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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI
APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 gennaio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
(già , Parte_1 Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dall'avv.to Armando Vitiello e dall'avv. Gelsomina D'Antonio, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Parte_ affari giuridico – legali e contenzioso della predetta appellante E
, rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti CP_1 dall'avv.to Piero Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti.
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 730/2023 emessa in data 2.2.2023 e pubblicata lo stesso giorno.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 05.01.2023, l' Parte_3 proponeva appello avverso la sentenza n. 730/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli del 2.2.2023, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta dal dipendente, volta all'accertamento del suo diritto a percepire i compensi CP_1 dovuti a titolo di lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018. Il – odierna parte appellata - nel giudizio di primo grado, premetteva: a) di essere CP_1 dipendente dell' , presso il Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Napoli, Parte_3 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere;
b) di aver svolto la propria prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali dal 08.12.2016 al
26.12.2020, così come analiticamente indicati in ricorso, senza tuttavia ricevere il compenso per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione prevista dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999. Controparte_2
L costituitasi nel giudizio di primo grado, in via preliminare, eccepiva Parte_4
l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti reclamati dal ricorrente e nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa ritenendo inapplicabili al caso in esame le norme reclamate dal lavoratore, in quanto, essendo lo stesso un turnista, aveva diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del
19.04.2004, che prevede per l'appunto l'indennità per il servizio prestato nel giorno festivo.
Il Giudice di prime cure, aderendo all'ultimo orientamento della Corte di Cassazione sulla questione, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente - nei limiti della prescrizione quinquennale - condannando l' al pagamento in favore del lavoratore Parte_4 della somma di euro 3.467,74, compensando le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
L'appellante, con il gravame proposto, censurava la sentenza di primo grado per erronea interpretazione delle norme della contrattazione collettiva, ritenendo non cumulabili l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore con la maggiorazione per lavoro festivo reclamata dalla lavoratrice. Inoltre, contestava la sentenza gravata per omessa pronuncia in merito all'eccepita carenza di prova circa lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali da parte del Chiedeva, pertanto, la CP_1 riforma della sentenza impugnata co rigetto della domanda introduttiva e con vittoria di spese.
Parte appellata, regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e deduceva l'inammissibilità
e l'infondatezza del gravame proposto da controparte chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, reso all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti. La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent. CdA Napoli n.3484\23 del 18.10.2023 rel. Dr.ssa V. Totaro). Del resto sulla questione è intervenuta anche Controparte_3 molto di recente la giurisprudenza di legittimità (Corte Cassazione n.1505\2021 del
25.1.2021, Cass. 20743\2023 del 18.7.2023), secondo cui “l'indennità prevista dall'art.
44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Si rileva che è devoluta alla cognizione di questa Corte la questione della regolamentazione, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sanità, vigente ratione temporis, del compenso spettante al dipendente che, in qualità di turnista, presta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni.
In particolare, viene in evidenza la questione della cumulabilità - per il personale turnista del comparto sanità - del diritto sancito dall'art. 9 del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L.
del 07.04.1999, con l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Controparte_2
CCNL del 01.09.1995.
L'art. 9, comma 1, dell'Accordo integrativo del 7.4.1999 (siglato il 20.9.2001) che è stato invocato dall'odierna parte appellata in primo grado, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 44 del CCNL del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti). Nello specifico, il comma 12 prevedeva: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ebbene, sulla questione della cumulabilità di dette norme è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1505/2021, che ha sostanzialmente enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In ossequio a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice di prime cure ha accolto, nei limiti della prescrizione, la domanda formulata dal lavoratore.
