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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1016/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il
25/06/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II -
Serie A, Anno 2016. Per_ Dall'unione è nata, in data 17/07/2017, la figlia ancora minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 25/06/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con dovere di mutuo rispetto;
2. la Signora d'accordo con il marito, ha lasciato la casa coniugale asportando i propri CP_1 beni ed oggetti personali. Anche il Signor ha lasciato la casa coniugale asportando Pt_1
i propri beni ed oggetti personali.
Al riguardo le parti danno atto che entrambe hanno già reperito una nuova abitazione idonea alle esigenze della bambina. In particolare, la Signora prenderà domicilio in Recetto CP_1
(NO), Vicolo Trieste n.8 e il Signor in Vercelli, Via G: Pascoli n.
1. Entrambi i Pt_1 genitori avranno cura di avvisarsi reciprocamente di eventuali modifiche delle rispettive situazioni abitative;
3. si dà atto che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita a Vercelli, Via
Thaon de Revel n. 99, viene messa in vendita, di comune accordo, tra le parti;
pagina 2 di 4 4. si dà atto che nelle more della vendita della casa, la stessa sarà custodita con cura da entrambi i coniugi che continueranno a farsi carico, al 50% del mutuo, delle utenze e delle spese ordinarie e straordinarie, ivi compresi i costi tutti, anche tecnici eventualmente da sostenere per regolarizzare l'immobile al fine della vendita (e così a titolo esemplificativo, costi per opere murarie, per smaltimenti, per pratiche edilizie, ecc.);
5. si dà atto che al momento della vendita della casa le parti divideranno in parti uguali il ricavato, al netto del pagamento del residuo mutuo e delle spese sostenute;
6. si dà atto che al momento della vendita della casa coniugale gli arredi verranno divisi consensualmente tra i coniugi;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver nulla reciprocamente a pretendere, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso e rinunciano alla richiesta di qualsivoglia mantenimento;
Per_
8. la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in Vercelli Via Giovanni Pascoli n.1;
9. circa le modalità di visita e di permanenza le parti stabiliscono il calendario di cui infra, con la precisazione che viene fatto salvo ogni eventuale diverso accordo assunto nell'interesse Per_ Per_ esclusivo di e la facoltà di entrambi i genitori di vedere previo accordo;
Per_ In particolare, si dà atto che frequenta la scuola elementare “De Amicis” che si trova a pochi metri dalla casa paterna e che la madre svolge l'attività lavorativa “su turni”, in
Novara.
Per tale ragione le parti stabiliscono quanto segue:
Prima settimana Per_ La mamma andrà a prendere il lunedì a scuola e la terrà con sé a dormire, riaccompagnandola a scuola il martedì. Per_ Il papà andrà a prendere a scuola il martedì pomeriggio e la terrà con sé sino al venerdì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola. Per_ La madre andrà a prendere a scuola il venerdì pomeriggio e la terrà con sé sino alle
19.00 allorché la riaccompagnerà dal padre. Per_ La madre terrà poi con sé dal sabato alle 17.00 circa allorché la preleverà a casa del padre per tenerla con sé sino al lunedì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola.
Seconda settimana
Per_ La mamma porterà a scuola il lunedì mattina e la andrà a prendere a scuola e la terrà con sé a dormire, riaccompagnandola a scuola il martedì. Il martedì pomeriggio la madre
Per_ andrà a prendere a scuola e la accompagnerà dal padre per le 19.00.
Per_ Il papà terrà con sé dalle 19.00 del martedì sino al venerdì mattina.
Per_ La madre terrà con sé il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al sabato mattina.
Per_ Il padre preleverà dalla madre il sabato mattina tra le 12.00 e le 14.00 (a seconda degli impegni di lavoro) e la terrà con sé sino il lunedì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola.
Per_ Le parti danno atto e si impegnano a cooperare nell'interesse di
Per_ La madre presta altresì il consenso a che possa stare con i parenti paterni (nonna, zii) da sempre affezionati alla bambina;
Per_
10. con riferimento alle vacanze natalizie la figlia trascorrerà con la madre la vigilia e il giorno di Natale con il padre. Il giorno di Capodanno verrà trascorso in via alternata, un anno con la madre e un anno con il padre;
Per_
11. la figlia minore trascorrerà con ila madre la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
pagina 3 di 4 12. relativamente alle altre festività e giorni di vacanza si seguirà il normale calendario di turnazione concordato per il resto dell'anno; Per_
13. con riferimento alle vacanze estive trascorrerà con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive ciascuno. I genitori si comunicheranno entro fine marzo e comunque il prima possibile il piano ferie;
Per_
14. per quanto riguarda il mantenimento di le parti si danno atto che ciascuno manterrà la figlia nel periodo in cui si trova presso di sé (mantenimento diretto).
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% alla mensa e alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, come da protocollo del Tribunale di Vercelli;
Per_
15. le parti danno atto che soffre di una patologia riconosciuta, in forza della quale riceve un'indennità di frequenza mensile pari ad € 346,33 su libretto postale n. 00005265997 presso U.P. 90135. Le somme portate da detto libretto verranno utilizzate nell'esclusivo Per_ interesse di e non potranno essere prelevate senza il consenso dell'altro genitore;
16. l'Assegno Unico viene percepito da che si sta facendo carico del Parte_1 Per_ pagamento di una polizza vita con beneficiario
17. si dà atto che i due cani vengono affidati alla Signora che si farà carico del CP_1 mantenimento.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1016/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Salandin Maura del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il
25/06/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II -
Serie A, Anno 2016. Per_ Dall'unione è nata, in data 17/07/2017, la figlia ancora minore. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Vercelli (VC) il 25/06/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati con dovere di mutuo rispetto;
2. la Signora d'accordo con il marito, ha lasciato la casa coniugale asportando i propri CP_1 beni ed oggetti personali. Anche il Signor ha lasciato la casa coniugale asportando Pt_1
i propri beni ed oggetti personali.
Al riguardo le parti danno atto che entrambe hanno già reperito una nuova abitazione idonea alle esigenze della bambina. In particolare, la Signora prenderà domicilio in Recetto CP_1
(NO), Vicolo Trieste n.8 e il Signor in Vercelli, Via G: Pascoli n.
1. Entrambi i Pt_1 genitori avranno cura di avvisarsi reciprocamente di eventuali modifiche delle rispettive situazioni abitative;
3. si dà atto che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita a Vercelli, Via
Thaon de Revel n. 99, viene messa in vendita, di comune accordo, tra le parti;
pagina 2 di 4 4. si dà atto che nelle more della vendita della casa, la stessa sarà custodita con cura da entrambi i coniugi che continueranno a farsi carico, al 50% del mutuo, delle utenze e delle spese ordinarie e straordinarie, ivi compresi i costi tutti, anche tecnici eventualmente da sostenere per regolarizzare l'immobile al fine della vendita (e così a titolo esemplificativo, costi per opere murarie, per smaltimenti, per pratiche edilizie, ecc.);
5. si dà atto che al momento della vendita della casa le parti divideranno in parti uguali il ricavato, al netto del pagamento del residuo mutuo e delle spese sostenute;
6. si dà atto che al momento della vendita della casa coniugale gli arredi verranno divisi consensualmente tra i coniugi;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver nulla reciprocamente a pretendere, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso e rinunciano alla richiesta di qualsivoglia mantenimento;
Per_
8. la figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in Vercelli Via Giovanni Pascoli n.1;
9. circa le modalità di visita e di permanenza le parti stabiliscono il calendario di cui infra, con la precisazione che viene fatto salvo ogni eventuale diverso accordo assunto nell'interesse Per_ Per_ esclusivo di e la facoltà di entrambi i genitori di vedere previo accordo;
Per_ In particolare, si dà atto che frequenta la scuola elementare “De Amicis” che si trova a pochi metri dalla casa paterna e che la madre svolge l'attività lavorativa “su turni”, in
Novara.
Per tale ragione le parti stabiliscono quanto segue:
Prima settimana Per_ La mamma andrà a prendere il lunedì a scuola e la terrà con sé a dormire, riaccompagnandola a scuola il martedì. Per_ Il papà andrà a prendere a scuola il martedì pomeriggio e la terrà con sé sino al venerdì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola. Per_ La madre andrà a prendere a scuola il venerdì pomeriggio e la terrà con sé sino alle
19.00 allorché la riaccompagnerà dal padre. Per_ La madre terrà poi con sé dal sabato alle 17.00 circa allorché la preleverà a casa del padre per tenerla con sé sino al lunedì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola.
Seconda settimana
Per_ La mamma porterà a scuola il lunedì mattina e la andrà a prendere a scuola e la terrà con sé a dormire, riaccompagnandola a scuola il martedì. Il martedì pomeriggio la madre
Per_ andrà a prendere a scuola e la accompagnerà dal padre per le 19.00.
Per_ Il papà terrà con sé dalle 19.00 del martedì sino al venerdì mattina.
Per_ La madre terrà con sé il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino al sabato mattina.
Per_ Il padre preleverà dalla madre il sabato mattina tra le 12.00 e le 14.00 (a seconda degli impegni di lavoro) e la terrà con sé sino il lunedì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola.
Per_ Le parti danno atto e si impegnano a cooperare nell'interesse di
Per_ La madre presta altresì il consenso a che possa stare con i parenti paterni (nonna, zii) da sempre affezionati alla bambina;
Per_
10. con riferimento alle vacanze natalizie la figlia trascorrerà con la madre la vigilia e il giorno di Natale con il padre. Il giorno di Capodanno verrà trascorso in via alternata, un anno con la madre e un anno con il padre;
Per_
11. la figlia minore trascorrerà con ila madre la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
pagina 3 di 4 12. relativamente alle altre festività e giorni di vacanza si seguirà il normale calendario di turnazione concordato per il resto dell'anno; Per_
13. con riferimento alle vacanze estive trascorrerà con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive ciascuno. I genitori si comunicheranno entro fine marzo e comunque il prima possibile il piano ferie;
Per_
14. per quanto riguarda il mantenimento di le parti si danno atto che ciascuno manterrà la figlia nel periodo in cui si trova presso di sé (mantenimento diretto).
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% alla mensa e alle spese straordinarie da concordarsi preventivamente, come da protocollo del Tribunale di Vercelli;
Per_
15. le parti danno atto che soffre di una patologia riconosciuta, in forza della quale riceve un'indennità di frequenza mensile pari ad € 346,33 su libretto postale n. 00005265997 presso U.P. 90135. Le somme portate da detto libretto verranno utilizzate nell'esclusivo Per_ interesse di e non potranno essere prelevate senza il consenso dell'altro genitore;
16. l'Assegno Unico viene percepito da che si sta facendo carico del Parte_1 Per_ pagamento di una polizza vita con beneficiario
17. si dà atto che i due cani vengono affidati alla Signora che si farà carico del CP_1 mantenimento.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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