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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
28 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5999/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rapisarda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Opposto contumace -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva concluso che Persona_1
l'interessata era affetta da “Ca mammella sinistra già trattato chirurgicamente (mastectomia sottocutanea), in follow up oncologico negativo per ripresa di malattia – Disfunzione ventricolare sinistra di moderata entità in I classe funzionale NYHA – Singolo episodio di depressione maggiore – Spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con scoliosi lombare, osteoporotico.” e che, a causa di tali patologie, la stessa era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 67%.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolare notifica ricevuta, l resistente non CP_2
si è costituto in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 28.05.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c.,
è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione versata in atti, in continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che la ricorrente è affetta da “Esiti di carcinoma mammella sinistra già trattato chirurgicamente
(mastectomia sotto-cutanea nel 2019) in assenza di secondarismi e/o ripresa di malattia, in ormonoterapia, Disfunzione ventricolare sinistra (FE 46%) di moderata entità in I-II classe funzionale NYHA, Spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con scoliosi lombare, osteoporotico, Depressione Maggiore episodio ricorrente in trattamento farmacologico” e che, a causa di tali patologie, la stessa è da considerare invalida nella misura del 67% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
In particolare, il consulente ha dato atto dei risultati della visita direttamente eseguita sulla perizianda con riferimento all'apparato cardiovascolare, all'apparato digerente, all'apparato respiratorio, all'apparato urinario, all'apparato osteoarticolare e al sistema nervoso centrale.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5999/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 2 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
28 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5999/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Rapisarda, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Opposto contumace -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
per contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott. aveva concluso che Persona_1
l'interessata era affetta da “Ca mammella sinistra già trattato chirurgicamente (mastectomia sottocutanea), in follow up oncologico negativo per ripresa di malattia – Disfunzione ventricolare sinistra di moderata entità in I classe funzionale NYHA – Singolo episodio di depressione maggiore – Spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con scoliosi lombare, osteoporotico.” e che, a causa di tali patologie, la stessa era da considerare un soggetto invalido civile nella misura del 67%.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolare notifica ricevuta, l resistente non CP_2
si è costituto in giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
1 La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 28.05.2025, trattata in forma figurata o cartolare ex art. 127-ter c.p.c.,
è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno mensile spettante agli invalidi parziali.
In proposito, si rammenta che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità parziale è la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2 degli esiti della visita della perizianda e dell'esame della documentazione versata in atti, in continuità con quanto sostenuto dal consulente della precedente fase, ha affermato che la ricorrente è affetta da “Esiti di carcinoma mammella sinistra già trattato chirurgicamente
(mastectomia sotto-cutanea nel 2019) in assenza di secondarismi e/o ripresa di malattia, in ormonoterapia, Disfunzione ventricolare sinistra (FE 46%) di moderata entità in I-II classe funzionale NYHA, Spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto con scoliosi lombare, osteoporotico, Depressione Maggiore episodio ricorrente in trattamento farmacologico” e che, a causa di tali patologie, la stessa è da considerare invalida nella misura del 67% e, quindi, non è avente diritto all'assegno di invalidità parziale.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
In particolare, il consulente ha dato atto dei risultati della visita direttamente eseguita sulla perizianda con riferimento all'apparato cardiovascolare, all'apparato digerente, all'apparato respiratorio, all'apparato urinario, all'apparato osteoarticolare e al sistema nervoso centrale.
Per le ragioni esposte, va dichiarato che la ricorrente non è in possesso del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile previsto per gli invalidi parziali.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
CP_ Le spese di C.T.U., liquidate in separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5999/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità parziale;
dichiara irripetibili le spese processuali;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 2 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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