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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1620/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 25.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. BASILE Parte_1
ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Parte_2
CASACCHIO GALLO PASQUALE
Resistente nonchè
- Controparte_1
- Resistente-contumace nonché
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
Mariagrazia Carnovale
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver prestato attività di lavoro subordinato, dall'1.3.2015 al 26.3.2018, in favore della ingrosso e dettaglio generi alimentari SNC ” con mansioni Pt_3 Controparte_3 sussumibili nel IV° livello del CCNL commercio terziario e servizi e orario lavorativo, dal lunedì al sabato, dalle 7.20 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, senza alcuna regolarizzazione del rapporto;
di aver ricevuto una retribuzione, pari a 700,00 euro mensili in contanti, inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di categoria;
di aver denunciato il rapporto di lavoro irregolare all'INL che aveva accertato la fondatezza della sua pretesa;
di rimanere pertanto creditore della complessiva somma di € 76.502,73 (a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario, tredicesima, quattordicesima, indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti e TFR) come da conteggio analitico allegato al ricorso, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
Tanto premesso, così concludeva “1) accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato Parte_1 attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della ditta individuale CD.BS.INGROSSO
[...]
di senza soluzione di Controparte_4 Controparte_3 continuità dalla data del 01.03.2015 al 26.03.2018; 2) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente, sono perfettamente inquadrabili nel 4 del Contratto Collettivo Nazionale Di Parte_1
Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;
3) per l'effetto condannare i resistenti ognuno in considerazione della qualità rivestita di eredi e/o socio del de cuius a corrispondere Controparte_3 la somma complessiva di €76.502,73, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e
T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
4) ancora per l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore dell'istituto previdenziale delle somme dovute a titolo di contributi omessi in favore del sig. per un ammontare CP_2 Parte_1 pari ad euro 37.190,00 o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa per il periodo di lavoro subordinato effettuato dalla data del 01.03.2015 a quella del 26.03.2018 al fine di regolarizzare la posizione contributiva del medesimo. 5) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”
La parte convenuta, signora , nella sua qualità di erede del defunto marito Controparte_5 sig. , deceduto in data 26.3.2018, nonché socia della società “ Controparte_3 Pt_3
[...
”, previa regolarizzazione Controparte_6 della procura, sanata ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c, negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, così concludendo “Nel merito, rigettare il ricorso per l'inesistenza della condizione di subordinazione – individuata dall'art. 2094 c.c. – intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e, per l'effetto, rigettare anche le richieste di prestazioni previdenziali, non dovute dalla resistente per i medesimi motivi.”
Il convenuto sig. restava contumace. Controparte_1
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_2
La causa veniva istruita documentalmente e oralmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è così decisa.
***
La vicenda devoluta alla cognizione di Codesto Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
17992/2010).
E' stato inoltre osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ.,
Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché
Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o no) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova – gravante sull'attore ai sensi dell'art.2697 c.c. - non sia stato assolto.
Calando detti principi nella valutazione della vicenda in esame, ritiene questo giudice che la domanda non possa trovare accoglimento.
Sono stati escussi cinque testimoni, tre di parte ricorrente e due di parte resistente, avendo quest'ultimo rinunciato all'ascolto del terzo testimone ammesso.
Dall'incrocio delle dichiarazioni testimoniali assunte deve ritenersi certo che il sig. Parte_1
per il periodo dal 2015-2016 al 2020, sia stato presente presso il punto vendita “
[...] Pt_3 [...
ingrosso e dettaglio generi alimentari di ” sito in Crotone in piazza Controparte_6
Mercato, in quanto tutti i testimoni, seppur ciascuno nei limiti di cui si dirà infra, hanno confermato di averlo visto lavorare all'interno del negozio.
Parimenti, deve ritenersi accertato, in quanto riferito da quattro testimoni su cinque, che il sig. , a seguito del decesso del signor avvenuto il 26.3.2018, abbia Parte_1 CP_3 continuato a gestire in autonomia, sino al mese di marzo 2020, il punto vendita, occupandosi dell'apertura e della chiusura del negozio nonché di gestire i rapporti con i fornitori1.
