone_1
Villa di RI Via Berlinguer n. 2; sul capitolo n. 51 i signori presso , Testimone_7 Organizzazione_15 sita in Scanzorosciate via Spinellli n. 2; dr. presso sita in Villa di RI Testimone_8 Org_16 via Locatelli n. 5; sul capitolo n. 54 la signora residente in [...]
residente in [...]; sui capitoli nn. 55 e 56 il dr. Testimone_1 Persona_7 con studio in ER via Paleocapa n. 3/D; sul capitolo n. 57 il signor residente in [...] e la signora presso Testimone_2 Organizzazione_17
sito in Scanzorosciate Via F. Martinengo Colleoni n. 40.
[...] C.- Si insiste per il confronto fra i testimoni residente in [...]
n. 2, residente a [...] e residente a Tes_9 Testimone_2 Scanzorosciate in Via Vittorio Alfieri n. 7, già richiesto per iscritto all'udienza del 7.3.2023 a causa della evidente contraddittorietà delle testimonianze rese;
Si chiede che il Giudice ordini, ex art. 210 Cod. Proc. Civ., ai soggetti di seguito indicati l'esibizione in giudizio dei documenti dettagliatamente individuati, atteso che l'acquisizione di essi è necessaria al fine di consentire l'esatta individuazione dell'assegno per la moglie (nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di avvenuta riconciliazione) disponendo, laddove necessario, anche accertamenti a mezzo della Guardia di
Finanza:
-All' Direzione Provinciale di ER, con sede in ER Organizzazione_18 Organizzazione_19
(24121), Via Bonomelli n 1/3, le dichiarazioni dei redditi presentate dal signor e relative agli Controparte_1 anni dal 2011 al 2016, nonché di tutti i rapporti intrattenuti da quest'ultimo negli ultimi dieci anni con intermediari finanziari in qualità di delegante o delegato;
5 n. 963/2023 RG
- alle società P.I. , con sede legale in Villa di RI (24020), Via Don Parte_3 P.IVA_1
Pietro Agazzi n. 1/3 e alla società P.I. , con sede lega le in Villa di RI (24020), Parte_4 P.IVA_2 Via Pietro Agazzi n. 1/3, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, l'esibizione della documentazione attestante la situazione patrimoniale e contabile relativa alle società̀ per il periodo relativo agli ultimi dieci anni, oltre all'esibizione del libro giornale e degli inventari relativo al medesimo periodo, nonché́ l'esibizione del libro cespiti o documento equiparato attestante gli acquisti relativi a beni delle società̀ nel periodo 2011-2021;
- alla Questura di ER, in persona del Questore, con sede in ER Via Noli n. 26, l'esibizione della comunicazione relativa alla presenza della signora e del signor presso il Parte_1 Controparte_1 [...]
, sito in Villa di RI Via P. Cavalli n. 38 per il periodo compreso fra agosto 2012 e marzo 2013; Org_3
- Alla Questura di NZ, in persona del Questore, con sede in NZ Via Montevecchia n. 22, l'esibizione della comunicazione relativa alla presenza della signora e del signor presso il motel Parte_1 Controparte_1Org_
sito Caponago Viale NZ n. 15 per il periodo compreso fra agosto 2012 e marzo 2013;
- a P.I. , Filiale di Villa di Controparte_11 P.IVA_3
RI (24020), Via Locatelli n. 55, ABI 08869, CAB 53740, gli estratti e i movimenti relativi agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Parte_5
[.
, P.I. , Filiale di Villa di RI Via Locatelli n. 55/A, Angolo Via Cavalli, gli estratti Org_20 P.IVA_4 e i movimenti relativi agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1
-a , P.I. , Filiale di Villa di RI Via Santuario n. 1, gli estratti e i movimenti Organizzazione_21 P.IVA_5 relativi agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1
, P.I. , con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, gli estratti e i movimenti relativi Org_22 P.IVA_6 agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1
- a , P.I. , filiale di Villa di RI Via Dosie n. 6, gli estratti e i movimenti relativi Controparte_12 P.IVA_7 agli ultimi dieci anni del conto corrente, deposito titoli, carta di credito, bancomat, carta prepagata e, comunque, di tutto ciò di cui risulti intestatario il signor Controparte_1 Si chiede, altresì, che venga disposta idonea consulenza tecnica sul patrimonio mobiliare (comprensivo di conti e deposito titoli), quote societarie e immobiliare del ricorrente al fine di determinarne l'effettiva capacità reddituale di quest'ultimo, in base al seguente quesito: “Proceda il consulente alla stima della capacità patrimoniale del signor valutando l'attuale situazione delle società P.I. Controparte_1 Parte_3
, con sede legale in Villa di RI via Don Pietro Agazzi n. 1/3 e P.I. , P.IVA_1 Parte_4 P.IVA_2 con sede lega le in Villa di RI Via Pietro Agazzi n. 1/3; a valutare, se del caso con l'ausilio di uno stimatore, le proprietà immobiliari riconducibili a per l'intero o pro quota riferendo se da tali cespiti vengono CP_1 percepiti redditi o chi ne sia fiscalmente beneficiario;
a verificare lo stato dei rapporti del signor Controparte_1 con gli istituti finanziari di seguito indicati: a , P.I. , filiale di Villa di RI (24020), Org_20 P.IVA_4 Via Locatelli n. 55/A, angolo via Cavalli, a Controparte_11
, P.I. , filiale di Villa di RI (24020), Via Locatelli n. 55, , P.I. , P.IVA_3 Organizzazione_21 P.IVA_5 filiale di Villa di RI (24020), Via Santuario n. 1, , P.I. , con sede legale in Roma, Org_22 P.IVA_6 Viale Europa n. 190, a , P.I. , filiale di Villa di RI (24020), Via Dosie n.