L'appellante, con il gravame proposto ha sostenuto la tesi dell'incumulabilità di dette norme in quanto ciò comporterebbe un irragionevole trattamento più favorevole per il lavoratore turnista - già beneficiario della specifica indennità ex art. 44 - per il quale lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali rientrerebbe nell'ordinaria articolazione del lavoro su turni.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'applicabilità in favore del lavoratore turnista della maggiorazione prevista dal citato art. 9 non potrebbe operare de plano, ma soltanto nei casi in cui la prestazione nel giorno festivo infrasettimanale sia avvenuta in maniera
“straordinaria”, ovvero prestata nel giorno che era ordinariamente previsto come riposo oppure, prestata oltre l'ordinario orario di lavoro. Ha sostenuto che la cumulabilità può ritenersi applicabile a tutti i dipendenti soltanto a parità di condizioni, ossia nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata oltre l'orario contrattualmente previsto. Ebbene, Parte secondo l appellante, mentre per il personale non turnista tale circostanza è pacifica e palese ogni qual volta si trovi a prestare l'attività lavorativa in un giorno festivo, nel caso invece del personale turnista tale circostanza deve essere verificata ed accertata e soltanto in caso di effettiva attività prestata oltre l'orario contrattualmente previsto la suddetta clausola contrattuale può trovare legittima applicazione.
Sosteneva che il lavoratore appellato non avesse fornito alcuna prova che l'attività lavorativa fosse stata prestata in giornata festiva infrasettimanale al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
La Corte non ritiene fondato tale motivo di appello e condivide quanto stabilito dal Giudice di prime cure in ottemperanza al principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, confermato anche da successiva e recentissima pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza
n. 20743 del 18.07.2023).
La tesi prospettata dall'appellante relativa alla natura ordinaria della prestazione di lavoro eseguita nella giornata festiva infrasettimanale dal turnista da cui deriverebbe l'inapplicabilità in automatico dell'art. 9 del CCNL in argomento, contraddice l'argomentazione della Suprema Corte di Cassazione, che sul punto, ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori
e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall' , secondo cui Pt_4
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”.
Dunque, la tesi prospettata dall'appellante non trova riscontri nel dato letterale della norma contrattuale, come chiaramente sottolineato nell'iter argomentativo della Suprema
Corte. L'appellante, infatti vorrebbe ancorare l'applicabilità della norma di cui all'art. 9 al superamento da parte del lavoratore turnista dell'orario ordinario di lavoro.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza esclude quanto sostenuto dall'appellante, chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante.
Si aggiunga poi che, sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”.
Dunque, sul motivo di appello, questa Corte non rileva argomenti convincenti, tali da indurla a discostarsi dall'interpretazione fornita dal Giudice di legittimità. Anche il secondo motivo di appello, con il quale è stata censurata la sentenza gravata per omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'eccepita mancanza di prova dello svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi indicati nel ricorso di primo grado, è infondato.
Va rilevato in primis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell provare gli elementi Pt_4 costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente “accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo hanno superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, riconnettendosi Part semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
Del resto, a differenza di quanto sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure si è pronunciato sul punto, rilevando, al contrario, che lo svolgimento dell'attività da parte della ricorrente nei giorni festivi reclamati fosse stata dimostrata attraverso la produzione di fogli presenze, aggiungendo tra l'altro che non vi era stata contestazione da parte dell'Azienda datrice di lavoro.
Per i motivi esposti, l'appello, ritenuto assorbito ogni altro motivo di gravame, va, pertanto, rigettato, mutando il Collegio il precedente orientamento, attese le recenti sentenze della
Suprema Corte, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre iva, cpa e spese forfetarie, con attribuzione. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 28.1.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone
APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28 gennaio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403/2023 del ruolo generale lavoro
TRA
(già , Parte_1 Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dall'avv.to Armando Vitiello e dall'avv. Gelsomina D'Antonio, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Parte_ affari giuridico – legali e contenzioso della predetta appellante E
, rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti CP_1 dall'avv.to Piero Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti.