Ciò posto, in merito al necessario accertamento degli indici propri della subordinazione
(richiamati in premessa), deve evidenziarsi la assoluta equivocità del quadro istruttorio emerso.
Più in particolare, contraddittoria risulta la deposizione del teste di parte ricorrente sig.
il quale avanti agli ispettori dichiarava di conoscere con precisione l'orario Testimone_1 lavorativo del sig. “dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00” ( cfr. all. 13 fascicolo Pt_1 parte ricorrente), mentre durante l'esame testimoniale ha dimostrato incertezze sia in merito al periodo di attività (ADR conosco il ricorrente in quanto sono rappresentante di prodotti alimentari e mi recavo, ogni settimana, per tutto l'anno, presso la ditta del CD BS di per circa 10 anni CP_3 dal 2000 al 2010; ADR su precisazione dell'avv. Basile : ADR rettifico, mi sono recato presso la ditta 1 cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 21.5.2024 dal sig. “ADR dell'avv. Casacchio il quale Testimone_1 rappresenta che il sig. è deceduto nel 2018 per cui chiede se il teste sino alla chiusura dell'attività, ossia dal 2018 al 2019, ha CP_3 intrattenuto rapporti con il sig. : ADR preciso che a seguito del decesso del sig. nel 2018, con il quale
Pt_1 CP_3 ribadisco di essermi sempre e solo interfacciato per la mia attività di rappresentate, ho intrattenuto rapporti con il sig. solo per la
Pt_1 chiusura di alcune partite economiche pendenti, in quanto so che era stato incaricato dalla famiglia, non so dirle di preciso da chi, per gestire le ultime pendenze;
non ricordo di preciso quante volte mi sono recato, posso però riferire di essere stato integralmente pagato dal , in
Pt_1 contanti;
dal sig. “ADR di preciso non ricordo in che periodo il sig. abbia lavorato co io, Testimone_2 Pt_1 più o meno dal 2015-2016 al 2018, anno in cui mio zio è deceduto;
tuttavia, dopo il decesso di mio zio, il sig. ha portato avanti il
Pt_1 punto vendita, in autonomia,sino al 2019-2020 circa;
…. ADR le confermo che il ha continuato a gestire personalmente l'attività
Pt_1 dopo il decesso di mio zio;
tanto è vero che la consulente del lavoro, dott.ssa comune, veniva da me a ricordare il pagamento Persona_1 delle tasse di mio zio e io le dicevo di andare da o dai figli, in qu rapporti con i miei cugini e nemmeno con mia zia,
Pt_1 che non vedo da 10 anni almeno;
ADR non so se il abbia trattenuto le chiavi dell'attività di mio zio, sicuramente avendola gestita
Pt_1 sino alla chiusura era in possesso della chiavi per aprire e chiudere… ADR dell'avv Casacchio confermo che anche dopo il decesso di mio zio, è sempre stato ad occuparsi dell'apertura, chiusura e gestione del punto vendita, non ho mai visto altre persone;
dalla signora
Pt_1
“ADR dopo la morte di mio cognato, dopo neanche due o tre giorni, il sig ha riaperto, di sua Controparte_7 Pt_1 iniziativa, senza interpellare nessuno, il punto vendita;
ricordo di essermi recata presso il negozio per invitarlo a chiudere in quanto non aveva alcun titolo per stare lì dentro e se arrivava un controllo erano guai;
ADR il sig aveva le chiavi del negozio, in quanto gestiva Pt_1 di fatto l'attività; la gestiva molto di più rispetto a mio cognato, che spesso era a casa a c ia sorella;
” e, infine, dal sig. CP_8
“ADR dopo la morte del sig che è avvenuta di improvviso, nel 2018, posso confermare che l'attività è s
[...] CP_3 dal , non ricordo esattamente dopo quanto tempo dalla morte;
confermo che ha continuato a gestirla da solo, con gli stessi orari;
Pt_1 Pt_1 però, con onestà, devo dirle che i prodotti alimentari non erano più li stessi, ad esempio non c'era più la ricotta fresca e il pane che ero solito acquistare;
infatti spesso mi chiedevo perché continuasse a tenere aperto il negozio che non era più lo stesso;
forse sarà stata la Pt_1 mancanza del sig. per olto carismatica e conosciuta nel settore, bravo venditore, appartenente ad una famiglia Controparte_3 storica nel settore;
