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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado dappello iscritta al n. 766 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dellanno 2023 vertente tra: ( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dallavv. Roberto Sabbatini APPELLANTE e
, rappresentata e difesa dallavv. Controparte_1 C.F._1
Marta Palumbo APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Macerata – risarcimento danni CONCLUSIONI: per ludienza del 2 luglio 2024, celebrata secondo le modalità previste dallart. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2020, ha Controparte_1 convenuto innanzi al Giudice di pace di Macerata il Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in
[...] complessivi € 4.630,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, patiti in conseguenza delle lesioni personali riportate il 6 luglio 2019, alle ore 10,25 circa, allorché, scendendo i gradini alluscita della stazione centrale di Parte_1
a causa di una sconnessione presente subito sotto lultimo gradino,
[...] sconnessione non visibile per posizionamento e per le caratteristiche dellasfalto, era caduta rovinosamente a terra. Costituitosi in giudizio, il ha contestato Parte_1 lavversa pretesa chiedendone il rigetto. Istruita la causa tramite lassunzione di prove orali e lespletamento di CTU medico-legale, con sentenza n. 559/2022 depositata il 25 luglio 2022, il Giudice di Pace di Macerata ha poi accolto in parte la domanda dellattrice condannando il convenuto al pagamento della somma di € 2.019,16 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno oltra alle spese di lite quantificate in complessivi € 1.524,03. Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, il Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la
[...] riforma con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Si è costituita nel giudizio di appello contestando i Controparte_1 motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto dellappello.
Pag. 1 a 4 Istruita in via documentale, la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti alludienza del 2 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dellart. 127-ter c.p.c.
***** Pacifica la caduta per cui è causa, le censure alla gravata sentenza mosse dallappellante riguardano, in buona sostanza – e in sintesi –, lerronea valutazione da parte del giudice di prime cure della natura e dello stato della cosa, con conseguente erronea valutazione del comportamento dellattrice nella determinazione dellevento e, a monte, degli oneri probatori su di essa gravanti ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria in capo al Pt_1
In tale prospettiva, senzaltro errata è la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui si afferma che «Il primo di questi, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, si esprime, secondo la giurisprudenza, “nella derivazione del danno dal dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo in essa di un agente dannoso (Cass. Civ. 26 Gennaio 1999, n. 699), con la conseguenza che il danno può dirsi derivato dal “fatto della cosa” (Cass. 20 Maggio 1998, n. 5031)». Ed infatti, nel caso di specie, non viene in rilievo una cosa, vale a dire il manto stradale, dotata di dinamismo intrinseco, ma una cosa la cui attitudine a cagionare eventi dannosi presuppone necessariamente linterazione con lagire altrui, vale a dire lutente della strada. Viene allora in rilievo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dallart. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dellattore del verificarsi dellevento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha lonere di provare il caso fortuito, ossia lesistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia leffetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che lagire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava unobiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno» (cfr. Cass. n. 2660/2013). Per altro e connesso verso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto anche modo di affermare che «In tema di responsabilità per cosa in custodia, lincidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dellevento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data lampiezza del sedime)» (Cass. n. 14228/2023).
Pag. 2 a 4 Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica in atti, risulta che la situazione dei luoghi teatro del sinistro si presentava nei seguenti termini:
Alla luce di tale situazione – tenuto anche conto che la caduta è avvenuta in pieno giorno in assenza di particolari condizioni meteorologiche tali da rappresentare un aggravio nellincedere dellattrice, rispetto alla quale non risultano neanche allegate problematiche psicofisiche che le impedissero di percepire lambiente circostante – si deve ritenere che la situazione di anomalia, avuto anche riguardo alle nette differenze cromatiche tra lasfalto e il cemento, fosse chiaramente visibile e, quindi, perfettamente evitabile con un minimo di attenzione. Per altro verso, il caso in esame deve anche misurarsi con un ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire quello in base
Pag. 3 a 4 al quale, «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sullevento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dellart. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dallart. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso ladozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi lefficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca unevenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per lesclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 9315/2019). In tale prospettiva, non è di certo condivisibile quanto affermato dallattrice a pag. 2 della citazione là dove in particolare si sostiene che il dissesto non potesse «essere percepito proprio da un pedone accorto che nel camminare deve prestare attenzione a ciò che si presenta nel proprio campo visivo e non può procedere certo a testa bassa». Al contrario, mentre si cammina, è regola di elementare prudenza, specie quando si scendono le scale, guardare anche dove si poggieranno i piedi. Lappello, pertanto, è fondato e la domanda dellattrice deve essere respinta. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dellappellata in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello recante n. 766/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) accoglie lappello e, per leffetto, in riforma della sentenza n. 559/2022 emessa dal giudice di pace di Macerata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2) condanna lappellata a rifondere allappellante le spese di lite liquidate in complessivi € 194,70 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge.
Macerata, 29 gennaio 2025 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado dappello iscritta al n. 766 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dellanno 2023 vertente tra: ( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dallavv. Roberto Sabbatini APPELLANTE e
, rappresentata e difesa dallavv. Controparte_1 C.F._1
Marta Palumbo APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Macerata – risarcimento danni CONCLUSIONI: per ludienza del 2 luglio 2024, celebrata secondo le modalità previste dallart. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2020, ha Controparte_1 convenuto innanzi al Giudice di pace di Macerata il Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in
[...] complessivi € 4.630,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, patiti in conseguenza delle lesioni personali riportate il 6 luglio 2019, alle ore 10,25 circa, allorché, scendendo i gradini alluscita della stazione centrale di Parte_1
a causa di una sconnessione presente subito sotto lultimo gradino,
[...] sconnessione non visibile per posizionamento e per le caratteristiche dellasfalto, era caduta rovinosamente a terra. Costituitosi in giudizio, il ha contestato Parte_1 lavversa pretesa chiedendone il rigetto. Istruita la causa tramite lassunzione di prove orali e lespletamento di CTU medico-legale, con sentenza n. 559/2022 depositata il 25 luglio 2022, il Giudice di Pace di Macerata ha poi accolto in parte la domanda dellattrice condannando il convenuto al pagamento della somma di € 2.019,16 a titolo di Pt_1 risarcimento del danno oltra alle spese di lite quantificate in complessivi € 1.524,03. Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023, il Parte_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la
[...] riforma con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Si è costituita nel giudizio di appello contestando i Controparte_1 motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto dellappello.
Pag. 1 a 4 Istruita in via documentale, la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti alludienza del 2 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dellart. 127-ter c.p.c.
***** Pacifica la caduta per cui è causa, le censure alla gravata sentenza mosse dallappellante riguardano, in buona sostanza – e in sintesi –, lerronea valutazione da parte del giudice di prime cure della natura e dello stato della cosa, con conseguente erronea valutazione del comportamento dellattrice nella determinazione dellevento e, a monte, degli oneri probatori su di essa gravanti ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria in capo al Pt_1
In tale prospettiva, senzaltro errata è la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui si afferma che «Il primo di questi, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, si esprime, secondo la giurisprudenza, “nella derivazione del danno dal dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo in essa di un agente dannoso (Cass. Civ. 26 Gennaio 1999, n. 699), con la conseguenza che il danno può dirsi derivato dal “fatto della cosa” (Cass. 20 Maggio 1998, n. 5031)». Ed infatti, nel caso di specie, non viene in rilievo una cosa, vale a dire il manto stradale, dotata di dinamismo intrinseco, ma una cosa la cui attitudine a cagionare eventi dannosi presuppone necessariamente linterazione con lagire altrui, vale a dire lutente della strada. Viene allora in rilievo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dallart. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dellattore del verificarsi dellevento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha lonere di provare il caso fortuito, ossia lesistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia leffetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che lagire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava unobiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno» (cfr. Cass. n. 2660/2013). Per altro e connesso verso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto anche modo di affermare che «In tema di responsabilità per cosa in custodia, lincidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dellevento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data lampiezza del sedime)» (Cass. n. 14228/2023).
Pag. 2 a 4 Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica in atti, risulta che la situazione dei luoghi teatro del sinistro si presentava nei seguenti termini:
Alla luce di tale situazione – tenuto anche conto che la caduta è avvenuta in pieno giorno in assenza di particolari condizioni meteorologiche tali da rappresentare un aggravio nellincedere dellattrice, rispetto alla quale non risultano neanche allegate problematiche psicofisiche che le impedissero di percepire lambiente circostante – si deve ritenere che la situazione di anomalia, avuto anche riguardo alle nette differenze cromatiche tra lasfalto e il cemento, fosse chiaramente visibile e, quindi, perfettamente evitabile con un minimo di attenzione. Per altro verso, il caso in esame deve anche misurarsi con un ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire quello in base
Pag. 3 a 4 al quale, «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sullevento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dellart. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dallart. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso ladozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi lefficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca unevenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per lesclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 9315/2019). In tale prospettiva, non è di certo condivisibile quanto affermato dallattrice a pag. 2 della citazione là dove in particolare si sostiene che il dissesto non potesse «essere percepito proprio da un pedone accorto che nel camminare deve prestare attenzione a ciò che si presenta nel proprio campo visivo e non può procedere certo a testa bassa». Al contrario, mentre si cammina, è regola di elementare prudenza, specie quando si scendono le scale, guardare anche dove si poggieranno i piedi. Lappello, pertanto, è fondato e la domanda dellattrice deve essere respinta. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dellappellata in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello recante n. 766/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) accoglie lappello e, per leffetto, in riforma della sentenza n. 559/2022 emessa dal giudice di pace di Macerata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2) condanna lappellata a rifondere allappellante le spese di lite liquidate in complessivi € 194,70 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge.
Macerata, 29 gennaio 2025 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
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