6. Controparte_12 P.IVA_7
Qualora i rapporti non siano più in essere provveda il consulente alla relativa ricostruzione con evidenziazione dei movimenti degli ultimi dieci anni. Con riferimento a questo ultimo punto, qualora il consulente non riesca ad acquisire quanto necessario per inadeguata collaborazione o mancata messa a disposizione dei dati necessari, riferirà immediatamente al Tribunale che provvederà, per le vie brevi, ad incaricare la coattiva acquisizione da parte della Guardia di Finanza”. Si insiste, comunque, per l'acquisizione del file audio relativo alla registrazione di una conversazione intervenuta fra il signor e la signora Testimone_1 Parte_1
-Spese di causa rifuse, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA: Nel merito:
- Rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata.
6 n. 963/2023 RG
- Respingere in ogni loro parte le domande, tutte, sviluppate dall'appellante.
- Confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
In via istruttoria:
-Ferma restando l'opposizione ai capitoli di prova, alle istanze ex art. 210 c.p.c. e alla CTU tecnica nonché alla richiesta di confronto tra i testi e di produzione di file audio formulati da controparte, si chiede l'ammissione dei soli capitoli di prova non ammessi con l'ordinanza del 29.3.2022, capitoli per interrogatorio formale e per testi dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 13.12.2021, con i testi ivi indicati, anche a prova contraria. In ogni caso:
- Spese e compensi professionali del presente grado di giudizio interamente rifusi.
- Con le più ampie riserve di legge sotto il profilo sia del merito che istruttorio.
PROCURATORE GENERALE: il Tribunale ha motivato in maniera corretta sia in relazione alla eccezione di improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dovendo rimarcarsi che, ai fini della riconciliazione, rilevano non incontri o frequentazioni tra i coniugi, ma solo una concreta e reale ripresa delle relazioni materiali e spirituali, essendo insufficiente anche uno sporadico rapporto sessuale, comunque, nella fattispecie, indimostrato), sia in relazione alla insussistenza dei presupposti per attribuire alla appellante un assegno divorzile;
chiede, pertanto, il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e contraevano matrimonio concordatario il 6.9.1986 e dalla loro unione Controparte_1 Parte_1 coniugale nascevano i figli (12.9.1991) e (23.9.1997), oggi maggiorenni e autonomi Per_2 Per_5 economicamente.
Nel settembre 2012 i coniugi si separavano consensualmente alle seguenti condizioni: affidamento del figlio (ancora minorenne) ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, il quale Per_5 s'impegnava in modo esclusivo al suo mantenimento sia per le spese ordinarie che straordinarie;
assegnazione della casa coniugale al marito;
rinuncia reciproca dei coniugi a qualsiasi contributo al loro mantenimento, dichiarando gli stessi di essere economicamente autonomi.
Con ricorso depositato il 16.6.2020 chiedeva al Tribunale di ER di pronunciare Controparte_1 lo scioglimento del matrimonio senza altra statuizione accessoria. Deduceva che non vi era stata sino alla presentazione del ricorso alcuna riconciliazione tra i coniugi e che era impossibile ricostruire la comunione materiale e spirituale. Evidenziava che la propria situazione economica era molto peggiorata rispetto a quella esistente in pendenza del giudizio di separazione in quanto aveva rilasciato in data 8.2.2012 in favore del una fideiussione personale a concorrenza di euro Organizzazione_23
2.500.000 a garanzia del mutuo concesso dalla alla Società Tale società CP_11 Parte_6 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di ER del 5.6.2015 e l'istituto di credito, in forza della fideiussione, aveva agito nei suoi confronti al fine di tutelare il proprio credito. Il
[...] aveva instaurato dinnanzi al Tribunale di Cremona procedimento monitorio all'esito Organizzazione_23 del quale gli era stato ingiunto di pagare alla banca euro 2.322.643,69 e, a fronte di detto provvedimento, era stata iscritta ipoteca giudiziale per € 600.000 sui suoi beni immobili. Rilevava che la aveva T_ acquistato nel 2008, con denaro del ricorrente, un immobile per euro 490.000, poi rivenduto nel luglio
2011 alla somma di euro 630.000. A seguito di tale vendita la moglie aveva acquistato un immobile sito in Villa di RI alla cifra di euro 250.000 ed erano avanzati alla moglie euro 380.000, pertanto poteva ritenersi che la disponesse di mezzi adeguati. Infine, la resistente aveva intrapreso una nuova T_ relazione con una terza persona con la quale dal novembre 2018 aveva iniziato una stabile convivenza.
7 n. 963/2023 RG
Si costituiva ritualmente in data 16.4.VI AN che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda di divorzio, rilevando che lei e il marito subito dopo la separazione si erano riconciliati.
