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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 444/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. COSCARELLA Parte_1
GIOVANNI;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. DAVERIO Controparte_1
FABRIZIO,FLORIO SALVATORE e VETERE SALVATORE;
Resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
PQM
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 e ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio la davanti questo giudice chiedendo Controparte_2
“In via principale: l''accertamento e la declaratoria di invalidità\nullità ed inefficacia del licenziamento irrogato dalla …], con la Controparte_3 comunicazione del 16/11/24, senza preavviso, giusti motivi e causali d'appresso esposti ed invocati. Per l'effetto, condanna della resistente alla immediata reintegrazione con posizione lavorativa e mansioni così come previste da contratto (rif. CCNL del 19/12/2019); alla corresponsione delle mensilità non retribuite da maggio 2024, al risarcimento dovuto nella misura massima di legge, al pagamento del preavviso secondo quanto indicato nel CCNL., con versamento della relativa indennità sostitutiva. Nonché, nonché al ripristino di ogni condizione agevolata riferita ai rapporti finanziari intercorsi con la ricorrente, applicate e riservate ai dipendenti del Gruppo Intesa (cfr.doc.all), revocate con il licenziamento in tronco”.
Deduceva : di essere stata alle dipendenze della
[...] ex UBI Banca, ancor prima Carical SPA., CP_3 con un rapporto di lavoro subordinato a far data dal
23/11/1992 a tempo indeterminato full - time, con la qualifica dipendente A3 L3; che a causa di varie rapine e sequestri lampo subiti nel corso della propria attività bancaria,mentre era in servizio all'interno delle nelle varie sedi cui nel tempo aveva prestato attività lavorativa,era stata assente per malattia avendo contratto una grave forma di timore psicologico;
che in data 18\01\2022, la banca le aveva comunicato,senza alcun computo preciso delle assenze, che:”dall'esame della posizione, in merito alle assenze per malattia effettuate risultava l'approssimarsi della scadenza del periodo di c.d. comporto per sommatoria ex art. 62 C.C.N.L.; che a seguito di ciò in data 19\09\2022 e 26\01\2022, aveva fatto richiesta di fruire di aspettativa non retribuita per malattia periodo 23\1\2022 -23\9\2022, manifestando al termine di tal'ultimo periodo intento a rientrare in servizio;
che la , in risposta di tale richiesta ex art. 5 CP_3
L. n°300\70 e segg. integr.,aveva chiesto al Collegio
Medico istituito presso la dell' , Pt_2 CP_4 giudizio di idoneità alle prestazioni lavorative, esonerandola sino all'esito dalla prestazione lavorativa ma con mantenimento del trattamento economico;
che l'accertamento si definiva con giudizio di non idoneità permanente al servizio per il grave stato di disagio psico\fisico e neurologico della deducente;
che a seguito di ciò aveva inoltrato all' in data CP_5
29.4.2024 domanda per pensione di inabilità presentata ma non veniva riconosciuta l'inabilità al lavoro;
di aver in data 03\05\2024 richiesto il risarcimento di ogni danno patito al datore di lavoro, in costanza dell'attività svolta;
che la banca aveva irrogato il licenziamento con decorrenza immediata motivandolo con il superamento del periodo di comporto e richiamando il giudizio medico legale di inidoneità reso dalla CML dell' , CP_4 che non avrebbe consentito alla dipendente alcuna attività.
Eccepiva:
la nullità del licenziamento perché intimato prima della scadenza del comporto avendo la ammesso nella CP_3 lettera di licenziamento di aver accordato causali di assenza per ferie a ore, sospensione volontaria dal servizio nel periodo 5\2 -9\5\24, al fine di favorire la conservazione del posto di lavoro, assenze dunque che non potevano essere computate ai fini del raggiungimento del periodo di comporto;
la mancata motivazione circa l'impossibilità di collocare il lavoratore in altre mansioni;
la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento intimato non all'esito del giudizio medico-legale di inidoneità, ma solo dopo, come unica,risposta, alla richiesta risarcitoria .
Concludeva come sopra. si costituiva ed eccepiva in via Controparte_2 preliminare la decadenza per mancata impugnazione del licenziamento avendo parte ricorrente impugnato e contestato stragiudizialmente il licenziamento solo sotto il profilo della inidoneità permanente a qualsiasi attività lavorativa accertato dall'ASP di e non CP_4 sotto il profilo del superamento del comporto;
eccepiva altresì la mancata contestazione circa il superamento del periodo di comporto.
Nel merito rappresentava che la ricorrente nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2018 e il 18 gennaio 2022, aveva maturato 752 giorni di malattia, superiore ai 24 mesi(720 giorni)previsti contrattualmente, peraltro mai contestati dalla ricorrente.
Rilevava l'infondatezza della censura relativa alla natura ritorsiva e/o discriminatoria del licenziamento e concludeva per il rigetto del ricorso.
Sulla base degli atti, sentite le parti, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.5.2025 , sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Le parti depositavano note in data 15.5.2025 e all'esito la causa veniva decisa.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta.
Per giurisprudenza costante ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della L. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento;
non essendo previste , a tal fine, formule prestabilite ma essendo sufficiente che il dipendente utilizzi qualsiasi termine, anche non tecnico, per manifestare – seppur solo implicitamente – la volontà di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti poiché quello che riveste importanza è che l'atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento (Cass
12709 del 1997, 10883 del 202118529 del 2024) .
“E' sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volonta' di contestare la validita' e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volonta' implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorita' giudiziaria”(Cass 17731 del 2023).
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso e spetta al lavoratore la loro contestazione;
pertanto, in difetto di specifica contestazione ovvero in assenza di una chiara e precisa presa di posizione del lavoratore sull'esistenza delle assenze per malattia incluse nel computo del comporto, le stesse risulteranno non controverse e, come tali, non bisognevoli di prova.” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28 settembre 2018, n. 23596).
Orbene nel caso in esame parte ricorrente , in relazione al motivo di licenziamento si limita a riferire che il licenziamento era stato intimato prima del superamento del periodo di comporto senza tuttavia contestare le assenze e la loro computabilità nel periodo di comporto.
Parte convenuta ha dedotto e provato che il periodo di comporto era stato già superato alla data del 22.1.2022 avendo la ricorrente, a quella data effettuato n. 752 giorni di assenza a fronte dei 720 contrattualmente previsti.
Il ccnl di categoria prevede all'art.62, quanto al comporto per sommatoria e cioè calcolato su assenze non continuative, in un determinato arco temporale (48 mesi)per l'anzianità di servizio della sig.ra Pt_1
(oltre 25 anni),un periodo di comporto di 24 mesi corrispondenti a n. 720 giorni.
Risulta altresì provato per tabulas dalla banca e non contestato dalla ricorrente che in data 18 gennaio 2022 la le aveva comunicato , stante il superamento del CP_3 periodo di comporto, la possibilità per la medesima di essere collocata in aspettativa per malattia, ai sensi del comma 11 dell'art. 62 , al termine del periodo di comporto e che a tale lettera la ricorrente , senza contestare nulla in ordine alle assenze , rispondeva chiedendo di essere collocata in aspettativa a decorrere dal giorno di scadenza del comporto e fino al 31.1.2023
(cfr doc.10 e 11 del fascicolo di parte convenuta) rimanendo assente per 8 mesi continuativi dal 23 gennaio
2022 – 23 settembre 2022 (doc. 8)e successivamente fino al 23.9.2023.
Ne consegue che la possibilità e la facoltà della convenuta di licenziare per superamento del periodo di comporto era già effettiva alla data del 23.9.2023.
Quanto detto comporta il rigetto della censura relativa alla nullità del licenziamento in quanto in violazione del disposto di cui all'art. 2 L. 604/66 poiché “la lettera di licenziamento” sarebbe stata spedita prima dello scadere del periodo di comporto.
