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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13798 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15216-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15216/ 2024
promossa da:
nato a [...] l'[...] con il patrocinio dell'avv. GREGORI MARIA RITA;
Parte_1
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to GRIECO Controparte_1
VITTORIO;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi Parte_1 sentire modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18088 pubblicata in data 14/09/2015.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda proposta dal ricorrente. Controparte_1
Le parti, pertanto, dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e depositavano istanza per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'esito dell'udienza cartolare dell'1/04/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle condizioni formulate dalle parti, che di seguito si riportano:
1. disporre la revoca degli assegni di mantenimento a carico del sig. per entrambi i figli e Pt_1 Per_1 Per_
essendo entrambi divenuti autosufficienti economicamente, a decorrere dal mese di novembre 2024 a pagina 1 di 2 partire dal quale il sig. dovrà ritenersi esonerato dal versamento dei predetti assegni con espressa Pt_1 rinuncia a chiedere retroattivamente la restituzione di eventuali somme pregresse versate alla sig.ra CP_1 in favore dei figli nei mesi a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
2. la sig.ra rinuncia al pignoramento presso terzi effettuato nei confronti del datore di lavoro CP_1
“Magitec srl” sulla busta paga del sig. relativa al mancato versamento del mantenimento per Parte_1
i figli;
3. le parti hanno reciprocamente accettato di definire il presente giudizio con compensazione delle spese e competenze legali ed i sottoscritti difensori si associano alla suddetta richiesta.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, a modifica della sentenza n.18088/2015:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/09/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15216/ 2024
promossa da:
nato a [...] l'[...] con il patrocinio dell'avv. GREGORI MARIA RITA;
Parte_1
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to GRIECO Controparte_1
VITTORIO;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi Parte_1 sentire modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18088 pubblicata in data 14/09/2015.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda proposta dal ricorrente. Controparte_1
Le parti, pertanto, dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio e depositavano istanza per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'esito dell'udienza cartolare dell'1/04/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle condizioni formulate dalle parti, che di seguito si riportano:
1. disporre la revoca degli assegni di mantenimento a carico del sig. per entrambi i figli e Pt_1 Per_1 Per_
essendo entrambi divenuti autosufficienti economicamente, a decorrere dal mese di novembre 2024 a pagina 1 di 2 partire dal quale il sig. dovrà ritenersi esonerato dal versamento dei predetti assegni con espressa Pt_1 rinuncia a chiedere retroattivamente la restituzione di eventuali somme pregresse versate alla sig.ra CP_1 in favore dei figli nei mesi a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
2. la sig.ra rinuncia al pignoramento presso terzi effettuato nei confronti del datore di lavoro CP_1
“Magitec srl” sulla busta paga del sig. relativa al mancato versamento del mantenimento per Parte_1
i figli;
3. le parti hanno reciprocamente accettato di definire il presente giudizio con compensazione delle spese e competenze legali ed i sottoscritti difensori si associano alla suddetta richiesta.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, a modifica della sentenza n.18088/2015:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/09/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
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