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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3425/2025, promossa con ricorso depositato in data 11/11/2025 da Pt_1
entrambi con avv. PAOLA FORNASARO.
[...] Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - di aver intrattenuto una relazione sentimentale iniziata nell'anno 2010 con successiva convivenza more uxorio dal 2011; dalla loro unione è nato il figlio a Trieste il 26/11/2012, Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
cessata la relazione, le parti hanno inteso regolamentare le modalità di affido, collocamento e mantenimento del minore.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, nei seguenti termini:
“1. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento e Persona_1 residenza presso la madre, in Trieste, Via Cumano n. 1/5;
2. le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo in considerazione l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
3. il sig. si impegna a collaborare nella gestione di ed a mantenere solidi rapporti personali con Per_1 Per_1 il figlio ed una costante frequentazione;
pagina 1 di 4 4. entrambi i genitori, insieme o disgiuntamente, si interesseranno dell'andamento scolastico del figlio, recandosi ai colloqui con gli insegnanti ed aggiornandosi sulle attività scolastiche anche tramite l'accesso al registro elettronico;
5. fermo restando che potrà gestire liberamente i rapporti con il padre in relazione ai propri impegni Per_1 scolastici e sportivi e potrà gestire la frequentazione con il papà anche al di là della programmazione di massima condivisa tra le parti, per garantire un'organizzazione adeguata alle esigenze del minore i ricorrenti indicano le seguenti modalità di frequentazione, passibili di modifica previa reciproca comunicazione e accordo:
✓ collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, durante la settimana si recherà Persona_1 dal padre a pranzo nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì nelle settimane in cui il ha il turno Per_1 lavorativo la mattina e pernotterà presso l'abitazione del padre il venerdì notte, inserendo su accordo delle parti un'altra sera con pernotto durante la settimana, qualora non ci siano in programma verifiche/interrogazioni scolastiche nella mattina seguente;
✓ il padre, inoltre, terrà con sé a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola e sino all'ora di Per_1 pranzo della domenica;
✓ per le attività sportive di i ricorrenti collaboreranno tra loro per consentire lo svolgimento puntuale Per_1
e costante delle attività stesse;
✓ durante le vacanze estive, abiterà a settimane alterne presso l'uno e l'altro genitore, salva diversa Per_1 esigenza del minore;
✓ i genitori trascorreranno alternativamente con il figlio 15 giorni ciascuno (anche non consecutivi) da concordare annualmente;
si intende che in questi periodi la frequentazione con l'altro genitore è sospesa, salvo diverso accordo e/o esigenza dei ragazzi. I genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci periodi di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno;
✓ le vacanze invernali sono regolamentate con un'alternanza tra i genitori, in modo da rendere agevole la gestione del minore anche nel lungo periodo di vacanza da scuola, mantenendo di fatto la regolamentazione concordata per il periodo scolastico;
le Festività verranno alternate, come di fatto già avviene, affinché Per_1 possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con ognuno dei genitori;
✓ i programmi sopra indicati sono passibili di variazione qualora le attività di o ragioni di salute dei Per_1 genitori e/o del figlio o lavorative dei genitori, impongano una diversa organizzazione. In tal caso il genitore impedito avrà cura di comunicare all'altro il proprio impedimento con tempestivo avviso;
6. entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio tenuto conto del regime di Per_1 frequentazione concordato e delle condizioni economico/patrimoniale delle parti, il sig. a titolo di Per_1 ulteriore contributo al mantenimento del figlio, verserà alla sig.ra in favore di dal mese di Pt_1 Per_1
pagina 2 di 4 novembre 2025, l'importo mensile di € 400,00.- annualmente rivalutabile ai sensi degli indici Istat, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a , di cui Parte_1 all'iban noto al sig. sino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