ADR preciso che l'attività, dopo la morte del è stata portata avanti dal almeno sino a quando io ho CP_3 Pt_1 avuto la Bouqueria, quindi sino a marzo 2020, ma era periodo di pandemia quindi non ricordo di preciso le date;
ADR preciso, dopo la morte del sig di non aver visto mai nessun altra persona, oltre a all'interno del negozio;
quindi era Controparte_3 Parte_1 unicamente l d aprire e chiudere il negozio;
” di dal 2000 e sino a che non ha chiuso l'attività, ossia all'incirca fino al 2019 anche se non CP_3 ricordo di preciso l'anno di chiusura;
), sia rispetto all'orario lavorativo rispettato dal sig. Pt_1 dichiarando più volte di non esserne a conoscenza ( ADR… ho sempre visto il sig quando Pt_1 mi sono recato presso il punto vendita, tuttavia non conosco di preciso gli orari di lavoro del sig. ; Pt_1
ADR le ribadisco che nulla so in ordine all'orario di lavoro del sig. . Parte_1
Ebbene, le dichiarazioni rese in giudizio si rivelano maggiormente credibili anche alla luce del fatto che il teste ha dichiarato di recarsi presso il punto vendita, in qualità di fornitore, alcune volte la mattina e altre il pomeriggio, ma di trattenersi per massimo dieci/venti minuti per volta (ADR mi recavo, presso il punto vendita, per lo più di mattina, ma non avevo un orario preciso, mi trattenevo per circa un quarto d'ora, venti minuti;
alcune volte sono andato anche di pomeriggio) sicchè non si comprende come potesse essere a conoscenza, se non de relato, dell'orario lavorativo osservato dal ricorrente;
generiche, inoltre, risultano le affermazioni in merito al potere direttivo asseritamente esercitato dal nei confronti del sig. (ADR CP_3 Pt_1 ho visto personalmente il sig. impartire direttive al sig. su come posizionare la merce sugli CP_3 Pt_1 scaffali ecc…; non so se il sig. si interfacciasse con i fornitori, personalmente sono sempre stato Pt_1 contattato solo ed esclusivamente dal sig. .. ADR non so se il ricorrente abbia goduto di ferie e CP_3 di permessi).
Non attendibili, invece, risultano le dichiarazioni rese dal testimone sig. Testimone_3 cliente abituale della in quanto questi, nel corso dell'udienza del Controparte_6
21.5.2024, dichiarava come a seguito del decesso del sig. (ndr. Controparte_3
26.3.2018), il negozio fosse sempre rimasto chiuso e che il sig. non ne aveva Parte_1 proseguito l'attività 2, circostanza tuttavia smentita da tutti e quattro gli altri testimoni escussi.
Sebbene l'attendibilità delle dichiarazioni offerte dai testimoni di parte resistente risulti affievolita dal rapporto di parentela/affinità che li lega alla signora Parte_2 rispettivamente nipote ( ) e sorella ( di Testimone_2 Controparte_7 quest'ultima, deve tuttavia essere evidenziato come entrambi i testimoni abbiano omogeneamente sconfessato la prospettazione attorea, riferendo che il ricorrente, sin dall'anno 2015/2016, avesse gestito di fatto l'attività insieme al sig. Controparte_3
Cont 2 conosco il sig. in quanto sono stato cliente dell'attività del sig. in piazza mercato, in crotone, Pt_1 CP_3 almeno dal 1998-2000 e fino alla chiusura verso il 2018; dopo il decesso del sig. l'attività è stata chiusa quindi CP_3 io non sono più andato presso il punto vendita in quanto chiuso;
ADR a seguito del decesso del sig. non CP_3 mi risulta, almeno per quello che ricordo, che il sig. abbia gestito l'attività e intrattenuto rapp enti, Pt_1 ribadisco il negozio era chiuso e avesse continuato a farlo, in autonomia, anche dopo la morte di quest'ultimo (marzo 2018)
e sino ai primi mesi del 20203, negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
L'unico teste, a parere di questo giudice, da ritenersi pienamente attendibile è il sig.
escusso nel corso dell'udienza dell'11.06.2024, titolare da fine 2016 a Controparte_8 marzo 2020, di un ristorante “La Bouqueria” situata proprio affianco alla CP_6
[...]
