Versione
3 aprile 1971
3 aprile 1971
Art. 21. (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15.
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15.
Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 18/02/2025, n. 44Provvedimento: […] Quanto all'invalidità civile l'art. 21 legge n. 118 del 1971, rubricato […]Leggi di più...
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