Infondata è poi la censura della mancata l'indicazione del termine del comporto e la durata della malattia nella lettera di licenziamento ove si consideri che la stessa contiene un allegato in cui sono stati riepilogati i periodi di assenza, e ,nella stessa, si fa riferimento alle norme del contratto collettivo disciplinante il comporto.
Né rileva il lasso di tempo trascorso tra il superamento del periodo di comporto e l'irrogazione del licenziamento.
Per come dedotto dalla parte convenuta e non contestato
è stato consentito alla ricorrente di rimanere in servizio oltre la maturazione del comporto con la concessione dell'aspettativa e con la concessione di assenze per causali diverse dalla malattia e che ha poi sempre prima di irrogare il licenziamento deciso di sottoporla a visita medico collegiale ex art. 5 L.
300/70 per accertarne la idoneità al lavoro il cui esito, visita medica che accertava la non idoneità permanente a qualsiasi attività lavorativa della ricorrente.
Nessuna rinuncia ad avvalersi del comporto può ravvisarsi in detto comportamento avendo la convenuta esercitato la facoltà di sperimentare in concreto se residuavano o meno margini di riutilizzo della ricorrente all'interno dell'assetto organizzativo.
Per come precisato dalla Suprema Corte “Solo a decorrere dal rientro del lavoratore, l'eventuale prolungata inerzia datoriale può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia al licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, …. in mancanza di detto rientro, non può prospettarsi alcun ritardo nell'intimazione del recesso”. cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 settembre
2016, n. 18411).
Deduce parte ricorrente deduce poi l'illegittimità del recesso per violazione dell'obbligo di repechage.
Anche tale censura va rigettata.Il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità del recesso, pertanto non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo, né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né tanto meno grava sul datore alcun obbligo di repêchage (Cass. 20 maggio 2013, n. 12233). Il superamento del periodo di comporto per malattia costituisce una fattispecie speciale di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che prevale sulla disciplina generale dei licenziamenti individuali. Il datore di lavoro non ha alcun autonomo obbligo di preavvisare il lavoratore circa l'imminente scadenza del periodo di comporto, essendo sufficiente il mero superamento del limite temporale predeterminato dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal giudice per la legittimità del recesso. In tale ipotesi, il datore non è tenuto a dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, né l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, essendo il superamento del periodo di comporto l'unica condizione di legittimità del recesso (Cass.9306 del 3 aprile 2019)
Parte ricorrente,infine,eccepisce la nullità del licenziamento perché ritorsivo e discriminatorio in quanto conseguenza della richiesta di danni avanzata in data 3.5.2024.
A prescindere dalla genericità di tale contestazione atteso che le due causali di licenziamento si differenziano sia oggettivamente che sotto il profilo dell'onere probatorio, va osservato che le stesse si appalesano del tutto infondate.
Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito ed è nullo quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni. (Sez. L, Sentenza n. 17087 del
08/08/2011 )
Ed invero in tema di licenziamento ritorsivo grava sul lavoratore l'onere probatorio, l'onere cioè di dimostrare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento e detto onere può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. ( Corte di Cassazione, con sentenza n. 14319 del 6 giugno 2013 ,sentenza 16.1.2015
n. 655)
Per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso;
in particolare, ai fini dell'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione di una reazione a una denuncia stragiudiziale come nel caso di specie ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento.
Nel caso di specie non è stato dedotto e provato la sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia.
Il solo dato cronologico data dalla posteriorità della lettera di licenziamento rispetto alla richiesta di risarcimento danni non basta a dimostrare la natura ritorsiva del recesso poiché il superamento del periodo di comporto era già maturato prima.
Ne può parlarsi di licenziamento discriminatorio atteso che non sono per nulla esplicitate le ragioni indicate dall'art.4 L.n.604/1966,dall'art.15 L.n.300/1970, dall'art.2 D.Lgs.n. 215/2003 e dall'art.2 D.
Lgs.216/2003 proprie della denunciata discriminatorietà.
In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Cosenza,28.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino