Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 06/05/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8766 /2022 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. GIANNALAVIGNA C.F._1
LORENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp. Controparte_1 pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato in data 17/05/2022, l'istante, in epigrafe indicato, ha esposto:
1
requisiti previsti dall'art. 2 D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019;
- Di aver percepito tale misura di sostegno economica a partire dal mese di maggio 2019 fino a quello di ottobre 2020, per la durata di diciotto mesi come per legge;
- Di aver presentato nuova domanda, ex art. 6 co. 3 L. 26/2019, protocollo
3403532 del 02.11.2020, per l'accesso alla misura di CP_3
sostegno già goduta, ed erogato fino al mese di giugno del 2021;
- che con provvedimento del 17.07.2021, l' ha revocato il beneficio CP_1
relativo alla prima domanda presentata in data 09.04.2019 sul rilievo di un assunto “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”;
- che, per effetto di siffatta revoca, con altro contestuale provvedimento,
l ha revocato altresì il beneficio collegato alla domanda del CP_1
02.11.2020 alla stregua dell'art. 7 co. 11 della stessa previsione normativa, a mente del quale il reddito di cittadinanza non può essere richiesto se non decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza;
- di aver appreso, da una pec inviata dall'Istituto di previdenza al
Patronato a cui si è rivolto per l'inoltro delle domande, che i benefici economici gli sono stati revocati per una presunta mancata comunicazione della variazione del proprio patrimonio mobiliare derivante da una assunta vincita al gioco, come da comunicazione inviata dalla Guardia di Finanza;
- di aver sporto denuncia/querela contro ignoti, ivi descrivendo la vicenda occorsagli con la espressa lamentela “di non aver mai ricevuto comunicazione da parte di nessun ente in ordine a questa presunta vincita”;
- che, ciò nonostante, con nota del 16.11.2021, l' , in conseguenza CP_1
della revoca del reddito di cittadinanza riferito alla domanda protocollo
2 del 02.11.2020, ha richiesto la restituzione Parte_2 della somma di €. 5.553,09, assunta come indebitamente corrisposta nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021;
- che con ulteriore nota del 16.02.2022, per effetto della revoca del reddito di cittadinanza corrisposto nel periodo maggio 2019 – ottobre 2020 di cui alla domanda protocollo del 09.04.2019, è Controparte_2
stata richiesta altresì la restituzione della somma di €. 16.126,98;
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad accedere alla prestazione del reddito di cittadinanza richiesto con domande protocollo CP_4
1140461 del 09.04.2019 protocollo del 02.11.2020, Parte_2
sussistendone i presupposti di legge;
- dichiarare conseguentemente la nullità
e/o l'inefficacia o, comunque, pronunciare l'annullamento dei provvedimenti di revoca assunti dall' in data 17.07.2021 nonché dei provvedimenti di CP_1
richiesta restituzione somme del 02.11.2020 e del 16.02.2022, dichiarando in ogni caso irripetibili le medesime somme ivi indicate.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali maturati per il giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si è tempestivamente costituito, in data 14.03.2023, contestando l'avverso CP_1
dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 18 marzo 2025.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
E' opportuno, al fine di meglio comprendere la fattispecie, richiamare la normativa da applicare alla stessa.
L'art. 2 del DL 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
“1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che siatitolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio
4 mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta sogliae' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio,
5 qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis
) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
L'art. 7 del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
“4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto
6 della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il
Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
7 14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, [i centri per l'impiego,] i comuni, l' l' CP_1 CP_5
, l' preposti aicontrolli e alle
[...] Controparte_6
verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti CP_1
erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
CP_ Tanto premesso, si rileva che l' ha revocato il beneficio in esame, sulla base della segnalazione della GdF di Napoli versata in atti, dalla cui relazione emerge che la parte ricorrente è risultato titolare di un conto gioco on line dal quale emergono sia le somme vinte che prelevate, nel periodo 2018 - 2021.
Nel ricorso il ricorrente ha contestato tali circostanze, deducendo di non aver conseguito alcun tipo di vincita.
Nelle note di trattazione, tuttavia, il ricorrente non ha contestato di essere titolare del conto gioco on line, limitandosi a contestare i provvedimenti di revoca
CP_ adottati dall' deducendo che: “…la presunta circostanza dalle vincite on line, comunque mai avvenute secondo i termini prospettati dall'informativa della
Guardia di Finanza che tiene conto soltanto delle vincite senza computare le puntate,..”.
Il ricorrente, dunque, non ha contestato con precisione di aver ottenuto le cifre indicate dalla relazione della Guardia di Finanza, somme accertate analizzando le risultanze del conto gioco on line, limitandosi a sostenere che occorre scomputare dalle vincite, le somme utilizzate per “le puntate”.
La parte ricorrente, inoltre, ha dedotto di non aver comunque superato le soglie di legge, pur sommando “le presunte vincite per ogni singolo anno indicate nell'informativa al valore espresso dai corrispondenti mod. ISEE,..”.
Tali deduzioni sono irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto della disciplina in esame.
8 CP_ L' ha contestato, difatti, la mancata comunicazione delle citate vincite, derivanti dal gioco e l'utilizzo di dichiarazioni o informazioni mendaci.
La mancata comunicazione delle vincite on line conseguite costituisce, senza dubbio, una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019, (sanzioni,) il quale prevede che “…quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Viene in rilievo, dunque, il disposto di cui al citato comma 4 dell'art. 7 ( sanzioni),
CP_ L' ha disposto legittimamente la revoca del beneficio anche tenuto conto del disposto dell'art. 5, c. 6 che prevede quanto segue: “Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità”. CP_ In merito, il ricorrente ha contestato l'assunto dell' deducendo di aver utilizzato la provvista derivante dalle vincite precedenti accertate dal 2018. Più precisamente il ricorrente ha dedotto che “il circuito delle scommesse delineato dalla medesima informativa della Guardia di Finanza risale al 2018, ancor prima cioè della percezione del reddito, autoalimentandosi poi per gli anni successivi attraverso l'impiego del ricavato delle vincite per nuove scommesse”. Tale asserzione consente di ritenere ammessa la circostanza relativa all'abitudine al gioco e alla scommessa, nonché della titolarità del conto gioco on line, del resto, neppure contestata dal ricorrente. Pa Il ricorrente ha dedotto, inoltre, nelle note di che “poteva comunque disporre, in thesi, di altre entrate astrattamente utilizzabili percependo l'assegno mensili di invalidità”.
Appare, peraltro, inverosimile che con le esigue entrate derivanti dalla percezione dell'assegno di assistenza il ricorrente abbia potuto far fronte agli
9 ingenti prelievi accertati dalla Guardia di Finanza, finalizzati alla partecipazione a giochi che prevedono vincite in danaro.
In conclusione, il ricorso, per i motivi esposti, va rigettato.
Nulla per le spese, tenuto conto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 c.p.c.,
CP_ allegata all'originale del ricorso notificato all' in formato cartaceo. Si rileva che la dichiarazione depositata nel fascicolo telematico è relativa al solo requisito previsto per l'esenzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi. Napoli, il 05/05/2025 - 05/06/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 05/06/2025 in
Cancelleria
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