In subordine chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di euro 3.000 mensili. Deduceva che dal 2013 sino all'aprile 2019, per ben sei anni, lei e il marito erano tornati a vivere insieme e ad essere una coppia a tutti gli effetti;
tra l'altro il ricorrente aveva dichiarato il coniuge a proprio carico nelle dichiarazioni fiscali sia nell'anno 2017 sia nell'anno 2018. Stante l'avvenuta riconciliazione, alla luce del fatto che la resistente non aveva mai lavorato essendo casalinga, il ricorrente aveva provveduto al mantenimento della moglie e le aveva corrisposto mensilmente fino all'aprile 2019 la somma di euro 4.500 per le sue spese personali e, successivamente, quando la coppia si era di fatto separata, la somma di € 2.000 sino al mese di gennaio 2020. Evidenziava che il ricorrente aveva disposto e disponeva di sostanze che gli consentivano di effettuare numerose operazioni immobiliari, che disponeva di elevati redditi e patrimoni essendo titolare di quote diverse aziende tra cui la che nell'anno di Parte_4 esercizio 2019 aveva registrato un risultato di esercizio positivo pari ad € 101.146. Riferiva che in sede di separazione i coniugi si erano dichiarati economicamente autonomi ma che i provvedimenti emessi in sede di separazione che contengono rinuncia alla corresponsione di un assegno di mantenimento non sono vincolanti per il successivo procedimento di divorzio. Non era stato il marito ad estinguere il mutuo sull'immobile sito in ER in via Tasso n. 50 /A, ceduto dalla resistente nel 2018, avendovi la stessa provveduto personalmente, come previsto dallo stesso atto di compravendita in data 23.7.2018. La separazione aveva comportato per la resistente impoverimento e aveva reso ancor più evidente il notevolissimo divario reddituale già esistente fra i coniugi. Infatti, ella aveva venduto l'immobile sito in Villa di RI ed era andata a vivere in un appartamento in affitto pagando un canone di locazione mensile di euro 600 e spese condominiali annue pari ad euro 800: Infine, di comune accordo con il non CP_1 aveva mai lavorato al fine di poter dare contributo alla famiglia e ora non era più in età da lavoro: chiedeva pertanto la somma di euro 3.000 mensile a carico del marito e negava di convivere con altro uomo.
Il Presidente con provvedimento adottato il 29.4.2021 riteneva l'eccepita riconciliazione fosse una circostanza contestata e non provata e riteneva non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della T_
Veniva svolta istruttoria mediante prova testimoniale assunta alle udienze del 7.2.2023 e del 7.3.2023.
Con sentenza n. 1824/2023, il Tribunale di ER pronunciava lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra le parti e condannava a corrispondere al ricorrente le spese di lite che Parte_1 liquidava in euro 7.616.
Osservava:
. l'asserita riconciliazione non risultava provata: infatti la resistente aveva affermato che i coniugi, successivamente alla separazione personale, si erano riconciliati, deducendo genericamente che gli stessi
“dall'anno 2013 e sino al mese di aprile dell'anno 2019 (…) sono tornati a vivere insieme e ad essere una coppia a tutti gli effetti” e in particolare che costoro “facevano uscite insieme ai figli e agli amici, avevano una vita intima, facevano viaggi e vacanze”, ma non aveva offerto alcuna prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare. All'udienza di comparizione personale dei coniugi la non era riuscita a collocare temporalmente (ricordandone il mese ma non l'anno) i T_ viaggi fatti con la famiglia e il ricorrente aveva contestato tali affermazioni precisando, fra l'altro, che i viaggi citati risalivano all'anno 2010, anteriormente alla separazione. Anche i figli della coppia, escussi come testi, avevano confermato che dopo la separazione i genitori non avevano più convissuto. Doveva quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi era durata ininterrottamente per il periodo
8 n. 963/2023 RG
previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come 6 modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita.
. circa la domanda di assegno divorzile proposta dalla questa non aveva dedotto alcunché in T_ ordine alle aspettative professionali sacrificate a vantaggio del marito e dei figli, né aveva descritto il contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale del marito e tra l'altro la resistente disponeva fin dall'epoca della separazione consensuale di risorse sufficienti al proprio mantenimento: infatti in sede di separazione consensuale non era stato previsto alcun contributo al mantenimento della moglie. Dal 2012 la stessa non aveva percepito alcunché dal marito e del fatto che la percepisse dal marito euro 2.000 al mese nel tempo della separazione non era provata. La T_ disponeva di rilevante liquidità, anche in considerazione del fatto che nel 2018 aveva speso T_ soltanto una parte della somma di euro 630.000 ricavata dalla vendita dell'appartamento di ER (euro 254.041,38 per estinguere il mutuo ed euro 250.000 per comprare un altro appartamento, per complessivi euro 504.041,38), cosicché erano residuati euro 125.958,62. Somma alla quale doveva essere aggiunta quella percepita a seguito della vendita del febbraio 2021 dell'immobile di Villa di RI (almeno euro 250.000). Per quanto concerneva invece la situazione reddituale del ricorrente, dalla più recente dichiarazione dei redditi risultava un reddito medio mensile di circa euro 4.000 ma egli era debitore di oltre due milioni di euro in forza di titolo giudiziale quale fideiussore di una società fallita.
. le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano poste a carico della resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data 20.10.2023 Parte_1 concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2023 , che Controparte_1 chiedeva il rigetto del gravame.
In data 8.1.2024 il P.G. rendeva le conclusioni indicate in epigrafe.
All'udienza del 16.1.2024, le parti personalmente non comparivano, i difensori insistevano nelle proprie conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante evidenzia:
. l'autocertificazione prodotta in giudizio dal marito, nella quale lei aveva dichiarato di essere “separata dal 2012” nulla poteva attestare, posto che nel momento in cui ella aveva compilato l'autocertificazione per il suo stato civile era di fatto separata.
. dopo che lei ad aprile 2019 aveva lasciato l'abitazione famigliare e fino al gennaio 2020 il marito la aveva mantenuta e dalla copia degli estratti del conto corrente a lei intestato emergeva che il marito le aveva accreditato l'importo di € 10.000 con la causale “regalo”, cosa che dimostrava pacificamente che la coppia si era riconciliata. Non era vero quanto asserito dal marito in I grado, ovvero che questi si sarebbe limitato a pagare solo alcune spese effettuate in diversi negozi e il documento, prodotto peraltro solo in copia e non in originale sub doc. 17 allegato alla seconda memoria istruttoria di controparte, era stato da lei disconosciuto ai sensi dell'art. 214 CPC.
. nonostante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 CPC lei avesse richiesto l'ammissione della prova per testi, le istanze ex art. 210 CPC e l'interrogatorio formale su circostanze idonee a fornire ampia prova dell'avvenuta riconciliazione, il Tribunale aveva ammesso solo due capitoli non consentendole così di fornire la prova in ordine all'avvenuta riconciliazione. Aveva anche presentato, oltre alla richiesta di prova testimoniale e per interrogatorio formale, istanza ex art. 210 CPC alla Questura di ER e a quella di NZ (esibizione delle comunicazioni circa l'assidua presenza della e del T_ CP_1
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presso due motel nel primo periodo relativo alla loro riconciliazione) ma le istanze non erano state considerate.
. all'udienza del 7.3.2023 la aveva chiesto il confronto fra i testimoni T_ Tes_9 Tes_2
e ma il confronto era stato negato senza idonea motivazione. Le dichiarazioni
[...] Testimone_1 rese dalla teste , figlia della coppia, erano inattendibili perché la ragazza nutriva nei Persona_2 confronti della madre un immotivato astio (in udienza aveva dichiarato che la madre le aveva “rovinato la vita”). Così come erano poco attendibili le dichiarazioni rese dalla testimone dipendente Tes_9 dell'azienda in cui l'appellato deteneva il 90% delle quote societarie, la quale aveva affermato di avere visto spesso il ricorrente che si recava a casa della propria madre dopo l'orario di lavoro (che si protraeva dalle 7.30 alle 18.30/19.00, circostanza del tutto strana e che andava valutato sul profilo dell'attendibilità). In ogni caso, le dichiarazioni della teste che aveva asserito di avere visto Tes_2 direttamente, non per circostanze a lei riferite, il ricorrente presso la casa coniugale alle ore 20.00-20.30 contrastava con quanto affermato dalla testimone Circa il fatto che la teste avesse Tes_9 Tes_2 riferito circostanze apprese de relato actoris (dalla ricorrente) “…la deposizione "de relato actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata -, come avvenuto nella specie con riferimento alla testimonianza (OMISSIS) -, da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità (Cass. n. 4618/96; n. 4306/2001; n. 11844/2006)”.
. quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Tribunale lo aveva negato sulla base dall'asserita inosservanza dell'onere probatorio posto a carico della senza però che fossero stati ammessi i T_ numerosi capitoli di prova dedotti per dimostrare l'assunto della resistente. Vi erano capitoli di prova relativi al mantenimento in favore della moglie al quale il marito aveva sempre provveduto sia prima della separazione che successivamente durante il periodo di riconciliazione.
. quanto al fatto che in sede di separazione consensuale nel 2012 i coniugi non avessero concordato un assegno di mantenimento per la moglie, la giurisprudenza afferma che la rinuncia all'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione è irrilevante alla luce dell'autonomia dei procedimenti di separazione e divorzio: non si può quindi far discendere l'autosufficienza economica di uno dei coniugi dalla sola rinuncia all'assegno avvenuta in precedenza da parte dello stesso. Inoltre tra il giudizio di separazione e quello di divorzio erano passati ben otto anni, durante i quali la situazione economica dell'appellante era peggiorata (la somma di € 630.000, ottenuta a seguito dell'alienazione dell'immobile ubicato in Via Torquato Tasso a ER, era stata utilizzata per estinguere il mutuo gravante su di esso (€ 254.041,38) e per acquistare e arredare quello sito in Villa di RI (€ 250.000), via Cavalli n. 26 ove ella aveva abitato fino al mese di febbraio 2021 (successivamente aveva dovuto vendere anche questa casa per far fronte alle difficoltà aggravate dalla mancanza di entrate). Ora l'appellante si trovava fortemente in difficoltà dovendo provvedere al pagamento dell'abitazione condotta in locazione (€ 600 mensili), alle spese condominiali annuali (€ 800), nonché alle utenze, oltre alle spese alimentari e di prima necessità. Inoltre l'appellante aveva sessant'anni ed era priva di esperienza lavorativa.
