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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3340/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3340/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
), nata a [...] popolare della Pt_1 CodiceFiscale_1
Cina), il 10 marzo 1977, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Franchina e dall'Avv. Giulio Savio, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, in via Podgora, n. 11, giusta procura in atti ATTORE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Treviso - NO ), con sede a Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. P.IVA_1
1, in persona del suo legale rappresentante protempore, e per essa, quale mandataria, giusta scrittura privata autenticata la (codice fiscale e Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano ZA RI DI
), con sede a Milano, in via Valtellina, 15/17, in persona P.IVA_2 dell'Avv. Riccardo De Simone, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino, dall'Avv. Luigi Coluccino e dall'Avv. Simona Taisch, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Pt_1
27.02.2025):
pagina 1 di 5 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso e respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) in via principale, dichiarare nullo ovvero annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 605/2023 reso in data 23 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di ZA nella causa civile rubricata al n. 10751/2022 di R.G.;
2) in subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio.”
Per come da atto introduttivo depositato in data 31 maggio 2023): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 605/2022
- N.R.G. 10751/2022, oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, , conveniva in giudizio Pt_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2023, emesso CP_1 dal Tribunale di ZA, in data 23.02.2023, per un totale di euro 17.670,71 oltre interessi moratori e competenze professionali ivi liquidate.
con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022, ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo per cui è opposizione. Quest'ultimo è stato concesso sul presupposto dell'esistenza di una posizione creditoria vantata da cessionaria del credito in questione, nei confronti di Controparte_1 Pt_1
la quale avrebbe stipulato con la cedente del credito, Unione di Banche Italiane
[...]
s.p.a., il contratto di finanziamento n. 1017689. ha proposto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo in Pt_1 quanto contesta la titolarità ex latere debitoris affermando di non aver mai stipulato il contratto n. 1017689 con Banca Popolare di Bergamo s.p.a./ Unione di Banche Italiane s.p.a., disconoscendo tutte le sottoscrizioni a lei attribuite ed escludendo di aver maturato il su asserito debito nei confronti della banca cedente nonostante ciò che emerge dall'estratto conto ex art. 50 TUB. Parte opponente, inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...] negando che l'asserito credito derivante dal contratto n. 1017689 sia stato CP_1
pagina 2 di 5 realmente acquistato da parte opposta e ha chiesto che venga dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per cui è causa. In data 31.05.2023, si è costituita, ed ha contestato tutto quanto Controparte_1 affermato da parte attrice opponente, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale la conferma dello stesso. All'udienza del 19 ottobre 2023, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedevano un breve rinvio al fine di poter valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16 gennaio 2024, all'esito della quale – svoltasi con le modalità della trattazione scritta – i legali delle parti chiedevano un rinvio al fine di esperire l'incontro di mediazione fissato per la data del 30.01.2024. Veniva fissata, pertanto, nuova udienza per la data del 28 maggio 2024 nella quale i legali delle parti davano atto dell'esito negativo dell'incontro di mediazione esperito. Il Giudice, rilevato il mancato deposito del verbale di mediazione ed esperito – stante l'esiguità dell'importo – nuovamente il tentativo di conciliazione rinviava la trattazione della causa all'udienza del 01 ottobre 2024. Alla predetta udienza, i legali delle parti, non essendo riusciti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e che la stessa si svolgesse con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice fissava, con le modalità richieste dai legali delle parti, udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la data del 04 marzo 2025; all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni che devono essere esaminate in via preliminare. Parte opponente eccepisce, in primo luogo, la legittimazione creditoria di CP_1 in quanto la stessa non ha prodotto il contratto di cessione del credito, limitandosi
[...] ad allegare la Gazzetta Ufficiale che non consentirebbe, a suo dire, la certa identificazione del credito ceduto. Invero, dalla documentazione prodotta risulta che nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
12.12.2020 viene menzionato un mero intercorso contratto di cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti appartenenti a debitori classificati “a sofferenza”, tra questi dovrebbe rientrare anche quello vantato nei confronti di . Pt_1
Sul punto, è necessario precisare che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, e quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni. Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
pagina 3 di 5 accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito agito nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, si legge testualmente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.” Inoltre, nello stesso si indica che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.” La Suprema Corte in una recente pronuncia ha statuito che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.” (cfr. Cass. civ. n. 7866/2024). Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto, oltre alla GU, un “elenco delle posizioni cedute da Unione di Banche Italiane s.p.a. a (come da lei Controparte_1 denominato) di ignota provenienza in quanto privo di qualsiasi riferimento al contratto di cessione dei crediti in blocco e, soprattutto, non contiene alcuna firma o attestazione tale da far desumere che lo stesso sia stato allegato al contratto di cessione o che sia di provenienza della Banca cedente e/o cessionaria. Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta deve essere accolta in quanto la stessa non ha fornito prova né di pagina 4 di 5 essere titolare dell'asserito credito, né che lo stesso sia stato incluso nel processo di cartolarizzazione realizzatosi il 4 dicembre 2020. Le considerazioni appena esposte, assorbono le ulteriori plurime eccezioni formulate da parte opponente e inducono all'accoglimento della domanda di opposizione e, per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo emesso.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 605/2023 emesso dal Tribunale di ZA, in data 23.02.2023 nei confronti di;
Pt_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Controparte_1 Pt_1 euro 118,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. sentenza esecutiva.
