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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2024, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2193/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2193/2022 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Angri (SA) alla via Murelle n. 115, presso lo studio dell'avvocato Vittorio Tortora, dell'avvocato Emilia Raiola e del p. avvocato Raffaele
Tortora e rappresentato e difeso dai primi due in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto N. 162, presso lo studio dell'avvocato Francesco Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità precontrattuale
Conclusioni:
Convenuta: rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11-4-2022, evocava in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, del risarcimento dei danni subiti a causa della violazione da parte della compagnia assicurativa dei doveri di buona fede e correttezza nella fase delle trattive e della stipulazione dei contratti di assicurazione.
A tal fine premetteva che: la era titolare della polizza n. 1179460 Parte_1 con decorrenza dal 23-1-2020 e scaduta in data 23-1-2021 riferita al libro matricole di sua proprietà; in prossimità della scadenza della polizza veniva riscontrata l'attribuzione in capo alla società attrice di un ATR (attestato di rischio) errato in quanto riportante nell'anno 2018 l'assenza di copertura assicurativa (N/A), mentre l'attrice per quell'annualità era assicurata con la compagnia convenuta;
la diligentemente e Parte_1 tempestivamente informava la dell'errore da essa Controparte_1 commesso;
l'ATR errato aveva ingiustamente comportato in capo alla società attrice l'aggravamento della classe di merito per mancanza di storicità con conseguente lesione del diritto alla libera scelta del consumatore e la perdita di chance, atteso che tale errore comportava una quotazione fuori mercato, notevolmente ed ingiustamente gravosa, per il libro matricole della in seguito alla segnalazione, Parte_1 [...] provvedeva a modificare l'erronea composizione dell'ATR per la stipula Controparte_1 del nuovo contratto assicurativo, ma la stessa perseverava nell'errore, indicando, sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, la società attrice come “non assicurata”; ciononostante la stipulava ugualmente una nuova polizza assicurativa riferita Parte_1 all'anno 2021/2022, n. 1250410, seppur, per la seconda volta, ingiustamente gravosa, poiché i beni oggetto di assicurazione erano beni strumentali della propria azienda necessari per l'espletamento delle commissioni lavorative.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto dell'interesse ad agire;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, evidenziando che vi erano state rilevanti riduzioni di premio (circa il 9/10 % per ogni veicolo) e aumento del numero dei veicoli assicurati
(passati da 20 a 33); inoltre, sottolineava l'assenza di qualsiasi prova in relazione ai danni asseritamente subiti dall'attrice.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Con atto depositato in data 6-1-2024 – denominato “comparsa conclusionale” -, l'attrice precisava le conclusioni chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 72.012,98 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 21-2-2024, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2.1. In via preliminare, va dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del praticante avvocato Raffaele Tortora, quale difensore dell'attrice, unitamente agli avvocati
Vittorio Tortora ed Emilia Raiola, non consentendo tale qualifica tale attività professionale, ammettendo la legge l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del
"dominus" avvocato.
Infatti, ai sensi dell'art. 41 comma 12 legge 247/12, “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace”.
Ad ogni buon conto, tale nullità non ha inficiato la validità dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'attrice, atteso che esse sono state tutte svolte dagli avvocati costituiti.
2.2. In secondo luogo, va disattesa l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
A tal riguardo si osserva che l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 3060 del 4-3-2002; Cass. civ. sentenza n. 13485 del 13-6-2014).
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civ., 2057/2019). Nella specie, quindi, sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, avendo chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di controparte, e tale risultato non è ottenibile senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
3. In merito alla qualificazione della domanda, sulla base delle argomentazioni contenute in citazione, deve ritenersi che l'attrice abbia agito a titolo di responsabilità contrattuale, richiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rilascio dell'attestato di rischio con un erroneo contenuto, da parte della società assicuratrice convenuta, con la quale aveva stipulato le polizze assicurative.
Va, in proposito, rammentato che, in virtù del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. civ., ordinanza n. 30607 del 27-11-2018; conf., Cass. civ., ordinanza n. 11103 del 10-6-2020).
Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del d. lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private),
“Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri…”, per cui è evidente che l'inadempimento lamentato si riferisce all'obbligo in questione che la legge prevede in capo alla impresa di assicurazione
Tale articolo, al secondo comma, peraltro, stabilisce che “L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l' ha accesso gratuito alla banca dati contenente le CP_2 informazioni sull'attestazione”.
Pertanto, il riferimento alla responsabilità precontrattuale e all'art. 1337 c.c. che l'attrice ha effettuato nel corpo dell'atto di citazione non appare pertinente, a differenza del richiamo effettuato agli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c., prospettando l'inadempimento della impresa di assicurazione ai doveri di diligenza e correttezza e alla mala gestio nei confronti dell'attrice.
Non vi è dubbio che l'impresa di assicurazione debba consegnare l'attestato di rischio nel termine stabilito dalla legge e, in osservanza degli obblighi di correttezza e di esecuzione di buona fede (artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.), compilarlo con le esatte informazioni (storia assicurativa del veicolo, classe di merito, ecc.).
La qualificazione giuridica in questione (azione contrattuale), comporta quale conseguenza che la prescrizione del diritto è quella decennale (art. 2946 c.c.) e l'inversione dell'onere della prova, che favorisce il creditore nella responsabilità da inadempimento. Quest'ultimo, infatti, per ottenere la soddisfazione del proprio credito deve limitarsi a provare il titolo costitutivo del diritto vantato ovvero la fonte legale o negoziale della obbligazione inadempiuta, restando a carico del debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alla prestazione.
Costituisce, invero, principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Corte Cass., sez. un., sentenza n. 13533/2001), quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006).
4. Tanto premesso, nel merito risulta incontestato (art. 115 c.p.c.) sia che tra le parti siano stati concluse due polizze assicurative, sia la commissione di errori nella redazione dell'attestato di rischio da parte di , consistente nella erronea Controparte_1 indicazione dei veicoli come non assicurati per le annualità del 2018 e del 2019.
Tuttavia, come osservato dalla società convenuta, l'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine ai danni conseguenza effettivamente subiti a causa del comportamento negligente della compagnia assicuratrice, essendosi limitata a dedurre di aver visto lesi i suoi diritti alla libera scelta del consumatore e la perdita di chance.
L'attrice, invece, avrebbe dovuto fornire la prova relativa alla differente misura del premio da pagare qualora la non avesse commesso alcun errore e Controparte_1 avesse redatto l'attestato di rischio in conformità al dovere di diligenza e correttezza.
Invero, secondo i principi consolidati affermati in giurisprudenza, si ritiene che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007).
È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che “…il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere riconosciuto quale «pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008). Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass. civ., 11-2-2021, n. 3572; Cass. civ., 12-10-2017, n. 23740: Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9-2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-2021). Occorre poi aggiungere che, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte che abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
A tale riguardo va detto che la valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226
c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum.
Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., 21140/2007, 8615/2006, 16992/2005 e 10850/2003); “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. civ., sentenza n. 31546/2018).
Ed ancora “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n.
4266).
I descritti presupposti per riconoscere il danno in via equitativa non ricorrono nella specie, atteso che la ricorrente aveva la possibilità di provare il danno subito, ancorché in via presuntiva, mediante la produzione di preventivi rilasciati da altre compagnie assicuratrici dai quali determinare l'ammontare della differenza tra il premio effettivamente pagato e quello che viceversa avrebbe pagato in presenza di un corretto attestato dei rischi.
Non avendo l'attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, quindi, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della non particolare difficoltà dell'affare, dell'assenza di attività istruttorie in senso stretto, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00).
Relativamente al valore della causa, evidenziato che – come sopra riportato – l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 72.012,98, va ricordato, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa
è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., ordinanza n. 35195 del
30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la nullità della costituzione del praticante avvocato Raffaele Tortora;
B) rigetta la domanda;
C) condanna persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti,
Torre Annunziata, 10 maggio 2024.
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2193/2022 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Angri (SA) alla via Murelle n. 115, presso lo studio dell'avvocato Vittorio Tortora, dell'avvocato Emilia Raiola e del p. avvocato Raffaele
Tortora e rappresentato e difeso dai primi due in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto N. 162, presso lo studio dell'avvocato Francesco Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità precontrattuale
Conclusioni:
Convenuta: rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11-4-2022, evocava in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, del risarcimento dei danni subiti a causa della violazione da parte della compagnia assicurativa dei doveri di buona fede e correttezza nella fase delle trattive e della stipulazione dei contratti di assicurazione.
A tal fine premetteva che: la era titolare della polizza n. 1179460 Parte_1 con decorrenza dal 23-1-2020 e scaduta in data 23-1-2021 riferita al libro matricole di sua proprietà; in prossimità della scadenza della polizza veniva riscontrata l'attribuzione in capo alla società attrice di un ATR (attestato di rischio) errato in quanto riportante nell'anno 2018 l'assenza di copertura assicurativa (N/A), mentre l'attrice per quell'annualità era assicurata con la compagnia convenuta;
la diligentemente e Parte_1 tempestivamente informava la dell'errore da essa Controparte_1 commesso;
l'ATR errato aveva ingiustamente comportato in capo alla società attrice l'aggravamento della classe di merito per mancanza di storicità con conseguente lesione del diritto alla libera scelta del consumatore e la perdita di chance, atteso che tale errore comportava una quotazione fuori mercato, notevolmente ed ingiustamente gravosa, per il libro matricole della in seguito alla segnalazione, Parte_1 [...] provvedeva a modificare l'erronea composizione dell'ATR per la stipula Controparte_1 del nuovo contratto assicurativo, ma la stessa perseverava nell'errore, indicando, sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, la società attrice come “non assicurata”; ciononostante la stipulava ugualmente una nuova polizza assicurativa riferita Parte_1 all'anno 2021/2022, n. 1250410, seppur, per la seconda volta, ingiustamente gravosa, poiché i beni oggetto di assicurazione erano beni strumentali della propria azienda necessari per l'espletamento delle commissioni lavorative.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, la violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto dell'interesse ad agire;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, evidenziando che vi erano state rilevanti riduzioni di premio (circa il 9/10 % per ogni veicolo) e aumento del numero dei veicoli assicurati
(passati da 20 a 33); inoltre, sottolineava l'assenza di qualsiasi prova in relazione ai danni asseritamente subiti dall'attrice.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. Con atto depositato in data 6-1-2024 – denominato “comparsa conclusionale” -, l'attrice precisava le conclusioni chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 72.012,98 ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 21-2-2024, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2.1. In via preliminare, va dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del praticante avvocato Raffaele Tortora, quale difensore dell'attrice, unitamente agli avvocati
Vittorio Tortora ed Emilia Raiola, non consentendo tale qualifica tale attività professionale, ammettendo la legge l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del
"dominus" avvocato.
Infatti, ai sensi dell'art. 41 comma 12 legge 247/12, “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace”.
Ad ogni buon conto, tale nullità non ha inficiato la validità dell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'attrice, atteso che esse sono state tutte svolte dagli avvocati costituiti.
2.2. In secondo luogo, va disattesa l'eccezione di carenza dell'interesse ad agire in capo all'attrice.
A tal riguardo si osserva che l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 3060 del 4-3-2002; Cass. civ. sentenza n. 13485 del 13-6-2014).
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. civ., 2057/2019). Nella specie, quindi, sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, avendo chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di controparte, e tale risultato non è ottenibile senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
3. In merito alla qualificazione della domanda, sulla base delle argomentazioni contenute in citazione, deve ritenersi che l'attrice abbia agito a titolo di responsabilità contrattuale, richiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rilascio dell'attestato di rischio con un erroneo contenuto, da parte della società assicuratrice convenuta, con la quale aveva stipulato le polizze assicurative.
Va, in proposito, rammentato che, in virtù del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. civ., ordinanza n. 30607 del 27-11-2018; conf., Cass. civ., ordinanza n. 11103 del 10-6-2020).
Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del d. lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private),
“Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri…”, per cui è evidente che l'inadempimento lamentato si riferisce all'obbligo in questione che la legge prevede in capo alla impresa di assicurazione
Tale articolo, al secondo comma, peraltro, stabilisce che “L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l' ha accesso gratuito alla banca dati contenente le CP_2 informazioni sull'attestazione”.
Pertanto, il riferimento alla responsabilità precontrattuale e all'art. 1337 c.c. che l'attrice ha effettuato nel corpo dell'atto di citazione non appare pertinente, a differenza del richiamo effettuato agli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c., prospettando l'inadempimento della impresa di assicurazione ai doveri di diligenza e correttezza e alla mala gestio nei confronti dell'attrice.
Non vi è dubbio che l'impresa di assicurazione debba consegnare l'attestato di rischio nel termine stabilito dalla legge e, in osservanza degli obblighi di correttezza e di esecuzione di buona fede (artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.), compilarlo con le esatte informazioni (storia assicurativa del veicolo, classe di merito, ecc.).
La qualificazione giuridica in questione (azione contrattuale), comporta quale conseguenza che la prescrizione del diritto è quella decennale (art. 2946 c.c.) e l'inversione dell'onere della prova, che favorisce il creditore nella responsabilità da inadempimento. Quest'ultimo, infatti, per ottenere la soddisfazione del proprio credito deve limitarsi a provare il titolo costitutivo del diritto vantato ovvero la fonte legale o negoziale della obbligazione inadempiuta, restando a carico del debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alla prestazione.
Costituisce, invero, principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Corte Cass., sez. un., sentenza n. 13533/2001), quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006).
4. Tanto premesso, nel merito risulta incontestato (art. 115 c.p.c.) sia che tra le parti siano stati concluse due polizze assicurative, sia la commissione di errori nella redazione dell'attestato di rischio da parte di , consistente nella erronea Controparte_1 indicazione dei veicoli come non assicurati per le annualità del 2018 e del 2019.
Tuttavia, come osservato dalla società convenuta, l'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine ai danni conseguenza effettivamente subiti a causa del comportamento negligente della compagnia assicuratrice, essendosi limitata a dedurre di aver visto lesi i suoi diritti alla libera scelta del consumatore e la perdita di chance.
L'attrice, invece, avrebbe dovuto fornire la prova relativa alla differente misura del premio da pagare qualora la non avesse commesso alcun errore e Controparte_1 avesse redatto l'attestato di rischio in conformità al dovere di diligenza e correttezza.
Invero, secondo i principi consolidati affermati in giurisprudenza, si ritiene che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007).
È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che “…il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere riconosciuto quale «pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008). Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass. civ., 11-2-2021, n. 3572; Cass. civ., 12-10-2017, n. 23740: Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9-2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-2021). Occorre poi aggiungere che, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte che abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
A tale riguardo va detto che la valutazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226
c.c. e richiamata dall'art. 2056 c.c., va applicata dal giudice solo in caso di lacune insuperabili relative al quantum.
Il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ., 21140/2007, 8615/2006, 16992/2005 e 10850/2003); “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. civ., sentenza n. 31546/2018).
Ed ancora “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 cod. civ. ed espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già a un giudizio di equità bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo, surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”. (Consiglio di Stato sez. VI 14 ottobre 2016 n.
4266).
I descritti presupposti per riconoscere il danno in via equitativa non ricorrono nella specie, atteso che la ricorrente aveva la possibilità di provare il danno subito, ancorché in via presuntiva, mediante la produzione di preventivi rilasciati da altre compagnie assicuratrici dai quali determinare l'ammontare della differenza tra il premio effettivamente pagato e quello che viceversa avrebbe pagato in presenza di un corretto attestato dei rischi.
Non avendo l'attrice assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, quindi, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione resta assorbita.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della non particolare difficoltà dell'affare, dell'assenza di attività istruttorie in senso stretto, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00).
Relativamente al valore della causa, evidenziato che – come sopra riportato – l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 72.012,98, va ricordato, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa
è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass. civ., ordinanza n. 35195 del
30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la nullità della costituzione del praticante avvocato Raffaele Tortora;
B) rigetta la domanda;
C) condanna persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti,
Torre Annunziata, 10 maggio 2024.
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola