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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1636/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente rel.
IO LA DI
Valeria Monti DI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1636/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avvocatessa SILVESTRI Silvia, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
08/03/1949, assistita e difesa dalle avvocatesse BERTELLI Patrizia e BERTELLI Stefania, giusta delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia l'ill.mo Tribunale di Mantova, ogni contraria istanza respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig.ri e Parte_1
, contratto in data 19.10.1974 in PIEVE DI NO (MN) (Registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI NO (MN), anno 1974, n. 30, P. II
Serie A) alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i
Sig.ri e , celebrato a Pieve di Coriano (MN) in Parte_1 Controparte_1 data 19.10.1974 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune per
l'anno 1974 al n. 30 Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori prescritte incombenze di legge.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 alla moglie che ne è l'unica ed esclusiva proprietaria.
3. Disporre a carico del marito l'obbligo di provvedere al versamento alla moglie, a mezzo bonifico da eseguirsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese, della somma di euro 450,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile.
4. Confermare la cessazione dell'obbligo in capo al marito del pagamento delle utenze relative all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della moglie.
5. Sospendere per due anni l'obbligo in capo al marito del pagamento del premio annuale dell'assicurazione sull'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della moglie, che verrà ripreso nel corso del 2028.
6. Darsi atto dell'adempimento da parte dei Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 degli obblighi assunti in sede di separazione (punto 6 delle condizioni) relativamente all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via Alcide De Gasperi n. 15 ed in particolare del trasferimento della quota di ½ del compendio dalla moglie al marito che ha corrisposto alla venditrice il prezzo
pagina 2 di 5 stabilito divenendo unico ed esclusivo proprietario dell'immobile e nulla più dovendo corrispondere alla moglie per tale titolo.
7. Spese legali del procedimento, come concordate tra le parti, a carico del sig.
Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.07.2025 il sig. chiedeva a codesto Tribunale di Parte_1 pronunciare declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in data 19.10.1974, in Pieve di Coriano (MN), Controparte_1 di cui all'atto trascritto nel Registro di Matrimonio del predetto Comune, anno 1974, al n.
30 Parte II Serie A;
che con sentenza n. 696/2024, pubblicata in data 16.07.2024,
l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione stabilite dagli stessi e riportate nell'epigrafe della sopracitata pronuncia;
che la convivenza non è mai più ripresa e che pertanto non poteva più ricostituirsi tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente chiedeva di confermare tutte le statuizioni concordate dalle parti all'epoca della separazione e recepite nella sentenza di separazione n. 696/2024, come da ricorso in atti.
La sig.ra si costituiva e, pur aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, a modifica delle condizioni previste nella sentenza di separazione, di disporre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento, dell'importo di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a fronte della precedente somma di euro 400,00 mensili statuita con la sentenza di separazione, ferme le altre conclusioni ivi stabilite.
All'udienza tenutasi in data 25.11.2025, comparivano entrambi i coniugi e le parti dopo ampia discussione, raccoglievano l'invito del presidente a trovare un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni, come indicate in epigrafe.
Il presidente, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
pagina 3 di 5
1. In merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Nel caso de quo ricorrono i presupposti di cui all'articolo soprascritto per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerata la ininterrotta separazione dei coniugi protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda e la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
2. In merito alle domande accessorie, ai rapporti economici e patrimoniali delle parti.
In merito, invece, alle domande accessorie, relative altresì ai rapporti economici e patrimoniali tra le parti, ritiene questo DI che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte non presenti profili di contrarietà alla legge, ed anzi l'assegno divorzile corrisposto dal sig. riequilibri in modo sostanziale la situazione Pt_1 economica delle parti, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere recepite da questo
Tribunale.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi che le spese legali siano poste a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, nel giudizio n. 1636/2025 R.G. definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig.ri e , celebrato a Pieve di Coriano Parte_1 Controparte_1
(MN) in data 19.10.1974 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune per l'anno 1974 al n. 30 Parte II Serie A;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale sita a Borgo Mantovano (MN) fraz.
Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 alla sig.ra che ne è Controparte_1
l'unica ed esclusiva proprietaria;
pagina 4 di 5 3. dispone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al versamento Parte_1 alla sig.ra a mezzo bonifico da eseguirsi entro il Controparte_1 quindicesimo giorno di ogni mese, della somma di euro 450,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. conferma la cessazione dell'obbligo in capo al sig. el pagamento delle Pt_1 utenze relative all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della sig.ra . CP_1
5. sospende per 2 (due) anni l'obbligo in capo al sig. el pagamento del Pt_1 premio annuale dell'assicurazione sull'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della sig.ra
, che verrà ripreso nel corso del 2028; CP_1
6. si dà atto dell'adempimento da parte dei Sig.ri e Parte_1
degli obblighi assunti in sede di separazione (punto 6 Controparte_1 delle condizioni) relativamente all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz.
Pieve di Coriano, via Alcide De Gasperi n. 15 ed in particolare del trasferimento della quota di ½ del compendio dalla sig.ra al sig. he ha CP_1 Pt_1 corrisposto a quest'ultima il prezzo stabilito divenendo unico ed esclusivo proprietario dell'immobile, nulla più dovendo dunque corrispondere alla sig.ra per tale titolo;
CP_1
7. ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
8. spese legali del procedimento a carico del sig. Pt_1
Mantova, li 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Massimo De Luca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente rel.