. il aveva ricoperto dall'8.10.2008 al 15.1.2018 la carica di consigliere con ogni potere di CP_1 amministrazione a firma disgiunta della società in liquidazione, cancellata dal Organizzazione_24 registro delle imprese il 25.10.2018, oltre al ruolo di liquidatore della società , Organizzazione_25 cancellata dal registro delle imprese in data 19.11.1996. Dall'anno 1985 era socio amministratore della che si occupa di compravendita di beni immobili e amministratore unico, Parte_3 nonché socio al 90%, della società che si occupa di commercio all'ingrosso di rottami Parte_4
e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale. La nota integrativa al bilancio depositato dalla relativo all'anno 2019 aveva evidenziato un risultato di esercizio positivo pari ad € Parte_4
101.146. Il era proprietario di diversi immobili siti nel Comune di Villa di RI e per due di CP_1 questi - di cui l'appellante era stata proprietaria con il marito al 50%, - il marito le aveva imposto di donargli la di lei quota. Inoltre il matrimonio era durato trentatré anni, considerando anche il periodo della riconciliazione avvenuto subito dopo la separazione.
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. il Tribunale, da ultimo, non aveva considerato il contributo fornito dalla alla vita familiare e T_ all'attività professionale del marito consentendogli di dedicarsi alla propria azienda, ruolo che aveva svolto d'accordo col marito.
evidenzia che entrambi i figli e in sede testimoniale avevano Controparte_1 Per_2 Tes_1 confermato che il padre ogni giorno, dal 2013 all'inizio dell'anno 2019, aveva pernottato presso l'abitazione della di lui madre che raggiungeva alla fine della propria attività lavorativa. Negli stessi termini si era espressa anche la teste Unica testimonianza contraria era quella di Tes_9 Tes_2
la quale però non aveva riferito circostanze di cui aveva avuto conoscenza diretta, ma de relato
[...] actoris. Unica circostanza diretta riferita dalla teste era di “aver visto spesso il signor fumare CP_1 nel porticato esterno della casa”, dal che non si poteva fare discendere la riconciliazione dei coniugi, tra i quali, come riferito dal figlio , vi erano rapporti tutt'altro che pacifici (“…. ma a quell'epoca Tes_1 tra i miei genitori c'era una guerriglia ...”). Ove anche le circostanze riferite dalla teste fossero Tes_2 state ritenute vere, non sarebbero state comunque idonee e tanto meno sufficienti a dar prova della avvenuta riconciliazione.
Quanto alla situazione economica, l'appellato era vessato da un debito personale di oltre 2.000.000 di euro nei confronti del i suoi immobili erano stati ipotecati e dalle sue dichiarazioni dei Org_23 redditi si ricavava un'entrata mensile di circa €. 4.000, del tutto insufficiente a coprire l'esposizione di cui era gravato. La pacificamente nel 2018 aveva introitato € 630.000 dalla vendita di un T_ immobile, somma con la quale avrebbe potuto garantirsi un dignitoso stile di vita sicché non ricorreva la funzione “assistenziale” sottesa alla corresponsione dell'assegno di divorzio, che strideva con la titolarità di una somma di denaro talmente ingente.
Infine il motivo di appello avente ad oggetto l'asserita ma inesistente riconciliazione - ampiamente smentita dalle risultanze processuali - e la mancata disponibilità a qualsiasi ipotesi di accordo conciliativo (rifiuto espresso nel corso dell'udienza del 29.3.2022) giustificavano, oltre che la sanzione ex art. 96, 3° comma CPC., l'integrale rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
La Corte osserva: Circa il motivo di appello relativo all'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, va evidenziato che la riconciliazione ai fini dell'art. 157 CC implica la ricostruzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazioni reciproche che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione1 è nel senso che “non sono sufficienti ripetute occasioni di incontro e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” e che per provare la riconciliazione tra coniugi separati non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratteristici della vita coniugale2. La Cassazione ha affermato anche che non è sufficiente il mero incontro nei fine settimana e nelle vacanze (Cass.
4056/97), né visite giornaliere per motivi umanitari (Cass. 11722/93) e che neppure la condivisione di un appartamento o la corresponsione di somme di denaro sono sufficienti, non dimostrando il ripristino del “consortium vitae” (Cass. 3323/2000); ancora, neppure basterebbe un occasionale rapporto sessuale (Cass. 12277/2000) né la convivenza a scopo sperimentale (Cass. 19497/2005). Gli effetti della separazione, insomma, cessano solo ove avvenga un completo ripristino dei rapporti spirituali e materiali
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(comune organizzazione domestica e rapporti sessuali) che caratterizzano il vincolo matrimoniale (Cass. 12314/2007).
Ciò premesso, la Corte ritiene che nel caso in esame non sia risultato provato che dopo la separazione i due coniugi abbiano ripreso una relazione connotata da “affectio coniugalis”: le dichiarazioni rese all'udienza del 28.4.2021 dalle due parti non hanno apportato elementi utili ai fini della decisione dal momento che la sig.ra ha affermato che dopo circa sei mesi dalla separazione il marito aveva T_ cominciato a corteggiarla e che un anno dopo il marito, essendosi loro riconciliati, era tornato nella casa coniugale dove lei aveva continuato ad abitare col figlio e che da allora avevano ripreso a vivere Per_5 come marito e moglie fino a Pasqua 2019, quando lei se ne era andata avendo il marito un'altra donna, aggiungendo che comunque il marito fino a settembre 2019 aveva continuato a versarle circa 2.000 euro al mese. Invece il sig. ha affermato che la convivenza tra lui e la moglie non era ripresa neppure CP_1 per un giorno e che capitava che lui entrasse nella casa coniugale, ma solo per cambiarsi di abito poiché il magazzino dove la sua ditta custodiva il materiale ferroso era adiacente alla casa coniugale.