detto importo, in Per_1 Per_1 caso di assenza prolungata dal lavoro (non inferiore a 30 giorni) per ragioni di salute documentabili e tali da non percepire le indennità aggiuntive allo stipendio base, verrà ridotto esclusivamente per il mese o i mesi di assenza ad un importo non inferiore ad € 250,00 mensile;
inoltre, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Per_1 entro la stessa data l'importo mensile di € 120,00.- quale anticipazione quota del 50% sul costo da Pt_1 sostenere per le ripetizioni private che mensilmente ammontano ad € 240,00;
7. soltanto qualora venga mantenuto rigorosamente il regime di frequentazione estiva alternata, per i mesi di luglio ed agosto l'importo da corrispondere a titolo di mantenimento per verrà ridotto ad € 250,00 Per_1 mensili;
8. le spese straordinarie che saranno sostenute in favore del figlio, mediche, scolastiche e ricreative/sportive, saranno divise in pari quota tra i genitori e rimborsate tempestivamente, entro 15 giorni dalla richiesta alla parte che ha sostenuto la spesa, richiamandosi in caso di contestazioni al Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Trieste il 18/5/2015;
9. per quanto riguarda i capi di abbigliamento più impegnativi economicamente, necessari per nei Per_1 cambi di stagione e per l'attività sportiva, entrambi i ricorrenti vi contribuiranno, dividendo la spesa o con acquisti personali;
10. l'assegno unico percepito dalla sig.ra in favore del figlio minore e del figlio maggiorenne Parte_1
verrà trattenuto dalla stessa come di fatto già avviene ed utilizzato per i figli;
Per_2
11. i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio minore sugli stessi ove previsto, nonché alla consegna reciproca di ogni documento necessario inerente al minore per i tempi di permanenza presso ciascuno (es: carta di identità, tessera sanitaria, libretto pediatra e codice fiscale), nonché assenso reciproco per il rinnovo e/o rilascio del documento autonomo del minore anche valido per l'espatrio; 12. Le parti congiuntamente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa e comunque autorizzano il difensore a rinunciare all'impugnazione;
13. le spese e compensi legali del presente procedimento vengono pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno”.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come da accordo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3425/2025, promossa con ricorso depositato in data 11/11/2025 da Pt_1
entrambi con avv. PAOLA FORNASARO.
[...] Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - di aver intrattenuto una relazione sentimentale iniziata nell'anno 2010 con successiva convivenza more uxorio dal 2011; dalla loro unione è nato il figlio a Trieste il 26/11/2012, Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
cessata la relazione, le parti hanno inteso regolamentare le modalità di affido, collocamento e mantenimento del minore.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, nei seguenti termini:
“1. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento e Persona_1 residenza presso la madre, in Trieste, Via Cumano n. 1/5;
2. le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo in considerazione l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio;
3. il sig. si impegna a collaborare nella gestione di ed a mantenere solidi rapporti personali con Per_1 Per_1 il figlio ed una costante frequentazione;
pagina 1 di 4 4. entrambi i genitori, insieme o disgiuntamente, si interesseranno dell'andamento scolastico del figlio, recandosi ai colloqui con gli insegnanti ed aggiornandosi sulle attività scolastiche anche tramite l'accesso al registro elettronico;
5. fermo restando che potrà gestire liberamente i rapporti con il padre in relazione ai propri impegni Per_1 scolastici e sportivi e potrà gestire la frequentazione con il papà anche al di là della programmazione di massima condivisa tra le parti, per garantire un'organizzazione adeguata alle esigenze del minore i ricorrenti indicano le seguenti modalità di frequentazione, passibili di modifica previa reciproca comunicazione e accordo:
✓ collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, durante la settimana si recherà Persona_1 dal padre a pranzo nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì nelle settimane in cui il ha il turno Per_1 lavorativo la mattina e pernotterà presso l'abitazione del padre il venerdì notte, inserendo su accordo delle parti un'altra sera con pernotto durante la settimana, qualora non ci siano in programma verifiche/interrogazioni scolastiche nella mattina seguente;
