Versione
26 agosto 2004
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1 gennaio 2008
1 gennaio 2008
Art. 15. 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. ((I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.))
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. ((I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.))
Giurisprudenza • 60
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/06/2018, n. 3328Provvedimento: […] 2. Con un primo motivo di censura gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per la mancata applicazione al caso di specie dell'art. 15 della legge n. 206/2004 Gli appellanti assumono che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della l. 206/2004, degli artt. 2, comma 2, e 4 del d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243 e dell'art. 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il riconoscimento del diritto a percepire i trattamenti economici previsti dall'art.15 della legge n. 206/2004, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., non sarebbe necessaria una nuova disposizione di legge ma soltanto una autorizzazione di spesa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su sollecitazione del Ministero della Giustizia.Leggi di più...
- benefici per le vittime del dovere·
- limite temporale dei benefici·
- disparità di trattamento·
- riconoscimento dei benefici·
- autorizzazione di spesa·
- principio di uguaglianza·
- art. 15 legge n. 206/2004·
- retroattività dei benefici·
- principio di certezza del diritto·
- legge n. 206/2004