Sono stati sentiti quattro testimoni e, come evidenziato dal giudice di I grado, la figlia ha Per_2 dichiarato che tra il 2013 e il 2019 il padre pernottava presso la casa della di lui madre e che lei era in grado di affermare questo con certezza perché abitava in un alloggio adiacente a quello della nonna e vedeva che l'auto del padre veniva parcheggiata sotto la casa della nonna verso le ore18.30 e la vedeva andare via verso le 7 della mattina successiva. Anche a volere considerare la teste poco attendibile, avendo la stessa ammesso nel corso della deposizione di essere in pessimi rapporti con la madre, il teste l'altro figlio della coppia, ha dichiarato che lui tra il 2013 e il 2019 viveva con la Testimone_10 mamma nella casa coniugale di via Berlinguer e che il padre durante il giorno a volte entrava in casa per cambiarsi e poi andava poi al lavoro;
ha aggiunto che a volte il padre pranzava nella casa coniugale, ma che in quegli anni il padre dormiva a casa della propria madre (nonna paterna del teste) “tutte le notti” e che lui poteva affermarlo sia perché il padre glielo aveva riferito sia perché vedeva l'auto del padre parcheggiata fuori dalla casa della nonna. Che il vivesse dalla propria madre tra il 2013 e il CP_1
2019 è stato confermato dalla teste dipendente del la quale ha affermato di potere Tes_9 CP_1 dire questo perché in più occasioni, andando al lavoro, aveva visto il uscire dalla casa della
CP_1 madre, così come le era capitato di uscire dal luogo di lavoro insieme al e di vederlo
CP_1 raggiungere la casa della di lui madre, precisando che per tornare a casa lei e il facevano lo
CP_1 stesso percorso. Solo la teste amica da molti anni della ha raccontato che Testimone_2 T_ l'amica le aveva riferito di essersi riconciliata col marito, che le era capitato di vedere il fumare
CP_1 sul porticato della casa dell'amica e che nel luglio 2018 la le aveva detto di avere avuto nei giorni T_ precedenti un rapporto intimo col marito il quale in quel periodo pernottava presso la casa coniugale, anche se ha dichiarato di sapere che il per un certo periodo tra il 2013 e il 2019 aveva pernottato
CP_1
a casa della di lui madre.
Premesso che neppure le testi e possono essere ritenute totalmente “neutrali” dal Tes_9 Tes_2 momento che la prima all'epoca della deposizione era da molti anni dipendente del la seconda CP_1 era amica intima della rimane comunque il fatto che tre testi su quattro hanno dichiarato che il T_ tra il 2013 e il 2019 pernottava stabilmente a casa della di lui madre e che custodiva i propri CP_1 abiti da lavoro presso la casa coniugale sicché in qualche occasione vi si recava. Probabilmente il teste più attendibile è il quale, al contrario della sorella, non ha espresso nel corso della deposizione Per_5 alcun risentimento nei confronti della madre con la quale ha vissuto fino al 2019/2020 (essendosi poi lei trasferita in altro alloggio) e che ha dichiarato che tra il 2013 e il 2019 il padre dormiva a casa della nonna
“tutte le notti” e che in quegli anni tra i genitori c'era “guerriglia”. E la Corte rileva che, avendo in quel periodo vissuto con la madre, se tra i genitori fosse ripresa una convivenza e vi fosse stata tra loro una vera riconciliazione con ripristino a tutti gli effetti della relazione coniugale, se ne sarebbe Per_5 accorto.