Ebbene, il testimone ha confermato la continuativa presenza del sig. presso il punto Pt_1 vendita in piazza mercato, riferendo anche di un orario di lavoro compatibile con quello prospettato in ricorso;
tuttavia ha precisato di non essere a conoscenza dei rapporti tra il ricorrente e il sig. , dichiarando di non aver mai visto quest'ultimo Controparte_3 impartire direttive al sig. “ADR non so dirle di preciso che rapporti ci fossero tra e Pt_1 Pt_1
che comunque era sempre presente all'interno del punto vendita, a volte stava sui tavoli fuori, CP_3
a giocare a carte;
non so di preciso riferire chi tra e trattasse con i fornitori, che vedevo CP_3 Pt_1 quasi quotidianamente scaricare delle merce;
comunque era il titolare, ad esempio capitava che CP_3 avendo tante monete da cambiare, mi rivolgessi a lui per il cambio delle monete e se dovevo pagare la merce acquistata c'era per lo più lui in cassa;
Gullà più che altro serviva al banco;
non ho mai visto il CP_3 impartire direttive al sig. , le ribadisco di non conoscere i loro rapporti interni;
ADR nel punto vendita Pt_1 ho sempre e solo visto il sig. e il sig. nessun altro ADR in caso di Controparte_3 Parte_1 temporanea assenza del sig. gestiva in autonomia tutte le attività necessarie e connesse alla Pt_4 Pt_1 vendita e sistemazione della merce, pulizia del negozio;
le ribadisco che non so dirle se il impartisse direttive a , almeno io non l'ho mai visto CP_3 Pt_1
ADR dopo la morte del sig che è avvenuta di improvviso, nel 2018, posso confermare che CP_3
l'attività è stata riaperta dal , non ricordo esattamente dopo quanto tempo dalla morte;
confermo che Pt_1
ha continuato a gestirla da solo, con gli stessi orari;
però, con onestà, devo dirle che i prodotti alimentari Pt_1 non erano più li stessi, ad esempio non c'era più la ricotta fresca e il pane che ero solito acquistare;
infatti spesso mi chiedevo perché continuasse a tenere aperto il negozio che non era più lo stesso;
forse sarà Pt_1 stata la mancanza del sig. persona molto carismatica e conosciuta nel settore, bravo Controparte_3 venditore, appartenente ad una famiglia storica nel settore;
ADR preciso che l'attività, dopo la morte de è stata portata avanti dal CP_3
almeno sino a quando io ho avuto la Bouqueria, quindi sino a marzo 2020, ma Pt_1 era periodo di pandemia quindi non ricordo di preciso le date;
ADR preciso, dopo la morte del sig di non aver visto mai nessun altra persona, Controparte_3 oltre a all'interno del negozio;
quindi era unicamente lui a gestire l'attività e ad aprire e Parte_1 chiudere il negozio;
ADR dell'avv Basile preciso che era il sig. ad avere le chiavi dell'attività e a chiudere e aprire CP_3 il negozio;
non so se le chiavi le avesse solo lui o anch ; spesso vedevo aprire Pt_1 CP_3
e chiudere il negozio”.
Tanto premesso, alla luce del quadro istruttorio sopra esaminato, deve rilevarsi come le dichiarazioni testimoniali favorevoli alla prospettazione attorea siano risultate del tutto generiche per ciò che concerne l'individuazione degli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato, atteso che nulla è emerso in merito al concreto esercizio datoriale dei poteri direttivo, disciplinare e di controllo, nonché in ordine agli ulteriori indici complementari4.
