Articolo 8 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 7Articolo 9
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29 settembre 1963
Art. 8.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 40 miliardi.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963