ZA, 21 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3340/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
), nata a [...] popolare della Pt_1 CodiceFiscale_1
Cina), il 10 marzo 1977, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Franchina e dall'Avv. Giulio Savio, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, in via Podgora, n. 11, giusta procura in atti ATTORE OPPONENTE NEI CONFRONTI DI
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Treviso - NO ), con sede a Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. P.IVA_1
1, in persona del suo legale rappresentante protempore, e per essa, quale mandataria, giusta scrittura privata autenticata la (codice fiscale e Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano ZA RI DI
), con sede a Milano, in via Valtellina, 15/17, in persona P.IVA_2 dell'Avv. Riccardo De Simone, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino, dall'Avv. Luigi Coluccino e dall'Avv. Simona Taisch, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo, contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Pt_1
27.02.2025):
pagina 1 di 5 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso e respinta ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così giudicare:
1) in via principale, dichiarare nullo ovvero annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 605/2023 reso in data 23 febbraio 2023 dal Tribunale Ordinario di ZA nella causa civile rubricata al n. 10751/2022 di R.G.;
2) in subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposta;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio.”
Per come da atto introduttivo depositato in data 31 maggio 2023): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 605/2022
- N.R.G. 10751/2022, oggetto della presente controversia, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, , conveniva in giudizio Pt_1 [...] proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2023, emesso CP_1 dal Tribunale di ZA, in data 23.02.2023, per un totale di euro 17.670,71 oltre interessi moratori e competenze professionali ivi liquidate.
con ricorso depositato in data 15 dicembre 2022, ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo per cui è opposizione. Quest'ultimo è stato concesso sul presupposto dell'esistenza di una posizione creditoria vantata da cessionaria del credito in questione, nei confronti di Controparte_1 Pt_1
la quale avrebbe stipulato con la cedente del credito, Unione di Banche Italiane
[...]
s.p.a., il contratto di finanziamento n. 1017689. ha proposto opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo in Pt_1 quanto contesta la titolarità ex latere debitoris affermando di non aver mai stipulato il contratto n. 1017689 con Banca Popolare di Bergamo s.p.a./ Unione di Banche Italiane s.p.a., disconoscendo tutte le sottoscrizioni a lei attribuite ed escludendo di aver maturato il su asserito debito nei confronti della banca cedente nonostante ciò che emerge dall'estratto conto ex art. 50 TUB. Parte opponente, inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...] negando che l'asserito credito derivante dal contratto n. 1017689 sia stato CP_1
pagina 2 di 5 realmente acquistato da parte opposta e ha chiesto che venga dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per cui è causa. In data 31.05.2023, si è costituita, ed ha contestato tutto quanto Controparte_1 affermato da parte attrice opponente, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale la conferma dello stesso. All'udienza del 19 ottobre 2023, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione all'esito del quale le parti chiedevano un breve rinvio al fine di poter valutare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16 gennaio 2024, all'esito della quale – svoltasi con le modalità della trattazione scritta – i legali delle parti chiedevano un rinvio al fine di esperire l'incontro di mediazione fissato per la data del 30.01.2024. Veniva fissata, pertanto, nuova udienza per la data del 28 maggio 2024 nella quale i legali delle parti davano atto dell'esito negativo dell'incontro di mediazione esperito. Il Giudice, rilevato il mancato deposito del verbale di mediazione ed esperito – stante l'esiguità dell'importo – nuovamente il tentativo di conciliazione rinviava la trattazione della causa all'udienza del 01 ottobre 2024. Alla predetta udienza, i legali delle parti, non essendo riusciti ad addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e che la stessa si svolgesse con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice fissava, con le modalità richieste dai legali delle parti, udienza di rimessione della causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la data del 04 marzo 2025; all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni che devono essere esaminate in via preliminare. Parte opponente eccepisce, in primo luogo, la legittimazione creditoria di CP_1 in quanto la stessa non ha prodotto il contratto di cessione del credito, limitandosi
[...] ad allegare la Gazzetta Ufficiale che non consentirebbe, a suo dire, la certa identificazione del credito ceduto. Invero, dalla documentazione prodotta risulta che nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
12.12.2020 viene menzionato un mero intercorso contratto di cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti appartenenti a debitori classificati “a sofferenza”, tra questi dovrebbe rientrare anche quello vantato nei confronti di . Pt_1
Sul punto, è necessario precisare che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, e quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni. Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
pagina 3 di 5 accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito agito nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, si legge testualmente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.” Inoltre, nello stesso si indica che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.” La Suprema Corte in una recente pronuncia ha statuito che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.” (cfr. Cass. civ. n. 7866/2024). Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto, oltre alla GU, un “elenco delle posizioni cedute da Unione di Banche Italiane s.p.a. a (come da lei Controparte_1 denominato) di ignota provenienza in quanto privo di qualsiasi riferimento al contratto di cessione dei crediti in blocco e, soprattutto, non contiene alcuna firma o attestazione tale da far desumere che lo stesso sia stato allegato al contratto di cessione o che sia di provenienza della Banca cedente e/o cessionaria. Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta deve essere accolta in quanto la stessa non ha fornito prova né di pagina 4 di 5 essere titolare dell'asserito credito, né che lo stesso sia stato incluso nel processo di cartolarizzazione realizzatosi il 4 dicembre 2020. Le considerazioni appena esposte, assorbono le ulteriori plurime eccezioni formulate da parte opponente e inducono all'accoglimento della domanda di opposizione e, per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo emesso.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 605/2023 emesso dal Tribunale di ZA, in data 23.02.2023 nei confronti di;
Pt_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Controparte_1 Pt_1 euro 118,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. sentenza esecutiva.
ZA, 21 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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