D'altro canto, la circostanza confermata da quattro testimoni su cinque escussi, e quindi da ritenersi pacifica, ossia che il ricorrente a seguito del decesso del sig. , Controparte_3
e quindi dal 26.3.2016, e almeno sino al mese di marzo 2020, avesse continuato a gestire il punto vendita in autonomia, occupandosi, quotidianamente, dell'apertura e della chiusura del negozio e intrattenendo rapporti con i fornitori per l'approvvigionamento della merce, lascia propendere per l'esistenza di capacità gestionali legate alla prosecuzione di un'attività pregressa, che avvalorano la tesi prospettata dalla parte convenuta per cui il ricorrente, sin dall'anno 2015/2016, avesse collaborato con il sig. alla stregua di Controparte_3 un socio di fatto, piuttosto che in qualità di lavoratore subordinato.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Si ritiene equa una compensazione delle spese di lite in forza della contraddittorietà della vicenda fattuale esaminata.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1620/2023, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Crotone, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.5.2024 dalla signora “ ADR il sig aveva le Controparte_7 Pt_1 chiavi del negozio, in quanto gestiva di fatto l'attività; la gestiv io cognato, c sso era a casa a curare mia sorella;
.. ADR so che c'erano ottimi rapporti tra il sig. e mio cognato, un rapporto di fiducia, Pt_1 tanto da affidargli la gestione dell'intera attività” nonché dal sig. “ADR conosco il sig. Testimone_2 Pt_1 in quanto lavorava con mio zio, , presso il punto vendita di generi alimentati in piazza mercato Controparte_3 a Crotone ADR sono titolare di ne, con due accessi, uno in via Poggio Reale e l'altro proprio in Piazza Mercato;
ADR di preciso non ricordo in che periodo il sig. abbia lavorato con mio zio, più o meno dal Pt_1 2015-2016 al 2018, anno in cui mio zio è deceduto;
tuttavia, dopo il o di mio zio, il sig. ha portato avanti Pt_1 il punto vendita, in autonomia,sino al 2019-2020 circa;
ADR le volte che vedevo mio zio presso il punto vendita era intento a fare le parole crociate, non gestiva nessuna attività, nonostante ne fosse il titolare, tutto era gestito dal sig.
Pt_1 ADR le confermo che il ha continuato a gestire personalmente l'attività dopo il decesso di mio zio;
tanto è vero
Pt_1 che la consulente del lavoro, dott.ssa in comune, veniva da me a ricordare il pagamento delle tasse di mio Persona_1 zio e io le dicevo di andare da in quanto io non ho rapporti con i miei cugini e nemmeno con mia
Pt_1 zia, che non vedo da 10 anni almeno;
ADR non so se il abbia trattenuto le chiavi dell'attività di mio zio, sicuramente avendola gestita sino alla chiusura
Pt_1 era in possesso della chiavi per aprire e chiudere ADR preciso che il rapporto tra e era come quello CP_3 Pt_1 tra due soci;
nulla so in ordine alle modalità di pagamento tra i due;
ricordo un e i mi ha riferito di aver dato 5000 euro a per rifarsi i denti, in Romania ADR dell'avv. Basile preciso di aver visto personalmente
Pt_1 il sig. pagare il so fornitore, quello dei formaggi, in contanti, comunque si trattava di cifre irrisorie,
Pt_1 nell'ordine di 50-100 euro;
ADR dell'avv Casacchio confermo che anche dopo il decesso di mio zio, è sempre stato ad occuparsi dell'apertura, chiusura e gestione del punto vendita, non ho mai visto altre persone Pt_1
4 Né può ritenersi che la corresponsione di una retribuzione fissa mensile pari alla somma di 700,00 euro, circostanza peraltro meramente dichiarata da parte ricorrente e in alcun modo documentata, possa di per sé sola rivelare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di un unico requisito dal quale, in concorso con altri ed alla stregua di una valutazione complessiva, inferire la esistenza di un rapporto di lavoro dipendente ( cfr. Cass. 2439/2019).