IO LA DI
Valeria Monti DI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1636/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avvocatessa SILVESTRI Silvia, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
08/03/1949, assistita e difesa dalle avvocatesse BERTELLI Patrizia e BERTELLI Stefania, giusta delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Voglia l'ill.mo Tribunale di Mantova, ogni contraria istanza respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig.ri e Parte_1
, contratto in data 19.10.1974 in PIEVE DI NO (MN) (Registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI NO (MN), anno 1974, n. 30, P. II
Serie A) alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i
Sig.ri e , celebrato a Pieve di Coriano (MN) in Parte_1 Controparte_1 data 19.10.1974 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune per
l'anno 1974 al n. 30 Parte II Serie A, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori prescritte incombenze di legge.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 alla moglie che ne è l'unica ed esclusiva proprietaria.
3. Disporre a carico del marito l'obbligo di provvedere al versamento alla moglie, a mezzo bonifico da eseguirsi entro il quindicesimo giorno di ogni mese, della somma di euro 450,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno divorzile.
4. Confermare la cessazione dell'obbligo in capo al marito del pagamento delle utenze relative all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della moglie.
5. Sospendere per due anni l'obbligo in capo al marito del pagamento del premio annuale dell'assicurazione sull'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della moglie, che verrà ripreso nel corso del 2028.
6. Darsi atto dell'adempimento da parte dei Sig.ri e Parte_1 Controparte_1 degli obblighi assunti in sede di separazione (punto 6 delle condizioni) relativamente all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via Alcide De Gasperi n. 15 ed in particolare del trasferimento della quota di ½ del compendio dalla moglie al marito che ha corrisposto alla venditrice il prezzo
pagina 2 di 5 stabilito divenendo unico ed esclusivo proprietario dell'immobile e nulla più dovendo corrispondere alla moglie per tale titolo.
7. Spese legali del procedimento, come concordate tra le parti, a carico del sig.
Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.07.2025 il sig. chiedeva a codesto Tribunale di Parte_1 pronunciare declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in data 19.10.1974, in Pieve di Coriano (MN), Controparte_1 di cui all'atto trascritto nel Registro di Matrimonio del predetto Comune, anno 1974, al n.
30 Parte II Serie A;
che con sentenza n. 696/2024, pubblicata in data 16.07.2024,
l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione stabilite dagli stessi e riportate nell'epigrafe della sopracitata pronuncia;
che la convivenza non è mai più ripresa e che pertanto non poteva più ricostituirsi tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente chiedeva di confermare tutte le statuizioni concordate dalle parti all'epoca della separazione e recepite nella sentenza di separazione n. 696/2024, come da ricorso in atti.
La sig.ra si costituiva e, pur aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedeva, a modifica delle condizioni previste nella sentenza di separazione, di disporre a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento, dell'importo di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a fronte della precedente somma di euro 400,00 mensili statuita con la sentenza di separazione, ferme le altre conclusioni ivi stabilite.
All'udienza tenutasi in data 25.11.2025, comparivano entrambi i coniugi e le parti dopo ampia discussione, raccoglievano l'invito del presidente a trovare un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni, come indicate in epigrafe.
Il presidente, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***
pagina 3 di 5
1. In merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Nel caso de quo ricorrono i presupposti di cui all'articolo soprascritto per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerata la ininterrotta separazione dei coniugi protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda e la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
2. In merito alle domande accessorie, ai rapporti economici e patrimoniali delle parti.
In merito, invece, alle domande accessorie, relative altresì ai rapporti economici e patrimoniali tra le parti, ritiene questo DI che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte non presenti profili di contrarietà alla legge, ed anzi l'assegno divorzile corrisposto dal sig. riequilibri in modo sostanziale la situazione Pt_1 economica delle parti, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere recepite da questo
Tribunale.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi che le spese legali siano poste a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, nel giudizio n. 1636/2025 R.G. definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig.ri e , celebrato a Pieve di Coriano Parte_1 Controparte_1
(MN) in data 19.10.1974 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune per l'anno 1974 al n. 30 Parte II Serie A;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale sita a Borgo Mantovano (MN) fraz.
Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 alla sig.ra che ne è Controparte_1
l'unica ed esclusiva proprietaria;
pagina 4 di 5 3. dispone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al versamento Parte_1 alla sig.ra a mezzo bonifico da eseguirsi entro il Controparte_1 quindicesimo giorno di ogni mese, della somma di euro 450,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. conferma la cessazione dell'obbligo in capo al sig. el pagamento delle Pt_1 utenze relative all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della sig.ra . CP_1
5. sospende per 2 (due) anni l'obbligo in capo al sig. el pagamento del Pt_1 premio annuale dell'assicurazione sull'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz. Pieve di Coriano, via G. Matteotti n. 35 di proprietà esclusiva della sig.ra
, che verrà ripreso nel corso del 2028; CP_1
6. si dà atto dell'adempimento da parte dei Sig.ri e Parte_1
degli obblighi assunti in sede di separazione (punto 6 Controparte_1 delle condizioni) relativamente all'immobile sito a Borgo Mantovano (MN) fraz.
Pieve di Coriano, via Alcide De Gasperi n. 15 ed in particolare del trasferimento della quota di ½ del compendio dalla sig.ra al sig. he ha CP_1 Pt_1 corrisposto a quest'ultima il prezzo stabilito divenendo unico ed esclusivo proprietario dell'immobile, nulla più dovendo dunque corrispondere alla sig.ra per tale titolo;
CP_1
7. ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
8. spese legali del procedimento a carico del sig. Pt_1
Mantova, li 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Massimo De Luca
pagina 5 di 5