✓ il padre, inoltre, terrà con sé a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola e sino all'ora di Per_1 pranzo della domenica;
✓ per le attività sportive di i ricorrenti collaboreranno tra loro per consentire lo svolgimento puntuale Per_1
e costante delle attività stesse;
✓ durante le vacanze estive, abiterà a settimane alterne presso l'uno e l'altro genitore, salva diversa Per_1 esigenza del minore;
✓ i genitori trascorreranno alternativamente con il figlio 15 giorni ciascuno (anche non consecutivi) da concordare annualmente;
si intende che in questi periodi la frequentazione con l'altro genitore è sospesa, salvo diverso accordo e/o esigenza dei ragazzi. I genitori si impegnano a comunicarsi i reciproci periodi di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno;
✓ le vacanze invernali sono regolamentate con un'alternanza tra i genitori, in modo da rendere agevole la gestione del minore anche nel lungo periodo di vacanza da scuola, mantenendo di fatto la regolamentazione concordata per il periodo scolastico;
le Festività verranno alternate, come di fatto già avviene, affinché Per_1 possa trascorrere i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni con ognuno dei genitori;
✓ i programmi sopra indicati sono passibili di variazione qualora le attività di o ragioni di salute dei Per_1 genitori e/o del figlio o lavorative dei genitori, impongano una diversa organizzazione. In tal caso il genitore impedito avrà cura di comunicare all'altro il proprio impedimento con tempestivo avviso;
6. entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento del figlio tenuto conto del regime di Per_1 frequentazione concordato e delle condizioni economico/patrimoniale delle parti, il sig. a titolo di Per_1 ulteriore contributo al mantenimento del figlio, verserà alla sig.ra in favore di dal mese di Pt_1 Per_1
pagina 2 di 4 novembre 2025, l'importo mensile di € 400,00.- annualmente rivalutabile ai sensi degli indici Istat, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a , di cui Parte_1 all'iban noto al sig. sino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
detto importo, in Per_1 Per_1 caso di assenza prolungata dal lavoro (non inferiore a 30 giorni) per ragioni di salute documentabili e tali da non percepire le indennità aggiuntive allo stipendio base, verrà ridotto esclusivamente per il mese o i mesi di assenza ad un importo non inferiore ad € 250,00 mensile;
inoltre, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Per_1 entro la stessa data l'importo mensile di € 120,00.- quale anticipazione quota del 50% sul costo da Pt_1 sostenere per le ripetizioni private che mensilmente ammontano ad € 240,00;
7. soltanto qualora venga mantenuto rigorosamente il regime di frequentazione estiva alternata, per i mesi di luglio ed agosto l'importo da corrispondere a titolo di mantenimento per verrà ridotto ad € 250,00 Per_1 mensili;
8. le spese straordinarie che saranno sostenute in favore del figlio, mediche, scolastiche e ricreative/sportive, saranno divise in pari quota tra i genitori e rimborsate tempestivamente, entro 15 giorni dalla richiesta alla parte che ha sostenuto la spesa, richiamandosi in caso di contestazioni al Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Trieste il 18/5/2015;
9. per quanto riguarda i capi di abbigliamento più impegnativi economicamente, necessari per nei Per_1 cambi di stagione e per l'attività sportiva, entrambi i ricorrenti vi contribuiranno, dividendo la spesa o con acquisti personali;
10. l'assegno unico percepito dalla sig.ra in favore del figlio minore e del figlio maggiorenne Parte_1
verrà trattenuto dalla stessa come di fatto già avviene ed utilizzato per i figli;
Per_2
11. i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio minore sugli stessi ove previsto, nonché alla consegna reciproca di ogni documento necessario inerente al minore per i tempi di permanenza presso ciascuno (es: carta di identità, tessera sanitaria, libretto pediatra e codice fiscale), nonché assenso reciproco per il rinnovo e/o rilascio del documento autonomo del minore anche valido per l'espatrio; 12. Le parti congiuntamente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emessa e comunque autorizzano il difensore a rinunciare all'impugnazione;
13. le spese e compensi legali del presente procedimento vengono pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno”.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come da accordo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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