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Quanto alla teste come rilevato dal Tribunale, il nucleo della sua deposizione attiene a Tes_2 circostanze riferitele dalla (testimonianza “de relato ex parte”) e, non essendo tali circostanze T_ risultate suffragate da altri elementi probatori, la testimonianza non ha valore. Il fatto poi che la Tes_2 abbia visto personalmente il fumare sul porticato esterno della casa della moglie evidentemente CP_1 non prova l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi visto che, come si è visto, il aveva accesso CP_1 alla casa della moglie. Deve invece senz'altro ritenersi provato che i due coniugi dopo la separazione e almeno fino al 2019, mantennero una buona relazione: ciò lo si ricava dal fatto che il entrava abitualmente nella casa CP_1 di via Berlinguer, dove abitavano la moglie e , per prendere i propri abiti da lavoro e forse qualche Per_5 volta anche per pranzare (come ha affermato ). E' altresì emerso che, nonostante in sede di Per_5 separazione consensuale fosse stato previsto che nessun assegno sarebbe stato versato alla moglie la quale si era dichiarata economicamente autonoma, nondimeno (v. estratti conto della da gennaio T_
2012 a aprile 2016) il versava sul conto corrente della moglie pressoché mensilmente cifre CP_1 variabili di circa 1.000 - 2.000 euro in contanti e che il 18.3.2016 accreditò sul conto della moglie 10.000 euro: la ha affermato che tali versamenti venivano effettuati dal marito e il non ha T_ CP_1 efficacemente smentito tale affermazione limitandosi a sostenere che aveva solo cercato di saldare i debiti contratti dalla moglie la quale era affetta da “shopping compulsivo” (circostanza quest'ultima non smentita dalla . T_
Alla luce di tutte le risultanze istruttorie la Corte ritiene che non si possa ritenere raggiunta con sufficiente grado di certezza la prova – il cui onere gravava sulla - che dopo la separazione i coniugi avessero T_ ripreso un rapporto con le caratteristiche di una relazione coniugale: non è emersa la prova che la coppia avesse ripreso a vivere insieme, ma solo che il frequentasse la casa della moglie, adiacente al CP_1 magazzino nel quale lavorava. Né i periodici versamenti in denaro effettuati dal in favore della CP_1 moglie dopo la separazione rappresentano elemento dal quale inequivocabilmente possa essere desunta la riconciliazione tra i coniugi: nonostante la coppia avesse in sede di separazione consensuale concordato che il marito non versasse nulla alla moglie, è infatti possibile che la coppia avesse concordato che, al di là di quanto previsto in sede di separazione, la – che pacificamente non aveva alcun T_ reddito - fosse mantenuta dal marito che le avrebbe versato periodiche somme in contanti. Del resto in sede di separazione consensuale era previsto che anche la casa di via Berlinguer rimanesse in uso al marito mentre vi aveva continuato ad abitare la col figlio. T_
Quanto ai numerosi capitoli di prova testimoniale dedotti dalla in I grado e non ammessi dal GI, T_ la Corte rileva che i due capitoli di prova ammessi3 contenevano le circostanze davvero rilevanti che avrebbero portato, se confermate in sede testimoniale, a far ritenere provata la ripresa della relazione matrimoniale mentre le circostanze dedotte negli altri capitoli non ammessi4, anche se provate, non porterebbero a una differente conclusione: invero, dato per pacifico che la coppia era rimasta in buoni rapporti, il fatto che i due coniugi possano avere continuato ad avere una certa frequentazione cenando e pranzando insieme e magari anche trascorrendo periodi di vacanza insieme unitamente a figli e al nipotino (figlio di ) - situazione non infrequente soprattutto in caso di coppie separate Per_2 consensualmente -, non sarebbe sufficiente a fare ritenere raggiunta la prova che la coppia si era ricongiunta riprendendo una relazione di tipo coniugale. n. 963/2023 RG
Passando ad esaminare la domanda della sig.ra di riconoscimento di un assegno divorzile, come T_
è noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287 del 2018 ha affermato che l'assegno divorzile ha una natura composita che deve essere apprezzata ricorrendo a tutti i parametri indicati nell'art. 5 comma VI legge 898/1970, ovvero ha natura assistenziale (parametro “condizioni dei coniugi e redditi di entrambi”), natura compensativa - perequativa (parametro “contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi”) e infine natura risarcitoria (parametro “ragioni della decisione”). Ebbene, nel caso in esame i coniugi si sono sposati nel 1986 e hanno avuto due figli, (nata nel Per_2
1991) e (nato nel 1997). La coppia è addivenuta a separazione consensuale nel 2012, quindi Per_5 dopo 26 anni di matrimonio: nonostante in sede di separazione consensuale i due coniugi si fossero dichiarati economicamente autonomi e non fosse stato previsto in favore della moglie alcun assegno di mantenimento, è pacifico che la non ha mai lavorato nel corso del matrimonio essendosi sempre T_ occupata della famiglia (e infatti risulta che il marito ha continuato spontaneamente a versarle anche dopo la separazione non irrilevanti somme di denaro pressoché ogni mese). Il invece è sempre CP_1 stato imprenditore (dal Registro delle Imprese risulta avere rivestito la carica di liquidatore in società ora cancellate e che dal 1985 è socio amministratore della - che si occupa di Parte_3 compravendita di immobili - e dal 2011 è amministratore unico della - che si occupa di Parte_4 commercio all'ingrossi di rottami e prodotti metallici -): insomma, mentre il ha svolto attività CP_1 di imprenditore garantendo un buon tenore di vita alla famiglia, la invece non ha mai lavorato T_ dedicandosi alla casa e alla famiglia, circostanza non contestata dal Né assume rilievo a tale CP_1 proposito la circostanza che ora la e la figlia non intrattengano alcun rapporto (per motivi T_ Per_2 che nessuno dei due coniugi ha spiegato negli atti).
La situazione è immutata anche oggi perché, anche dopo la separazione del 2012, di fatto il CP_1 come si è detto, ha continuato a sostenere economicamente la moglie fino a settembre 2019 e oggi la ha 60 anni e nessuna pregressa esperienza professionale sicché ovviamente l'inserimento del T_ mondo del lavoro le è pressoché impossibile.
