Articolo 223 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 222Articolo 224
Versione
20 settembre 1975
Art. 223.
L'articolo 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975