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 730/2023 emessa in data 2.2.2023 e pubblicata lo stesso giorno.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 05.01.2023, l' Parte_3 proponeva appello avverso la sentenza n. 730/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli del 2.2.2023, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta dal dipendente, volta all'accertamento del suo diritto a percepire i compensi CP_1 dovuti a titolo di lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 29 del CCNL 2016-2018. Il – odierna parte appellata - nel giudizio di primo grado, premetteva: a) di essere CP_1 dipendente dell' , presso il Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Napoli, Parte_3 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere;
b) di aver svolto la propria prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali dal 08.12.2016 al
26.12.2020, così come analiticamente indicati in ricorso, senza tuttavia ricevere il compenso per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione prevista dall'art. 29, comma 6, del C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999. Controparte_2
L costituitasi nel giudizio di primo grado, in via preliminare, eccepiva Parte_4
l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti reclamati dal ricorrente e nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa ritenendo inapplicabili al caso in esame le norme reclamate dal lavoratore, in quanto, essendo lo stesso un turnista, aveva diritto esclusivamente alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del
19.04.2004, che prevede per l'appunto l'indennità per il servizio prestato nel giorno festivo.
Il Giudice di prime cure, aderendo all'ultimo orientamento della Corte di Cassazione sulla questione, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente - nei limiti della prescrizione quinquennale - condannando l' al pagamento in favore del lavoratore Parte_4 della somma di euro 3.467,74, compensando le spese di lite in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
L'appellante, con il gravame proposto, censurava la sentenza di primo grado per erronea interpretazione delle norme della contrattazione collettiva, ritenendo non cumulabili l'indennità di cui all'art. 44 del CCNL di settore con la maggiorazione per lavoro festivo reclamata dalla lavoratrice. Inoltre, contestava la sentenza gravata per omessa pronuncia in merito all'eccepita carenza di prova circa lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali da parte del Chiedeva, pertanto, la CP_1 riforma della sentenza impugnata co rigetto della domanda introduttiva e con vittoria di spese.
Parte appellata, regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e deduceva l'inammissibilità
e l'infondatezza del gravame proposto da controparte chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, reso all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti. La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent. CdA Napoli n.3484\23 del 18.10.2023 rel. Dr.ssa V. Totaro). Del resto sulla questione è intervenuta anche Controparte_3 molto di recente la giurisprudenza di legittimità (Corte Cassazione n.1505\2021 del
25.1.2021, Cass. 20743\2023 del 18.7.2023), secondo cui “l'indennità prevista dall'art.
44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Si rileva che è devoluta alla cognizione di questa Corte la questione della regolamentazione, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sanità, vigente ratione temporis, del compenso spettante al dipendente che, in qualità di turnista, presta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni.
In particolare, viene in evidenza la questione della cumulabilità - per il personale turnista del comparto sanità - del diritto sancito dall'art. 9 del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L.
del 07.04.1999, con l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del Controparte_2
CCNL del 01.09.1995.
L'art. 9, comma 1, dell'Accordo integrativo del 7.4.1999 (siglato il 20.9.2001) che è stato invocato dall'odierna parte appellata in primo grado, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 44 del CCNL del 1.9.1995, nel disciplinare particolari condizioni di lavoro, prevedeva, dal comma 3 al comma 12, il riconoscimento di un'indennità ad hoc per i lavoratori del comparto sanità che svolgevano la prestazione su tre turni (cd. lavoratori turnisti). Nello specifico, il comma 12 prevedeva: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ebbene, sulla questione della cumulabilità di dette norme è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1505/2021, che ha sostanzialmente enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In ossequio a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice di prime cure ha accolto, nei limiti della prescrizione, la domanda formulata dal lavoratore.
