Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2025 REG.RIC.
N. 01429/2025 REG.RIC.
N. 01456/2025 REG.RIC.
N. 01460/2025 REG.RIC.
N. 01511/2025 REG.RIC.
N. 01548/2025 REG.RIC.
N. 01601/2025 REG.RIC.
N. 01623/2025 REG.RIC.
N. 01632/2025 REG.RIC.
N. 01642/2025 REG.RIC.
N. 01676/2025 REG.RIC.
N. 01678/2025 REG.RIC.
N. 01713/2025 REG.RIC.
N. 01756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2025, proposto da
ST D'Acierno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Provincia di Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2025, proposto da
NA GL, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2025, proposto da
AN IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2025, proposto da
UL NI, RA RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2025, proposto da
PI ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Provinciale Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2025, proposto da
EL NZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2025, proposto da
SA PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2025, proposto da
BR FO, SA TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2025, proposto da
AR GA, ST ZA, LE BI, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2025, proposto da
IS RT Nolten, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Vercelli, Ufficio Scolastico Alessandria, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2025, proposto da
RO D'FF, RA IO, RI RN, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale - Provincia di Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2025, proposto da
NA FI, EL De PA, TO IV, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale - Provincia di Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2025, proposto da
LL FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale - Provincia Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2025, proposto da
RA RA, OS FA, RE NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale - Provincia di Vercelli, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1033 del 2025:
Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 91/24 pubblicata in data 14/03/2024, nell’ambito del procedimento R.G. 701/2023, notificata in data 19/03/2024, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 1.000,00 in favore del sig.ra D’Acierno, relativamente agli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 1429 del 2025:
Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 156/2023 pubblicata in data 24/04/2023, nell’ambito del procedimento R.G. 83/2023, notificata in data 02/05/2023 non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di Euro 1.500,00 e, per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 1456 del 2025:
Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 48/2024 pubblicata in data 13/02/2024, nell'ambito del procedimento rg 728/2023, notificata in data 15/02/2024 e 27/02/2024, non appellata, passata in giudicato con la quale si accerta il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di Euro 2.500,00 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
quanto al ricorso n. 1460 del 2025:
Ottemperanza della sentenza n. 52/24 emessa in data 13/02/2024 dal Tribunale di Vercelli nell'ambito del procedimento rg 735/2023, con la quale accertava e dichiarava il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e nello specifico per la sig.ra GI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per EG per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto, condannava il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
quanto al ricorso n. 1511 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 82/2023, pubblicata in data 16/03/2023, nell'ambito del procedimento R.G. 614/2022, notificata in data 01/05/2023 - 23/02/2024, non appellata, passata in giudicato, al fine di accertare l'inadempimento dell'amministrazione resistente e condannare il Ministero al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., nella misura di Euro 3.500,00 in favore della sig.ra ON pari all'importo non corrisposto in relazione alla "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, spettante per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 20219/2020, 2020/2021, 2021/20222, 2022/2023, oltre al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza..
quanto al ricorso n. 1548 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli Dott.ssa Baici, n. 385/2023 pubblicata in data 26 ottobre 2023, nell’ambito del procedimento R.G. 474/2023, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015,per euro 2.000,00 in favore della sig.ra NZ relativamente agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 1601 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli Dott.ssa Baici, n. 580/2024 pubblicata in data 21 novembre 2024, nell’ambito del procedimento R.G. 647/2024, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 500,00 in favore della sig.ra PA relativamente all'a.s. 2019/2020 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
quanto al ricorso n. 1623 del 2025:
Ottemperanza della sentenza n. 115/2024 emessa in data 26/03/2024 dal Tribunale di Vercelli nell'ambito del procedimento rg 845/2023, con la quale accertava e dichiarava il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e nello specifico per la sig.ra RM AB per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per PA IS per gli 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto, condannava il Ministero resistente a provvedere in tal senso, e cioè, mediante l'accreditamento di tale somma sul cd “borsellino elettronico “ delle docenti.
quanto al ricorso n. 1632 del 2025:
Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 270/2024 pubblicata in data 04/06/2024, nell'ambito del procedimento rg 767/2023, notificata in data 06/06/2024, non appellata, passata in giudicato, con la quale accertava e dichiarava il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e nello specifico per la sig.ra GA per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, ZA per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e BI per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto, condannava il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
quanto al ricorso n. 1642 del 2025:
Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 248/2023 pubblicata in data 06/07/2023, nell'ambito del procedimento rg 265/2023 notificata in data 11/07/2023, non appellata, passata in giudicato, con la quale accertava e dichiarava il diritto della ricorrente sig.ra RT OL SA ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui .
quanto al ricorso n. 1676 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 53/2025 pubblicata in data 30/01/2025, nell'ambito del procedimento R.G. 854/2024 notificata in data 31/01/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 500,00 in favore della sig.ra D'FF RO, relativamente all'a.s. 2024/2025, per euro 500,00 in favore della sig.ra IO RA per l'a.s. 2024/2025 e per euro 500,00 per la sig.ra RN RI relativamente all'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
quanto al ricorso n. 1678 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 56/2025, pubblicata in data 30/01/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 858/2024, notificata in data 31/01/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 1.000,00 in favore della sig.ra FI NA, relativamente agli a.s. 2023/2024 e 2024/2025, per euro 1.000,00 in favore del sig. De PA EL per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 e per euro 1.000,00 per il sig. IV TO relativamente agli a.s. 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 1713 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 54/2025 pubblicata in data 30/01/2025, nell'ambito del procedimento R.G. 855/2024 notificata in data 31/01/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 500,00 in favore della sig.ra FI LL per l'a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 1756 del 2025:
ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 55/2025 pubblicata in data 30/01/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 856/2024 notificata in data 31/01/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 500,00 in favore della sig.ra RA RA, relativamente all’a.s. 2024/2025, per euro 500,00 in favore della sig.ra FA OS per l’a.s. 2024/2025 e per euro 500,00 per la sig.ra NI RE relativamente all’a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento dei provvedimenti in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, per ciascun ricorso occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad Acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla disposta riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
4) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO