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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 15671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15671 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Collegio, così composto:
1) Dott. Alberto Michele Cisterna Presidente
2) Dott. Giuseppe Lauropoli Giudice
3) Dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. est.
4) Dott. Federico Gobbi Esperto
5) Dott. Giuseppe Silvestri Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 1830 del R.G.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
, Parte_1
in persona del liquidatore pro tempore dott. , rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv. Daniele Manca Bitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani n. 1, come da delega in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Greco, elettivamente domiciliata presso CP_2
il suo studio in Roma, via Federico Cesi n.21, come da delega allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
1 Con ricorso ritualmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17940/2023 emesso dal Tribunale di
Roma, decreto con il quale la società odierna ricorrente era stata condannata al pagamento,
in favore di della somma di euro 14.757,22. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione allegava l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarava che la società era stata costituita ed amministrata di fatto dal Controparte_1
Sig. , ex amministratore della società al solo scopo di Persona_1 Parte_1
sottrarre i beni alla società nel momento in cui i soci di quest'ultima società Parte_1
erano prossimi a nominare un diverso amministratore, e che, in ragione di tale intervenuta revoca, aveva intrapreso diversi giudizi volti a danneggiare la società Persona_1 [...]
ed i soci. Parte_1
In particolare, per quanto attiene al presente giudizio, parte ricorrente rilevava che il contratto di affitto di fondo rustico, sul quale si fondava la pretesa creditoria azionata nel ricorso per decreto ingiuntivo, doveva ritenersi nullo in quanto in contrasto con disposizioni di legge e di Statuto, suscettibile di annullamento in quanto stipulato in situazione di conflitto di interessi, e comunque risolto per inadempimento all'obbligo di pagamento del canone di locazione.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e domandava, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità del contratto di affitto e la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la contestando nel merito l'opposizione. Controparte_1
Chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non si fondava su prova scritta, ma su generiche contestazioni, ed in presenza di decreto ingiuntivo emesso per un credito certo, liquido ed esigibile.
2 Chiedeva inoltre il rigetto della domanda nuova ed inammissibile di dichiarazione di nullità del contratto di affitto, di annullamento e di risoluzione per inadempimento.
Domandava la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Preliminarmente si osserva che il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo proposto dalla deve ritenersi improponibile, in base al disposto del comma terzo Controparte_1
dell'art.11 del d.lgs. n.150/2011, che recita “ Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio”.
Infatti nel caso di specie il ricorso volto ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, pur in presenza di una controversia “in materia di contratti agrari”, non è stato preceduto da tale comunicazione, finalizzata all'esperimento del tentativo di conciliazione, ragion per cui doveva ritenersi improponibile.
Per le medesime ragioni, deve considerarsi improponibile l'odierna opposizione al decreto ingiuntivo n.17940/2023, in quanto non preceduta dalla comunicazione di cui sopra finalizzata al tentativo di conciliazione.
Deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma
n.17940/2023 pubblicato dal Tribunale di Roma in data 24 novembre 2023.
Considerate le ragioni della presente pronuncia, fondate su questioni di procedura, e la duplice pronuncia di improponibilità – del ricorso per decreto ingiuntivo e del ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo - addebitabile rispettivamente a ciascuna delle parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara l'improponibilità, ai sensi dell'art.11 del d.lgs.n.150/2011, del ricorso per decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.17940/2023 pubblicato dal Tribunale di Roma in data 24 novembre 2023;
3 2) dichiara l'improponibilità, ai sensi dell'art.11 del d.lgs.n.150/2011, dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17940/2023 pubblicato dal Tribunale di Roma in data 24
novembre 2023, proposta nel presente giudizio;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Roma il 24.09.2024
Il Presidente
Alberto Michele Cisterna
Il Giudice rel. est.
Paola Larosa
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