L'appellante, con il gravame proposto ha sostenuto la tesi dell'incumulabilità di dette norme in quanto ciò comporterebbe un irragionevole trattamento più favorevole per il lavoratore turnista - già beneficiario della specifica indennità ex art. 44 - per il quale lo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali rientrerebbe nell'ordinaria articolazione del lavoro su turni.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'applicabilità in favore del lavoratore turnista della maggiorazione prevista dal citato art. 9 non potrebbe operare de plano, ma soltanto nei casi in cui la prestazione nel giorno festivo infrasettimanale sia avvenuta in maniera
“straordinaria”, ovvero prestata nel giorno che era ordinariamente previsto come riposo oppure, prestata oltre l'ordinario orario di lavoro. Ha sostenuto che la cumulabilità può ritenersi applicabile a tutti i dipendenti soltanto a parità di condizioni, ossia nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata oltre l'orario contrattualmente previsto. Ebbene, Parte secondo l appellante, mentre per il personale non turnista tale circostanza è pacifica e palese ogni qual volta si trovi a prestare l'attività lavorativa in un giorno festivo, nel caso invece del personale turnista tale circostanza deve essere verificata ed accertata e soltanto in caso di effettiva attività prestata oltre l'orario contrattualmente previsto la suddetta clausola contrattuale può trovare legittima applicazione.
Sosteneva che il lavoratore appellato non avesse fornito alcuna prova che l'attività lavorativa fosse stata prestata in giornata festiva infrasettimanale al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti e/o in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
La Corte non ritiene fondato tale motivo di appello e condivide quanto stabilito dal Giudice di prime cure in ottemperanza al principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, confermato anche da successiva e recentissima pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza
n. 20743 del 18.07.2023).
La tesi prospettata dall'appellante relativa alla natura ordinaria della prestazione di lavoro eseguita nella giornata festiva infrasettimanale dal turnista da cui deriverebbe l'inapplicabilità in automatico dell'art. 9 del CCNL in argomento, contraddice l'argomentazione della Suprema Corte di Cassazione, che sul punto, ha esplicitamente stabilito che: “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori
e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
Si aggiunga che, secondo l'interpretazione sistematica delle norme della contrattazione collettiva in esame fornita dalla Cassazione: “la tesi sostenuta dall' , secondo cui Pt_4
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”.
Dunque, la tesi prospettata dall'appellante non trova riscontri nel dato letterale della norma contrattuale, come chiaramente sottolineato nell'iter argomentativo della Suprema
Corte. L'appellante, infatti vorrebbe ancorare l'applicabilità della norma di cui all'art. 9 al superamento da parte del lavoratore turnista dell'orario ordinario di lavoro.
La Suprema Corte, con la citata ordinanza esclude quanto sostenuto dall'appellante, chiarendo che:” …l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
È chiara l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suindicato passaggio, ha escluso qualsiasi differenziazione tra il personale turnista e non turnista, ai fini dell'applicabilità della maggiorazione per lavoro straordinario, a differenza di quanto sostiene invece l'appellante.
Si aggiunga poi che, sempre secondo l'esegesi della Cassazione: “la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo”.
Dunque, sul motivo di appello, questa Corte non rileva argomenti convincenti, tali da indurla a discostarsi dall'interpretazione fornita dal Giudice di legittimità. Anche il secondo motivo di appello, con il quale è stata censurata la sentenza gravata per omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'eccepita mancanza di prova dello svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni festivi indicati nel ricorso di primo grado, è infondato.
Va rilevato in primis che, a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell provare gli elementi Pt_4 costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti, non potendo come sopra esposto accedersi alla tesi della eventualmente “accidentale” coincidenza con il riposo fruito per il turno, ricordando che la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo hanno superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, riconnettendosi Part semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
Del resto, a differenza di quanto sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure si è pronunciato sul punto, rilevando, al contrario, che lo svolgimento dell'attività da parte della ricorrente nei giorni festivi reclamati fosse stata dimostrata attraverso la produzione di fogli presenze, aggiungendo tra l'altro che non vi era stata contestazione da parte dell'Azienda datrice di lavoro.
Per i motivi esposti, l'appello, ritenuto assorbito ogni altro motivo di gravame, va, pertanto, rigettato, mutando il Collegio il precedente orientamento, attese le recenti sentenze della
Suprema Corte, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre iva, cpa e spese forfetarie, con attribuzione. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 28.1.2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone