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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1782/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1782/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via R. De Martino n.10, presso lo studio dell'avv. Bruno Napoli che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di sciogliment o, avere contratto matrimonio civile nel Comune di RR Annunziata (NA) in data 28 marzo 2008 e che dalla loro unione era nata una figlia, (27.08.2019). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizi edetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di RR Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 1291/2024 pubblicata il 03.05.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di RR Annunziata nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1.I coniugi confermano l'affidamento condiviso della minore, la quale avrà residenza presso la residenza della madre signora in Giffoni Sei Parte_2
Casali (SA) alla Via Olmo n.2.
2.In considerazione dell'affidamento condiviso e dell'età della minore, il sig. Pt_1 incontrerà e terrà con sè la minore al di fuori dell'abitazione della signor Pt_2 secondo il calendario che segue: a) durante la settimana, un giorno concordato dalle parti, preferibilmente il lunedì, nel pomeriggio tra le 15:00 e le 19:00; b) durante il fine settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e dei genitori medesimi, per 2 fine settimana al mese dalle ore 16,00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica successiva, alternandosi con la madre;
c) Circa le festività natalizie, le stesse, saranno ad anni alterni così suddivise: le giornate delle vigilie (24 dicembre e 31 dicembre) saranno trascorse con i genitori in maniera alternata così come le giornate del 25 dicembre e del 01 gennaio;
pertanto, il genitore che terrà il minore il giorno della vigilia del 24 lo terrà di nuovo con sé il giorno del 01 gennaio e viceversa, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; d) Circa le festività Pasquali, ad anni alterni, le stesse saranno così suddivise: la Domenica di Pasqua alternata con il lunedì in Albis;
e) durante le vacanze estive, per sette giorni continuativi prorogabili fino a 15 gg previo accordo tra le parti;
f) La minore festeggerà con i genitori, in maniera alternata, il proprio compleanno ed onomastico.
3.La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, inerenti all'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed in particolare la salute -tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina, come da piano genitoriale allegato;
4.Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5.A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il sig. Per_1 Pt_1
verserà alla signora la somma men 00,00
[...] Parte_2
o bancario entro il g ese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6.L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito dalla signora Pt_2
e la somma relativa verrà utilizzata unicamente per le esigenze ed i
[...] cola , nulla ostando da parte del sig. Per_1 Parte_1
7.Le parti si o a contribuire ciascuno nella al pagamento delle spese straordinarie documentate che non necessitano di previo accordo quali: spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, ticket sanitari); spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico ogni anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa); spese extrascolastiche (tempo prolungato pre e post scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo scolastico). Le parti si obbligano altresì a contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie purché previamente concordate quali spese mediche (cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari e farmaci particolari non erogati dal SSN); spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria) spese extrascolastiche (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze), come meglio indicate nel piano genitoriale.
8.I coniugi si danno atto e sono a conoscenza che il sig. rimane Parte_1 proprietario in via esclusiva della casa coniugale sita in T al C.so Vittorio Emanuele III n.407al quale è definitivamente assegnata nonché degli altri immobili di sua esclusiva proprietà;
9.I coniugi dichiarano che non hanno reciprocamente nulla a pretendere, per qualsivoglia altro titolo, ragione o causale, nessuna esclusa se non il rispetto dei presenti accordi. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28 marzo 2008 nel Comune di RR Annunziata (NA) tra , nato a [...]_1
IA (NA) l'11.09.1967, C.F.: e , nata a [...]_2
CH (Moldova) il 30.07. tto nel CodiceFiscale_2 Registro Atti Matrimonio del Comune di RR Annunziata (NA) (Anno 2008, Atto n.11, Parte I, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR Annunziata (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1782/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via R. De Martino n.10, presso lo studio dell'avv. Bruno Napoli che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di sciogliment o, avere contratto matrimonio civile nel Comune di RR Annunziata (NA) in data 28 marzo 2008 e che dalla loro unione era nata una figlia, (27.08.2019). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizi edetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di RR Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 1291/2024 pubblicata il 03.05.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di RR Annunziata nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1.I coniugi confermano l'affidamento condiviso della minore, la quale avrà residenza presso la residenza della madre signora in Giffoni Sei Parte_2
Casali (SA) alla Via Olmo n.2.
2.In considerazione dell'affidamento condiviso e dell'età della minore, il sig. Pt_1 incontrerà e terrà con sè la minore al di fuori dell'abitazione della signor Pt_2 secondo il calendario che segue: a) durante la settimana, un giorno concordato dalle parti, preferibilmente il lunedì, nel pomeriggio tra le 15:00 e le 19:00; b) durante il fine settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e dei genitori medesimi, per 2 fine settimana al mese dalle ore 16,00 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica successiva, alternandosi con la madre;
c) Circa le festività natalizie, le stesse, saranno ad anni alterni così suddivise: le giornate delle vigilie (24 dicembre e 31 dicembre) saranno trascorse con i genitori in maniera alternata così come le giornate del 25 dicembre e del 01 gennaio;
pertanto, il genitore che terrà il minore il giorno della vigilia del 24 lo terrà di nuovo con sé il giorno del 01 gennaio e viceversa, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; d) Circa le festività Pasquali, ad anni alterni, le stesse saranno così suddivise: la Domenica di Pasqua alternata con il lunedì in Albis;
e) durante le vacanze estive, per sette giorni continuativi prorogabili fino a 15 gg previo accordo tra le parti;
f) La minore festeggerà con i genitori, in maniera alternata, il proprio compleanno ed onomastico.
3.La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, inerenti all'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed in particolare la salute -tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina, come da piano genitoriale allegato;
4.Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5.A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , il sig. Per_1 Pt_1
verserà alla signora la somma men 00,00
[...] Parte_2
o bancario entro il g ese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6.L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito dalla signora Pt_2
e la somma relativa verrà utilizzata unicamente per le esigenze ed i
[...] cola , nulla ostando da parte del sig. Per_1 Parte_1
7.Le parti si o a contribuire ciascuno nella al pagamento delle spese straordinarie documentate che non necessitano di previo accordo quali: spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN, ticket sanitari); spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico ogni anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa); spese extrascolastiche (tempo prolungato pre e post scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo scolastico). Le parti si obbligano altresì a contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie purché previamente concordate quali spese mediche (cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari e farmaci particolari non erogati dal SSN); spese scolastiche (tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria) spese extrascolastiche (corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze), come meglio indicate nel piano genitoriale.
8.I coniugi si danno atto e sono a conoscenza che il sig. rimane Parte_1 proprietario in via esclusiva della casa coniugale sita in T al C.so Vittorio Emanuele III n.407al quale è definitivamente assegnata nonché degli altri immobili di sua esclusiva proprietà;
9.I coniugi dichiarano che non hanno reciprocamente nulla a pretendere, per qualsivoglia altro titolo, ragione o causale, nessuna esclusa se non il rispetto dei presenti accordi. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28 marzo 2008 nel Comune di RR Annunziata (NA) tra , nato a [...]_1
IA (NA) l'11.09.1967, C.F.: e , nata a [...]_2
CH (Moldova) il 30.07. tto nel CodiceFiscale_2 Registro Atti Matrimonio del Comune di RR Annunziata (NA) (Anno 2008, Atto n.11, Parte I, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR Annunziata (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi