TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 849 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI AT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE DOMENICO C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – Controparte_1
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA TORNESE C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Controparte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/04/1998 in LI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7, parte II serie
A anno 1998) e che dall'unione sono nati due figli (29/08/2000) Persona_1
(25/08/2008), hanno riferito che con provvedimento del 15/01/2025 il Persona_2
Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- 1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
1 - 2. la signora continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_1 minore, , in Maropati (RC), Vico Primo Progresso, n. 5, presso Persona_2
l'abitazione di proprietà del di lei padre, con la precisazione che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza verrà preventivamente comunicata al sig. ; Parte_1
- 3. il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione dei propri Parte_1 genitori sita in LI (RC), Via Marco Polo, n. 9;
- 4. il figlio minore rimarrà affidato in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figlio minore presso ciascuno di loro;
- 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, , liberamente, Persona_2 previo accordo e comunicazione con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni e la volontà del minore. Gli incontri con il figlio maggiorenne, , saranno concordati con lo stesso. Persona_1
- 6. Il signor verserà alla signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro 150,00 (cento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando il minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla signora Al Parte_2 raggiungimento della maggiore età del figlio ora minore la somma di euro 150,00
(cento/00) mensili verrà versata dal sig. su conto che sarà Parte_1 intestato allo stesso . Persona_2
- 7. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- 8. L'assegno unico e universale a beneficio del figlio, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra ; CP_1
- 9. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
2 - 10. I coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/04/1998 in LI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 parte II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati due figli Persona_1
(29/08/2000) e (25/08/2008), hanno riferito che con provvedimento Persona_2 de 15/01/2025l il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 18/04/1998 in LI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 7 parte II serie A anno 1998) alle seguenti condizioni:
- 1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
3 - 2. la signora continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_1 minore, , in Maropati (RC), Vico Primo Progresso, n. 5, presso Persona_2
l'abitazione di proprietà del di lei padre, con la precisazione che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza verrà preventivamente comunicata al sig. ; Parte_1
- 3. il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione dei propri Parte_1 genitori sita in LI (RC), Via Marco Polo, n. 9;
- 4. il figlio minore rimarrà affidato in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figlio minore presso ciascuno di loro;
- 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, , liberamente, Persona_2 previo accordo e comunicazione con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni e la volontà del minore. Gli incontri con il figlio maggiorenne, , saranno concordati con lo stesso. Persona_1
- 6. Il signor verserà alla signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro 150,00 (cento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando il minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla signora Al Parte_2 raggiungimento della maggiore età del figlio ora minore la somma di euro 150,00
(cento/00) mensili verrà versata dal sig. su conto che sarà Parte_1 intestato allo stesso . Persona_2
- 7. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- 8. L'assegno unico e universale a beneficio del figlio, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra ; CP_1
- 9. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
4 - 10. I coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI AT
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI AT Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE DOMENICO C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – Controparte_1
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA TORNESE C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/10/2025 e Controparte_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/04/1998 in LI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7, parte II serie
A anno 1998) e che dall'unione sono nati due figli (29/08/2000) Persona_1
(25/08/2008), hanno riferito che con provvedimento del 15/01/2025 il Persona_2
Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- 1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
1 - 2. la signora continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_1 minore, , in Maropati (RC), Vico Primo Progresso, n. 5, presso Persona_2
l'abitazione di proprietà del di lei padre, con la precisazione che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza verrà preventivamente comunicata al sig. ; Parte_1
- 3. il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione dei propri Parte_1 genitori sita in LI (RC), Via Marco Polo, n. 9;
- 4. il figlio minore rimarrà affidato in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figlio minore presso ciascuno di loro;
- 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, , liberamente, Persona_2 previo accordo e comunicazione con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni e la volontà del minore. Gli incontri con il figlio maggiorenne, , saranno concordati con lo stesso. Persona_1
- 6. Il signor verserà alla signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro 150,00 (cento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando il minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla signora Al Parte_2 raggiungimento della maggiore età del figlio ora minore la somma di euro 150,00
(cento/00) mensili verrà versata dal sig. su conto che sarà Parte_1 intestato allo stesso . Persona_2
- 7. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- 8. L'assegno unico e universale a beneficio del figlio, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra ; CP_1
- 9. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
2 - 10. I coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 18/04/1998 in LI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 7 parte II serie A anno 1998) e che dall'unione sono nati due figli Persona_1
(29/08/2000) e (25/08/2008), hanno riferito che con provvedimento Persona_2 de 15/01/2025l il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 18/04/1998 in LI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 7 parte II serie A anno 1998) alle seguenti condizioni:
- 1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con l'impegno alla massima collaborazione tra loro per tutto quel che concerne i figli;
3 - 2. la signora continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_1 minore, , in Maropati (RC), Vico Primo Progresso, n. 5, presso Persona_2
l'abitazione di proprietà del di lei padre, con la precisazione che qualsiasi scelta relativa al trasferimento di città o regione o anche il semplice cambio di residenza verrà preventivamente comunicata al sig. ; Parte_1
- 3. il sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione dei propri Parte_1 genitori sita in LI (RC), Via Marco Polo, n. 9;
- 4. il figlio minore rimarrà affidato in regime di affidamento condiviso a entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con obblighi di legge, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figlio minore presso ciascuno di loro;
- 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, , liberamente, Persona_2 previo accordo e comunicazione con la madre. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi, gli impegni e la volontà del minore. Gli incontri con il figlio maggiorenne, , saranno concordati con lo stesso. Persona_1
- 6. Il signor verserà alla signora , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro 150,00 (cento/00) mensili. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando il minore non avrà raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto che sarà indicato dalla signora Al Parte_2 raggiungimento della maggiore età del figlio ora minore la somma di euro 150,00
(cento/00) mensili verrà versata dal sig. su conto che sarà Parte_1 intestato allo stesso . Persona_2
- 7. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- 8. L'assegno unico e universale a beneficio del figlio, dalla data di sottoscrizione del presente atto, verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra ; CP_1
- 9. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento;
4 - 10. I coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per la pregressa vita coniugale, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso”.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
TI AT
5