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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264/2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Malavenda Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n.
689/1981;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI-003201383, notificata in data 21/1/2025, con la quale l' ha CP_1
ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di sanzione amministrativa,
Pag. 1 a 6 per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. n. 638/1983, e s.m.i., per l'annualità 2020.
1.1. Ha eccepito: il difetto di motivazione del provvedimento impugnato,
l'insussistenza della violazione;
la decadenza di cui all'art. 14 l. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
2. L' , dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. Dirimente è l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
4.1. Al riguardo, deve essere rilevato che l'ordinanza oggetto di opposizione è stata emessa per la ritenuta violazione dell'art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. n. 638/1983, e s.m.i., con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
4.2. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica intervenuta in forza dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
4.3. In particolare, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si
Pag. 2 a 6 osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4.4. Ora, l'applicabilità dell'art. 14 l. n. 689/1981 è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25/2/2022, secondo cui “In particolare, il CP_1
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981)”.
4.5. L'art. 14 l. n. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma
Pag. 3 a 6 dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4.6. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. n.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
4.7. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
4.8. Ebbene, nel caso di specie, premesso che, poiché l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo;
nell'odierna fattispecie concreta, detto termine non può che coincidere con la data del 26/1/2022, ossia con il momento in cui il ricorrente ha trasmesso all' il modello UNIEMENS relativo all'ultima CP_1
mensilità contestata (novembre 2020 – cfr. doc. n. 13 del fascicolo di parte resistente.
4.9. Deve essere, peraltro, osservato che a venire in rilievo sono violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori. CP_1
Dagli atti di causa, invero, non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' . CP_1
4.10. Più in particolare, i modelli UNIEMENS, a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'ente resistente di un determinato importo,
Pag. 4 a 6 sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano, alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
4.11. Ne consegue che, a fronte di una violazione amministrativa concretizzatasi a partire dal 26/1/2022 solo il 29/11/2022 (atto Protocollo
.2200.17/10/2022.0245798), con evidente violazione del prescritto termine di CP_1
90 giorni, l' ha notificato al trasgressore l'atto di accertamento dell'illecito CP_1
amministrativo, senza che, peraltro, possa venire in rilievo la sospensione di 98 giorni del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, stabilita dall'articolo 103, comma 6-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.12. Per un verso, infatti, la fattispecie in esame si pone al di fuori del perimetro temporale di applicabilità della ridetta sospensione (sancita per il periodo
23/2/2020 – 31/5/2020); per altro verso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 98 giorni all' per procedere alle attività CP_1 propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente (il 29/11/2022, a fronte di un termine – sia pur differito – scadente il 2/8/2022).
4.13. Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4.14. Deve essere, da ultimo, osservato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al d.l. n. 48/2023, che all'art. 23, co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli
Pag. 5 a 6 estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
4.15. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
4.16. Per quanto sopra esposto, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso è da ritenersi fondato e va conseguentemente accolto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del valore della causa (€ 7.904,94), della sua tipologia (causa di previdenza), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
OI-003201383;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Catanzaro, 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264/2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Malavenda Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n.
689/1981;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI-003201383, notificata in data 21/1/2025, con la quale l' ha CP_1
ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di sanzione amministrativa,
Pag. 1 a 6 per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. n. 638/1983, e s.m.i., per l'annualità 2020.
1.1. Ha eccepito: il difetto di motivazione del provvedimento impugnato,
l'insussistenza della violazione;
la decadenza di cui all'art. 14 l. 689/81, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
2. L' , dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. Dirimente è l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981.
4.1. Al riguardo, deve essere rilevato che l'ordinanza oggetto di opposizione è stata emessa per la ritenuta violazione dell'art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con mod. dalla l. n. 638/1983, e s.m.i., con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
4.2. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica intervenuta in forza dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
4.3. In particolare, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si
Pag. 2 a 6 osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
4.4. Ora, l'applicabilità dell'art. 14 l. n. 689/1981 è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25/2/2022, secondo cui “In particolare, il CP_1
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981)”.
4.5. L'art. 14 l. n. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma
Pag. 3 a 6 dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4.6. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. n.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
4.7. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
4.8. Ebbene, nel caso di specie, premesso che, poiché l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo;
nell'odierna fattispecie concreta, detto termine non può che coincidere con la data del 26/1/2022, ossia con il momento in cui il ricorrente ha trasmesso all' il modello UNIEMENS relativo all'ultima CP_1
mensilità contestata (novembre 2020 – cfr. doc. n. 13 del fascicolo di parte resistente.
4.9. Deve essere, peraltro, osservato che a venire in rilievo sono violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori. CP_1
Dagli atti di causa, invero, non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' . CP_1
4.10. Più in particolare, i modelli UNIEMENS, a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'ente resistente di un determinato importo,
Pag. 4 a 6 sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano, alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
4.11. Ne consegue che, a fronte di una violazione amministrativa concretizzatasi a partire dal 26/1/2022 solo il 29/11/2022 (atto Protocollo
.2200.17/10/2022.0245798), con evidente violazione del prescritto termine di CP_1
90 giorni, l' ha notificato al trasgressore l'atto di accertamento dell'illecito CP_1
amministrativo, senza che, peraltro, possa venire in rilievo la sospensione di 98 giorni del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, stabilita dall'articolo 103, comma 6-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.12. Per un verso, infatti, la fattispecie in esame si pone al di fuori del perimetro temporale di applicabilità della ridetta sospensione (sancita per il periodo
23/2/2020 – 31/5/2020); per altro verso, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 98 giorni all' per procedere alle attività CP_1 propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente (il 29/11/2022, a fronte di un termine – sia pur differito – scadente il 2/8/2022).
4.13. Deve, dunque, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4.14. Deve essere, da ultimo, osservato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al d.l. n. 48/2023, che all'art. 23, co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli
Pag. 5 a 6 estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
4.15. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
4.16. Per quanto sopra esposto, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso è da ritenersi fondato e va conseguentemente accolto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del valore della causa (€ 7.904,94), della sua tipologia (causa di previdenza), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
OI-003201383;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Catanzaro, 11/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6