Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 15671
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Sentenza 15 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Agraria, presieduta dal Dott. Alberto Michele Cisterna. Le parti in causa sono la società in liquidazione e la società opposta, con la prima che ha presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro. La ricorrente ha sostenuto l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto, contestando la validità del contratto di affitto su cui si basava la pretesa creditoria, e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità del contratto. Dall'altra parte, la società opposta ha chiesto la provvisoria esecutorietà del decreto, contestando le argomentazioni della ricorrente.

Il giudice ha dichiarato l'improponibilità sia del ricorso per decreto ingiuntivo che dell'opposizione, in quanto entrambe le procedure non erano state precedute dalla necessaria comunicazione per tentare una conciliazione, come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011. La sentenza ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che le ragioni di improponibilità fossero addebitabili a entrambe le parti. Questa decisione sottolinea l'importanza del rispetto delle procedure preliminari nel contesto delle controversie agrarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 15671
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 15671
    Data del deposito : 15 gennaio 2025

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