Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 299 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi, Pt_1
Francesco Muscari Tomaioli) appellante
E
(avv. Pasquale Pisani) Controparte_1
appellato
E
(avv. Rosaria Zaccaria) Controparte_2
appellata
E
CP_3
appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione a intimazione di pagamento. Prescrizione dei crediti contributivi.
Pag. 1 di 6
FATTO
1. Con ricorso del 25.11.2021 al tribunale di Cosenza, ha Controparte_1 proposto opposizione all'intimazione di pagamento che l' Controparte_2
gli aveva notificato il 12.11.2021 per recuperare i contributi previdenziali
[...] dell' e i premi assicurativi dell' che erano stati azionati con le cartelle Pt_1 CP_3
esattoriali e gli avvisi di addebito meglio distinti in atti.
2. Il tribunale ha accolto l'opposizione solo in parte, dichiarando prescritti i crediti dell' e quelli, vantati dall' , che formano oggetto di due cartelle di CP_3 Pt_1
pagamento e di due avvisi di addebito. Ha invece confermato la debenza degli importi azionati dall' con un terzo avviso di addebito, notificato il 21.11.2018. Ha quindi Pt_1
posto le spese di lite, in solido, a carico delle parti convenute.
3. Per quanto ancora interessa, il tribunale ha ritenuto che i contributi previdenziali azionati con quei due avvisi di addebito, notificati rispettivamente il
15.5.2012 e il 24.7.2012, siano prescritti perché non vi è prova della rituale notificazione di atti interruttivi nel successivo quinquennio. In particolare, il tribunale ha escluso di poter annettere efficacia interruttiva al preavviso di fermo del 9.9.2016, prodotto dall' e notificato mediante deposito presso CP_2 Controparte_2 la casa comunale, “atteso che non è documentata la ricezione, da parte dell'opponente, della c.d. raccomandata informativa”.
4. L' appella quest'ultima statuizione perché invece sostiene che la Pt_1
diffida di pagamento formulata con quel preavviso di fermo amministrativo sia stata ritualmente notificata al contribuente. Chiede, quindi, che siano riconosciuti i crediti che ha azionato con i predetti due avvisi di addebito, con conseguente condanna del contribuente a pagarne i relativi importi.
5. L' non si è costituito. L delle ha aderito CP_3 CP_2 Controparte_2 alle conclusioni dell' . Il contribuente appellato ha eccepito la manifesta Pt_1 infondatezza dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto assumendolo infondato.
Pag. 2 di 6 6. Il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'impugnazione è ammissibile perché identifica la specifica statuizione di cui l'appellante di suole e, nel rispetto del paradigma delineato dall'art. 434 c.p.c., la sottopone ad argomenta censura nei termini sinteticamente dianzi riassunti.
8. Nel merito, la censura dell'appellante è fondata.
9. Gli avvisi di addebito di cui ancora si controverte sono stati ritualmente notificati al contribuente nelle date del 16.5.2012 (quello recante il n.
33420120001097353000, spedito con raccomandata n. 65003632957-0) e del
24.7.2012 (quello recante il n. 33420120001781412000, spedito con raccomandata n.
65005411776-5).
10. Tanto è stato provato dall' che, fin dal primo grado, ha prodotto nel Pt_1
proprio fascicolo copia degli avvisi di ricevimento di ciascuna raccomandata, i quali:
a) recano il numero che si rinviene anche in apice al corrispondente avviso addebito;
b) sono stati sottoscritti per ricevuta dal destinatario.
11. Nel successivo quinquennio, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, è in atti la prova che al contribuente sia stato ritualmente recapitato il preavviso di fermo contenente la richiesta di pagamento anche degli importi di cui ai due predetti avvisi di addebito, che è valsa ad evitare la prescrizione dei relativi crediti.
12. Dai documenti prodotti in primo grado dall' Controparte_2
, che l' , a sua volta, ha depositato insieme all'atto di appello, si evince
[...] Pt_1
che:
a) l'agente postale ha tentato vanamente di recapitare il plico contenente il preavviso di fermo n. 03480201600015403000 sia nella data del 25.11.2016, sia nella data del 19.12.2016 e, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico in Comune e ha affisso alla porta dell'abitazione del contribuente l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, informandone il destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno;
Pag. 3 di 6 b) il deposito del plico in Comune è stato altresì certificato dal funzionario comunale incaricato in data 11.1.2017;
c) il 18.1.2017 l'agente postale ha spedito al contribuente la raccomandata informativa n. 689349240256 relativa al documento n. 03480201600015403000, ossia al preavviso di fermo;
d) il 30.1.2017, sul plico contente questa raccomandata, ha apposto il timbro “al mittente per compiuta giacenza”.
13. L'attestazione di compiuta giacenza che è stata apposta sul plico contenente la comunicazione di avvenuto deposito è sufficiente a comprovare, in ragione della ritualità degli adempimenti che la precedono, l'intervenuta notifica dell'atto interruttivo della prescrizione che invece il tribunale ha ritenuto mancante.
14. Ciò in adesione alle indicazioni ermeneutiche, pertinenti al caso di specie, secondo cui:
a) la prova della spedizione della raccomandata e l'attestazione di compiuta giacenza, che dimostra il perfezionamento del procedimento notificatorio, somministrano la presunzione di conoscenza dell'atto spedito per posta1;
b) tale presunzione, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si inferisce dall'avviso di ricevimento dal quale risulta che l'agente postale ha assolto alle sopra elencate incombenze, sicché il mancato ritiro del plico postale, nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito, determina la compiuta giacenza e, decorsi dieci giorni da quell'invio, il perfezionamento della notifica2. 1 Cass. 12822/2016: La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio”
Pag. 4 di 6 15. Ne consegue che la notifica del preavviso di fermo si è perfezionata il 28 gennaio 2017 e, dunque, prima della scadenza del termine prescrizionale che è da computarsi dalle notifiche dei due avvisi di addebito, eseguite, come si è detto, nelle date del 16 maggio e del 24 luglio 2012.
16. In riforma della gravata sentenza, pertanto, occorre riconoscere la perdurante efficacia esecutiva degli stessi avvisi di addebito e l'obbligo del contribuente di pagare all' i relativi importi. Pt_1
17. L'accoglimento dell'appello determina, tra il contribuente e l' , una Pt_1
situazione di reciproca soccombenza (attesa la conferma di tre dei cinque titoli stragiudiziali opposti, aventi ad oggetto crediti dell' ) che giustifica la Pt_1
compensazione delle spese di lite.
18. Stante l'esito complessivo del giudizio, si conferma la regolamentazione delle spese del primo grado nei confronti dell' e dell' CP_3 Controparte_4
, mentre le spese del grado di appello, in cui la posizione di quest'ultima
[...] coincide con quella dell'appellante, si compensano tra la medesima e il CP_2
contribuente appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 04/04/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1489/2022, pubblicata in data 05/10/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara che sono dovuti da all' anche gli importi degli Controparte_1 Pt_1
avvisi di addebito n. 33420120001097353000 e n. 33420120001781412000;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra l' e le spese del doppio grado di Pt_1 Controparte_1
giudizio;
scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.)
Pag. 5 di 6
4. Compensa le spese del grado di appello tra e l' Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 8895/2022: “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo