Articolo 21 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 20Articolo 22
Versione
3 aprile 1971
Art. 21. (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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