Va però considerato che il nel corso del matrimonio (2008) ha intestato alla moglie, pagandolo CP_1 con le proprie sostanze 490.000 euro, un immobile a ER via Tasso 50/A (che l'abitazione di via Tasso intestata alla sia stata acquistata col denaro del solo marito non è stato contestato dalla T_
, immobile che nel 2018 la dopo che il marito lo aveva anche fatto ristrutturare, vendette
T_ T_ ricavandone 630.00 euro. Utilizzò poi il ricavato impiegando circa 250.000 euro per saldare il mutuo e con altri 250.000 acquistò nel 2018 una nuova casa a Villa Di RI via Cavalli 26. Nel 2021 vendette tale abitazione al prezzo di 265.000 scegliendo di andare a vivere in un alloggio in locazione per il quale ora paga 600 euro circa al mese. La dovrebbe pertanto avere a disposizione, come rilevato dal
T_ Tribunale, circa 120/130.000 euro residuati dalla vendita avvenuta nel 2018 dell'immobile di via Tasso e dovrebbe avere poi a disposizione anche l'altra somma ricavata dalla vendita del secondo alloggio di via Cavalli, somme che sicuramente in parte sono state utilizzate per le quotidiane esigenze di vita ma che in parte la avrà probabilmente ancora a disposizione (in tale senso depone il fatto che abbia
T_ speso circa 6.000 euro per ristrutturare l'immobile dove vive in locazione). Sulla base di tali rilievi la Corte ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere in favore della
T_ un assegno divorzile, considerando innanzitutto che è indubbia la differenza reddituale - patrimoniale tra i coniugi e considerato che la non ha fonti di reddito e ha a disposizione solo le somme di denaro T_ che le sono residuate dalla vendita dei due appartamenti. Va poi dato rilievo alla lunga durata del matrimonio dal quale sono nati due figli e al fatto che è pacifico che la nel corso del lungo T_ matrimonio non ha mai lavorato dedicandosi alla famiglia e tale impostazione, vista la lunga durata del matrimonio, era senz'altro condivisa dal marito: nel caso in esame l'assegno divorzile assume quindi una funzione primariamente compensativa/perequativa, rappresentando un riconoscimento del contributo
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fornito dalla moglie, coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio comune e del marito, ma anche, sia pure in misura minore, assistenziale perché si presume che la somma ricavata dalla vendita dei due immobili si sia nel corso degli anni erosa.
In relazione al “quantum”, il sig. come si è visto, è imprenditore ed attualmente è socio CP_1 amministratore della e amministratore unico della Parte_3 Parte_4 L'appellante ha formulato richiesta di approfondimenti istruttori, anche tramite CTU, sul reddito del ma si ricorda che consolidato orientamento della Suprema Corte afferma che, al fine della CP_1 determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n.
23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575), ricostruzione che nel caso di specie la Corte ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già agli atti.
Il isulta in una situazione di grossa esposizione debitoria essendo stato condannato, unitamente CP_1 ad altra persona e in solido tra loro, al pagamento della somma di 2.315.643 euro, oltre interessi, in favore del , quali fideiussori della fallita nel 2015 (sentenza Tribunale di Org_20 Parte_6
Cremona pubblicata il 24.4.2020 e confermata in appello con sentenza del 13.10.2021); sui suoi immobili risulta iscritta ipoteca giudiziale per 600.000 euro. Dall'ultima dichiarazione dei redditi del CP_1 risulta un reddito complessivo di 44.239 euro con 4.165 euro di imposta netta, ma non si può non considerare la situazione debitoria nella quale egli si trova. Va infine considerato che la ha già beneficiato nel corso del matrimonio – anno 2008 - da parte T_ del dell'intestazione di un'abitazione, dalla vendita della quale ha ricavato ingente somma di CP_1 denaro: e tale intestazione, pur non potendosi ritenere che valga a esaurire il riconoscimento in termini economici del contributo da lei dato nel corso della vita matrimoniale, vale però certamente a ridimensionare l'ammontare dell'assegno divorzile dovutole dall'ex marito. Sulla base di tali rilievi la Corte ritiene possa essere riconosciuto alla con decorrenza dalla data T_ del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, un assegno divorzile che si stima congruo in 500 euro mensili, annualmente rivalutabili su base . Org_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate considerata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di divorzio e il fatto che l'assegno riconosciuto in favore della è di molto inferiore a quello richiesto. T_
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 1824/2023 pubblicata il 19.9.2023 resa nel procedimento
R.G. n. 3634/2020, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG;
in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
riconosce in favore di e a carico di , con decorrenza dal passaggio in Parte_1 Controparte_1 giudicato della sentenza di divorzio, un assegno divorzile di 500 euro mensili, annualmente rivalutabile su base . Org_1
conferma nel resto la sentenza impugnata.
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compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 16.1.2024
il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 1630/2018; Cass. 19535/2014; Cass. 19541/2013. 2 Cass. 14037/21; Cass. n. 19497/2005, Cass. n. 19535/2014, Cass. n. 20323/2019.3 Cap 3: “vero che dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 il sig. è tornato a vivere con CP_1 la moglie nella casa coniugale di Villa di RI, via Belinguer 2”. Cap. 9: “vero che la signora e il marito T_ dall'inizio dell'anno 2013 e sino al mese di aprile 2019 hanno avuto costanti rapporti intimi”. 4 Relative al fatto che dal 2013 al 2019 la avesse fatto viaggi di vacanze con i figli e col genero e che in T_ tali occasioni il marito la accompagnasse ed andasse a prendere all'aeroporto; che la coppia in quegli anni avesse fatto viaggi e vacanze con i figli e si fosse recata con i figli presso ristoranti stellati;
che la coppia in quegli anni avesse trascorso le festività pasquali e natalizie presso la casa coniugale insieme ai figli e alla consuocera;
che i Per_ due coniugi avessero accudito insieme il nipotino , figlio di , nato nel gennaio 2015. Per_2
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