Art. 1. 1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e' integrata, a decorrere dal 1 gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe.
2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalita' in atto.
3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come modificata dal presente articolo, e' il seguente:
"CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
I Classe
1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)
II Classe
1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi
III Classe
1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera
7) Pescara
IV Classe
1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona
V Classe
1) Crotone
2) Falconara
3) Forli'
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso
10) Firenze-Peretola".
2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalita' in atto.
3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come modificata dal presente articolo, e' il seguente:
"CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
I Classe
1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)
II Classe
1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi
III Classe
1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera
7) Pescara
IV Classe
1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona
V Classe
1) Crotone
2) Falconara
3) Forli'
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso
10) Firenze-Peretola".